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Sentenza 9 agosto 2025
Sentenza 9 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 09/08/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME in persona del Giudice dott. Salvatore Regasto ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 973 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 5.5.2025 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in IA Parte_1 C.F._1
ER (CZ), corso G. Nicotera n. 204, presso lo studio dell'avv. IU EL, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
ATTRICE CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in IA Controparte_1 C.F._2
ER (CZ), viale della Libertà n. 8, presso lo studio dell'avv. Luigi Del Re, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTO OGGETTO: proprietà. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_1
l'Illustrissimo Tribunale adito: “1) accertare e dichiarare il diritto di proprietà sull'immobile di cui è causa in capo alla sig.ra , per l'effetto statuire che il convenuto non ha alcun diritto Parte_1 sull'immobile e condannare lo stesso a lasciare immediatamente il bene libero da persone o cose e nella piena disponibilità di parte attrice;
2) condannare il sig. al risarcimento dei Controparte_1 danni da quantificare in via equitativa, oltre interessi moratori compensativi al tasso medio che sarà determinato dal sig. Giudice, dal giorno del dovuto fino alla pubblicazione della sentenza e degli ulteriori interessi al saggio legale fino al soddisfo;
3) condannare, parte convenuta infine al pagamento di spese, diritti, onorari”, oltre accessori di legge e con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.. A sostegno di tali conclusioni la difesa dell'attrice deduceva: che era proprietaria di Parte_1 una casa con annesso terreno circostante sita in IA ER (CZ) (ex Comune di Sambiase), contrada “Acquadauzano”, località “Felicioni”, distinti in Catasto nell'ex Comune di Sambiase, al foglio di mappa n. 33, particella n. 393; che tale terreno confinava a monte con una strada comunale di circa 3,5 metri, utilizzata per il transito pedonale e con mezzi meccanici;
che il fondo in questione era stato ricevuto, in comproprietà, con il padre defunto, per successione dalla nonna paterna , in base al testamento pubblicato dal Notaio nel 1971; che una Persona_1 Per_2 porzione di tale terreno era stata recintata abusivamente ed utilizzata senza titolo da , Controparte_1
1 il quale aveva alterato lo stato dei luoghi realizzando una strada non autorizzata e accatastandovi materiale da costruzione ed altri oggetti di varia natura;
che, nonostante le varie richieste di restituzione di parte attrice, la situazione era rimasta immutata;
che il terreno in oggetto era stato oggetto di altro giudizio intrapreso da IU EL, fratello dell'attrice, per vedersi riconosciuto una servitù di passaggio sul fondo di che trattasi, contro , padre del Parte_2 convenuto;
che il giudizio anzidetto si era concluso con la sentenza n. 832/2013 emessa dal Tribunale di IA ER con la quale era stata accertata la carenza di legittimazione passiva di in quanto il terreno oggetto di causa risultava essere di proprietà di Parte_2 Parte_1
e del padre;
che, pertanto, si era reso necessario per l'attrice agire in rivendica al Persona_3 fine di ottenere la condanna del convenuto alla restituzione del bene immobile suindicato. Sulla scorta di tali deduzioni l'attrice concludeva come sopra. 1.1. Si costituiva in giudizio, il quale, nel merito, contestava tutti gli assunti di parte Controparte_1 attrice perché infondati in fatto ed in diritto;
in particolare, rappresentava che , con il Persona_1 testamento pubblico del 1971, aveva lasciato ai propri fratelli , IU, e Per_3 Per_4 Pt_2
, in eredità indivisa in parti eguali, la proprietà dei terreni siti nell'ex Comune di Persona_5
Sambiase (CZ) in contrada “Acquadauzano” e in Conflenti. Assumeva, inoltre, che dalla visura catastale depositata dall'attrice risultava che la particella 393 del foglio n. 33 era intestata al defunto
(padre dell'attrice), nonostante che sulla medesima particella insistesse una cucina Persona_3 rustica che era nella totale disponibilità di e dei suoi eredi. Il convenuto deduceva Parte_2 altresì che una parte considerevole della particella 393 era da lunghissimo tempo nel possesso degli eredi di , così come la particella n. 190 del foglio di mappa n. 33 sulla quale gli Parte_2 eredi di possedevano soltanto una piccola stalla. Concludeva pertanto Persona_3 domandando il rigetto della domanda di parte attrice e chiedendo, in via riconvenzionale, l'accertamento della intervenuta usucapione a suo favore delle porzioni di terreno relative alle particelle 393 e 190 del foglio di mappa 33 del NCEU di IA ER, il tutto con il successo delle spese di lite da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.. 1.2. La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e attraverso la prova orale richiesta dalle parti (escussione di alcuni testimoni delle parti). 1.3. La causa, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 5.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex artt. 127 e 127 ter c.p.c., con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE 2. Le domande sulle quali il Tribunale nella odierna sede è chiamato a pronunciare sono le seguenti:
- domanda di rivendicazione ex art. 948 c.c. svolta da con riferimento al terreno Parte_1 sito in IA ER (CZ) (ex Comune di Sambiase), contrada “Acquadauzano”, località
“Felicioni”, riportato in catasto del Comune di Sambiase al foglio di mappa 33, particella 393, con conseguente condanna del convenuto all'immediato rilascio dell'immobile in favore dell'attrice e al risarcimento di tutti i danni subiti dalla;
Pt_1
- domanda riconvenzionale di usucapione avanzata dal convenuto con riferimento ad una porzione del suindicato bene immobile e del terreno sito sempre in IA ER (CZ), contrassegnato dalla particella 190 del foglio di mappa 33. 3. Tanto sinteticamente precisato in ordine al thema decidendum e al correlato thema probandum, ritiene il Tribunale che la domanda dell'attrice sia infondata e che, pertanto, non possa trovare
2 accoglimento per tutte le ragioni di seguito illustrate. 3.1. In termini qualificatori, la domanda di parte attrice va configurata alla stregua di una domanda di rivendicazione ai sensi dell'art. 948 c.c. dal momento che l'attrice ha domandato il rilascio del bene in ragione dell'accertamento e della dichiarazione della sua proprietà sullo stesso. Tale tipologia di azione è volta a ricongiungere la proprietà al possesso: si tratta di un mezzo a tutela del proprietario non possessore del suo bene, teso a consentirgli di ottenerne la restituzione, previa dimostrazione di un titolo di proprietà sul bene posseduto da altri. La tipica finalità recuperatoria della domanda di rivendica presuppone necessariamente, come detto, che, al momento della sua proposizione, il bene rivendicato sia nel possesso del convenuto (Cass. civ. n. 7777/2005). Una volta assolto l'onere probatorio, la restituzione del bene è assicurata;
spetterà al convenuto, che abbia eventualmente titolo a ritenere il bene, opporre e provare eventuali fatti impeditivi. Non è necessario indicare il titolo in virtù del quale si rivendica la proprietà di un bene immobile - e quindi non è nullo l'atto di citazione privo di tale indicazione - perchè la causa petendi, nell'azione di rivendicazione, si identifica con il diritto stesso, ed il titolo, a differenza dell'azione a tutela di diritti di credito, non ha alcuna funzione di specificazione della domanda. Difatti, in tema di azione rivendicazione, la proprietà appartiene alla categoria dei diritti "autodeterminati", individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto rappresentato dal bene che ne costituisce l'oggetto, cosicchè nelle azioni ad essi relative, a differenza delle azioni accordate a tutela dei diritti di credito, la "causa petendi" si identifica con i diritti stessi, mentre il titolo, necessario alla prova del diritto, non ha alcuna funzione di specificazione della domanda. Non può pertanto ravvisarsi la nullità dell'atto di citazione per mancata indicazione del titolo in funzione del quale il bene immobile viene rivendicato (Cass. civ. Sez. II Sent., 17-07-2007, n. 15915 (rv. 600593)). Inoltre, non inerendo tale azione ad un unico rapporto giuridico inscindibile e non tendendo ad una pronuncia con effetti costitutivi, non si configura un litisconsorzio necessario, con la conseguenza che l'azione di rivendicazione può essere esercitata anche da uno solo dei comproprietari (Cass. 685/2011). Differente dalla azione di rivendicazione è quella di mero accertamento della proprietà, in cui si ha interesse ad una decisione giudiziale che confermi l'esistenza del diritto in capo all'attore, ma non si chiede la restituzione del bene, che normalmente è nel possesso dell'attore (Cass. civ. n. 6258/2009). Sul piano probatorio l'azione di mero accertamento non richiede la “probatio diabolica”, ma di allegare e provare il titolo di acquisto (Cass. civ. n. 7777/2005). Ciò non esclude che l'onere di provare il titolo permanga anche in caso di rigetto degli assunti prospettati dal convenuto (Cass. civ. n. 696/2000). Tuttavia, quando si propone una domanda di accertamento della proprietà senza avere il possesso della cosa, si deve offrire la stessa rigorosa prova prevista per la rivendicazione perchè si potrebbe utilizzare l'emananda sentenza favorevole per ottenere la consegna della cosa (cfr. Cass. civ. n. 12091/2003). Ultimamente, in realtà, si è iniziato a dubitare che le azioni di accertamento e di rivendicazione della proprietà siano soggette a un regime probatorio diverso. Ciò è in contrasto infatti con i più recenti insegnamenti della Suprema Corte, in base ai quali "colui il quale agisca per ottenere il mero accertamento della proprietà o comproprietà di un bene, anche unicamente per eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato sullo stesso, è tenuto, al pari che per l'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., alla probatio
3 diabolica della titolarità del proprio diritto, trattandosi di onere da assolvere ogni volta che sia proposta un'azione, inclusa quella di accertamento, che fonda sul diritto di proprietà tutelato erga omnes" (Cass. civ. n. 1210/2017). Secondo tale indirizzo giurisprudenziale, quale che sia la azione proposta dall'attore, di rivendicazione di un bene o di accertamento della proprietà, l'onere della prova per vincere il giudizio prevede la dimostrazione della cosiddetta 'probatio diabolica' prescritta per chi eserciti una azione di rivendica della proprietà ex art. 948 c.c. (vedi anche Cassazione civile sez. II, 6/5/2019, (ud. 3/10/2018, dep. 6/5/2019), n.11767; per il merito vedi Tribunale Bergamo sez. IV, 5/2/2019, (ud. 5/2/2019, dep. 5/2/2019), n. 344; Corte Appello Reggio Calabria sez. I, 29/6/2020, n.471; Tribunale Crotone sez. I, 14/7/2020, n. 639). In precedenza era stato effettivamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità che colui il quale proponga un'azione di mero accertamento della proprietà di un bene non abbia l'onere della "probatio diabolica", ma soltanto quello di allegare e provare il titolo del proprio acquisto, quando l'azione non miri alla modifica di uno stato di fatto, bensì unicamente all'eliminazione di uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa di cui l'attore è già investito (Cass. 14 aprile 2005, n. 7777; Cass. 9 giugno 2000, n. 7894; Cass. 4 dicembre 1997, n. 12300). In altre pronunce, tuttavia, si era negata ogni attenuazione dell'onere probatorio del titolo del preteso dominio della proprietà, rispetto all'azione di rivendica, per chi proponga un'azione di accertamento della proprietà di un bene (vedi in tal senso Cass. 22 gennaio 2000, n. 696). Quest'ultima più rigorosa interpretazione ha trovato corroborazione negli argomenti posti da Cass. sez. un. 28 marzo 2014, n. 7305, nel senso di non ammettere alcuna elusione dall'onere della probatio diabolica ogni qual volta sia proposta un'azione, quale appare pure quella di accertamento, che trovi il proprio fondamento comunque nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione. Tornando più propriamente alla domanda di rivendica, secondo un indirizzo giurisprudenziale consolidato, l'attore che agisce in rivendicazione deve provare il proprio diritto risalendo, attraverso i titoli dei precedenti danti causa del bene, ad un acquisto a titolo originario;
ovvero provare di aver posseduto il bene - anche attraverso precedenti danti causa - per il periodo di tempo necessario all'usucapione (cfr. Cass. 11521/1999). E tale onere probatorio non muta neanche quando il convenuto esperisce domanda riconvenzionale o eccezione di usucapione: in particolare, se la domanda di usucapione non è formulata in modo tale da comportare il riconoscimento del diritto dei danti causa dell'attore, l'onere della prova non è minimamente attenuato potendo il convenuto avvalersi della vantaggiosa posizione di possessore e del principio “possideo quia possideo” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11555 del 17/05/2007 (Rv. 597719)). A meno che il convenuto rinunci a questa posizione, opponendo, ad esempio, un proprio diverso diritto, senza contestare quello affermato dall'attore, il giudice del merito non può respingere la domanda per difetto di prova, ma deve tener conto delle ammissioni del convenuto e degli altri fatti di causa, ricavandone possibili elementi presuntivi (Cass. civ. Sez. III, 18-09-2014, n. 19653 (rv. 632992)). In ogni caso, a prescindere dall'onere probatorio e dalla sua pretesa attenuazione, chi agisce in rivendica, in presenza dell'eccezione o domanda riconvenzionale di usucapione ex adverso proposta, deve fornire, comunque, la prova di un valido titolo di acquisto del bene rivendicato e dell'appartenenza dello stesso ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assume di avere iniziato a esercitare il dominio sul bene (Cass. n. 13186/2002 e n. 12327/2001)
4 (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11555 del 17/05/2007). In altri termini, il rivendicante è esonerato dal suo onere probatorio se il convenuto non contesta il diritto di proprietà dell'attore, ma oppone un titolo personale o un diritto reale limitato di godimento. Pacifica conferma di ciò deriva dall'orientamento maggioritario della giurisprudenza (sentenza Cassazione n. 2216/1987; cfr. Cassazione civile , sez. II , 11/11/1986 , n. 6592: “I principi in tema di prova nel giudizio di revindica - secondo i quali l'attore in rivendicazione deve provare il dominio sulla cosa rivendicata risalendo attraverso i propri danti causa sino ad un requisito a titolo originario, ovvero dimostrando di aver acquistato il bene per usucapione mediante il possesso proprio e dei propri danti causa per la durata richiesta dalla legge - non hanno carattere assoluto ma vanno adeguate alle concrete particolarità delle singole situazioni in relazione alla linea difensiva adottata dal convenuto. Pertanto, ove il convenuto in rivendicazione non contesta il diritto di proprietà del rivendicante sul fondo, quale risulta dal titolo, ma vi opponga un dominio utile, vale a dire un potere di godimento come enfiteuta, il tema del decidere ed il correlativo onere probatorio verte solo sull'esistenza di questo potere, con la conseguenza, ove esso sia dimostrato inesistente, dell'accoglimento della domanda di rivendicazione della proprietà piena del fondo”). Naturalmente, oltre a provare la proprietà, il rivendicante deve dare la prova che il convenuto ha il possesso o la detenzione della cosa. In estrema sintesi, nel giudizio di rivendicazione, “l'attore deve provare di essere diventato proprietario della cosa rivendicata, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario, o dimostrando il possesso proprio e dei suoi danti causa per il tempo necessario per l'usucapione. Se poi anche il possesso è contestato dal convenuto, l'attore non può limitarsi a dimostrare che il titolo o i titoli (tra i quali, per la sua natura dichiarativa, non può annoverarsi la divisione, salvo che si provi il titolo d'acquisto della comunione) risalgono ad un ventennio, ma deve provare che egli o i suoi danti causa abbiano effettivamente e continuativamente posseduto l'immobile, salva la presunzione iuris tantum di possesso intermedio, senza che il rigore di siffatto onere probatorio sia attenuato dalla mera proposizione di una domanda riconvenzionale o di un'eccezione di usucapione da parte del convenuto, quando queste non siano formulate in modo da comportare il riconoscimento della pregressa titolarità del diritto da parte dell'attore o dei suoi danti causa” (Cass. Civ., Sez. II, 4 marzo 1997, n. 1925). Va rilevato, inoltre, che è ammissibile l'azione di rivendica limitata ad una sola quota ed intentata dal avverso altri condomini che lo avevano escluso dal compossesso (v. Cass. civ. n. Parte_3
8884/1990). Soggiace all'onere di offrire la prova rigorosa prescritta in tema di azione di rivendica della proprietà dall'art. 948 c.c. chi - invocando la qualità di comproprietario e non di proprietario esclusivo del bene — agisca per ottenere — previo accertamento della comunione — il recupero della utilizzazione della cosa — di cui lamenti di essere stato privato — attraverso un provvedimento che gli consenta l'esercizio dei poteri spettanti al comunista nell'uso della cosa comune impedito dal comportamento del comproprietario (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3648 del 24 febbraio 2004). 3.2. Tanto detto in termini di teoria generale sull'azione di rivendicazione e sul relativo onere probatorio, si ritiene di dovere fare applicazione del principio processuale della "ragione più liquida". L'invocato principio, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., impone che la causa sia decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata,
5 senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cfr., Cass., n. 11458/2018). 3.3. Il Tribunale rileva che, dalla documentazione in atti e dall'istruttoria svolta nel corso del giudizio, parte attrice non ha dato prova di un acquisto a titolo originario del bene avvenuto in capo a sé o ad i suoi aventi causa, né ha dato dimostrazione che essa o i suoi aventi causa abbiano posseduto il bene per un tempo necessario all'usucapione, né tantomeno ha dimostrato l'appartenenza della res ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assume di avere iniziato a esercitare il dominio sul bene. L'attrice doveva provare di essere diventata proprietaria della cosa rivendicata, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario, cosa non verificatasi nella specie se solo si considera che non sono stati prodotti i titoli di acquisto dei danti causa della ricorrente non essendo stata provata neanche l'appartenenza del bene a questi ultimi in epoca anteriore a quella in cui il convenuto, usucapente in riconvenzionale, ha asserito di avere iniziato a possedere (Cass. civ. 5487/2002). Nessun rilievo, d'altronde, può assumere nel presente giudizio la sentenza n. 832/2013 del Tribunale di IA ER (resa peraltro tra parti diverse rispetto a quelle del presente giudizio), nella quale è stata respinta, per difetto di legittimazione attiva e passiva, la domanda di IU EL (fratello dell'attrice) di costituzione di una servitù di passaggio coattivo ex art. 1051 c.c. a favore della particella n. 393 e a carico di quello di . Parte_2
Infatti, il prefato pronunciamento ha accertato, peraltro sulla base soltanto delle visure catastali allegate in quel giudizio, che IU EL non era il proprietario del fondo “dominante” (particella n. 393 del foglio di mappa 33) così mancando di legittimazione attiva all'azione costitutiva di servitù, ma in nessuna parte ha riconosciuto la proprietà del terreno che qui occupa in capo a . Parte_1
Vi è poi che nessun rilievo può essere attribuito alle denunce di successione - meri atti unilaterali, rilevanti ai soli fini fiscali - nè alla documentazione catastale, essendo noto che la prova della proprietà di beni immobili non può essere fornita con la produzione di certificati catastali, i quali sono soltanto elementi sussidiari in materia di regolamento di confini (Cass. civ., Sez. III, 24-03- 2004, n. 5842). Inoltre, non ha dimostrato, alla data della notifica dell'atto di citazione, di avere Parte_1 posseduto il bene per il tempo necessario per l'usucapione, né che tale possesso utile ad usucapire sia stato esercitato dai propri danti causa. Invero, con riferimento alla prova dell'usucapione, la Suprema Corte ha precisato che non basta esibire un titolo di acquisto risalente ad oltre un ventennio, dovendosi altresì dimostrare, in caso di contestazione del convenuto, di avere continuativamente posseduto l'immobile (v. Cass. civ. n. 25643/2014; v. anche Cass. civ. n. 1925/1997; Cass. civ. n. 7557/1986). Tale prova, nel caso di specie, non è stata fornita dall'attrice, essendo risultate, a tale fine, le dichiarazioni dei testi escussi assolutamente irrilevanti e inutili. Difatti, il teste di parte attrice, ing. , avendo ricevuto il primo incarico professionale Tes_1 dall'attrice soltanto nel 2005/2006 non ha potuto dichiarare nulla di rilevante e decisivo in ordine al possesso ultraventennale della ricorrente considerato che il presente giudizio è stato incardinato nel
6 2019; analogamente, l'altro teste di parte attrice, , ha reso dichiarazioni concernenti Testimone_2 soltanto il periodo successivo al 2013, quindi non utili ai fini della maturazione dell'usucapione in capo alla al momento della introduzione dell'odierno processo. Pt_1
La domanda di rivendicazione dell'attrice, pertanto, deve essere disattesa per difetto di prova, con assorbimento di tutti gli altri profili e le altre questioni sollevate dalle parti la cui trattazione, all'evidenza, è superflua. Il mancato accoglimento della domanda di rivendica di parte attrice comporta l'inevitabile rigetto di quella risarcitoria avanzata da la quale, in ogni caso, appariva assolutamente Parte_1 generica già a livello di mera allegazione, oltre a essere rimasta, comunque, completamente indimostrata all'esito del giudizio. 4. Volgendo all'esame della domanda riconvenzionale di usucapione di si deve Controparte_1 precisare che la stessa ha ad oggetto la particella n. 393 del foglio di mappa 33 (che è quella per la quale la parte attrice ha agito in rivendica), nonché la particella 190 dello stesso foglio di mappa, relativamente alla quale l'attrice non ha spiegato alcuna domanda. 4.1. Prima di procedere alla valutazione della fondatezza della domanda riconvenzionale del convenuto è appena il caso di svolgere una breve premessa sistematica sulla fattispecie acquisitiva a titolo originario (usucapione) invocata da a fondamento della sua pretesa. Controparte_1
In linea generale, è noto che l'acquisto di un bene per usucapione presuppone la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protragga per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione. Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di merito e di legittimità, chi agisce in giudizio per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva a titolo originario, dunque del corpus, nonchè dell'animus. L'attore deve fornire una prova certa e rigorosa del diritto affermato, che non può lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo, altresì, che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa (in questi termini, tra la giurisprudenza di merito, cfr. sent. Tribunale Mondovì 31.3.2007 n. 131). Per la maturazione dell'usucapione il possesso deve essere pacifico, non violento, ininterrotto e continuato;
a tal proposito il possesso si considera interrotto se il possessore è stato privato per oltre un anno del bene oggetto del diritto mentre il possesso è continuato se il possessore mantiene la possibilità di esercitare sulla res atti di signoria senza che risulti necessaria una sua interferenza costante sul bene medesimo. L'attore, quindi, per vedere accolta la domanda proposta, ha l'onere di provare tanto il "corpus" quanto l'"animus": il primo indica la situazione di fatto del soggetto con la cosa (signoria materiale), mentre l'animus possidendi si identifica nell'intendimento del possessore di esercitare sul bene i poteri del proprietario o del titolare di altro diritto reale, elemento che può desumersi anche in via presuntiva dallo svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà sicchè, in tal caso, spetterà al convenuto dimostrare che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore sulla base di un titolo che attribuiva allo stesso esclusivamente un diritto personale (in tal senso,
7 Cassazione civile sez. II, 27/09/2017, n.22667; Cass., Sez. 2, n. 15755 del 13/12/2001; Sez. 2, n. 14092 del 11/06/2010; Sez. 2, n. 15145 del 06/08/2004; nella giurisprudenza di merito, cfr., inter alia, Tribunale Cuneo, 13/07/2017, ud. 03/07/2017, dep. 13/07/2017, n.710, in Redazione Giuffrè 2018). Ancora di recente, la Suprema Corte con la sentenza 26.4.2011 n. 9325 ha ribadito che "chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus (Cass. 28 gennaio 2000 n. 975); il secondo, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale è già di per sè indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria, sicchè allora è il convenuto che deve dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale (Cass. 5 luglio 1999 n. 6944). Solo la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protrae per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione, raffigura il fatto cui la legge riconduce l'acquisto del diritto di proprietà" (così in motivazione). Per la sussistenza del possesso utile per usucapire occorre, dunque, il riscontro di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo prescritto dalla legge, l'esercizio di un potere corrispondente a quello del proprietario;
la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato deve attuarsi attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (vedi ex multis sent. Cass. 18.2.1999 n. 1367; sent. Cass. 15.6.2001 n. 8152; sent. Cass. 20.9.2007 n. 19478; sent. Cass. 27.7.2009 n. 17462; sent. Cass.
1.3.2010 n. 4863). In altri termini, per la configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena" (ex plurimis, Cass. 9 agosto 2001 n.11000), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamene, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652; Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 356 del 10/01/2017). Si rammenti, peraltro, che in tema di usucapione, l'assolvimento dell'onere probatorio gravante su chi invoca l'acquisto a titolo originario della proprietà, pur dovendo essere apprezzato con particolare rigore, è comunque soggetto alla regola della "preponderanza dell'evidenza" o "del più probabile che non" propria del processo civile e non a quella della prova "oltre il ragionevole dubbio" propria del processo penale, stante l'equivalenza dei valori in gioco tra le due parti contendenti nel processo civile e la diversità di quelli in gioco tra accusa e difesa in quello penale (Cass., Sez. 2 - , Sentenza n. 3487 del 06/02/2019). Lo standard probatorio della preponderanza della prova vale anche in materia di usucapione, ove pure si sottolinea la necessità di rigore - anche Pers alla luce della pronuncia della Corte Europea dei diritti dell'uomo nel caso c. EG TO (sentenza della Grande Camera 30.8.2007, 3.A. xford) Ltd & J.A. YE (Oxford) Land Ltd c. Per_6
IT OM (ricorso n. 44302/02) - nell'apprezzamento sul piano probatorio della sussistenza
8 dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà. Ed invero, in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (Cass., Sez. 2 -, Sentenza n. 20539 del 30/08/2017). A ciò si aggiunga (tra le altre, cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17322 del 23/07/2010 e Sez II n.5487-2004) che il comportamento della parte convenuta in azione dichiarativa della usucapione, non condiziona il potere/dovere del giudice di accertare in ogni caso, anche d'ufficio e indipendentemente dall'attività processuale da questo svolta, la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, atteso che l'art. 1158 cod. civ. pone, tra gli elementi costitutivi dell'usucapione, proprio il protrarsi continuativo del possesso per il previsto periodo ventennale, onde l'attore che intenda avvalersene è onerato della prova del decorso di tale periodo, mentre il giudice, a sua volta, deve accertare l'effettivo protrarsi del possesso per il prescritto ventennio in quanto condizione per l'accoglimento della domanda, a prescindere dal fatto che il convenuto - il quale può anche rimanere contumace senza che, per ciò, l'attore sia esonerato dal fornire la prova della ricorrenza dei presupposti del vantato diritto - abbia o meno sollevato, al riguardo, eccezione alcuna. 4.2. Prima di esaminare la sussistenza dei presupposti necessari e sopra delineati affinchè sia dichiarata l'usucapione in favore di , va necessariamente esaminata la legittimazione Controparte_1 passiva di , convenuta in riconvenzionale. Parte_1
Infatti, secondo quanto ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in una causa diretta all'accertamento dell'usucapione di un bene, la legittimazione passiva spetta a colui che vanti un diritto proprio sul bene oggetto dell'usucapione al momento della domanda (Cass. civ. Sez. II, 26/05/1990, n. 4907). Quest'ultima, pertanto, richiede la presenza in causa di tutti i comproprietari (o comunque di coloro che sul bene vantano un diritto reale), in danno dei quali l'usucapione si sarebbe verificata, perchè comporta l'accertamento di una situazione giuridica (usucapione e proprietà esclusiva) confliggente con quella preesistente (comproprietà degli altri), della quale il giudice può solo conoscere in contraddittorio di tutti gli interessati (in tal senso, cfr., Cass. civ. Sez. II Ord., 14/06/2018, n. 15619; Cassazione civile, sez. II, 8 giugno 1994, n. 5559; Cassazione civile, sez. II, 14 marzo 1988, n. 2438; Cassazione civile, sez. II, 5 febbraio 1983, n. 966; Cassazione civile, sez. II, 4 dicembre 1982, n. 6606). Ciò comporta che, ai fini del vaglio nel merito della domanda, è necessaria la produzione delle certificazioni delle trascrizioni a favore e contro sui beni oggetto della chiesta pronuncia di usucapione, poiché solamente attraverso tale documentazione è possibile verificare se un determinato bene sia ancora di proprietà del soggetto convenuto al momento dell'instaurazione del giudizio. In altri termini, occorre non solo la produzione in giudizio del titolo di provenienza del bene in favore del destinatario passivo della pronuncia di usucapione, ma anche della precisa attestazione da parte del Conservatore dei Registri Immobiliari relativa alle trascrizioni contro il predetto dalla data di acquisto del cespite fino alla data di instaurazione del giudizio, poiché solo tale documentazione
9 consente di avere contezza del patrimonio attuale di quest'ultimo. L'accertamento dell'acquisto di un bene per usucapione non può quindi prescindere dall'accertamento puntuale ed attuale della proprietà del bene medesimo in capo ai soggetti nei confronti dei quali la pronuncia deve essere resa. 4.3 Ebbene, nel caso di specie, ha agito in giudizio nei confronti di Controparte_1 Parte_1 senza offrire alcuna prova circa la proprietà dei terreni per i quali ha svolto domanda riconvenzionale di usucapione, peraltro neanche identificati con certezza in relazione alle porzioni dei fondi da usucapire. In particolare, risulta essere titolare del terreno di cui alla particella n. 393 del Parte_1 foglio di mappa 33 sulla base di una visura catastale la quale, come detto, non può dare prova dell'effettiva titolarità del bene. In relazione alla particella 190, invece, nessuna utile documentazione comprovante la titolarità di alcuno è stata depositata agli atti di causa. In definitiva, parte convenuta agente in riconvenzionale non ha fornito, come sarebbe stato suo onere, alcuna dimostrazione della titolarità dei diritti indicati in capo a , dal Parte_1 momento che non è stata offerta alcuna prova documentale (in particolare visura ipocatastale ventennale aggiornata o dichiarazione notarile sostitutiva), dalla quale si possa evincere chi effettivamente fosse titolare dei beni in questione e, quindi, fosse legittimato passivo alla domanda di usucapione per l'odierno giudizio. A fronte di tale grave carenza probatoria, dovendosi ritenere priva di dimostrazione la legittimazione passiva di , convenuta in riconvenzionale, la domanda di usucapione Parte_1 deve essere respinta. Infatti, l'accertamento sull'effettiva titolarità del bene oggetto della domanda di usucapione si ritiene doveroso a prescindere dall'atteggiamento processuale della parte convenuta: che si tratti di contumacia, di non contestazione o di ammissione della controparte, in forza dell'insegnamento della Suprema Corte, il conflitto tra l'acquirente a titolo derivativo e quello per usucapione è sempre risolto, nel regime ordinario del codice civile, a favore dell'usucapente, indipendentemente dalla trascrizione della sentenza che accerta l'usucapione e dell'anteriorità della trascrizione di essa o della relativa domanda rispetto alla trascrizione dell'acquisto a titolo derivativo, perché il principio di continuità delle trascrizioni, dettato dall'articolo 2644 del c.c., con riferimento agli atti indicati nell'articolo 2643 stesso codice, non risolve il conflitto tra acquisto a titolo originario e acquisto a titolo derivativo, ma unicamente quello tra più acquisti a titolo derivativo dal medesimo dante causa (Cass. civ., Sez. II, 03/02/2005, n. 2161, in Gu. al Diritto, 2005, 9, 89). In altri termini, la natura immobiliare della controversia rende necessario l'accertamento pregiudiziale circa l'attuale esistenza del diritto di proprietà sugli immobili in capo alla , Pt_1 nonché in relazione all'assenza di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli. Tali accertamenti, in quanto volti a verificare la legittimazione delle parti e l'integrità del contraddittorio, hanno carattere ufficioso, non rilevando in alcun modo l'eventuale mancanza di contestazioni tra le parti in causa rispetto alla titolarità degli immobili oggetto del giudizio né tantomeno la contumacia dei convenuti. Unico strumento di pubblicità idoneo al compimento degli accertamenti suddetti consiste nella documentazione catastale e nei certificati delle iscrizioni e trascrizioni eseguite presso i registri immobiliari, non essendo sufficienti, a tal fine le visure catastali. Si tratta infatti di documenti che contengono esclusivamente i dati anagrafici degli intestatari, la quota assegnata dagli uffici del Catasto, l'ubicazione del bene immobile e i dati catastali
10 identificativi, la categoria e la superficie o il numero di vani, la rendita catastale o il reddito dominicale o agrario. In virtù di detto contenuto, l'utilità delle visure catastali è limitata a fini fiscali e reddituali, non costituendo esse prova dell'esistenza in capo all'intestatario di un diritto reale sul bene immobile ivi indicato né l'esatta consistenza del diritto stesso, proprio in ragione della necessità di verificare l'esistenza di eventuali iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli. Neppure sono sufficienti le visure ipotecarie, documenti che indicano le trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni – o l'attestazione che non ve ne è alcuna – a carico del soggetto per cui la visura è richiesta, posto che tale documentazione, proprio in quanto avente portata personale e non reale, non garantisce la completezza delle risultanze, ben potendo esistere altri soggetti formalmente titolari del bene, diversi da quelli oggetto dell'accertamento. È pertanto necessaria la produzione dei certificati storici catastali rilasciati dalle Conservatorie, ossia della documentazione dei registri immobiliari concernente le iscrizioni e trascrizioni, o analoga certificazione notarile che dia atto delle risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari. In mancanza della documentazione ipocatastale, quindi, è impossibile per il giudicante accertare la sussistenza delle condizioni dell'azione di usucapione, ossia la titolarità formale del diritto in capo a
, nonché l'esistenza di eventuali litisconsorti necessari. Parte_1
Pertanto, la parte deve necessariamente produrre tale documentazione ritualmente e tempestivamente (anche ai sensi dell'applicazione analogica dell'art. 567 c.p.c., cfr. Cass. Sez. Un., 22.2.2007, n. 4109). L'onere di produzione di tali documenti grava sulla parte interessata alla pronuncia nel merito, ossia all'attore (nel caso di specie, il convenuto che ha agito in riconvenzionale per l'accertamento dell'usucapione), che deve provvedervi nei termini perentori di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. 4.4. Nella fattispecie in disamina, come detto, la produzione allegata, anche a seguito della concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. (nel rito ante riforma Cartabia) risulta assolutamente insufficiente essendo stata limitata alle visure catastali, insufficienti a fornire la prova della completezza del contraddittorio per le ragioni ampiamente esposte. La documentazione in atti non consente quindi di ritenere provata la titolarità del bene in capo a
(o ad altri), restando non provata la sua legittimazione passiva rispetto alla Parte_1 domanda riconvenzionale di usucapione. Il convenuto/attore in riconvenzionale, in pratica, non ha fornito alcuna dimostrazione della titolarità in capo all'attrice o ad altri soggetti del diritto di proprietà sui terreni oggetto di domanda di usucapione. Invero nel giudizio volto all'accertamento della vicenda acquisitiva dell'usucapione, la legittimazione passiva spetta a colui che vanti un diritto proprio sul bene oggetto dell'usucapione al momento della domanda (cfr. Cass. civ. n. 4907/1990); più in particolare, secondo quanto ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità e testè illustrato, la domanda diretta all'accertamento dell'usucapione di un bene richiede la presenza in causa di tutti i comproprietari (o comunque di coloro che sul bene vantano un diritto reale), in danno dei quali l'usucapione si sarebbe verificata, perchè comporta l'accertamento di una situazione giuridica (usucapione e proprietà esclusiva) confliggente con quella preesistente (comproprietà degli altri), della quale il giudice può solo conoscere in contraddittorio di tutti gli interessati. Di conseguenza, la domanda di usucapione di deve essere rigettata. Controparte_1
In termini, peraltro, copiosa giurisprudenza delle corti di merito e anche di questo Tribunale (v. Tribunale Tivoli sez. I, 07/02/2020, n.258; Tribunale Latina sez. I, 17/05/2016, n.909; Tribunale
11 Teramo sez. I, 20/09/2022, n.923; Tribunale Livorno, 21/10/2019, (ud. 21/10/2019, dep. 21/10/2019), n.66; Tribunale IA ER sez. I, 30/06/2022, n.512).
5. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Tribunale essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: ex plurimis, per le affermazioni più risalenti Cass. 22 marzo 1995 n. 3260, e, per quelle più recenti Cass. 16 maggio 2012, n. 7663). Infatti, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto- rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e che in effetti quelle restanti, non trattate, non andranno necessariamente ritenute come "omesse" - per effetto di error in procedendo - ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
6. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti in ragione della soccombenza reciproca. Invero, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento (Cassazione civile, sez. VI, 11/11/2022, n. 33312).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, decidendo sulla domanda come sopra proposta, così provvede:
1) respinge tutte le domande di parte attrice;
2) rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione del convenuto;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite;
4) dispone che, ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza. IA ER, 8 agosto 2025. Il Giudice dott. Salvatore Regasto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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