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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/01/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39393/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Amina Simonetti Presidente dott. Nicola Fascilla Giudice dott. Silvia Vaghi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39393/2020 promossa da:
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Picciau ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Piazza Principessa Clotilde n. 8
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avvocati RO C.F._1
Massimo GAMBINO e Matilde COLOMBO ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, via Durini 26
CONVENUTO
E nei confronti di
(C.F. TR
), in persona del procuratore dott. , rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2 CP_3
Leonardo Giani
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Per parte attrice: rigettata ogni contraria eccezione e difesa, premessa all'occorrenza ogni necessaria od opportuna statuizione, declaratoria e accertamento, pagina 1 di 17 a) accertare e dichiarare, per i motivi di cui in atti, la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dell'ex amministratore delegato di sig. Parte_1 [...]
e, conseguentemente, CP_1 b) condannare il sig. a risarcire all'attrice RO Parte_1
i danni che ne sono conseguiti, nella misura di euro 2.600.000 o in quell'altra maggiore o minore
[...] che – all'esito della istruttoria – sarà ritenuta di giustizia e liquidata, anche in via equitativa;
il tutto oltre ad interessi anche anatocistici dalla domanda ai sensi dell'art. 1283 cod. civ. ed alla rivalutazione monetaria;
c) condannare il convenuto al pagamento – in favore dell'attrice RO [...]
– di spese e competenze di causa, oltre al rimborso forfettario, alla Parte_1 C.P.A. ed all'I.V.A. come per legge. Disporre idonea consulenza tecnica volta a stimare la perdita di valore subita da
[...] nel periodo che corre da aprile 2019 a dicembre 2019 e, così, l'ammontare del Parte_1 danno che ha patito in conseguenza delle condotte illecite e inadempienti poste in CP_4 essere dal convenuto e contestate nel presente giudizio. CP_1
Per parte convenuta:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis così giudicare: in via principale
- rigettare le pretese di nella loro interezza, in quanto Parte_1 infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, mandare integralmente assolto il sig. RO da qualsiasi ipotetico titolo di responsabilità;
- viste l'infondatezza e la strumentalità dell'azione promossa dall'attrice, condannare CP_4 al pagamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 co. 3 c.p.c., di una somma che verrà ritenuta di giustizia;
in via subordinata
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande attoree, rigettare le domande della terza chiamata e, accertata la piena operatività della polizza n. ITA0066532-
00, condannare la compagnia assicurativa TR
, con sede secondaria italiana in Milano, Via Albricci n. 8, a tenere indenne e
[...] manlevare il sig. da quanto lo stesso dovesse, in qualsiasi forma, essere condannato RO
a pagare. in via ulteriormente subordinata
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere che il sinistro non rientri nella copertura assicurativa fornita dalla polizza n. ITA0066532-00, accertare la responsabilità ex art. 2049
c.c. della compagnia assicurativa TR
e, per l'effetto, condannare la stessa al risarcimento del danno e pari (i) a quanto il sig.
[...] [...] dovesse, in qualsiasi forma, essere condannato a pagare in favore di nonché (ii) CP_1 Parte_1 alla quota di premio maggiorato corrisposta dal convenuto nella convinzione di beneficiare dell'estensione della copertura per l'attività di amministratore e pari ad euro 454,00 (euro 987,00 – 533,00), oppure alla diversa somma ritenuta dovuta.
Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso delle spese generali nella misura del
15%, oltre I.V.A. e C.P.A.
In via istruttoria
- dichiarare l'inammissibilità per tardività dei documenti ex adverso prodotti con la terza memoria, per tutti i motivi dedotti nelle note scritte sostitutive dell'udienza del 1.7.2022 e all'udienza del 1.2.2023.
pagina 2 di 17 Per la terza chiamata:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, e previa ogni più opportuna declaratoria, così giudicare: nel merito, in via principale: rigettare tutte le domande svolte contro il convenuto, dott. siccome manifestamente RO indimostrate e infondate, in fatto e in diritto;
nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, di tali domande, accertare e dichiarare l'inoperatività della Polizza per i motivi esposti in atti e, per l'effetto, rigettare tutte le domande formulate contro l'esponente CNA;
nel merito, in via ulteriormente subordinata: nella duplice denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande a carico del dott. e, altresì, di ritenuta operatività della Polizza, accertare la quota di responsabilità CP_1 direttamente attribuibile al e contenere la condanna di CNA, e il conseguente obbligo di CP_1 manleva, entro tale quota, secondo tutti i termini e tutte le condizioni di Polizza, ivi inclusi il massimale di euro 1.000.000,00 e la franchigia di euro 1.000,00; in via istruttoria: si insiste affinché venga ordinata alla e/o al dott. il deposito della polizza D&O a Parte_1 CP_1 copertura della responsabilità civile degli amministratori, sindaci e dirigenti di anche ai fini Parte_1 di cui all'art. 1910 cc;
in ogni caso: competenze e spese di lite integralmente rifuse.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Le prospettazioni delle parti e lo svolgimento del processo
(di seguito anche ) ha agito nei confronti Parte_1 CP_4 di amministratore delegato da febbraio 2016 a settembre 2019, per sentirne RO accertare la responsabilità per le condotte illecite, poste in essere in danno della società da aprile ad ottobre 2019, e condannarlo al risarcimento del danno quantificato in € 2.600.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A fondamento della sua domanda ha allegato che:
- FBA svolge attività di prestazione di servizi amministrativo - gestionali in favore Parte_1 delle imprese;
nello specifico, la società presta a favore di altre società servizi di consulenza in tema di organizzazione generale e processi, CFO Services, controllo di gestione, progettazione sistemi informativi (business consulting), servizi di Risk Consulting (quali Controllo Interno,
Risk Management e Compliance), servizi di carattere amministrativo (quali attività di due diligence organizzativo-contabili e outsourcing dei processi amministrativi);
- la sua compagine sociale era composta, nell'anno 2019, da (per una quota del Controparte_5
63,67%), da (per una quota del 33,33%) e da (per una quota RO Persona_1 del 3%);
pagina 3 di 17 - dall'anno 2016 ha ricoperto la carica di amministratore delegato di RO
, incarico di fiducia a lui assegnato in virtù della collaborazione ultradecennale CP_4 intercorsa in precedenza con la socia di maggioranza Controparte_5
- il convenuto quale amministratore delegato, ha svolto un ruolo fondamentale CP_1 all'interno della società, come dimostrato dal fatto che l'emolumento deliberato per l'intero
Consiglio di amministrazione era stato interamente a lui attribuito;
ha, difatti, ricevuto piena delega operativa e autonomia gestionale sia nei rapporti con i clienti che con i dipendenti: in particolare, nei rapporti esterni predisponeva le proposte contrattuali, si interfacciava con i clienti, seguendoli nell'esecuzione del contratto, e sviluppava i rapporti con i nuovi clienti;
mentre, a livello di organizzazione interna, coordinava e dirigeva i dipendenti nello svolgimento delle attività;
- nel periodo intercorrente tra aprile 2019 e ottobre 2019, l'amministratore ha tenuto CP_1 delle condotte gravemente inadempienti, connotate da negligenza, inerzia e scarsa collaborazione con gli altri membri del Consiglio di amministrazione ed i soci, disinteressandosi totalmente della gestione della società. In particolare, le condotte illecite contestate all'amministratore delegato sono:
a) la mancata comunicazione agli altri amministratori delle dimissioni, rassegnate in data
1.4.2019 e con decorrenza 13.7.2019, dell'unico dirigente presente in , CP_4
, posto a capo dell'area business consulting services e l'omessa sua Persona_2 sostituzione;
b) la mancata adozione, da aprile 2019, di iniziative di mantenimento dell'attività sociale e di sviluppo commerciale, non essendosi adoperato per concludere nuovi contratti e reperire nuovi affari;
c) la condotta assente, omissiva e reticente dell'amministratore che si è sostanziata nel sottrarsi al confronto con gli altri membri del Consiglio di amministrazione e con i soci:
I) smettendo, da maggio 2019, di presenziare nella sede operativa della società sita in
Milano, viale Andrea Doria;
II) rassegnando le dimissioni in modo improvviso in data 8.7.2019, inizialmente con decorrenza dal 30.9.2019 e, poi, in data 6.9.2019 con effetto immediato;
III) sottraendosi alla programmazione circa il suo avvicendamento e la prosecuzione dell'attività di impresa, nonostante in un primo momento avesse manifestato la generica disponibilità ad ultimare i progetti lavorativi in corso e a collaborare con la società;
d) l'aver agito in contrasto con gli interessi della società, omettendo, allorquando era ancora amministratore, di riferire che era diventato da luglio 2019 procuratore speciale per conto di (IO ), cliente della società, Parte_2 CP_6
e, dopo le dimissioni rassegnate, iniziando ad intrattenere rapporti con la società
Accuracy, che svolgeva attività in concorrenza con l'attrice, coinvolgendo negli incontri il consulente , che all'epoca gestiva l'area risk consulting della società; Testimone_1
- con riferimento alle condotte contestate sub. c) punto III), la società attrice ha dedotto che pagina 4 di 17 l'amministratore, in violazione dei doveri di diligenza e buona fede, si sarebbe sistematicamente sottratto al confronto con i soci e con il resto del Consiglio di amministrazione al fine di pianificare e programmare l'attività di impresa e non avrebbe adottato le necessarie iniziative per il mantenimento e lo sviluppo dell'attività sociale. Nello specifico, l'amministratore dimissionario avrebbe tenuto un atteggiamento vago e dilatorio nelle riunioni del 17.7.2019 e del 29.7.2019 convocate dai soci altro amministratore delegato di Persona_1 CP_4
, e legale rappresentante di in cui gli veniva richiesto di
[...] Persona_3 Controparte_5 proseguire nell'incarico sino al 31.12.2019 e di predisporre una relazione con cronoprogramma dei rapporti pendenti e dei contratti in esecuzione. In data 2.8.2019, in sede di adunanza del
Consiglio di amministrazione, non solo non scioglieva la riserva sulla richiesta di CP_1 collaborazione sino a tutto il mese di dicembre 2019 e di prosecuzione nella gestione sociale con un esercizio provvisorio, ma non consegnava nemmeno il prospetto dei costi complessivi per la liquidazione dei dipendenti, fornitogli dal consulente del lavoro a fine luglio. In seguito, inoltre, non presenziava alla riunione dei soci del 6.9.2019, ma, anzi, con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata inviata nella medesima data, rassegnava le dimissioni con effetto immediato, senza alcun passaggio di consegne. Nella medesima giornata l'altro consigliere di amministrazione si dimetteva con conseguente operatività della clausola CP_7 statutaria simul stabunt simul cadent. Nonostante gli venisse comunicato che il Consiglio di amministrazione era in prorogatio, il convenuto disertava anche le ulteriori adunanze del
16.9.2019 e del 4.10.2019, limitandosi a trasmettere in data 27.9.2019 una relazione generica ed incompleta sui contratti in corso e sulle riattribuzioni ad altri dipendenti degli incarichi prima Per_ affidati al dirigente;
solo in data 25.10.2019 l'assemblea dei soci - tra cui vi era anche
- designava all'unanimità amministratore unico ed il RO CP_8 convenuto cessava dalla carica;
- le condotte poste in essere da da aprile ad ottobre 2019 hanno cagionato alla RO società un danno di € 2.600.000,00, corrispondente alla perdita di valore subito facendo riferimento alla differenza tra il valore della al momento delle dimissioni del CP_4 Per dirigente (1 aprile 2019) - valore stimato dal consulente tecnico di parte in misura pari al fatturato medio per il triennio 2016-2018 per il moltiplicatore di 1,51 con il metodo basato sui multipli dell'EBITDA - ed il valore dell'attrice al momento della negoziazione con la società DE per la cessione di un ramo d'azienda (dicembre 2019), individuato in € 400.000,00.
Nel costituirsi in giudizio, ha, in via preliminare, chiesto autorizzarsi la chiamata in RO causa della compagnia di assicurazione rappresentanza TR generale per l'Italia, sulla base del contratto di assicurazione per la responsabilità professionale n.
ITA006532-00, onde essere manlevato dalla stessa in caso di accoglimento della domanda risarcitoria.
Nel merito, ha chiesto rigettare la domanda e condannarsi l'attrice al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, co. III, c.p.c.
Con riferimento all'allegata centralità del ruolo del convenuto nell'attività sociale, ha osservato innanzitutto che l'organo amministrativo era strutturato nella forma del Consiglio di amministrazione e che, quindi, non fosse l'unico amministratore a gestire la società attrice, anche attesa la forte compenetrazione tra compagine sociale e organo gestorio. Difatti, soci di erano CP_4
pagina 5 di 17 al 63% - i cui soci erano e -, al 33% e Controparte_5 Per_1 Persona_3 RO al 3%. In particolare, quest'ultimo era, come lui, amministratore con delega operativa Persona_1 che gli consentiva di seguire in autonomia una parte dei clienti e di occuparsi della gestione contabile e amministrativa della società.
Ha, poi, contestato la sussistenza delle condotte a lui addebitate. In relazione all'omessa sostituzione Per del dirigente , ha evidenziato che l'organigramma della prevedeva varie figure CP_4 specializzate e una gestione del lavoro in team, che aveva consentito di portare a termine gli incarichi assunti, senza alcuna ripercussione per l'attività sociale. Ha, ad ogni modo, dedotto che il dirigente, su richiesta di aveva lavorato sino a settembre/ottobre 2019 sui clienti da lui seguiti per CP_1 facilitare il passaggio di consegne e la chiusura dei lavori in corso e che la scelta di non procedere alla sostituzione del dirigente fosse stata dettata da esigenze gestorie condivise all'interno del Consiglio di amministrazione e dai soci, che avevano deciso, sin da inizio 2019, di non proseguire con l'attività aziendale, ricercando un terzo acquirente.
Anche con riferimento alle ulteriori condotte a lui contestate, ha precisato di aver collaborato nel portare a termine i propri incarichi, come comprovato dall'assenza di lamentele e specifiche contestazioni e dalla relazione inviata in data 27.9.2019 in cui dava atto di tutti i contratti eseguiti ed in corso, e che le dimissioni si inserivano nell'ambito della scelta maturata tra i soci di non proseguire l'attività sociale e di ricercare un potenziale acquirente delle partecipazioni, come chiarito nel verbale del consiglio di amministrazione del 2.8.2019. Alcuna negligenza poteva, dunque, ravvisarsi in ordine alle informazioni richieste circa la gestione dei dipendenti ed i loro costi di riallocazione (c.d. outplacement), atteso che l'omissione contestata non era di carattere gestorio bensì paraliquidatorio
(nell'ottica dell'alienazione delle partecipazioni decisa dagli altri soci sin dai primi mesi del 2019 in dissenso con il e anche l'amministratore delegato era a conoscenza dei CP_1 Persona_1 costi dei dipendenti, occupandosi della contabilità, e avrebbe potuto chiedere informazioni al consulente del lavoro.
Con riferimento al danno lamentato ha eccepito la carenza del nesso di causalità tra condotta e pregiudizio allegati e che, ad ogni modo, il danno fosse stato erroneamente quantificato, non potendo applicarsi al caso di specie il metodo dei multipli dell'EBITDA.
Con ordinanza del 15.4.2021, emessa a seguito di udienza ex art. 183 c.p.c. celebratasi mediante trattazione scritta, è stata autorizzata la chiamata in causa del terzo.
Si è costituita in giudizio la compagnia assicurativa Controparte_9
, eccependo l'inoperatività della polizza per diverse ragioni. In
[...] primo luogo, ha osservato che il sinistro non rientrava nell'oggetto della copertura assicurativa, riguardante le sole richieste risarcitorie che originavano dalle attività professionali indicate nella scheda di copertura, tra cui non vi era quella di amministratore. In secondo luogo, la richiesta risarcitoria derivava da fatti, verificatisi prima dell'inizio del periodo di assicurazione (10.12.2019 - 10.12.2020) e di cui l'assicurato era già a conoscenza. Infine, l'operatività dell'assicurazione andava esclusa ai sensi dell'art. 1892 c.c., considerate le dichiarazioni inesatte e reticenti circa l'insussistenza di contestazioni nel periodo pregresso alla stipulazione della polizza.
All'udienza del 24.11.2021, sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, co. VI, c.p.c. pagina 6 di 17 Con ordinanza del 1.7.2022, resa all'esito di udienza celebrata mediante trattazione scritta, il Giudice istruttore ha ammesso la prova testimoniale articolata da parte attrice e rinviato alla successiva udienza per delibare in ordine all'eccezione di tardività dei documenti depositati dall'attrice in sede di terza memoria istruttoria.
Alle udienze del 1.2.2023 e 4.7.2023, è stata assunta la prova testimoniale richiesta da parte attrice, riservata al Collegio ogni decisione sulla tempestività dei documenti depositati dall'attrice in terza memoria istruttoria.
Con ordinanza del 5.7.2023, conclusa l'istruttoria orale, il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione istruttore, rigettando l'istanza di consulenza tecnica d'ufficio, atteso che “l'espletamento della CTU “volta a stimare la perdita di valore subita dalla Società nel periodo che corre da aprile
2019 a dicembre 2019 e, così, l'ammontare del danno che ha patito in conseguenza CP_4 delle condotte illecite e inadempienti poste in essere dal convenuto non sia necessario CP_1 considerato che – al netto della circostanza che il dott. si è comunque dimesso in data CP_1 anteriore a dicembre 2019 – il danno imputabile risarcibile deve essere direttamente arrecato alla società dalla condotta dell'amministratore che, oltre ad essere illecita, deve comunque essere generativa di un danno specificamente individuato che la CTU, quale strumento nella disponibilità del giudice, serve a determinare”.
All'udienza dell'11.6.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e, previo deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica nei termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
***
2. L'azione di responsabilità sociale e l'onere probatorio
Ritiene il Tribunale che la domanda proposta da , qualificabile in termini di azione di CP_4 responsabilità sociale, sia infondata e non meriti accoglimento per le ragioni che si espongono.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “l'azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori di società di capitali ha natura contrattuale, il che comporta l'onere, in capo all'attore, di provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti” (cfr. fra le molte Cass. civ. n. 2975/2020).
3. Il contesto societario in cui si innestano le condotte addebitate all'amministratore
Come esposto, parte attrice ha allegato la sussistenza di condotte asseritamente illecite dell'amministratore nel periodo da aprile ad ottobre 2019, che avrebbero cagionato un danno alla società di € 2.600.000,00 per la perdita di valore subita nei mesi tra aprile e dicembre 2019 a causa dell'inadempimento dei CP_1
Invero, nel caso di specie, alcuna inosservanza dei doveri ed inadempimento degli obblighi imposti dalla legge e dallo statuto è ravvisabile nelle condotte contestate dalla società all'amministratore delegato tenuto conto della allegata prospettiva di cessazione dell'attività e di RO liquidazione aziendale.
pagina 7 di 17 Difatti, onde verificare la sussistenza delle violazioni addebitate al a titolo di responsabilità CP_1 gestoria, assume rilievo dirimente la circostanza, documentalmente provata (in quanto risultante dai verbali del Consiglio di amministrazione), che i soci di ( CP_4 RO CP_5
e avessero, sin dai primi mesi dell'anno 2019, concordato di non continuare con
[...] Persona_1 lo svolgimento dell'attività sociale, ricercando un potenziale acquirente tra i loro contatti professionali
(DE, F2 etc.) (doc. 7, 8 e 9 parte convenuta).
Tale volontà trova conferma nelle comunicazioni tra i soci e nei verbali delle adunanze del Consiglio di Per_ amministrazione, anche a seguito delle dimissioni dell'unico dirigente ad aprile 2019 e di quelle preannunciate a luglio 2019 dal (con decorrenza dal 1.10.2019), allorquando il socio di CP_1 maggioranza propone all'amministratore dimissionario, “valutata la rischiosità della Controparte_5 prosecuzione delle attività”, di proseguire con un esercizio provvisorio sino al 31.12.2019, al termine del quale la società avrebbe potuto essere messa in liquidazione. Obiettivi condivisi dell'esercizio provvisorio erano, difatti, un “ordinato disimpegno degli incarichi verso i clienti”, nonché “una ordinata gestione degli impegni e della gestione con i dipendenti della società, affiancata anche da un'attività di outplacement” (doc. 10 parte attrice – verbale del Consiglio di amministrazione del
2.8.2019).
A conforto di detta prospettiva è particolarmente significativa la lettura del verbale del Consiglio di amministrazione del 2.8.2019. I membri del CdA, essendo sfumata a fine maggio 2019 la possibilità di cessione della società F2 e considerata la situazione in cui si trovava la società con le dimissioni del dirigente e dell'amministratore delegato, valutano la possibilità di una gestione temporanea della società sino al 31.12.2019, nel caso in cui acconsentisse a differire a dicembre gli effetti CP_1 delle dimissioni. Al fine di sondare detta opzione, deliberano di convocare più assemblee nel mese di settembre con ordine del giorno “la relazione sull'andamento sociale” e la “definizione delle prospettive future della società; eventuale scioglimento anticipato della società e messa in liquidazione della stessa” (cfr. verbale del Cda del 2.8.2019 e verbale del Cda del 16.9.2019 – rispettivamente doc.
10 e 18 parte attrice).
Da tale documentazione emerge che le condotte inadempienti imputate all'amministratore delegato, si inseriscono in un contesto in cui sia i soci che l'organo amministrativo avevano già deciso di cedere le azioni ovvero, in assenza di proposte d'acquisto, di cessare l'attività, ponendola in liquidazione.
Le violazione agli obblighi gestori addebitati all'amministratore vanno, quindi, esaminati nel CP_1 contesto sociale appena descritto e nell'ottica di graduale dismissione, e non in quella di prosecuzione, dell'attività della società, anche tenuto conto che la prospettata possibilità di cessione alla società F2 si era conclusa con esito negativo già nel mese di maggio 2019, come comprovato dalla e-mail inviata Per il 31.5.2019 dal managing director di F2 e che, allorquando, il dirigente e il convenuto avevano dato le dimissioni non vi era nessun altra trattativa in corso (cfr. doc. 9 parte convenuta).
Tanto premesso, si procedono ad esaminare le singole condotte addebitate da parte attrice per fondare la responsabilità dell'amministratore.
4. La responsabilità dell'amministratore per la condotta contestata sub. a): omessa CP_1 comunicazione delle dimissioni del dirigente e omessa sostituzione dello stesso Persona_2
Per In primo luogo, occorre rilevare che l'omessa comunicazione delle dimissioni del dirigente non pagina 8 di 17 appare configurabile come una condotta illecita e causativa di per sé di un danno, dovendo semmai essere esaminata congiuntamente all'ulteriore condotta contestata di omessa reperimento di un sostituto.
Difatti, ciò che viene addebitato al è, da un lato, di non essersi attivato per la sostituzione CP_1 dell'unico dirigente della società, posto a capo dell'area business consulting services, e non aver comunicato al resto del Consiglio di amministrazione detta circostanza e, dall'altro, che, con detta omissione, non abbia consentito nemmeno agli altri amministratori di adoperarsi a tal fine.
Osserva il Tribunale che, nel contesto societario descritto, la mancata immediata sostituzione dell'unico dirigente , che aveva dato le dimissioni il 1.4.2019 con decorrenza differita a metà luglio, Persona_2 non configura una violazione delle regole di diligenza e correttezza nell'amministrazione, ma appare, invero, indicativa di una condotta dell'amministratore improntata a prudenza, sia che la si valuti in una prospettiva di cessione che in una prospettiva liquidatoria dell'attività sociale.
ha, difatti, evitato di gravare la società di ulteriori costi per il personale che, in una CP_1 prospettiva di cessione, avrebbero inciso nella determinazione del corrispettivo dell'acquisto da parte di terzi - nella corrispondenza con F2 emerge che avesse un peso fondamentale nelle trattative anche il costo del personale (cfr. doc. 7, 8 e 9 parte convenuta) - e, in una fase liquidatoria, avrebbero comportato la necessaria riallocazione delle risorse lavorative (in tal senso si veda le richieste dell'altro amministratore di avere informazioni, a luglio 2019, circa i costi di outplacement del Persona_1 personale).
Ad ogni modo, l'amministratore ha anche assolto all'onere sullo stesso incombente, fornendo la dimostrazione di aver diligentemente adempiuto agli obblighi di amministrazione, consentendo alla società di proseguire la sua attività, senza risentire delle dimissioni del dirigente, e portando a termine i contratti in corso, senza necessità di sostituirlo immediatamente.
Nella consapevolezza della prospettiva di cessazione dell'attività aziendale - che avrebbe comportato Per_ l'outplacement dei dipendenti della società -, il convenuto ha altresì concordato che il dirigente portasse a compimento gli incarichi a lui affidati, anche successivamente alle dimissioni rassegnate.
L'accordo sussistente tra dirigente ed amministratore convenuto in ordine alla prosecuzione, sino a fine settembre 2019, delle attività è dimostrata sia dalla e-mail, inviata, in data 13.9.2019, da a Persona_2
con cui il primo riferisce dell'esistenza di un accordo con al fine di Persona_1 CP_1 consentire il supporto al team per concludere i lavori in corso e rispondere ai clienti, sia dall'ulteriore comunicazione inviata in data 26.10.2019 con cui il dirigente chiede che sia disattivata la sua casella di posta elettronica presso , avendo terminato tutti i lavori assegnati (cfr. docc. 5 parte CP_4 attrice e 5 parte convenuta).
Inoltre, a conferma della correttezza dell'operato del nella prospettiva di cessazione CP_1 dell'attività, occorre rilevare che gli altri membri del Consiglio di amministrazione – ivi compreso a cui erano stati conferiti i medesimi poteri gestori del -, una volta venuti a Persona_1 CP_1 Per conoscenza, da giugno 2019, delle dimissioni scritte del dirigente e dell'accordo raggiunto con il convenuto (da settembre 2019), non si siano in alcun modo attivati per assumere un sostituito, ritenendo evidentemente superfluo procedere al suo avvicendamento.
Anche le testimonianze assunte - di cui e de relato – non Testimone_2 Testimone_3
pagina 9 di 17 forniscono la prova dell'inadempimento contestato (condotta sub. a)), essendosi limitate a confermare Per il ruolo dirigenziale di nella , senza tuttavia precisare in concreto l'attività da lui CP_4 svolta, prima e dopo le dimissioni comunicate, e le ripercussioni delle dimissioni sui singoli contratti
(cfr. verbale del 1.2.2023 e del 4.7.2023). Ciò anche tenuto conto che, per quanto lo stesso rivestisse un ruolo dirigenziale, risulta, dalla documentazione versata in atti dall'amministratore convenuto, che avesse una struttura idonea a garantire la prosecuzione dei contratti: difatti, la gestione CP_4 del cliente effettuata dal coinvolgeva anche ulteriori dipendenti di oltre CP_1 Parte_1 Parte_3 Per al dirigente , come evincibile dai destinatari delle e-mail depositate e dalla corrispondenza inerente le varie posizioni (docc. 12-21 e da 28 a 44 parte convenuta).
Fermo il rilievo assorbente in ordine all'insussistenza degli inadempimenti contestati, ritiene il
Tribunale che la società attrice non abbia nemmeno assolto all'onere assertivo e probatorio sulla stessa gravante di dimostrare l'esistenza di un nesso causale tra la condotta allegata ed il danno patrimoniale lamentato.
Non è stata, difatti, allegata alcuna specifica doglianza dei clienti con riferimento alle posizioni seguite dal dirigente o alcuno specifico danno derivante dalla mancata comunicazione delle dimissioni e dal mancato avvicendamento del dirigente, sotto il profilo del mancato adempimento dei contratti in essere ovvero della mancata conclusione di nuovi contratti.
Pertanto, deve ritenersi che non siano documentate né le conseguenze dannose immediate e dirette al patrimonio sociale rispetto al comportamento omissivo contestato né il nesso di causalità, non essendo provato che la perdita di valore della società lamentata tra aprile e dicembre 2019 derivi dalla mancata sostituzione del dirigente, atteso che lo stesso aveva comunque continuato nei mesi successivi a lavorare per conto di e gli altri membri del Consiglio di amministrazione avrebbero CP_4 potuto provvedere al suo avvicendamento quantomeno dal momento in cui hanno avuto conoscenza delle dimissioni (giugno 2019).
5. La responsabilità dell'amministratore per la condotta contestata sub. b): il mancato sviluppo commerciale della società da aprile 2019 a ottobre 2019
Anche tale contestazione va esaminata nell'ottica della già assunta decisione dei soci di cessione dell'attività a terzi, prima, e cessazione dell'attività, poi.
Ciò posto, occorre preliminarmente rilevare che non sussiste alcun obbligo in capo all'amministratore di garantire un certo risultato economico nell'attività gestoria che svolge ed è, pertanto, sufficiente che il convenuto dimostri di aver diligentemente amministrato la società.
Nel caso di specie, il sin dalla comparsa di costituzione e risposta, ha fornito la prova CP_1 documentale di aver continuato nel periodo oggetto di contestazione a gestire gli affari della società acquisendo incarichi, concludendo contratti, condivisi a mezzo e-mail per la sottoscrizione anche all'altro amministratore ed a eseguire le prestazioni pattuite, il cui corrispettivo veniva Persona_1 fatturato dalla società attrice ai clienti.
In particolare, l'amministratore convenuto ha dimostrato per tabulas di aver continuato, tra il mese di marzo 2019 e ottobre 2019, a gestire le commesse con i seguenti clienti: doc. RO0
12), (doc. 13), (doc. 14), RO1 RO2
(doc. 15), (doc. 16), RO3 RO4 RO5
pagina 10 di 17 (doc. 17), (doc. 18), (doc. 19), RO6 RO7 [...]
(doc. 20), (doc. RO8 CP_19 RO8 CP_20
21). Inoltre, ha documentato di aver continuato a lavorare per acquisire opportunità commerciali, indicate nel file di back log inviato a fine luglio 2019 a (doc. 7 parte attrice – pagina 5 Persona_1
e 6) e la cui esecuzione è dimostrata dai documenti depositati con la seconda memoria istruttoria (docc. da 27 a 44).
Al fine di contestare l'esatto adempimento, la società attrice ha prodotto i documenti con numerazione progressiva da 35 a 46 con la terza memoria istruttoria, documenti inerenti alle commesse menzionate dal convenuto sin dalla comparsa di costituzione e risposta ed in relazione alle quali CP_4 sostiene che non vi sia stato uno sviluppo commerciale da parte dell'amministratore dopo CP_1 aprile/maggio 2019.
In proposito il convenuto ha contestato la tardività di detti documenti, atteso che sarebbero diretti a fornire la prova contraria di fatti dedotti sin dalla sua costituzione e, quindi, da depositare nel termine della seconda memoria istruttoria.
Ritiene il Collegio che la produzione dei documenti attorei da 35 a 46 può ritenersi tempestiva in quanto effettuata a prova contraria rispetto ai documenti da 27 a 44 prodotti da parte convenuta in sede di seconda memoria istruttoria a dimostrazione dell'esatto adempimento.
Ciò precisato, la documentazione versata in atti dall'attrice, esaminata congiuntamente a quella del convenuto, dimostra che l'amministratore abbia continuato a gestire gli affari della società seguendo i contratti, che, ancorché conclusi tra aprile e maggio 2019, comportavano l'esecuzione della prestazione anche nei mesi successivi, consentendo di generare fatturato per la . CP_4
Diversamente, l'attrice non ha dimostrato che vi siano state occasioni andate perdute a causa della condotta dell'amministratore e che non hanno consentito di incrementare il fatturato della società, limitandosi a dedurre che l'attività di sviluppo commerciale si sia arrestata ad aprile 2019.
Tuttavia, detta contestazione non considera che gli incarichi assunti tra aprile e maggio 2019 sono stati eseguiti e hanno generato guadagno nei mesi successivi. Inoltre, per stessa ammissione della società attrice, era caratterizzata da una incertezza di continuità di fatturato, operando su base CP_4 di incarichi di breve/media durata e di natura non ricorrente (cfr. sul punto altresì punto 4 del verbale dell'adunanza del consiglio di amministrazione del 2.8.2019 – doc. 10 parte attrice).
Da ultimo, assume rilievo dirimente la circostanza che, successivamente al preavviso di dimissioni, i soci ed il Consiglio di amministrazione tra luglio e agosto 2019, avessero ipotizzato di proseguire con una gestione in ottica liquidatoria onde consentire “un ordinato disimpegno degli incarichi verso i clienti” (doc. 10 attoreo- cfr. verbale del CdA del 2.8.2019).
Pertanto, ritiene il Tribunale che non sussista alcuna condotta dell'amministratore violativa degli obblighi stabiliti dalla legge e dallo Statuto.
A ciò si aggiunga che la domanda appare destituita di fondamento mancando la prova della sussistenza di un nesso causale tra la condotta contestata all'amministratore sub. b) e il danno lamentato.
Nello specifico, la società attrice fa discendere il danno da perdita di valore della società da aprile 2019
a dicembre 2019 dal ruolo centrale dell'amministratore nella gestione dei clienti e dal suo CP_1
pagina 11 di 17 comportamento inerte.
Tuttavia, era onere incombente sulla società quello di dimostrare che la condotta dell'amministratore sia stata causativa della mancata conclusione di determinati affari che hanno cagionato una contrazione del fatturato e, quindi, un minor valore in termini di patrimonio sociale.
Non solo detta dimostrazione non risulta data, ma, anzi, la circostanza che il Consiglio di amministrazione abbia proposto a luglio 2019 al di proseguire in un esercizio provvisorio, CP_1 senza prospettiva di sviluppo ed in un'ottica liquidatoria assume autonoma incidenza causale nella contrazione del fatturato.
A ciò si aggiunga che, come correttamente rilevato dal Giudice istruttore nell'ordinanza di reiezione dell'istanza della consulenza tecnica d'ufficio, il danno allegato si riferisce ad un arco temporale che va da aprile 2019 a dicembre 2019 mentre il ha dato le dimissioni in un momento antecedente CP_1
(ossia in data 6.9.2024 rimanendo in prorogatio sino alla nomina dell'amministratore unico in CP_8 data 25.10.2019), senza che, dunque, sia a lui imputabile alcun danno relativo ai mesi in cui aveva cessato di ricoprire qualsivoglia carica nell'organo amministrativo.
6. La responsabilità per la condotta contestata sub. c) con cui viene addebitato all'ex amministratore di essersi sottratto al confronto in società e di aver tenuto un comportamento assolutamente inerte e reticente
Ritiene il Tribunale che anche tale addebito, che, come si è esposto, la società attrice declina in varie condotte, sia destituito di fondamento.
Con riferimento alla mancata presenza nella sede operativa della società sita in Milano, via Andrea
Doria (I)), si osserva che detta condotta non appare violativa di uno specifico obbligo gravante sull'amministratore, tenuto conto che il comunque continuava ad occuparsi degli incarichi CP_1 assunti in nome e per conto della società e che, attraverso le prove testimoniali, è stato accertato che parte della sua attività si svolgesse fuori dall'ufficio per seguire i clienti.
Pertanto, l'assenza presso la sede della non costituisce elemento che di per sé CP_4 comprovi un disinteresse nella gestione degli affari (cfr. in particolare dichiarazioni dei testi - Tes_3 verbale udienza del 1.2.2023 -, e - verbale udienza 4.7.2023 -). A ciò si aggiunga che Tes_4 Tes_5 il teste ha confermato la presenza presso la sede sita in Milano, via Palmanova Tes_5 dell'amministratore sino a luglio 2019. CP_1
Parimenti l'aver rassegnato le dimissioni (II)) non costituisce una condotta generativa di responsabilità.
Difatti, a norma dell'art. 2385 c.c., l'amministratore può rinunciare al suo ufficio anche senza necessità di indicazione di alcun motivo e senza alcun preavviso. Nel caso di specie, ad ogni modo,
l'amministratore ha esercitato la sua facoltà secondo buona fede, dando un preavviso di dimissioni di oltre due mesi (in data 8.7.2019 con decorrenza dal 1.10.2019, salvo poi anticiparle in data 6.9.2019 a causa delle reiterate richieste provenienti dagli altri soci di proseguire con un esercizio provvisorio sino al 31.12.2019), rimanendo in prorogatio in assenza della nomina del nuovo amministratore da parte dell'assemblea dei soci (nomina intervenuta solo in data 25.10.2019).
Anche la doglianza relativa alla omessa sollecita risposta circa la possibilità di prosecuzione da parte dell'amministratore nella gestione della società sino al 31.12.2019 non costituisce parimenti pagina 12 di 17 inadempimento ad alcun obbligo gravante sull'amministratore. Difatti, a fronte delle dimissioni, non sussisteva alcun obbligo dell'amministratore di rivedere la propria decisione, accettando di continuare a ricoprire la carica per portare a termine l'esercizio relativo all'anno 2019.
Al riguardo è significativo che, dopo il “preavviso di dimissioni” intervenuto a luglio 2019, la società lamenti un comportamento omissivo da parte dell'amministratore non tanto con riferimento CP_1 alla gestione della società, bensì nel non aver collaborato in ordine alla proposta di proseguire con un esercizio provvisorio il cui obiettivo era l'ordinata dismissione delle attività sociali e del personale.
Da ultimo, viene contestata l'omessa informativa al Consiglio di amministrazione circa i contratti in essere e la mancata consegna del prospetto riepilogativo dei costi di liquidazione dei dipendenti, consegnato, a fine luglio, al dal consulente del lavoro al fine di consentire CP_1 Testimone_3 di valutare le prospettive future della società nei termini espressi in sede di Consiglio di amministrazione del 2.8.2019.
Invero, a fronte della contestazione inerente al mancato passaggio di consegne e avvicendamento, risulta circostanza documentale e ammessa anche dalla stesa attrice che, in data 27.9.2029, il convenuto abbia trasmesso una relazione riepilogativa delle attività in corso e dei risultati attesi (cfr. CP_1 doc. 4 parte convenuta) e, in data 10.10.2019, abbia fornito tutti i riferimenti (e-mails e contatti telefonici) dei clienti, onde consentire la prosecuzione dei rapporti in essere (doc. 46 parte convenuta).
Peraltro, risulta dalla corrispondenza intercorsa tra le parti che i contratti conclusi venivano condivisi -
e taluni sottoscritti - con l'altro consigliere di amministrazione e che a fine luglio (il 29) vi era stata una riunione tra ed il socio avente ad oggetto una Persona_1 RO Controparte_5 relazione da parte dell'amministratore dimissionario circa “gli attuali impegni verso i clienti;
- gli attuali impegni verso i dipendenti, con prima stima dei costi di way-out.” (cfr. docc. 8 e 9 parte attrice).
Con riferimento, infine, al prospetto contenente i costi complessivi di liquidazione dei dipendenti, di cui l'attrice contesta la ritardata condivisione, si osserva che il convenuto ha dimostrato che il consulente del lavoro gli avesse inviato il file in data 2.8.2019 (doc. 10 parte convenuta), ossia a ridosso della pausa estiva, e che era a conoscenza del suo contenuto già ad inizio Persona_1 settembre (cfr. e-mail di del 2.9.2019 – doc. 12). Persona_1
Ora, anche a voler tralasciare che le informazioni relative al personale potessero essere richieste anche dall'amministratore delegato al consulente del lavoro (con rilevanza ex art. 1227 c.c.), occorre Per_1 evidenziare sotto il profilo dell'esistenza del nesso di causalità e del danno che non sussiste la dimostrazione che la condotta contestata fosse idonea a causare la perdita di valore del patrimonio sociale lamentata.
Non risulta, difatti, allegato e provato alcun pregiudizio specifico collegato causalmente alle condotte contestate.
7. La responsabilità per la condotta contestata sub. d)
Viene altresì contestato al convenuto di aver agito in contrasto con gli interessi della società, omettendo, allorquando era ancora amministratore, di riferire che era diventato da luglio 2019 procuratore speciale per conto di (IO ), cliente della Parte_2 CP_6 società. Inoltre, ulteriore violazione contestata è quella, dopo le dimissioni, di aver dapprima pagina 13 di 17 intrattenuto rapporti con la società Accuracy, che svolge attività in concorrenza con l'attrice, coinvolgendo negli incontri il consulente , che all'epoca gestiva l'area risk consulting Testimone_1 della società, e poi, di aver fondato la realtà imprenditoriale Unistudio Business Consulting s.r.l. con l'ex dirigente . Persona_2
Con riferimento alla prima contestazione, il convenuto ha dimostrato che la procura speciale gli è stata rilasciata da Confezioni Moda Italia – CKI nell'ambito degli accordi contrattuali conclusi CP_6 da con detto cliente, a cui l'amministratore stava regolarmente adempiendo per conto CP_4 della società.
In proposito, è sufficiente leggere la corrispondenza intercorsa tra e RO1 [...]
per conto di , per comprendere che il conferimento delle procure speciali si CP_1 CP_4 innesta nell'esecuzione di detto contratto e non è una condotta attuata in contrasto con l'interesse sociale (cfr. pagine 66 e ss. del doc. 13 di parte convenuta).
Con riferimento alle ulteriori contestazioni circa lo sviluppo di progetti lavorativi paralleli ed in concorrenza rispetto all'attività svolta con , ci si limita ad osservare che non è stata CP_4 dimostrata alcuna specifica condotta pregiudizievole posta in essere dal nel periodo tra aprile CP_1
e ottobre 2019.
I contatti con la società Accuracy, peraltro intervenuti dopo le rassegnate dimissioni, non è provato che abbiano portato ad alcun tipo di collaborazione.
Anche la costituzione della nuova società Unistudio Business Consulting s.r.l. si colloca temporalmente quasi due anni dopo la cessazione della carica di amministratore delegato da parte del convenuto e, quindi, non assume alcuna rilevanza ai fini della configurabilità della responsabilità gestoria contestata
(cfr. doc. 31 parte attrice).
8. Nesso di causalità e danno lamentato
Ritiene il Tribunale che l'insussistenza delle condotte contestate assorba gli ulteriori profili relativi all'esistenza del nesso di causalità e del pregiudizio patrimoniale dedotto dalla società.
Ad ogni modo, richiamato quanto già osservato per ciascuna condotta esaminata, in questa sede ci si limita ad osservare che non è dimostrato che il supposto danno costituisca conseguenza di una specifica condotta dell'amministratore.
La società attrice ha, difatti, ascritto la perdita di valore della società, collegata alla perdita di fatturato registrata nel secondo semestre del 2019, al mancato sviluppo commerciale ed alle violazioni contestate genericamente all'amministratore, senza alcuna dimostrazione del nesso di causalità.
Anche la determinazione del danno in € 2.600.000,00 – cfr. pagina 15 della perizia di parte (doc. 21 parte attrice) - è effettuata in modo del tutto avulso rispetto alle singole condotte contestate.
La quantificazione è, difatti, ottenuta dall'intervallo tra il valore di una ipotetica transazione avente ad oggetto la cessione della società ad aprile 2019 - allorquando era in trattative con F2 CP_4
-, e il valore della transazione effettivamente intervenuta al 31.12.2019 - allorquando l'attrice ha negoziato la cessione del ramo d'azienda con DE -. Il consulente di parte ha determinato il valore della società in sede di transazione ad aprile 2019 in misura pari al fatturato medio del triennio 2016-
2018 per il moltiplicatore di 1,51 (€ 3.200.000,00), mentre il valore residuo della società al 31.12.2019 pagina 14 di 17 in € 400.000,00, a cui ha detratto il valore dei contratti non ceduti dall'attrice, come da contratto concluso con DE (doc. 22 parte convenuta . CP_1
Tuttavia, nella valutazione effettata nella perizia di parte, che ha utilizzato il metodo dei multipli dell'EBITDA, non è stato valorizzato che ha un'attività basata su contratti a breve CP_4 durata e che nel 2019 la stessa si trovava in una prospettiva di cessazione dell'attività nel secondo semestre, come sopra evidenziato.
Non è, poi, stato dimostrato che l'amministratore abbia inciso sulla mancata alienazione CP_1 della società ad aprile 2019 e, quindi, che tale effetto dannoso sia collegato alle violazioni a lui ascritte.
Infine, la perdita di valore della società è stata valutata tenendo conto del periodo dal 1.4.2019 al
31.12.2019, ma l'amministratore ha pacificamente cessato la sua carica prima, avendo dato le dimissioni in data 6.9.2019 ed essendo rimasto in prorogatio sino al 25.10.2019.
9. Il comando giudiziale
Pertanto, ritiene il Tribunale che la domanda risarcitoria sia infondata e vada rigettata, non sussistendo le condotte illecite addebitate all'amministratore ed avendo il convenuto dimostrato RO di aver correttamente adempiuto sugli obblighi gestori su di lui gravanti.
Stante il rigetto della domanda attorea, l'esame della domanda di garanzia formulata dal convenuto nei confronti della compagnia assicurativa resta assorbito e verrà esaminato ai soli fini della regolamentazione delle spese di lite.
10. La regolamentazione delle spese di lite
Nel rapporto processuale tra la società attrice ed il convenuto le spese di lite sono RO regolate dal principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c.: va condannata a rifondere Parte_4 le spese processuali in favore del convenuto che si liquidano in complessivi € 49.336,00, per compensi, avuto riguardo ai valori medi dello scaglione di riferimento per le quattro fasi, oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Con riferimento alle spese di lite del terzo chiamato, la giurisprudenza di legittimità afferma il principio secondo cui “una volta rigettata la domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia devono essere poste a carico del soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia (Cass. n. 6757 del 2001; Cass. n. 6514 del 2004; Cass. n. 4958 del 2007; Cass. n. 7674 del
2008; Cass. n. 8363 del 2010; Cass. n. 23552 del 2011), anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo (Cass. n. 2492 del 2016)” (si legga a tal proposito
Cass. civ. n. 10634/2023).
Tale principio è derogato solo nel caso in cui l'iniziativa del chiamante in causa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria. In tale ipotesi le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto restano a carico di quest'ultimo (cfr. in tal senso Cass. n. 18710 del 2021;
Cass. n. 31889 del 2019; Cass. n. 23948 del 2019; Cass. n. 23123 del 2019; Cass. n. 7431 del 2012), con applicazione, nel rapporto processuale instaurato tra convenuto e terzo chiamato, del principio della soccombenza, anche quando l'attore principale sia a sua volta soccombente nei confronti del convenuto, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale.
pagina 15 di 17 Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che le spese vadano poste a carico della parte convenuta in quanto la domanda di chiamata in causa del terzo da lei svolta è manifestamente infondata.
In particolare, nel costituirsi in giudizio l'assicurazione ha eccepito l'inoperatività della polizza in quanto il sinistro ricadrebbe al di fuori del suo oggetto, non essendo la stessa estesa agli atti compiuti dal in qualità di amministratore di società. CP_1
A fronte di detta eccezione, il convenuto ha dedotto di aver contrattato con il broker assicurativo chiedendo di stipulare la Condizione aggiuntiva A anche al fine di Parte_5 assicurare l'attività di amministratore, indicando altresì gli introiti derivanti da tale carica, e adeguando il premio assicurativo agli introiti più elevati comunicati all'intermediario (docc. 24-26 parte convenuta).
Al riguardo, è documentale che l'istanza di chiamata in garanzia formulata dal convenuto si fondasse sulla polizza assicurativa stipulata in data 10.12.2019 con Controparte_9
.
[...]
Contr Risulta, inoltre, per tabulas che la garanzia prestata da si applicasse alle sole richieste di risarcimento che traevano origine dall'attività professionale esercitata, ossia l'attività di dottore commercialista ed esperto contabile, consulente del lavoro e tributarista indicata nella Scheda di copertura (cfr. art. 14, Condizioni particolari e dati della copertura, polizza, doc. 1) e che a tale elenco si aggiungessero, in virtù di apposita estensione, solo le attività di sindaco in società di capitali, revisore legale dei conti e membro dell'organismo di vigilanza (cfr. Condizione aggiuntiva A, polizza, doc. 1).
Ne discende che l'eccezione di inoperatività della polizza è fondata. Difatti, è documentale che la polizza non coprisse la responsabilità per l'attività dell'amministratore e che l'adeguamento del premio assicurativo fosse parametrato esclusivamente ai maggiori introiti dichiarati dall'assicurato e non all'estensione dell'ambito oggettivo della stessa, non potendo avere rilievo, ai fini della fondatezza della domanda svolta nei confronti dell'assicurazione, la contrattazione effettuata con l'intermediario che non è parte di questo giudizio. Parte_5
Pertanto, le spese di lite del terzo chiamato vanno poste, in virtù del principio di soccombenza, a carico del convenuto e si liquidano in favore della compagna assicurativa in complessivi € 24.600,00, per compensi, avuto riguardo ai valori minimi dello scaglione di riferimento per le quattro fasi, oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa.
11. La domanda ex art. 96, co. III, c.p.c.
Ritiene il Tribunale che la domanda in questione non meriti accoglimento, non essendo provato che l'attrice abbia inteso agire in giudizio con finalità abusive eccedenti la normale funzione del processo.
Difatti, la responsabilità ex art. 96, comma III, c.p.c., presuppone pur sempre, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, come accertato nel caso di specie.
P.Q.M.
pagina 16 di 17 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_4 RO
- rigetta la domanda ex art. 96, co. III, c.p.c.;
- condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 49.336,00, per compensi, oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa;
- condanna parte convenuta a rimborsare alla terza chiamata le spese di lite, che si liquidano in €
24.600,00, per compensi, oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa;
Milano, 17/10/2024
Il Giudice est.
Silvia Vaghi
Il Presidente
Amina Simonetti
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Amina Simonetti Presidente dott. Nicola Fascilla Giudice dott. Silvia Vaghi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39393/2020 promossa da:
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Picciau ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Piazza Principessa Clotilde n. 8
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avvocati RO C.F._1
Massimo GAMBINO e Matilde COLOMBO ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, via Durini 26
CONVENUTO
E nei confronti di
(C.F. TR
), in persona del procuratore dott. , rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2 CP_3
Leonardo Giani
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Per parte attrice: rigettata ogni contraria eccezione e difesa, premessa all'occorrenza ogni necessaria od opportuna statuizione, declaratoria e accertamento, pagina 1 di 17 a) accertare e dichiarare, per i motivi di cui in atti, la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dell'ex amministratore delegato di sig. Parte_1 [...]
e, conseguentemente, CP_1 b) condannare il sig. a risarcire all'attrice RO Parte_1
i danni che ne sono conseguiti, nella misura di euro 2.600.000 o in quell'altra maggiore o minore
[...] che – all'esito della istruttoria – sarà ritenuta di giustizia e liquidata, anche in via equitativa;
il tutto oltre ad interessi anche anatocistici dalla domanda ai sensi dell'art. 1283 cod. civ. ed alla rivalutazione monetaria;
c) condannare il convenuto al pagamento – in favore dell'attrice RO [...]
– di spese e competenze di causa, oltre al rimborso forfettario, alla Parte_1 C.P.A. ed all'I.V.A. come per legge. Disporre idonea consulenza tecnica volta a stimare la perdita di valore subita da
[...] nel periodo che corre da aprile 2019 a dicembre 2019 e, così, l'ammontare del Parte_1 danno che ha patito in conseguenza delle condotte illecite e inadempienti poste in CP_4 essere dal convenuto e contestate nel presente giudizio. CP_1
Per parte convenuta:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis così giudicare: in via principale
- rigettare le pretese di nella loro interezza, in quanto Parte_1 infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, mandare integralmente assolto il sig. RO da qualsiasi ipotetico titolo di responsabilità;
- viste l'infondatezza e la strumentalità dell'azione promossa dall'attrice, condannare CP_4 al pagamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 co. 3 c.p.c., di una somma che verrà ritenuta di giustizia;
in via subordinata
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande attoree, rigettare le domande della terza chiamata e, accertata la piena operatività della polizza n. ITA0066532-
00, condannare la compagnia assicurativa TR
, con sede secondaria italiana in Milano, Via Albricci n. 8, a tenere indenne e
[...] manlevare il sig. da quanto lo stesso dovesse, in qualsiasi forma, essere condannato RO
a pagare. in via ulteriormente subordinata
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere che il sinistro non rientri nella copertura assicurativa fornita dalla polizza n. ITA0066532-00, accertare la responsabilità ex art. 2049
c.c. della compagnia assicurativa TR
e, per l'effetto, condannare la stessa al risarcimento del danno e pari (i) a quanto il sig.
[...] [...] dovesse, in qualsiasi forma, essere condannato a pagare in favore di nonché (ii) CP_1 Parte_1 alla quota di premio maggiorato corrisposta dal convenuto nella convinzione di beneficiare dell'estensione della copertura per l'attività di amministratore e pari ad euro 454,00 (euro 987,00 – 533,00), oppure alla diversa somma ritenuta dovuta.
Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso delle spese generali nella misura del
15%, oltre I.V.A. e C.P.A.
In via istruttoria
- dichiarare l'inammissibilità per tardività dei documenti ex adverso prodotti con la terza memoria, per tutti i motivi dedotti nelle note scritte sostitutive dell'udienza del 1.7.2022 e all'udienza del 1.2.2023.
pagina 2 di 17 Per la terza chiamata:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, e previa ogni più opportuna declaratoria, così giudicare: nel merito, in via principale: rigettare tutte le domande svolte contro il convenuto, dott. siccome manifestamente RO indimostrate e infondate, in fatto e in diritto;
nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, di tali domande, accertare e dichiarare l'inoperatività della Polizza per i motivi esposti in atti e, per l'effetto, rigettare tutte le domande formulate contro l'esponente CNA;
nel merito, in via ulteriormente subordinata: nella duplice denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande a carico del dott. e, altresì, di ritenuta operatività della Polizza, accertare la quota di responsabilità CP_1 direttamente attribuibile al e contenere la condanna di CNA, e il conseguente obbligo di CP_1 manleva, entro tale quota, secondo tutti i termini e tutte le condizioni di Polizza, ivi inclusi il massimale di euro 1.000.000,00 e la franchigia di euro 1.000,00; in via istruttoria: si insiste affinché venga ordinata alla e/o al dott. il deposito della polizza D&O a Parte_1 CP_1 copertura della responsabilità civile degli amministratori, sindaci e dirigenti di anche ai fini Parte_1 di cui all'art. 1910 cc;
in ogni caso: competenze e spese di lite integralmente rifuse.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Le prospettazioni delle parti e lo svolgimento del processo
(di seguito anche ) ha agito nei confronti Parte_1 CP_4 di amministratore delegato da febbraio 2016 a settembre 2019, per sentirne RO accertare la responsabilità per le condotte illecite, poste in essere in danno della società da aprile ad ottobre 2019, e condannarlo al risarcimento del danno quantificato in € 2.600.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A fondamento della sua domanda ha allegato che:
- FBA svolge attività di prestazione di servizi amministrativo - gestionali in favore Parte_1 delle imprese;
nello specifico, la società presta a favore di altre società servizi di consulenza in tema di organizzazione generale e processi, CFO Services, controllo di gestione, progettazione sistemi informativi (business consulting), servizi di Risk Consulting (quali Controllo Interno,
Risk Management e Compliance), servizi di carattere amministrativo (quali attività di due diligence organizzativo-contabili e outsourcing dei processi amministrativi);
- la sua compagine sociale era composta, nell'anno 2019, da (per una quota del Controparte_5
63,67%), da (per una quota del 33,33%) e da (per una quota RO Persona_1 del 3%);
pagina 3 di 17 - dall'anno 2016 ha ricoperto la carica di amministratore delegato di RO
, incarico di fiducia a lui assegnato in virtù della collaborazione ultradecennale CP_4 intercorsa in precedenza con la socia di maggioranza Controparte_5
- il convenuto quale amministratore delegato, ha svolto un ruolo fondamentale CP_1 all'interno della società, come dimostrato dal fatto che l'emolumento deliberato per l'intero
Consiglio di amministrazione era stato interamente a lui attribuito;
ha, difatti, ricevuto piena delega operativa e autonomia gestionale sia nei rapporti con i clienti che con i dipendenti: in particolare, nei rapporti esterni predisponeva le proposte contrattuali, si interfacciava con i clienti, seguendoli nell'esecuzione del contratto, e sviluppava i rapporti con i nuovi clienti;
mentre, a livello di organizzazione interna, coordinava e dirigeva i dipendenti nello svolgimento delle attività;
- nel periodo intercorrente tra aprile 2019 e ottobre 2019, l'amministratore ha tenuto CP_1 delle condotte gravemente inadempienti, connotate da negligenza, inerzia e scarsa collaborazione con gli altri membri del Consiglio di amministrazione ed i soci, disinteressandosi totalmente della gestione della società. In particolare, le condotte illecite contestate all'amministratore delegato sono:
a) la mancata comunicazione agli altri amministratori delle dimissioni, rassegnate in data
1.4.2019 e con decorrenza 13.7.2019, dell'unico dirigente presente in , CP_4
, posto a capo dell'area business consulting services e l'omessa sua Persona_2 sostituzione;
b) la mancata adozione, da aprile 2019, di iniziative di mantenimento dell'attività sociale e di sviluppo commerciale, non essendosi adoperato per concludere nuovi contratti e reperire nuovi affari;
c) la condotta assente, omissiva e reticente dell'amministratore che si è sostanziata nel sottrarsi al confronto con gli altri membri del Consiglio di amministrazione e con i soci:
I) smettendo, da maggio 2019, di presenziare nella sede operativa della società sita in
Milano, viale Andrea Doria;
II) rassegnando le dimissioni in modo improvviso in data 8.7.2019, inizialmente con decorrenza dal 30.9.2019 e, poi, in data 6.9.2019 con effetto immediato;
III) sottraendosi alla programmazione circa il suo avvicendamento e la prosecuzione dell'attività di impresa, nonostante in un primo momento avesse manifestato la generica disponibilità ad ultimare i progetti lavorativi in corso e a collaborare con la società;
d) l'aver agito in contrasto con gli interessi della società, omettendo, allorquando era ancora amministratore, di riferire che era diventato da luglio 2019 procuratore speciale per conto di (IO ), cliente della società, Parte_2 CP_6
e, dopo le dimissioni rassegnate, iniziando ad intrattenere rapporti con la società
Accuracy, che svolgeva attività in concorrenza con l'attrice, coinvolgendo negli incontri il consulente , che all'epoca gestiva l'area risk consulting della società; Testimone_1
- con riferimento alle condotte contestate sub. c) punto III), la società attrice ha dedotto che pagina 4 di 17 l'amministratore, in violazione dei doveri di diligenza e buona fede, si sarebbe sistematicamente sottratto al confronto con i soci e con il resto del Consiglio di amministrazione al fine di pianificare e programmare l'attività di impresa e non avrebbe adottato le necessarie iniziative per il mantenimento e lo sviluppo dell'attività sociale. Nello specifico, l'amministratore dimissionario avrebbe tenuto un atteggiamento vago e dilatorio nelle riunioni del 17.7.2019 e del 29.7.2019 convocate dai soci altro amministratore delegato di Persona_1 CP_4
, e legale rappresentante di in cui gli veniva richiesto di
[...] Persona_3 Controparte_5 proseguire nell'incarico sino al 31.12.2019 e di predisporre una relazione con cronoprogramma dei rapporti pendenti e dei contratti in esecuzione. In data 2.8.2019, in sede di adunanza del
Consiglio di amministrazione, non solo non scioglieva la riserva sulla richiesta di CP_1 collaborazione sino a tutto il mese di dicembre 2019 e di prosecuzione nella gestione sociale con un esercizio provvisorio, ma non consegnava nemmeno il prospetto dei costi complessivi per la liquidazione dei dipendenti, fornitogli dal consulente del lavoro a fine luglio. In seguito, inoltre, non presenziava alla riunione dei soci del 6.9.2019, ma, anzi, con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata inviata nella medesima data, rassegnava le dimissioni con effetto immediato, senza alcun passaggio di consegne. Nella medesima giornata l'altro consigliere di amministrazione si dimetteva con conseguente operatività della clausola CP_7 statutaria simul stabunt simul cadent. Nonostante gli venisse comunicato che il Consiglio di amministrazione era in prorogatio, il convenuto disertava anche le ulteriori adunanze del
16.9.2019 e del 4.10.2019, limitandosi a trasmettere in data 27.9.2019 una relazione generica ed incompleta sui contratti in corso e sulle riattribuzioni ad altri dipendenti degli incarichi prima Per_ affidati al dirigente;
solo in data 25.10.2019 l'assemblea dei soci - tra cui vi era anche
- designava all'unanimità amministratore unico ed il RO CP_8 convenuto cessava dalla carica;
- le condotte poste in essere da da aprile ad ottobre 2019 hanno cagionato alla RO società un danno di € 2.600.000,00, corrispondente alla perdita di valore subito facendo riferimento alla differenza tra il valore della al momento delle dimissioni del CP_4 Per dirigente (1 aprile 2019) - valore stimato dal consulente tecnico di parte in misura pari al fatturato medio per il triennio 2016-2018 per il moltiplicatore di 1,51 con il metodo basato sui multipli dell'EBITDA - ed il valore dell'attrice al momento della negoziazione con la società DE per la cessione di un ramo d'azienda (dicembre 2019), individuato in € 400.000,00.
Nel costituirsi in giudizio, ha, in via preliminare, chiesto autorizzarsi la chiamata in RO causa della compagnia di assicurazione rappresentanza TR generale per l'Italia, sulla base del contratto di assicurazione per la responsabilità professionale n.
ITA006532-00, onde essere manlevato dalla stessa in caso di accoglimento della domanda risarcitoria.
Nel merito, ha chiesto rigettare la domanda e condannarsi l'attrice al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, co. III, c.p.c.
Con riferimento all'allegata centralità del ruolo del convenuto nell'attività sociale, ha osservato innanzitutto che l'organo amministrativo era strutturato nella forma del Consiglio di amministrazione e che, quindi, non fosse l'unico amministratore a gestire la società attrice, anche attesa la forte compenetrazione tra compagine sociale e organo gestorio. Difatti, soci di erano CP_4
pagina 5 di 17 al 63% - i cui soci erano e -, al 33% e Controparte_5 Per_1 Persona_3 RO al 3%. In particolare, quest'ultimo era, come lui, amministratore con delega operativa Persona_1 che gli consentiva di seguire in autonomia una parte dei clienti e di occuparsi della gestione contabile e amministrativa della società.
Ha, poi, contestato la sussistenza delle condotte a lui addebitate. In relazione all'omessa sostituzione Per del dirigente , ha evidenziato che l'organigramma della prevedeva varie figure CP_4 specializzate e una gestione del lavoro in team, che aveva consentito di portare a termine gli incarichi assunti, senza alcuna ripercussione per l'attività sociale. Ha, ad ogni modo, dedotto che il dirigente, su richiesta di aveva lavorato sino a settembre/ottobre 2019 sui clienti da lui seguiti per CP_1 facilitare il passaggio di consegne e la chiusura dei lavori in corso e che la scelta di non procedere alla sostituzione del dirigente fosse stata dettata da esigenze gestorie condivise all'interno del Consiglio di amministrazione e dai soci, che avevano deciso, sin da inizio 2019, di non proseguire con l'attività aziendale, ricercando un terzo acquirente.
Anche con riferimento alle ulteriori condotte a lui contestate, ha precisato di aver collaborato nel portare a termine i propri incarichi, come comprovato dall'assenza di lamentele e specifiche contestazioni e dalla relazione inviata in data 27.9.2019 in cui dava atto di tutti i contratti eseguiti ed in corso, e che le dimissioni si inserivano nell'ambito della scelta maturata tra i soci di non proseguire l'attività sociale e di ricercare un potenziale acquirente delle partecipazioni, come chiarito nel verbale del consiglio di amministrazione del 2.8.2019. Alcuna negligenza poteva, dunque, ravvisarsi in ordine alle informazioni richieste circa la gestione dei dipendenti ed i loro costi di riallocazione (c.d. outplacement), atteso che l'omissione contestata non era di carattere gestorio bensì paraliquidatorio
(nell'ottica dell'alienazione delle partecipazioni decisa dagli altri soci sin dai primi mesi del 2019 in dissenso con il e anche l'amministratore delegato era a conoscenza dei CP_1 Persona_1 costi dei dipendenti, occupandosi della contabilità, e avrebbe potuto chiedere informazioni al consulente del lavoro.
Con riferimento al danno lamentato ha eccepito la carenza del nesso di causalità tra condotta e pregiudizio allegati e che, ad ogni modo, il danno fosse stato erroneamente quantificato, non potendo applicarsi al caso di specie il metodo dei multipli dell'EBITDA.
Con ordinanza del 15.4.2021, emessa a seguito di udienza ex art. 183 c.p.c. celebratasi mediante trattazione scritta, è stata autorizzata la chiamata in causa del terzo.
Si è costituita in giudizio la compagnia assicurativa Controparte_9
, eccependo l'inoperatività della polizza per diverse ragioni. In
[...] primo luogo, ha osservato che il sinistro non rientrava nell'oggetto della copertura assicurativa, riguardante le sole richieste risarcitorie che originavano dalle attività professionali indicate nella scheda di copertura, tra cui non vi era quella di amministratore. In secondo luogo, la richiesta risarcitoria derivava da fatti, verificatisi prima dell'inizio del periodo di assicurazione (10.12.2019 - 10.12.2020) e di cui l'assicurato era già a conoscenza. Infine, l'operatività dell'assicurazione andava esclusa ai sensi dell'art. 1892 c.c., considerate le dichiarazioni inesatte e reticenti circa l'insussistenza di contestazioni nel periodo pregresso alla stipulazione della polizza.
All'udienza del 24.11.2021, sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, co. VI, c.p.c. pagina 6 di 17 Con ordinanza del 1.7.2022, resa all'esito di udienza celebrata mediante trattazione scritta, il Giudice istruttore ha ammesso la prova testimoniale articolata da parte attrice e rinviato alla successiva udienza per delibare in ordine all'eccezione di tardività dei documenti depositati dall'attrice in sede di terza memoria istruttoria.
Alle udienze del 1.2.2023 e 4.7.2023, è stata assunta la prova testimoniale richiesta da parte attrice, riservata al Collegio ogni decisione sulla tempestività dei documenti depositati dall'attrice in terza memoria istruttoria.
Con ordinanza del 5.7.2023, conclusa l'istruttoria orale, il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione istruttore, rigettando l'istanza di consulenza tecnica d'ufficio, atteso che “l'espletamento della CTU “volta a stimare la perdita di valore subita dalla Società nel periodo che corre da aprile
2019 a dicembre 2019 e, così, l'ammontare del danno che ha patito in conseguenza CP_4 delle condotte illecite e inadempienti poste in essere dal convenuto non sia necessario CP_1 considerato che – al netto della circostanza che il dott. si è comunque dimesso in data CP_1 anteriore a dicembre 2019 – il danno imputabile risarcibile deve essere direttamente arrecato alla società dalla condotta dell'amministratore che, oltre ad essere illecita, deve comunque essere generativa di un danno specificamente individuato che la CTU, quale strumento nella disponibilità del giudice, serve a determinare”.
All'udienza dell'11.6.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e, previo deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica nei termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
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2. L'azione di responsabilità sociale e l'onere probatorio
Ritiene il Tribunale che la domanda proposta da , qualificabile in termini di azione di CP_4 responsabilità sociale, sia infondata e non meriti accoglimento per le ragioni che si espongono.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “l'azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori di società di capitali ha natura contrattuale, il che comporta l'onere, in capo all'attore, di provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti” (cfr. fra le molte Cass. civ. n. 2975/2020).
3. Il contesto societario in cui si innestano le condotte addebitate all'amministratore
Come esposto, parte attrice ha allegato la sussistenza di condotte asseritamente illecite dell'amministratore nel periodo da aprile ad ottobre 2019, che avrebbero cagionato un danno alla società di € 2.600.000,00 per la perdita di valore subita nei mesi tra aprile e dicembre 2019 a causa dell'inadempimento dei CP_1
Invero, nel caso di specie, alcuna inosservanza dei doveri ed inadempimento degli obblighi imposti dalla legge e dallo statuto è ravvisabile nelle condotte contestate dalla società all'amministratore delegato tenuto conto della allegata prospettiva di cessazione dell'attività e di RO liquidazione aziendale.
pagina 7 di 17 Difatti, onde verificare la sussistenza delle violazioni addebitate al a titolo di responsabilità CP_1 gestoria, assume rilievo dirimente la circostanza, documentalmente provata (in quanto risultante dai verbali del Consiglio di amministrazione), che i soci di ( CP_4 RO CP_5
e avessero, sin dai primi mesi dell'anno 2019, concordato di non continuare con
[...] Persona_1 lo svolgimento dell'attività sociale, ricercando un potenziale acquirente tra i loro contatti professionali
(DE, F2 etc.) (doc. 7, 8 e 9 parte convenuta).
Tale volontà trova conferma nelle comunicazioni tra i soci e nei verbali delle adunanze del Consiglio di Per_ amministrazione, anche a seguito delle dimissioni dell'unico dirigente ad aprile 2019 e di quelle preannunciate a luglio 2019 dal (con decorrenza dal 1.10.2019), allorquando il socio di CP_1 maggioranza propone all'amministratore dimissionario, “valutata la rischiosità della Controparte_5 prosecuzione delle attività”, di proseguire con un esercizio provvisorio sino al 31.12.2019, al termine del quale la società avrebbe potuto essere messa in liquidazione. Obiettivi condivisi dell'esercizio provvisorio erano, difatti, un “ordinato disimpegno degli incarichi verso i clienti”, nonché “una ordinata gestione degli impegni e della gestione con i dipendenti della società, affiancata anche da un'attività di outplacement” (doc. 10 parte attrice – verbale del Consiglio di amministrazione del
2.8.2019).
A conforto di detta prospettiva è particolarmente significativa la lettura del verbale del Consiglio di amministrazione del 2.8.2019. I membri del CdA, essendo sfumata a fine maggio 2019 la possibilità di cessione della società F2 e considerata la situazione in cui si trovava la società con le dimissioni del dirigente e dell'amministratore delegato, valutano la possibilità di una gestione temporanea della società sino al 31.12.2019, nel caso in cui acconsentisse a differire a dicembre gli effetti CP_1 delle dimissioni. Al fine di sondare detta opzione, deliberano di convocare più assemblee nel mese di settembre con ordine del giorno “la relazione sull'andamento sociale” e la “definizione delle prospettive future della società; eventuale scioglimento anticipato della società e messa in liquidazione della stessa” (cfr. verbale del Cda del 2.8.2019 e verbale del Cda del 16.9.2019 – rispettivamente doc.
10 e 18 parte attrice).
Da tale documentazione emerge che le condotte inadempienti imputate all'amministratore delegato, si inseriscono in un contesto in cui sia i soci che l'organo amministrativo avevano già deciso di cedere le azioni ovvero, in assenza di proposte d'acquisto, di cessare l'attività, ponendola in liquidazione.
Le violazione agli obblighi gestori addebitati all'amministratore vanno, quindi, esaminati nel CP_1 contesto sociale appena descritto e nell'ottica di graduale dismissione, e non in quella di prosecuzione, dell'attività della società, anche tenuto conto che la prospettata possibilità di cessione alla società F2 si era conclusa con esito negativo già nel mese di maggio 2019, come comprovato dalla e-mail inviata Per il 31.5.2019 dal managing director di F2 e che, allorquando, il dirigente e il convenuto avevano dato le dimissioni non vi era nessun altra trattativa in corso (cfr. doc. 9 parte convenuta).
Tanto premesso, si procedono ad esaminare le singole condotte addebitate da parte attrice per fondare la responsabilità dell'amministratore.
4. La responsabilità dell'amministratore per la condotta contestata sub. a): omessa CP_1 comunicazione delle dimissioni del dirigente e omessa sostituzione dello stesso Persona_2
Per In primo luogo, occorre rilevare che l'omessa comunicazione delle dimissioni del dirigente non pagina 8 di 17 appare configurabile come una condotta illecita e causativa di per sé di un danno, dovendo semmai essere esaminata congiuntamente all'ulteriore condotta contestata di omessa reperimento di un sostituto.
Difatti, ciò che viene addebitato al è, da un lato, di non essersi attivato per la sostituzione CP_1 dell'unico dirigente della società, posto a capo dell'area business consulting services, e non aver comunicato al resto del Consiglio di amministrazione detta circostanza e, dall'altro, che, con detta omissione, non abbia consentito nemmeno agli altri amministratori di adoperarsi a tal fine.
Osserva il Tribunale che, nel contesto societario descritto, la mancata immediata sostituzione dell'unico dirigente , che aveva dato le dimissioni il 1.4.2019 con decorrenza differita a metà luglio, Persona_2 non configura una violazione delle regole di diligenza e correttezza nell'amministrazione, ma appare, invero, indicativa di una condotta dell'amministratore improntata a prudenza, sia che la si valuti in una prospettiva di cessione che in una prospettiva liquidatoria dell'attività sociale.
ha, difatti, evitato di gravare la società di ulteriori costi per il personale che, in una CP_1 prospettiva di cessione, avrebbero inciso nella determinazione del corrispettivo dell'acquisto da parte di terzi - nella corrispondenza con F2 emerge che avesse un peso fondamentale nelle trattative anche il costo del personale (cfr. doc. 7, 8 e 9 parte convenuta) - e, in una fase liquidatoria, avrebbero comportato la necessaria riallocazione delle risorse lavorative (in tal senso si veda le richieste dell'altro amministratore di avere informazioni, a luglio 2019, circa i costi di outplacement del Persona_1 personale).
Ad ogni modo, l'amministratore ha anche assolto all'onere sullo stesso incombente, fornendo la dimostrazione di aver diligentemente adempiuto agli obblighi di amministrazione, consentendo alla società di proseguire la sua attività, senza risentire delle dimissioni del dirigente, e portando a termine i contratti in corso, senza necessità di sostituirlo immediatamente.
Nella consapevolezza della prospettiva di cessazione dell'attività aziendale - che avrebbe comportato Per_ l'outplacement dei dipendenti della società -, il convenuto ha altresì concordato che il dirigente portasse a compimento gli incarichi a lui affidati, anche successivamente alle dimissioni rassegnate.
L'accordo sussistente tra dirigente ed amministratore convenuto in ordine alla prosecuzione, sino a fine settembre 2019, delle attività è dimostrata sia dalla e-mail, inviata, in data 13.9.2019, da a Persona_2
con cui il primo riferisce dell'esistenza di un accordo con al fine di Persona_1 CP_1 consentire il supporto al team per concludere i lavori in corso e rispondere ai clienti, sia dall'ulteriore comunicazione inviata in data 26.10.2019 con cui il dirigente chiede che sia disattivata la sua casella di posta elettronica presso , avendo terminato tutti i lavori assegnati (cfr. docc. 5 parte CP_4 attrice e 5 parte convenuta).
Inoltre, a conferma della correttezza dell'operato del nella prospettiva di cessazione CP_1 dell'attività, occorre rilevare che gli altri membri del Consiglio di amministrazione – ivi compreso a cui erano stati conferiti i medesimi poteri gestori del -, una volta venuti a Persona_1 CP_1 Per conoscenza, da giugno 2019, delle dimissioni scritte del dirigente e dell'accordo raggiunto con il convenuto (da settembre 2019), non si siano in alcun modo attivati per assumere un sostituito, ritenendo evidentemente superfluo procedere al suo avvicendamento.
Anche le testimonianze assunte - di cui e de relato – non Testimone_2 Testimone_3
pagina 9 di 17 forniscono la prova dell'inadempimento contestato (condotta sub. a)), essendosi limitate a confermare Per il ruolo dirigenziale di nella , senza tuttavia precisare in concreto l'attività da lui CP_4 svolta, prima e dopo le dimissioni comunicate, e le ripercussioni delle dimissioni sui singoli contratti
(cfr. verbale del 1.2.2023 e del 4.7.2023). Ciò anche tenuto conto che, per quanto lo stesso rivestisse un ruolo dirigenziale, risulta, dalla documentazione versata in atti dall'amministratore convenuto, che avesse una struttura idonea a garantire la prosecuzione dei contratti: difatti, la gestione CP_4 del cliente effettuata dal coinvolgeva anche ulteriori dipendenti di oltre CP_1 Parte_1 Parte_3 Per al dirigente , come evincibile dai destinatari delle e-mail depositate e dalla corrispondenza inerente le varie posizioni (docc. 12-21 e da 28 a 44 parte convenuta).
Fermo il rilievo assorbente in ordine all'insussistenza degli inadempimenti contestati, ritiene il
Tribunale che la società attrice non abbia nemmeno assolto all'onere assertivo e probatorio sulla stessa gravante di dimostrare l'esistenza di un nesso causale tra la condotta allegata ed il danno patrimoniale lamentato.
Non è stata, difatti, allegata alcuna specifica doglianza dei clienti con riferimento alle posizioni seguite dal dirigente o alcuno specifico danno derivante dalla mancata comunicazione delle dimissioni e dal mancato avvicendamento del dirigente, sotto il profilo del mancato adempimento dei contratti in essere ovvero della mancata conclusione di nuovi contratti.
Pertanto, deve ritenersi che non siano documentate né le conseguenze dannose immediate e dirette al patrimonio sociale rispetto al comportamento omissivo contestato né il nesso di causalità, non essendo provato che la perdita di valore della società lamentata tra aprile e dicembre 2019 derivi dalla mancata sostituzione del dirigente, atteso che lo stesso aveva comunque continuato nei mesi successivi a lavorare per conto di e gli altri membri del Consiglio di amministrazione avrebbero CP_4 potuto provvedere al suo avvicendamento quantomeno dal momento in cui hanno avuto conoscenza delle dimissioni (giugno 2019).
5. La responsabilità dell'amministratore per la condotta contestata sub. b): il mancato sviluppo commerciale della società da aprile 2019 a ottobre 2019
Anche tale contestazione va esaminata nell'ottica della già assunta decisione dei soci di cessione dell'attività a terzi, prima, e cessazione dell'attività, poi.
Ciò posto, occorre preliminarmente rilevare che non sussiste alcun obbligo in capo all'amministratore di garantire un certo risultato economico nell'attività gestoria che svolge ed è, pertanto, sufficiente che il convenuto dimostri di aver diligentemente amministrato la società.
Nel caso di specie, il sin dalla comparsa di costituzione e risposta, ha fornito la prova CP_1 documentale di aver continuato nel periodo oggetto di contestazione a gestire gli affari della società acquisendo incarichi, concludendo contratti, condivisi a mezzo e-mail per la sottoscrizione anche all'altro amministratore ed a eseguire le prestazioni pattuite, il cui corrispettivo veniva Persona_1 fatturato dalla società attrice ai clienti.
In particolare, l'amministratore convenuto ha dimostrato per tabulas di aver continuato, tra il mese di marzo 2019 e ottobre 2019, a gestire le commesse con i seguenti clienti: doc. RO0
12), (doc. 13), (doc. 14), RO1 RO2
(doc. 15), (doc. 16), RO3 RO4 RO5
pagina 10 di 17 (doc. 17), (doc. 18), (doc. 19), RO6 RO7 [...]
(doc. 20), (doc. RO8 CP_19 RO8 CP_20
21). Inoltre, ha documentato di aver continuato a lavorare per acquisire opportunità commerciali, indicate nel file di back log inviato a fine luglio 2019 a (doc. 7 parte attrice – pagina 5 Persona_1
e 6) e la cui esecuzione è dimostrata dai documenti depositati con la seconda memoria istruttoria (docc. da 27 a 44).
Al fine di contestare l'esatto adempimento, la società attrice ha prodotto i documenti con numerazione progressiva da 35 a 46 con la terza memoria istruttoria, documenti inerenti alle commesse menzionate dal convenuto sin dalla comparsa di costituzione e risposta ed in relazione alle quali CP_4 sostiene che non vi sia stato uno sviluppo commerciale da parte dell'amministratore dopo CP_1 aprile/maggio 2019.
In proposito il convenuto ha contestato la tardività di detti documenti, atteso che sarebbero diretti a fornire la prova contraria di fatti dedotti sin dalla sua costituzione e, quindi, da depositare nel termine della seconda memoria istruttoria.
Ritiene il Collegio che la produzione dei documenti attorei da 35 a 46 può ritenersi tempestiva in quanto effettuata a prova contraria rispetto ai documenti da 27 a 44 prodotti da parte convenuta in sede di seconda memoria istruttoria a dimostrazione dell'esatto adempimento.
Ciò precisato, la documentazione versata in atti dall'attrice, esaminata congiuntamente a quella del convenuto, dimostra che l'amministratore abbia continuato a gestire gli affari della società seguendo i contratti, che, ancorché conclusi tra aprile e maggio 2019, comportavano l'esecuzione della prestazione anche nei mesi successivi, consentendo di generare fatturato per la . CP_4
Diversamente, l'attrice non ha dimostrato che vi siano state occasioni andate perdute a causa della condotta dell'amministratore e che non hanno consentito di incrementare il fatturato della società, limitandosi a dedurre che l'attività di sviluppo commerciale si sia arrestata ad aprile 2019.
Tuttavia, detta contestazione non considera che gli incarichi assunti tra aprile e maggio 2019 sono stati eseguiti e hanno generato guadagno nei mesi successivi. Inoltre, per stessa ammissione della società attrice, era caratterizzata da una incertezza di continuità di fatturato, operando su base CP_4 di incarichi di breve/media durata e di natura non ricorrente (cfr. sul punto altresì punto 4 del verbale dell'adunanza del consiglio di amministrazione del 2.8.2019 – doc. 10 parte attrice).
Da ultimo, assume rilievo dirimente la circostanza che, successivamente al preavviso di dimissioni, i soci ed il Consiglio di amministrazione tra luglio e agosto 2019, avessero ipotizzato di proseguire con una gestione in ottica liquidatoria onde consentire “un ordinato disimpegno degli incarichi verso i clienti” (doc. 10 attoreo- cfr. verbale del CdA del 2.8.2019).
Pertanto, ritiene il Tribunale che non sussista alcuna condotta dell'amministratore violativa degli obblighi stabiliti dalla legge e dallo Statuto.
A ciò si aggiunga che la domanda appare destituita di fondamento mancando la prova della sussistenza di un nesso causale tra la condotta contestata all'amministratore sub. b) e il danno lamentato.
Nello specifico, la società attrice fa discendere il danno da perdita di valore della società da aprile 2019
a dicembre 2019 dal ruolo centrale dell'amministratore nella gestione dei clienti e dal suo CP_1
pagina 11 di 17 comportamento inerte.
Tuttavia, era onere incombente sulla società quello di dimostrare che la condotta dell'amministratore sia stata causativa della mancata conclusione di determinati affari che hanno cagionato una contrazione del fatturato e, quindi, un minor valore in termini di patrimonio sociale.
Non solo detta dimostrazione non risulta data, ma, anzi, la circostanza che il Consiglio di amministrazione abbia proposto a luglio 2019 al di proseguire in un esercizio provvisorio, CP_1 senza prospettiva di sviluppo ed in un'ottica liquidatoria assume autonoma incidenza causale nella contrazione del fatturato.
A ciò si aggiunga che, come correttamente rilevato dal Giudice istruttore nell'ordinanza di reiezione dell'istanza della consulenza tecnica d'ufficio, il danno allegato si riferisce ad un arco temporale che va da aprile 2019 a dicembre 2019 mentre il ha dato le dimissioni in un momento antecedente CP_1
(ossia in data 6.9.2024 rimanendo in prorogatio sino alla nomina dell'amministratore unico in CP_8 data 25.10.2019), senza che, dunque, sia a lui imputabile alcun danno relativo ai mesi in cui aveva cessato di ricoprire qualsivoglia carica nell'organo amministrativo.
6. La responsabilità per la condotta contestata sub. c) con cui viene addebitato all'ex amministratore di essersi sottratto al confronto in società e di aver tenuto un comportamento assolutamente inerte e reticente
Ritiene il Tribunale che anche tale addebito, che, come si è esposto, la società attrice declina in varie condotte, sia destituito di fondamento.
Con riferimento alla mancata presenza nella sede operativa della società sita in Milano, via Andrea
Doria (I)), si osserva che detta condotta non appare violativa di uno specifico obbligo gravante sull'amministratore, tenuto conto che il comunque continuava ad occuparsi degli incarichi CP_1 assunti in nome e per conto della società e che, attraverso le prove testimoniali, è stato accertato che parte della sua attività si svolgesse fuori dall'ufficio per seguire i clienti.
Pertanto, l'assenza presso la sede della non costituisce elemento che di per sé CP_4 comprovi un disinteresse nella gestione degli affari (cfr. in particolare dichiarazioni dei testi - Tes_3 verbale udienza del 1.2.2023 -, e - verbale udienza 4.7.2023 -). A ciò si aggiunga che Tes_4 Tes_5 il teste ha confermato la presenza presso la sede sita in Milano, via Palmanova Tes_5 dell'amministratore sino a luglio 2019. CP_1
Parimenti l'aver rassegnato le dimissioni (II)) non costituisce una condotta generativa di responsabilità.
Difatti, a norma dell'art. 2385 c.c., l'amministratore può rinunciare al suo ufficio anche senza necessità di indicazione di alcun motivo e senza alcun preavviso. Nel caso di specie, ad ogni modo,
l'amministratore ha esercitato la sua facoltà secondo buona fede, dando un preavviso di dimissioni di oltre due mesi (in data 8.7.2019 con decorrenza dal 1.10.2019, salvo poi anticiparle in data 6.9.2019 a causa delle reiterate richieste provenienti dagli altri soci di proseguire con un esercizio provvisorio sino al 31.12.2019), rimanendo in prorogatio in assenza della nomina del nuovo amministratore da parte dell'assemblea dei soci (nomina intervenuta solo in data 25.10.2019).
Anche la doglianza relativa alla omessa sollecita risposta circa la possibilità di prosecuzione da parte dell'amministratore nella gestione della società sino al 31.12.2019 non costituisce parimenti pagina 12 di 17 inadempimento ad alcun obbligo gravante sull'amministratore. Difatti, a fronte delle dimissioni, non sussisteva alcun obbligo dell'amministratore di rivedere la propria decisione, accettando di continuare a ricoprire la carica per portare a termine l'esercizio relativo all'anno 2019.
Al riguardo è significativo che, dopo il “preavviso di dimissioni” intervenuto a luglio 2019, la società lamenti un comportamento omissivo da parte dell'amministratore non tanto con riferimento CP_1 alla gestione della società, bensì nel non aver collaborato in ordine alla proposta di proseguire con un esercizio provvisorio il cui obiettivo era l'ordinata dismissione delle attività sociali e del personale.
Da ultimo, viene contestata l'omessa informativa al Consiglio di amministrazione circa i contratti in essere e la mancata consegna del prospetto riepilogativo dei costi di liquidazione dei dipendenti, consegnato, a fine luglio, al dal consulente del lavoro al fine di consentire CP_1 Testimone_3 di valutare le prospettive future della società nei termini espressi in sede di Consiglio di amministrazione del 2.8.2019.
Invero, a fronte della contestazione inerente al mancato passaggio di consegne e avvicendamento, risulta circostanza documentale e ammessa anche dalla stesa attrice che, in data 27.9.2029, il convenuto abbia trasmesso una relazione riepilogativa delle attività in corso e dei risultati attesi (cfr. CP_1 doc. 4 parte convenuta) e, in data 10.10.2019, abbia fornito tutti i riferimenti (e-mails e contatti telefonici) dei clienti, onde consentire la prosecuzione dei rapporti in essere (doc. 46 parte convenuta).
Peraltro, risulta dalla corrispondenza intercorsa tra le parti che i contratti conclusi venivano condivisi -
e taluni sottoscritti - con l'altro consigliere di amministrazione e che a fine luglio (il 29) vi era stata una riunione tra ed il socio avente ad oggetto una Persona_1 RO Controparte_5 relazione da parte dell'amministratore dimissionario circa “gli attuali impegni verso i clienti;
- gli attuali impegni verso i dipendenti, con prima stima dei costi di way-out.” (cfr. docc. 8 e 9 parte attrice).
Con riferimento, infine, al prospetto contenente i costi complessivi di liquidazione dei dipendenti, di cui l'attrice contesta la ritardata condivisione, si osserva che il convenuto ha dimostrato che il consulente del lavoro gli avesse inviato il file in data 2.8.2019 (doc. 10 parte convenuta), ossia a ridosso della pausa estiva, e che era a conoscenza del suo contenuto già ad inizio Persona_1 settembre (cfr. e-mail di del 2.9.2019 – doc. 12). Persona_1
Ora, anche a voler tralasciare che le informazioni relative al personale potessero essere richieste anche dall'amministratore delegato al consulente del lavoro (con rilevanza ex art. 1227 c.c.), occorre Per_1 evidenziare sotto il profilo dell'esistenza del nesso di causalità e del danno che non sussiste la dimostrazione che la condotta contestata fosse idonea a causare la perdita di valore del patrimonio sociale lamentata.
Non risulta, difatti, allegato e provato alcun pregiudizio specifico collegato causalmente alle condotte contestate.
7. La responsabilità per la condotta contestata sub. d)
Viene altresì contestato al convenuto di aver agito in contrasto con gli interessi della società, omettendo, allorquando era ancora amministratore, di riferire che era diventato da luglio 2019 procuratore speciale per conto di (IO ), cliente della Parte_2 CP_6 società. Inoltre, ulteriore violazione contestata è quella, dopo le dimissioni, di aver dapprima pagina 13 di 17 intrattenuto rapporti con la società Accuracy, che svolge attività in concorrenza con l'attrice, coinvolgendo negli incontri il consulente , che all'epoca gestiva l'area risk consulting Testimone_1 della società, e poi, di aver fondato la realtà imprenditoriale Unistudio Business Consulting s.r.l. con l'ex dirigente . Persona_2
Con riferimento alla prima contestazione, il convenuto ha dimostrato che la procura speciale gli è stata rilasciata da Confezioni Moda Italia – CKI nell'ambito degli accordi contrattuali conclusi CP_6 da con detto cliente, a cui l'amministratore stava regolarmente adempiendo per conto CP_4 della società.
In proposito, è sufficiente leggere la corrispondenza intercorsa tra e RO1 [...]
per conto di , per comprendere che il conferimento delle procure speciali si CP_1 CP_4 innesta nell'esecuzione di detto contratto e non è una condotta attuata in contrasto con l'interesse sociale (cfr. pagine 66 e ss. del doc. 13 di parte convenuta).
Con riferimento alle ulteriori contestazioni circa lo sviluppo di progetti lavorativi paralleli ed in concorrenza rispetto all'attività svolta con , ci si limita ad osservare che non è stata CP_4 dimostrata alcuna specifica condotta pregiudizievole posta in essere dal nel periodo tra aprile CP_1
e ottobre 2019.
I contatti con la società Accuracy, peraltro intervenuti dopo le rassegnate dimissioni, non è provato che abbiano portato ad alcun tipo di collaborazione.
Anche la costituzione della nuova società Unistudio Business Consulting s.r.l. si colloca temporalmente quasi due anni dopo la cessazione della carica di amministratore delegato da parte del convenuto e, quindi, non assume alcuna rilevanza ai fini della configurabilità della responsabilità gestoria contestata
(cfr. doc. 31 parte attrice).
8. Nesso di causalità e danno lamentato
Ritiene il Tribunale che l'insussistenza delle condotte contestate assorba gli ulteriori profili relativi all'esistenza del nesso di causalità e del pregiudizio patrimoniale dedotto dalla società.
Ad ogni modo, richiamato quanto già osservato per ciascuna condotta esaminata, in questa sede ci si limita ad osservare che non è dimostrato che il supposto danno costituisca conseguenza di una specifica condotta dell'amministratore.
La società attrice ha, difatti, ascritto la perdita di valore della società, collegata alla perdita di fatturato registrata nel secondo semestre del 2019, al mancato sviluppo commerciale ed alle violazioni contestate genericamente all'amministratore, senza alcuna dimostrazione del nesso di causalità.
Anche la determinazione del danno in € 2.600.000,00 – cfr. pagina 15 della perizia di parte (doc. 21 parte attrice) - è effettuata in modo del tutto avulso rispetto alle singole condotte contestate.
La quantificazione è, difatti, ottenuta dall'intervallo tra il valore di una ipotetica transazione avente ad oggetto la cessione della società ad aprile 2019 - allorquando era in trattative con F2 CP_4
-, e il valore della transazione effettivamente intervenuta al 31.12.2019 - allorquando l'attrice ha negoziato la cessione del ramo d'azienda con DE -. Il consulente di parte ha determinato il valore della società in sede di transazione ad aprile 2019 in misura pari al fatturato medio del triennio 2016-
2018 per il moltiplicatore di 1,51 (€ 3.200.000,00), mentre il valore residuo della società al 31.12.2019 pagina 14 di 17 in € 400.000,00, a cui ha detratto il valore dei contratti non ceduti dall'attrice, come da contratto concluso con DE (doc. 22 parte convenuta . CP_1
Tuttavia, nella valutazione effettata nella perizia di parte, che ha utilizzato il metodo dei multipli dell'EBITDA, non è stato valorizzato che ha un'attività basata su contratti a breve CP_4 durata e che nel 2019 la stessa si trovava in una prospettiva di cessazione dell'attività nel secondo semestre, come sopra evidenziato.
Non è, poi, stato dimostrato che l'amministratore abbia inciso sulla mancata alienazione CP_1 della società ad aprile 2019 e, quindi, che tale effetto dannoso sia collegato alle violazioni a lui ascritte.
Infine, la perdita di valore della società è stata valutata tenendo conto del periodo dal 1.4.2019 al
31.12.2019, ma l'amministratore ha pacificamente cessato la sua carica prima, avendo dato le dimissioni in data 6.9.2019 ed essendo rimasto in prorogatio sino al 25.10.2019.
9. Il comando giudiziale
Pertanto, ritiene il Tribunale che la domanda risarcitoria sia infondata e vada rigettata, non sussistendo le condotte illecite addebitate all'amministratore ed avendo il convenuto dimostrato RO di aver correttamente adempiuto sugli obblighi gestori su di lui gravanti.
Stante il rigetto della domanda attorea, l'esame della domanda di garanzia formulata dal convenuto nei confronti della compagnia assicurativa resta assorbito e verrà esaminato ai soli fini della regolamentazione delle spese di lite.
10. La regolamentazione delle spese di lite
Nel rapporto processuale tra la società attrice ed il convenuto le spese di lite sono RO regolate dal principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c.: va condannata a rifondere Parte_4 le spese processuali in favore del convenuto che si liquidano in complessivi € 49.336,00, per compensi, avuto riguardo ai valori medi dello scaglione di riferimento per le quattro fasi, oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Con riferimento alle spese di lite del terzo chiamato, la giurisprudenza di legittimità afferma il principio secondo cui “una volta rigettata la domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia devono essere poste a carico del soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia (Cass. n. 6757 del 2001; Cass. n. 6514 del 2004; Cass. n. 4958 del 2007; Cass. n. 7674 del
2008; Cass. n. 8363 del 2010; Cass. n. 23552 del 2011), anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo (Cass. n. 2492 del 2016)” (si legga a tal proposito
Cass. civ. n. 10634/2023).
Tale principio è derogato solo nel caso in cui l'iniziativa del chiamante in causa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria. In tale ipotesi le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto restano a carico di quest'ultimo (cfr. in tal senso Cass. n. 18710 del 2021;
Cass. n. 31889 del 2019; Cass. n. 23948 del 2019; Cass. n. 23123 del 2019; Cass. n. 7431 del 2012), con applicazione, nel rapporto processuale instaurato tra convenuto e terzo chiamato, del principio della soccombenza, anche quando l'attore principale sia a sua volta soccombente nei confronti del convenuto, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale.
pagina 15 di 17 Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che le spese vadano poste a carico della parte convenuta in quanto la domanda di chiamata in causa del terzo da lei svolta è manifestamente infondata.
In particolare, nel costituirsi in giudizio l'assicurazione ha eccepito l'inoperatività della polizza in quanto il sinistro ricadrebbe al di fuori del suo oggetto, non essendo la stessa estesa agli atti compiuti dal in qualità di amministratore di società. CP_1
A fronte di detta eccezione, il convenuto ha dedotto di aver contrattato con il broker assicurativo chiedendo di stipulare la Condizione aggiuntiva A anche al fine di Parte_5 assicurare l'attività di amministratore, indicando altresì gli introiti derivanti da tale carica, e adeguando il premio assicurativo agli introiti più elevati comunicati all'intermediario (docc. 24-26 parte convenuta).
Al riguardo, è documentale che l'istanza di chiamata in garanzia formulata dal convenuto si fondasse sulla polizza assicurativa stipulata in data 10.12.2019 con Controparte_9
.
[...]
Contr Risulta, inoltre, per tabulas che la garanzia prestata da si applicasse alle sole richieste di risarcimento che traevano origine dall'attività professionale esercitata, ossia l'attività di dottore commercialista ed esperto contabile, consulente del lavoro e tributarista indicata nella Scheda di copertura (cfr. art. 14, Condizioni particolari e dati della copertura, polizza, doc. 1) e che a tale elenco si aggiungessero, in virtù di apposita estensione, solo le attività di sindaco in società di capitali, revisore legale dei conti e membro dell'organismo di vigilanza (cfr. Condizione aggiuntiva A, polizza, doc. 1).
Ne discende che l'eccezione di inoperatività della polizza è fondata. Difatti, è documentale che la polizza non coprisse la responsabilità per l'attività dell'amministratore e che l'adeguamento del premio assicurativo fosse parametrato esclusivamente ai maggiori introiti dichiarati dall'assicurato e non all'estensione dell'ambito oggettivo della stessa, non potendo avere rilievo, ai fini della fondatezza della domanda svolta nei confronti dell'assicurazione, la contrattazione effettuata con l'intermediario che non è parte di questo giudizio. Parte_5
Pertanto, le spese di lite del terzo chiamato vanno poste, in virtù del principio di soccombenza, a carico del convenuto e si liquidano in favore della compagna assicurativa in complessivi € 24.600,00, per compensi, avuto riguardo ai valori minimi dello scaglione di riferimento per le quattro fasi, oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa.
11. La domanda ex art. 96, co. III, c.p.c.
Ritiene il Tribunale che la domanda in questione non meriti accoglimento, non essendo provato che l'attrice abbia inteso agire in giudizio con finalità abusive eccedenti la normale funzione del processo.
Difatti, la responsabilità ex art. 96, comma III, c.p.c., presuppone pur sempre, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, come accertato nel caso di specie.
P.Q.M.
pagina 16 di 17 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_4 RO
- rigetta la domanda ex art. 96, co. III, c.p.c.;
- condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 49.336,00, per compensi, oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa;
- condanna parte convenuta a rimborsare alla terza chiamata le spese di lite, che si liquidano in €
24.600,00, per compensi, oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa;
Milano, 17/10/2024
Il Giudice est.
Silvia Vaghi
Il Presidente
Amina Simonetti
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