TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 03/06/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2115 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA PARZIALE
nella causa iscritta al R.G.N. 2115 / 2024 avente ad oggetto separazione personale tra coniugi dichiarazione di divorzio
TRA
, ), NATA A ROMA (RM) 06/12/1997 Parte_1 C.F._1
CON L'AVV. STELA KAPLLANI RICORRENTE E
) NATO A ALBANIA IL 07/05/1994 CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 03.06.2025 parte ricorrente ha concluso come da verbale da ritenere riportato e trascritto nella presente parte della sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti la IG.ra , ha chiesto dichiararsi la separazione Parte_1 personale in relazione al matrimonio contratto con il IG. in data CP_1
8.01.2024 in Vore (Albania), atto poi trascritto presso l'Ufficio dello Stato civile di Orte (Viterbo) come si evince dall'Estratto per Riassunto dal Registro Atti di Matrimonio - dell'Anno 2024, parte II, Serie C, N.6 (All.n.1). All'esito del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, ha poi chiesto una pronuncia di divorzio. A fondamento della domanda deduceva il venir meno della loro relazione affettiva e dell'esistenza di serie incompatibilità che avevano minato gravemente la loro relazione e reso non più possibile il mantenimento della loro unione.
Nessuno si costituiva per parte resistente. A tal riguardo si segnala che, sebbene il procuratore di parte resistente fosse comparsa all'udienza del 13.03.2025 e vi fosse stata costituzione della parte in data 11.02.2025, non risulta essere stata mai rilasciata al procuratore del resistente la relativa procura in quanto la procura depositata risulta priva della sottoscrizione della parte.
Né tale situazione è stata successivamente sanata, non comparendo né la parte, né il procuratore all'udienza del 03.06.2025.
Per tali ragioni, dichiarata la contumacia del resistente, all'esito della discussione, la causa veniva rimessa alla decisione del collegio sulle sole richiesta avanzate da parte ricorrente.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, può essere accolta attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia prevista dall'art. 151, comma 1, c.c. Ritiene il Tribunale che, conformemente alla richiesta avanzata da entrambe le parti in tale senso, debba quindi essere dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i predetti.
L'evidente incapacità dei coniugi a proseguire in armonia l'unione coniugale e la constatata indisponibilità a una riconciliazione per tutta la durata del processo dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale è venuta meno l'affectio maritalis tra i coniugi e vi è l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra gli stessi. Alla luce di tali considerazioni deve essere dichiarata la separazione personale tra le odierne parti. La causa va poi rimessa sul ruolo istruttorio per la decisione sulla domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo parzialmente pronunciando così provvede: dichiara la separazione personale lo scioglimento la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , NATA A ROMA (RM) 06/12/1997 E Parte_1 CP_1
NATO IN ALBANIA IL 07/05/1994 in relazione al matrimonio celebrato in data
[...]
8.01.2024 in Vore (Albania), atto poi trascritto presso l'Ufficio dello Stato civile di Orte (Viterbo) come si evince dall'Estratto per Riassunto dal Registro Atti di Matrimonio - dell'Anno 2024, parte II, Serie C, N.6 (All.n.1). ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
1. nulla sulle spese;
2. dispone come da ordinanza che segue per il prosieguo del giudizio.
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 03.06.2025
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati:
Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente ORDINANZA Il Tribunale preso atto che nella presente procedura è stata emessa sentenza sullo status, dovendo, pertanto, il procedimento procedere per le ulteriori determinazioni
P.Q.M.
fissa l' udienza del 15.07.2026 davanti al dr. Eugenio M. Turco . dispone la sostituzione con lo scambio di note scritte da trasmettere entro le ore 7,00 dell'indicata udienza. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito
Viterbo, 03.06.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA PARZIALE
nella causa iscritta al R.G.N. 2115 / 2024 avente ad oggetto separazione personale tra coniugi dichiarazione di divorzio
TRA
, ), NATA A ROMA (RM) 06/12/1997 Parte_1 C.F._1
CON L'AVV. STELA KAPLLANI RICORRENTE E
) NATO A ALBANIA IL 07/05/1994 CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 03.06.2025 parte ricorrente ha concluso come da verbale da ritenere riportato e trascritto nella presente parte della sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti la IG.ra , ha chiesto dichiararsi la separazione Parte_1 personale in relazione al matrimonio contratto con il IG. in data CP_1
8.01.2024 in Vore (Albania), atto poi trascritto presso l'Ufficio dello Stato civile di Orte (Viterbo) come si evince dall'Estratto per Riassunto dal Registro Atti di Matrimonio - dell'Anno 2024, parte II, Serie C, N.6 (All.n.1). All'esito del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, ha poi chiesto una pronuncia di divorzio. A fondamento della domanda deduceva il venir meno della loro relazione affettiva e dell'esistenza di serie incompatibilità che avevano minato gravemente la loro relazione e reso non più possibile il mantenimento della loro unione.
Nessuno si costituiva per parte resistente. A tal riguardo si segnala che, sebbene il procuratore di parte resistente fosse comparsa all'udienza del 13.03.2025 e vi fosse stata costituzione della parte in data 11.02.2025, non risulta essere stata mai rilasciata al procuratore del resistente la relativa procura in quanto la procura depositata risulta priva della sottoscrizione della parte.
Né tale situazione è stata successivamente sanata, non comparendo né la parte, né il procuratore all'udienza del 03.06.2025.
Per tali ragioni, dichiarata la contumacia del resistente, all'esito della discussione, la causa veniva rimessa alla decisione del collegio sulle sole richiesta avanzate da parte ricorrente.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, può essere accolta attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia prevista dall'art. 151, comma 1, c.c. Ritiene il Tribunale che, conformemente alla richiesta avanzata da entrambe le parti in tale senso, debba quindi essere dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i predetti.
L'evidente incapacità dei coniugi a proseguire in armonia l'unione coniugale e la constatata indisponibilità a una riconciliazione per tutta la durata del processo dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale è venuta meno l'affectio maritalis tra i coniugi e vi è l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra gli stessi. Alla luce di tali considerazioni deve essere dichiarata la separazione personale tra le odierne parti. La causa va poi rimessa sul ruolo istruttorio per la decisione sulla domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo parzialmente pronunciando così provvede: dichiara la separazione personale lo scioglimento la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , NATA A ROMA (RM) 06/12/1997 E Parte_1 CP_1
NATO IN ALBANIA IL 07/05/1994 in relazione al matrimonio celebrato in data
[...]
8.01.2024 in Vore (Albania), atto poi trascritto presso l'Ufficio dello Stato civile di Orte (Viterbo) come si evince dall'Estratto per Riassunto dal Registro Atti di Matrimonio - dell'Anno 2024, parte II, Serie C, N.6 (All.n.1). ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
1. nulla sulle spese;
2. dispone come da ordinanza che segue per il prosieguo del giudizio.
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 03.06.2025
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati:
Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente ORDINANZA Il Tribunale preso atto che nella presente procedura è stata emessa sentenza sullo status, dovendo, pertanto, il procedimento procedere per le ulteriori determinazioni
P.Q.M.
fissa l' udienza del 15.07.2026 davanti al dr. Eugenio M. Turco . dispone la sostituzione con lo scambio di note scritte da trasmettere entro le ore 7,00 dell'indicata udienza. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito
Viterbo, 03.06.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco