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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/02/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1334/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dott.ssa Vinicia Serena Calendino Consigliere dott.ssa Cristina Giannelli Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1334/2024 promossa da
- RAPPRESENTANZA (C.F. / P.IVA Parte_1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. RUGGERO SALOMONE, P.IVA_1
APPELLANTE
contro
(C.F./P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
ADRIANO CANTU',
APPELLATA
OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Monza n. 1140/2024, pubblicata il 9 aprile
2024; materia: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, IN RIFORMA DELLA SENTENZA IMPUGNATA
In via pregiudiziale di merito
pagina 1 di 13 - Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di a promuovere Controparte_1 l'azione monitoria e/o a resistere nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da
[...]
; Parte_1
- Accertare e dichiarare la carenza in capo alla della titolarità della Controparte_1 posizione soggettiva azionata nella procedura monitoria, e vantata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da;
_1 Parte_1
Nel merito in via principale
- accertare e dichiarare la carenza di prova che l'evento occorso in data 13.12.2019 rientri fra i rischi oggetto della copertura assicurativa contratta con ed azionata in via monitoria;
Parte_1
In via alternativa/subordinata
- accertare e dichiarare la perdita totale, o in subordine parziale, dell'indennizzo assicurativo, per avere l'assicurato omesso di comunicare a l'aggravamento del rischio, ai sensi Parte_1 dell'art. 1898 c.c. e delle previsioni contrattuali;
- previo accertamento dello stato di conservazione/manutenzione delle tubazioni di collegamento dell'impianto di riscaldamento/raffreddamento inglobate della sottopavimentazione tra il piano terreno ed il piano primo dell'immobile assicurato, sostituite dall'opposta, accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia azionata in forza dell'art. D2) delle “delimitazioni ed esclusioni” della
“Sezione- All Risks” delle CGA;
In ogni caso
- revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- condannare l'opposta a rifondere le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e della esperita procedura di mediazione, oltre gli oneri di legge;
In via istruttoria
A) si chiede ammettersi la prova per interpello del legale rappresentante della FI Controparte_1
e per testimoni sulle seguenti circostanze:
[...]
1. vero che a seguito di un evento infiltrativo del 13.11.2019 che aveva interessato l'area uffici dell'immobile attoreo, la FI di aveva effettuato un intervento di sostituzione delle Controparte_1 condutture del riscaldamento murate nel sottopavimento sovrastante tale area;
2. vero che tale intervento era consistito nella sostituzione di m. 3,50 dei complessivi 24 metri lineari di tubazioni, e di due radiatori;
3. vero che il sinistro occorso il 13.11.2019 e l'intervento di cui al capitolo che precede non erano stati denunziati a;
Parte_1
4. vero che tale intervento di sostituzione parziale si era rilevato inefficace;
5. vero che la causa della successiva rottura del 13.12.2019 era stata dal manutentore dell'opposta messa in relazione con la presenza a ridotta distanza di due linee ferroviarie, dalle quali si sarebbero originate delle “correnti vaganti” che avrebbero danneggiato le condutture;
6. vero che anche a seguito dell'evento del 13.12.2019 la FI di aveva sostituito le Controparte_1 tubazioni dell'impianto di riscaldamento;
7. vero che le condutture precedenti sono rimaste immurate, in posizione parallela alle nuove;
8. vero che nel corso delle operazioni peritali svoltesi prima dell'odierno giudizio il perito di parte
aveva sollecitato la necessità di osservare e analizzare i residui del sinistro, al fine di verificare _1 la effettività del sinistro e meglio comprendere la causa effettiva dell'evento sinistroso;
9. vero che nonostante gli inviti del perito il terzo perito di nomina giudiziale, estensore del _1 verbale di perizia, non aveva proceduto nel contradditorio con i periti di parte ad alcun accertamento sullo stato delle condutture rimaste inglobate nella muratura, e non aveva quindi proceduto alla ricerca ed indagine tecnica sulle specifiche cause della perdita.
Si indica a teste: Arch. c/o All Consulting Engineering. Testimone_1 pagina 2 di 13 B) Si chiede che l'Ill.ma Corte d'Appello adita voglia accertare – tramite l'ausilio di un CTU – l'effettiva causa del sinistro occorso a carico dell'immobile assicurato il 13.12.2019, da appurarsi tramite la analisi dello stato delle tubazioni dell'impianto di riscaldamento/raffrescamento ora sostituite ma tuttora presenti in loco, onde verificare la ricorrenza dei presupposti di esclusione della garanzia eccepiti dalla Compagnia in atto di opposizione.
Per parte appellata:
“- Nel merito, in via principale: rilevata l'infondatezza dei motivi d'appello, confermare integralmente la sentenza di primo grado
- nel merito, in via subordinata: nel non creduto caso di revoca, per qualsiasi motivo, del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'attrice opponente ed attuale appellante a versare all'esponente la somma ritenuta di giustizia, oltre ad interessi ex art. 1284 c.c.
Compensi dei due gradi di giudizio interamente rifusi.”
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 1140/2024, pubblicata in data 09/04/2024, il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa da (di Parte_1 seguito ” o ) contro (di seguito ”) per la _1 Parte_3 Controparte_1 CP_1
revoca del decreto n. 3153/2021, emesso dal medesimo Tribunale per il pagamento dell'indennizzo (di
€ 89.334,36) dovuto a in forza della polizza “Check All” n. 950N5392 stipulata inter partes, CP_1 respinse l'opposizione e confermò il decreto monitorio, condannando al pagamento in favore _1 dell'opposta delle spese di lite, liquidate in € 9.142,00 oltre accessori.
2. Il giudizio di primo grado
I fatti che hanno originato il presente contenzioso possono essere brevemente riassunti come segue.
Con decreto ingiuntivo n. 3153/2021 il Tribunale di Monza aveva condannato al pagamento _1 dell'indennizzo dovuto a per i danni arrecati all'immobile di sua proprietà, sito in Barlassina, a CP_1 seguito della rottura di una conduttura dell'impianto di riscaldamento posta sotto la pavimentazione dell'area uffici del citato immobile, trattandosi di un danno ricompreso nella polizza assicurativa stipulata tra le parti, la cui entità era stata determinata nell'importo di € 89.334,36 a seguito dell'espletamento del procedimento di perizia contrattuale previsto dalle condizioni generali di assicurazione.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo _1 chiedendo: a) in via preliminare, che fosse dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Monza, in favore del Tribunale di Milano, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo;
b) nel pagina 3 di 13 merito, di accertare e dichiarare la carenza di prova circa il fatto che l'evento dannoso rientrasse fra i rischi assicurati e, in subordine, di dichiarare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo assicurativo per omessa denunzia alla Compagnia dell'intervenuto aggravamento del rischio, nonché
l'inoperatività della garanzia in forza della previsione di cui all'art. d2) delle “Delimitazioni ed esclusioni” della “Sezione All-Risks” della polizza.
Con sentenza n. 1140/2024 pubblicata in data 09/04/2024, il Tribunale di Monza respinse l'opposizione avendo ritenuto che:
- l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Monza era infondata poiché la clausola derogativa della competenza prevista dall'art. 9 delle CGA (che devolveva al Tribunale di Milano qualsivoglia controversia inerente al contratto assicurativo) non era efficace mancando la prova della relativa sottoscrizione da parte di;
CP_1
- la “Procedura per la valutazione del danno” prevista dalle condizioni generali di assicurazione configurava una ipotesi di perizia contrattuale che rimetteva alla terna peritale la stima e la liquidazione del danno, restando esclusa dalla cognizione dei periti la valutazione di questioni afferenti alla concreta operatività della copertura assicurativa. La mancata sottoscrizione del verbale di perizia da parte del tecnico incaricato da era irrilevante poiché le stesse condizioni generali prevedevano che “La _1
Perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla;
tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di Perizia”. Quanto al “nesso di causa” la perizia affermava che era stato “accertato dai periti incaricati dalle parti contraenti”; pertanto, contrariamente a quanto sostenuto da , le cause del sinistro (i.e. allagamento) erano state concordemente _1
rinvenute dai periti incaricati del primo sopralluogo nella rottura di una conduttura del riscaldamento posta sotto la pavimentazione dell'area uffici dell'immobile di Barlassina. Pertanto, il giudizio doveva essere limitato alla verifica sulla eccezione relativa all'aggravamento del rischio;
- la doglianza relativa alla assenza di copertura del sinistro a causa della mancata comunicazione dell'aggravamento del rischio ex art. 1898 c.c. era infondata non sussistendo i presupposti dell'aggravamento del rischio individuati dalla giurisprudenza, né altre circostanze idonee ad integrare tale fattispecie. Inoltre, non aveva dimostrato, come previsto dall'art. 7 delle condizioni _1
integrative della Sezione All Risks, che la mancata comunicazione delle circostanze aggravanti il rischio era imputabile a dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente;
- l'eccepita inoperatività della polizza ai sensi delle esclusioni di cui alla lettera d2) della Sezione “All
Risks” era del pari infondata poiché tale clausola, nell'escludere i danni dovuti a “corrosione, pagina 4 di 13 incrostazione, logorio, usura, ossidazione, ruggine, deterioramento”, individuava ipotesi di “rischio non compreso” nella garanzia la cui sussistenza, in quanto fatto impeditivo della pretesa attorea, doveva essere provata dalla Assicurazione che, tuttavia, non aveva assolto tale onere. Inoltre, non vi era stata alcuna omissione di indagine sulle cause del danno in fase di redazione della perizia contrattuale poiché tali cause erano già state individuate dai periti incaricati del sopralluogo avvenuto in data
24/01/2020. Per tale motivo, nel verbale definitivo di perizia si dava correttamente atto del predetto sopralluogo e sulla base di tale presupposto si affermava che “La rottura della conduttura si è verificata tra la pavimentazione e la parete verticale, lato Nord, area uffici” e che ciò aveva provocato
“…conseguenti danni da bagnamento alle pareti- pavimentazioni-soffitti-piano terra- I piano”, con ciò rendendo verosimile la natura accidentale del danno e, comunque, l'inesistenza di cause di inoperatività della garanzia.
3. Il giudizio di appello.
La sentenza è stata impugnata da , che ne ha chiesto la riforma integrale, previa sospensione _1
della sua esecutività, sulla base dei seguenti motivi.
1) Con il primo motivo l'appellante ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di che, non CP_1 essendo proprietaria dell'immobile assicurato (sito in Barlassina alla Via Marconi n. 57/59), non poteva agire in via monitoria e nel giudizio di opposizione per far valere i diritti nascenti dal contratto assicurativo in assenza dell'espresso consenso dell'assicurato (i.e. proprietaria Controparte_2 dell'immobile) previsto dall'art. 1891, co. 2, c.c.. Inoltre, con il medesimo motivo ha dedotto la carenza della titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio poiché ha agito per la condanna CP_1 della Compagnia a versare l'indennizzo in suo favore, senza aver ottenuto il preventivo consenso all'incasso da parte dell'assicurato.
2) Con il secondo motivo ha dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto _1
l'eccezione di mancato assolvimento, da parte di , dell'onere di provare che il sinistro rientrasse CP_1
tra i rischi assicurati. Ciò in quanto: in base alla sezione “In caso di sinistro” delle condizioni generali la perizia contrattuale è vincolante tra le parti solo per quanto attiene alle valutazioni di cui ai punti 3 e
4 (ovvero solo con riferimento alla esistenza, qualità e quantità dei beni assicurati, nonché valore dei beni al momento del sinistro e per quanto attiene alla stima e alla valutazione del danno) ma non anche per quanto attiene ai punti 1 e 2 che riguardano l'indagine “su circostanze, natura, causa e modalità del
Sinistro” e la verifica circa il rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Contraente;
le indagini pagina 5 di 13 peritali svolte prima della perizia contrattuale non avevano accertato le cause del sinistro, come risulterebbe dal verbale di primo sopralluogo del 24/01/2020 dal quale emergerebbe che non era stato possibile accertare la causa dell'evento dannoso e che i periti delle parti non avevano concordato alcunché; anche la perizia contrattuale non aveva accertato né se vi fosse stata effettivamente la rottura dell'impianto di riscaldamento e raffreddamento lamentata da AC, né quali sarebbero state le cause della rottura, sebbene il mandato ai periti contemplasse l'indagine “su circostanze di tempo e di luogo, natura causa e modalità del sinistro”, motivo per cui il perito nominato dall'assicurazione (arch.
) aveva contestato la bozza di perizia redatta dal geom. e non aveva sottoscritto la Per_1 Per_2
perizia. Pertanto, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, le cause dell'evento dannoso non sono mai state accertate e la mancata sottoscrizione della perizia contrattuale da parte del consulente di non è irrilevante poiché, in base alle condizioni generali, nel caso di intervento di _1
un perito terzo le decisioni sui punti controversi prese a maggioranza sono vincolanti solo sui punti 3 e
4 e non anche sul punto 1 concernente, per l'appunto, le cause del sinistro.
3) Con il terzo motivo l'appellante afferma l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto l'eccezione di perdita del diritto all'indennizzo assicurativo per omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio. Sul punto evidenzia che: l'aggravamento del rischio risulterebbe _1
dalle dichiarazioni resa dalla stessa contenute nella denuncia di sinistro del 17.12.2019, ove si CP_1 afferma che prima dell'evento del 13.12.2019 l'immobile di Barlassina aveva subìto numerosi altri episodi di perdite d'acqua dalle condutture dell'impianto di riscaldamento poste sotto la pavimentazione dell'area uffici, mai denunciate all'assicurazione, sicché prima dell'evento per cui è causa aveva acquisito piena consapevolezza della difettosa tenuta delle condutture dell'impianto CP_1
di riscaldamento e quindi dell'aggravamento del rischio, sopravvenuto alla stipula del contratto assicurativo, senza darne comunicazione all'assicuratore; i pregressi sinistri denunciati non avrebbero invece riguardato le condutture dell'impianto di riscaldamento, ma altre porzioni dell'immobile (come un danno subito dall'anello antincendio menzionato anche nella perizia contrattuale, un danno da incendio, un allagamento causato da un temporale notturno), pertanto non corrisponderebbe al vero quanto sostenuto dal primo giudice, ovvero che le precedenti problematiche interessanti le condutture dell'immobile assicurato erano state tempestivamente e validamente denunciate da;
la prova del CP_1
dolo o della colpa grave in capo all'assicurato risiederebbe nell'avere omesso di denunziare i precedenti numerosi eventi simili a quello per cui è stata causa posto che dalla denuncia del sinistro in data
17.12.2019 emergerebbero indizi gravi, precisi e concordanti (e quindi la prova) che i precedenti, pagina 6 di 13 numerosi e ripetuti episodi di allagamento che avevano interessato la porzione di impianto in esame erano stati intenzionalmente taciuti alla compagnia assicurativa.
4) Con il quarto motivo ha evidenziato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto _1
l'eccezione di inoperatività della garanzia ai sensi dell'art. d2) delle condizioni generali di polizza poiché non ne aveva fornito la relativa prova. Ad avviso dell'appellante il comportamento di _1
– che aveva proceduto all'immediata sostituzione delle tubature dell'intero impianto di CP_1
riscaldamento, lasciando le vecchie tubature, di complessivi 24 metri lineari, sotto la pavimentazione, provvedendo altresì all'immediato ripristino della pavimentazione stessa senza attendere una verifica in contraddittorio- nonché l'omessa indagine da parte del terzo perito sulle cause del danno lamentato da
, nonostante gli espressi solleciti e le osservazioni critiche del proprio perito, non le avevano CP_1
consentito di verificare se gli asseriti danni alle tubazioni dell'impianto di riscaldamento andassero imputati ad un fattore estrinseco o a un fenomeno di logorio e corrosione endogeno all'impianto, escluso dalla garanzia ai sensi dell'art d2) delle “delimitazioni ed esclusioni” contenute nella Sezione
All Risks. In ogni caso, proprio perché, suo malgrado, le cause dell'asserita rottura delle tubature dell'impianto non erano state stragiudizialmente individuate, aveva chiesto in primo grado _1
(reiterando l'istanza anche in questa sede di appello) l'espletamento di una CTU per accertare le cause effettive del sinistro occorso il 13/12/2019 - da appurarsi tramite l'analisi dello stato delle tubazioni dell'impianto di riscaldamento/raffrescamento sostituite ma pacificamente tuttora presenti in loco - al precipuo fine di verificare la ricorrenza dei presupposti di esclusione della garanzia, ma tale mezzo istruttorio era stato contraddittoriamente respinto.
si è costituita anche nel presente giudizio d'appello chiedendo il rigetto dell'istanza di CP_1 sospensiva e dell'impugnazione, con integrale conferma della sentenza appellata.
Con ordinanza n. 351 del 6 giugno 2024, è stata accolta l'istanza di sospensione della sentenza gravata.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025.
4. Decisione
4.1 Il primo motivo di appello è infondato.
Sul punto giova in primis sottolineare che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di e la CP_1
deduzione in merito alla carenza di titolarità della posizione soggettiva azionata in via monitoria dalla medesima società sono ammissibili, ancorché sollevate da solo in appello. _1
pagina 7 di 13 Come la Corte di Cassazione ha infatti avuto modo di chiarire in più occasioni, “Le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa, in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e del giudicato. (Nella specie, è stata cassata la decisione della corte distrettuale che aveva reputato tardiva, in quanto avanzata solo in appello, la contestazione sulla legittimazione passiva della società convenuta, quale titolare del rapporto di lavoro controverso).”
(così, tra le ultime, Cass. n. 23721/2021; nello stesso senso, tra le altre Cass. S.U. n. 2951/2016).
Tanto premesso, nel merito si osserva che il contratto assicurativo stipulato tra e è esteso _1 CP_1 all'indennizzo dei danni immediati e diretti arrecati all'immobile ubicato in Barlassina, Via Marconi
57/59, ove l'appellata esercita la propria attività imprenditoriale.
Tale immobile è pacificamente di proprietà della società Controparte_2
Pertanto, in parte qua la polizza assicurativa n. 950N5392 integra gli estremi del contratto stipulato nell'interesse di un terzo, disciplinato dall'art. 1891 c.c..
Il predetto articolo prevede espressamente che: “I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato,
e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo” (art. 1891, co. 2, c.c.). Dunque, in base a tale norma il diritto del contraente di pretendere l'indennizzo in luogo dell'assicurato non può essere esercitato in assenza di un consenso espresso del terzo beneficiario, titolare della pretesa ex art. 1891, co. 2, c.c.
Nel caso di specie la clausola denominata “Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza”, contenuta nella
“Sezione - All Risks” della polizza, stabilisce che: “Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla
Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Compagnia. Spetta in particolare al
Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento
e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato” (cfr. doc. 3 , pag. 11). _1
Quindi, in deroga alle previsioni dell'art. 1891, co. 2, c.c. la citata clausola attribuisce esclusivamente al Contraente (i.e. ) la legittimazione ad agire giudizialmente per l'esercizio dei diritti nascenti CP_1
dalla polizza e richiede il consenso del beneficiario del contratto assicurativo ai soli fini del
“pagamento” dell'indennizzo in favore del Contraente.
pagina 8 di 13 La validità ed efficacia di clausole di tal fatta è già stata acclarata dalla Corte di Cassazione, che al riguardo ha avuto modo di affermare che l'art. 1891 c.c. non è compreso tra le disposizioni che l'art. 1932 c.c. dichiara inderogabili (cfr. Cass. Sez. III Civ. sent. n. 1362/2012 che, in un caso relativo ad un contratto di assicurazione per furto e incendio su un dato immobile, qualificato come contratto a favore di terzo, ha ritenuto pienamente valida ed efficace la clausola con cui veniva pattuito che tutte le ragioni nascenti dallo stesso potevano essere azionate solo dai contraenti e non dal terzo: “In tema di assicurazioni, qualora il contratto stipulato rientri nello schema normativo di cui all'art. 1891 c.c., ben può derogare alla disciplina legale, atteso che l'articolo in questione non è compreso tra le disposizioni che l'art. 1932 c.c. dichiara espressamente inderogabili. Ne consegue che le eventuali clausole limitative e le eccezioni in esso contenute possono essere opposte al beneficiario in quanto il suo diritto non è svincolato dalle pattuizioni contrattuali”, in motivazione, pag. 4; cfr., altresì, nello stesso senso, Cass. Sez. III Civ. sent. n. 13359/04).
Ne consegue che non sussiste il difetto di legittimazione attiva in capo a che, nella sua qualità di CP_1
Contraente, è l'unico soggetto contrattualmente legittimato ad agire in giudizio per l'esercizio dei diritti nascenti dalla polizza, anche in assenza del preventivo assenso del beneficiario.
Quanto all'eccezione di carenza di titolarità della situazione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio dall'appellata, che attiene non già al potere di agire in giudizio per la tutela del diritto invocato, bensì alla “spettanza” all'attore del diritto invocato e dunque riguarda la fondatezza o meno della domanda, così come proposta, nel merito – eccezione anch'essa, come detto, sollevabile per la prima volta in appello, trattandosi di mera difesa (Cass. S.U. n. 2951/2016 cit.) – la stessa risulta superata dal consenso all'incasso rilasciato da parte del proprietario dell'immobile, di cui alla PEC del 13/09/2024 con cui il sig. legale rappresentante di ha espresso il suo Parte_4 Controparte_2
“esplicito assenso affinché corrisponda l'indennizzo dovuto direttamente alla Parte_1 contraente di polizza FI di (doc. I depositato da con la comparsa di Controparte_1 CP_1
costituzione in appello). Detto documento è stato tempestivamente depositato in giudizio, con il primo atto utile successivo al rilievo dell'eccezione in esame.
Pertanto, anche tale ulteriore eccezione è infondata.
Il primo motivo di appello è dunque respinto.
4.2 Meritano, invece, favorevole apprezzamento il secondo e il quarto mezzo, qui trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, con i quali ha riproposto le eccezioni sollevate _1 in primo grado quanto all'assenza di prova della riconducibilità del sinistro nell'ambito della copertura pagina 9 di 13 assicurativa e all'inoperatività della garanzia ai sensi del paragrafo d2) della clausola “Delimitazioni ed esclusioni”, contenuta nella Sezione All Risks della polizza.
Quanto alla prima eccezione occorre preliminarmente dare atto che, come sottolineato dall'appellante, la perizia contrattuale non è vincolante tra le parti per quanto attiene all'accertamento delle cause del sinistro e alla relativa indennizzabilità, poiché il paragrafo relativo al “Mandato dei Periti” (contenuto nel capitolo “In caso di sinistro” della Sezione All Risks) stabilisce che sono vincolanti per le Parti solo le valutazioni di cui alle lettere 3) e 4) del medesimo paragrafo, e non anche quelle di cui alle lett. 1) e
2), che ricomprendono anche l'indagine su “circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro”.
Tanto premesso, si evidenzia che in base alla citata Sezione All Risks la garanzia assicurativa copre “i danni materiali e diretti causati a Fabbricato e Contenuto […] da un evento improvviso e accidentale qualunque ne sia la causa, salvo quanto escluso alla Voce “Esclusioni” del Capitolo Delimitazioni ed
Esclusioni” che, alla lett. d2), include tra i danni non coperti quelli derivanti da “corrosione, incrostazione, logorio, usura, ossidazione, ruggine […]”.
Nella denuncia di sinistro del 17/12/2019 l'appellata ha dichiarato che: “In data 13.11.2019 abbiamo subìto l'ennesimo danno alla conduttura di riscaldamento sotto pavimentazione area uffici: intervenuti alla ricerca della rottura e sostituta quest'ultima, non vi abbiamo denunciato il fatto proprio per il continuo ripetersi. In data 13/12/2019 si è ripetuta l'ennesima perdita di pressione nell'impianto; chiamato il nostro manutentore ci informava che: il nesso più probabile è proprio la vicinanza di ben due linee ferroviarie originanti correnti vaganti che provocano piccole forature nelle condutture in ferro. In conclusione, al fine di evitare il ripetersi di tali eventi, abbiamo dato inizio alla sostituzione completa dell'impianto”.
Dal tenore della denuncia del 17.12.2019 si evincono due ordini di circostanze:
- l'impianto di riscaldamento aveva subìto numerose “perdite di pressione” causate da piccole forature delle condutture in ferro;
le forature causanti le ripetute perdite di pressione avevano interessato più aree dell'impianto (ovvero più tubature), tanto è vero che afferma di essere intervenuta, già CP_1 prima dell'ultimo evento del 13.12.2019, con la sostituzione della porzione di conduttura interessata dalla rottura;
- il manutentore dell'impianto ha ipotizzato la riconducibilità di tali piccole forature rinvenibili nelle condotte in ferro a “correnti vaganti” originate dalle limitrofe linee ferroviarie.
pagina 10 di 13 Ora, è necessario subito osservare come la riconducibilità delle forature a presunte “correnti vaganti”, oltre a non essere stata meglio specificata, non è mai stata dimostrata dalla appellata, né accertata in altro modo.
Infatti, dalla documentazione agli atti risulta che:
- in occasione del primo sopralluogo, eseguito in data 24/01/2020, il perito dell'assicurazione (arch.
e il perito di (geom. non hanno potuto verificare le cause del sinistro Per_3 CP_1 CP_3
poiché i lavori erano già ultimati e le tubazioni ammalorate erano state sostituite e abbandonate sotto il pavimento. Tanto risulta dal relativo verbale ove si legge che “a causa di danni alle tubazioni dell'impianto di riscaldamento venivano sostituite integralmente le tubazioni in ferro;
al momento del sopralluogo i lavori di riparazione del guasto erano ultimati;
i tubi del vecchio impianto di riscaldamento erano stati abbandonati sotto il pavimento” (doc. B appellata);
- in occasione del secondo sopralluogo, eseguito in data 26/11/2020 dai periti incaricati di redigere la perizia contrattuale, non è stata eseguita alcuna verifica circa le cause dell'evento lesivo, tanto è vero che: i) nulla risulta dal relativo verbale nel quale si afferma solo che “secondo geom. Per_4
(consulente della Contraente) la causa del sinistro sono le onde vaganti dovute alla vicinanza di 2 linee ferroviarie. Secondo Arch. (consulente di ) la causa probabile non è evidenziata nei Tes_1 _1 residui del sinistro e neppure in altra evidenza tecnica”; ii) con nota del 25/03/2021 l'Arch. ha Per_1
contestato la bozza di perizia contrattuale ricevuta dal Geom. (terzo perito nominato dal Per_2
Tribunale di Monza) evidenziando che “quanto al punto 1 del mandato: “Indagare su circostanze di tempo e di luogo, natura, causa e modalità del sinistro” sottolineo, allo stato attuale, l'assenza di una indagine collegiale volta ad appurare l'effettiva causa del danno all'impianto di riscaldamento/raffrescamento nella propria interezza, causa in alcun modo accertata”;
- il terzo perito della perizia contrattuale del 29/03/2021 si limita a dichiarare quanto segue: “Nesso di causa: accertato concordemente dai Periti incaricati dalle Parti Contraenti di cui: Geom.
[...]
per l'Assicurata; Ing. per gli Assicuratori (vedasi verbale di I Per_5 Persona_6 sopralluogo)”.
In definitiva, è pacifico che la causa della rottura delle tubazioni ipotizzata da (e mai meglio CP_1
dalla stessa specificata, neppure durante le operazioni peritali della perizia contrattuale) non è mai stata dimostrata e non è stata accertata nemmeno in occasione dei precitati sopralluoghi, dato che le verifiche in loco sono state effettuate allorquando i lavori erano già ultimati e le condutture ammalorate non erano più ispezionabili in quanto inglobate nel sottopavimento.
pagina 11 di 13 Ciò detto, le forature (presenti in diverse parti delle tubazioni in ferro dell'impianto di riscaldamento/raffreddamento, come si evince dalla denuncia in data 17.12.2019) che avevano in più occasioni determinato -come pure evidenziato da nella denuncia citata- la perdita di pressione CP_1 dell'impianto con eventi non denunciati alla Compagnia prima dell'ennesima rottura verificatasi in data
13/12/2019, non potendo ricondursi alla causa (peraltro tecnicamente non meglio precisata) ipotizzata da , devono allora necessariamente ricondursi, in base alle modalità con cui si sono verificate CP_1
secondo la stessa Contraente (ovvero ripetutamente, in tempi diversi e in diverse zone dell'impianto) e secondo l'id quod plerumque accidit, alla vetustà e all'usura delle condutture in ferro dell'impianto, tanto più che, come accertato dalla perizia redatta per la liquidazione dei danni occorsi a seguito del sinistro del 25/11/2019 (relativo all'incendio della caldaia;
cfr. doc. 9 ) e non contestato dalla _1 appellata, la caldaia che serviva l'impianto di riscaldamento risaliva al 1987.
Riprova ne è che, stando a quanto riportato anche nel verbale di perizia contrattuale (cfr. doc. 5 , CP_1
pag. 12), a seguito della prima rottura verificatasi in data 13/11/2019 (che aveva comportato la sostituzione di “3 ml di conduttura sottopavimentazione e ml 3,5 di conduttura immurata a parete”) la caldaia è andata nuovamente in blocco e, non avendo riscontrato perdite nella “linea madre piano terra”, ha preferito rifare integralmente l'impianto piuttosto che ispezionare tutte le condutture CP_1
trasversali di collegamento ai radiatori per ricercare la nuova perdita, ciò che non avrebbe avuto senso fare qualora le tubazioni fossero state in buono stato di conservazione.
In conclusione, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, non è “verosimile” la
“natura accidentale del danno”, peraltro rimasta del tutto indimostrata, dovendosi al contrario ritenere che la frequente rottura delle tubazioni mediante forature presentatesi in tempi diversi e in zone diverse dell'impianto (circostanza che già di per sé esclude il carattere improvviso e accidentale del sinistro) sia imputabile alla vetustà e al logorio dell'impianto in discorso, ovvero ad una fattispecie non coperta dalla garanzia assicurativa.
Ne consegue la non indennizzabilità dei danni lamentati dall'appellata.
L'accoglimento del gravame sotto i profili qui considerati comporta l'assorbimento del terzo motivo di appello e rende superflua l'assunzione dei mezzi istruttori riproposti dall'appellante.
*
All'accoglimento dell'appello consegue la condanna dell'appellata alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano, come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi introdotti pagina 12 di 13 dal d.m. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa e, per quanto attiene al presente giudizio, della fase di sospensiva e della non espletata fase istruttoria e/o di trattazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1140/2024, pubblicata in data 9 aprile 2024, così
[...]
dispone:
1. accoglie l'appello e, in riforma integrale della sentenza gravata:
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 3153/2021 emesso dal Tribunale di Monza in data 29/07/2021;
3. respinge integralmente la domanda di indennizzo proposta da nei Controparte_1
confronti di;
_1 Parte_1
4. condanna FI di AC Srl al pagamento in favore di delle spese CP_1 Parte_1 di lite del doppio grado di giudizio che si liquidano: quanto al giudizio di primo grado, nell'importo di
€ 14.103,00 per compenso professionale e di € 456,30 per spese (di cui € 49,80 per spese di mediazione), oltre IVA se dovuta, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%); quanto al presente giudizio d'appello, nell'importo di € 11.902,00 per compenso professionale ed € 1.165,00 per spese, oltre IVA se dovuta, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%).
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025.
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
Cristina Giannelli Alberto Massimo Vigorelli
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dott.ssa Vinicia Serena Calendino Consigliere dott.ssa Cristina Giannelli Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1334/2024 promossa da
- RAPPRESENTANZA (C.F. / P.IVA Parte_1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. RUGGERO SALOMONE, P.IVA_1
APPELLANTE
contro
(C.F./P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
ADRIANO CANTU',
APPELLATA
OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Monza n. 1140/2024, pubblicata il 9 aprile
2024; materia: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, IN RIFORMA DELLA SENTENZA IMPUGNATA
In via pregiudiziale di merito
pagina 1 di 13 - Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di a promuovere Controparte_1 l'azione monitoria e/o a resistere nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da
[...]
; Parte_1
- Accertare e dichiarare la carenza in capo alla della titolarità della Controparte_1 posizione soggettiva azionata nella procedura monitoria, e vantata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da;
_1 Parte_1
Nel merito in via principale
- accertare e dichiarare la carenza di prova che l'evento occorso in data 13.12.2019 rientri fra i rischi oggetto della copertura assicurativa contratta con ed azionata in via monitoria;
Parte_1
In via alternativa/subordinata
- accertare e dichiarare la perdita totale, o in subordine parziale, dell'indennizzo assicurativo, per avere l'assicurato omesso di comunicare a l'aggravamento del rischio, ai sensi Parte_1 dell'art. 1898 c.c. e delle previsioni contrattuali;
- previo accertamento dello stato di conservazione/manutenzione delle tubazioni di collegamento dell'impianto di riscaldamento/raffreddamento inglobate della sottopavimentazione tra il piano terreno ed il piano primo dell'immobile assicurato, sostituite dall'opposta, accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia azionata in forza dell'art. D2) delle “delimitazioni ed esclusioni” della
“Sezione- All Risks” delle CGA;
In ogni caso
- revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- condannare l'opposta a rifondere le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e della esperita procedura di mediazione, oltre gli oneri di legge;
In via istruttoria
A) si chiede ammettersi la prova per interpello del legale rappresentante della FI Controparte_1
e per testimoni sulle seguenti circostanze:
[...]
1. vero che a seguito di un evento infiltrativo del 13.11.2019 che aveva interessato l'area uffici dell'immobile attoreo, la FI di aveva effettuato un intervento di sostituzione delle Controparte_1 condutture del riscaldamento murate nel sottopavimento sovrastante tale area;
2. vero che tale intervento era consistito nella sostituzione di m. 3,50 dei complessivi 24 metri lineari di tubazioni, e di due radiatori;
3. vero che il sinistro occorso il 13.11.2019 e l'intervento di cui al capitolo che precede non erano stati denunziati a;
Parte_1
4. vero che tale intervento di sostituzione parziale si era rilevato inefficace;
5. vero che la causa della successiva rottura del 13.12.2019 era stata dal manutentore dell'opposta messa in relazione con la presenza a ridotta distanza di due linee ferroviarie, dalle quali si sarebbero originate delle “correnti vaganti” che avrebbero danneggiato le condutture;
6. vero che anche a seguito dell'evento del 13.12.2019 la FI di aveva sostituito le Controparte_1 tubazioni dell'impianto di riscaldamento;
7. vero che le condutture precedenti sono rimaste immurate, in posizione parallela alle nuove;
8. vero che nel corso delle operazioni peritali svoltesi prima dell'odierno giudizio il perito di parte
aveva sollecitato la necessità di osservare e analizzare i residui del sinistro, al fine di verificare _1 la effettività del sinistro e meglio comprendere la causa effettiva dell'evento sinistroso;
9. vero che nonostante gli inviti del perito il terzo perito di nomina giudiziale, estensore del _1 verbale di perizia, non aveva proceduto nel contradditorio con i periti di parte ad alcun accertamento sullo stato delle condutture rimaste inglobate nella muratura, e non aveva quindi proceduto alla ricerca ed indagine tecnica sulle specifiche cause della perdita.
Si indica a teste: Arch. c/o All Consulting Engineering. Testimone_1 pagina 2 di 13 B) Si chiede che l'Ill.ma Corte d'Appello adita voglia accertare – tramite l'ausilio di un CTU – l'effettiva causa del sinistro occorso a carico dell'immobile assicurato il 13.12.2019, da appurarsi tramite la analisi dello stato delle tubazioni dell'impianto di riscaldamento/raffrescamento ora sostituite ma tuttora presenti in loco, onde verificare la ricorrenza dei presupposti di esclusione della garanzia eccepiti dalla Compagnia in atto di opposizione.
Per parte appellata:
“- Nel merito, in via principale: rilevata l'infondatezza dei motivi d'appello, confermare integralmente la sentenza di primo grado
- nel merito, in via subordinata: nel non creduto caso di revoca, per qualsiasi motivo, del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'attrice opponente ed attuale appellante a versare all'esponente la somma ritenuta di giustizia, oltre ad interessi ex art. 1284 c.c.
Compensi dei due gradi di giudizio interamente rifusi.”
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 1140/2024, pubblicata in data 09/04/2024, il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa da (di Parte_1 seguito ” o ) contro (di seguito ”) per la _1 Parte_3 Controparte_1 CP_1
revoca del decreto n. 3153/2021, emesso dal medesimo Tribunale per il pagamento dell'indennizzo (di
€ 89.334,36) dovuto a in forza della polizza “Check All” n. 950N5392 stipulata inter partes, CP_1 respinse l'opposizione e confermò il decreto monitorio, condannando al pagamento in favore _1 dell'opposta delle spese di lite, liquidate in € 9.142,00 oltre accessori.
2. Il giudizio di primo grado
I fatti che hanno originato il presente contenzioso possono essere brevemente riassunti come segue.
Con decreto ingiuntivo n. 3153/2021 il Tribunale di Monza aveva condannato al pagamento _1 dell'indennizzo dovuto a per i danni arrecati all'immobile di sua proprietà, sito in Barlassina, a CP_1 seguito della rottura di una conduttura dell'impianto di riscaldamento posta sotto la pavimentazione dell'area uffici del citato immobile, trattandosi di un danno ricompreso nella polizza assicurativa stipulata tra le parti, la cui entità era stata determinata nell'importo di € 89.334,36 a seguito dell'espletamento del procedimento di perizia contrattuale previsto dalle condizioni generali di assicurazione.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo _1 chiedendo: a) in via preliminare, che fosse dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Monza, in favore del Tribunale di Milano, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo;
b) nel pagina 3 di 13 merito, di accertare e dichiarare la carenza di prova circa il fatto che l'evento dannoso rientrasse fra i rischi assicurati e, in subordine, di dichiarare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo assicurativo per omessa denunzia alla Compagnia dell'intervenuto aggravamento del rischio, nonché
l'inoperatività della garanzia in forza della previsione di cui all'art. d2) delle “Delimitazioni ed esclusioni” della “Sezione All-Risks” della polizza.
Con sentenza n. 1140/2024 pubblicata in data 09/04/2024, il Tribunale di Monza respinse l'opposizione avendo ritenuto che:
- l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Monza era infondata poiché la clausola derogativa della competenza prevista dall'art. 9 delle CGA (che devolveva al Tribunale di Milano qualsivoglia controversia inerente al contratto assicurativo) non era efficace mancando la prova della relativa sottoscrizione da parte di;
CP_1
- la “Procedura per la valutazione del danno” prevista dalle condizioni generali di assicurazione configurava una ipotesi di perizia contrattuale che rimetteva alla terna peritale la stima e la liquidazione del danno, restando esclusa dalla cognizione dei periti la valutazione di questioni afferenti alla concreta operatività della copertura assicurativa. La mancata sottoscrizione del verbale di perizia da parte del tecnico incaricato da era irrilevante poiché le stesse condizioni generali prevedevano che “La _1
Perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla;
tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di Perizia”. Quanto al “nesso di causa” la perizia affermava che era stato “accertato dai periti incaricati dalle parti contraenti”; pertanto, contrariamente a quanto sostenuto da , le cause del sinistro (i.e. allagamento) erano state concordemente _1
rinvenute dai periti incaricati del primo sopralluogo nella rottura di una conduttura del riscaldamento posta sotto la pavimentazione dell'area uffici dell'immobile di Barlassina. Pertanto, il giudizio doveva essere limitato alla verifica sulla eccezione relativa all'aggravamento del rischio;
- la doglianza relativa alla assenza di copertura del sinistro a causa della mancata comunicazione dell'aggravamento del rischio ex art. 1898 c.c. era infondata non sussistendo i presupposti dell'aggravamento del rischio individuati dalla giurisprudenza, né altre circostanze idonee ad integrare tale fattispecie. Inoltre, non aveva dimostrato, come previsto dall'art. 7 delle condizioni _1
integrative della Sezione All Risks, che la mancata comunicazione delle circostanze aggravanti il rischio era imputabile a dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente;
- l'eccepita inoperatività della polizza ai sensi delle esclusioni di cui alla lettera d2) della Sezione “All
Risks” era del pari infondata poiché tale clausola, nell'escludere i danni dovuti a “corrosione, pagina 4 di 13 incrostazione, logorio, usura, ossidazione, ruggine, deterioramento”, individuava ipotesi di “rischio non compreso” nella garanzia la cui sussistenza, in quanto fatto impeditivo della pretesa attorea, doveva essere provata dalla Assicurazione che, tuttavia, non aveva assolto tale onere. Inoltre, non vi era stata alcuna omissione di indagine sulle cause del danno in fase di redazione della perizia contrattuale poiché tali cause erano già state individuate dai periti incaricati del sopralluogo avvenuto in data
24/01/2020. Per tale motivo, nel verbale definitivo di perizia si dava correttamente atto del predetto sopralluogo e sulla base di tale presupposto si affermava che “La rottura della conduttura si è verificata tra la pavimentazione e la parete verticale, lato Nord, area uffici” e che ciò aveva provocato
“…conseguenti danni da bagnamento alle pareti- pavimentazioni-soffitti-piano terra- I piano”, con ciò rendendo verosimile la natura accidentale del danno e, comunque, l'inesistenza di cause di inoperatività della garanzia.
3. Il giudizio di appello.
La sentenza è stata impugnata da , che ne ha chiesto la riforma integrale, previa sospensione _1
della sua esecutività, sulla base dei seguenti motivi.
1) Con il primo motivo l'appellante ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di che, non CP_1 essendo proprietaria dell'immobile assicurato (sito in Barlassina alla Via Marconi n. 57/59), non poteva agire in via monitoria e nel giudizio di opposizione per far valere i diritti nascenti dal contratto assicurativo in assenza dell'espresso consenso dell'assicurato (i.e. proprietaria Controparte_2 dell'immobile) previsto dall'art. 1891, co. 2, c.c.. Inoltre, con il medesimo motivo ha dedotto la carenza della titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio poiché ha agito per la condanna CP_1 della Compagnia a versare l'indennizzo in suo favore, senza aver ottenuto il preventivo consenso all'incasso da parte dell'assicurato.
2) Con il secondo motivo ha dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto _1
l'eccezione di mancato assolvimento, da parte di , dell'onere di provare che il sinistro rientrasse CP_1
tra i rischi assicurati. Ciò in quanto: in base alla sezione “In caso di sinistro” delle condizioni generali la perizia contrattuale è vincolante tra le parti solo per quanto attiene alle valutazioni di cui ai punti 3 e
4 (ovvero solo con riferimento alla esistenza, qualità e quantità dei beni assicurati, nonché valore dei beni al momento del sinistro e per quanto attiene alla stima e alla valutazione del danno) ma non anche per quanto attiene ai punti 1 e 2 che riguardano l'indagine “su circostanze, natura, causa e modalità del
Sinistro” e la verifica circa il rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Contraente;
le indagini pagina 5 di 13 peritali svolte prima della perizia contrattuale non avevano accertato le cause del sinistro, come risulterebbe dal verbale di primo sopralluogo del 24/01/2020 dal quale emergerebbe che non era stato possibile accertare la causa dell'evento dannoso e che i periti delle parti non avevano concordato alcunché; anche la perizia contrattuale non aveva accertato né se vi fosse stata effettivamente la rottura dell'impianto di riscaldamento e raffreddamento lamentata da AC, né quali sarebbero state le cause della rottura, sebbene il mandato ai periti contemplasse l'indagine “su circostanze di tempo e di luogo, natura causa e modalità del sinistro”, motivo per cui il perito nominato dall'assicurazione (arch.
) aveva contestato la bozza di perizia redatta dal geom. e non aveva sottoscritto la Per_1 Per_2
perizia. Pertanto, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, le cause dell'evento dannoso non sono mai state accertate e la mancata sottoscrizione della perizia contrattuale da parte del consulente di non è irrilevante poiché, in base alle condizioni generali, nel caso di intervento di _1
un perito terzo le decisioni sui punti controversi prese a maggioranza sono vincolanti solo sui punti 3 e
4 e non anche sul punto 1 concernente, per l'appunto, le cause del sinistro.
3) Con il terzo motivo l'appellante afferma l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto l'eccezione di perdita del diritto all'indennizzo assicurativo per omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio. Sul punto evidenzia che: l'aggravamento del rischio risulterebbe _1
dalle dichiarazioni resa dalla stessa contenute nella denuncia di sinistro del 17.12.2019, ove si CP_1 afferma che prima dell'evento del 13.12.2019 l'immobile di Barlassina aveva subìto numerosi altri episodi di perdite d'acqua dalle condutture dell'impianto di riscaldamento poste sotto la pavimentazione dell'area uffici, mai denunciate all'assicurazione, sicché prima dell'evento per cui è causa aveva acquisito piena consapevolezza della difettosa tenuta delle condutture dell'impianto CP_1
di riscaldamento e quindi dell'aggravamento del rischio, sopravvenuto alla stipula del contratto assicurativo, senza darne comunicazione all'assicuratore; i pregressi sinistri denunciati non avrebbero invece riguardato le condutture dell'impianto di riscaldamento, ma altre porzioni dell'immobile (come un danno subito dall'anello antincendio menzionato anche nella perizia contrattuale, un danno da incendio, un allagamento causato da un temporale notturno), pertanto non corrisponderebbe al vero quanto sostenuto dal primo giudice, ovvero che le precedenti problematiche interessanti le condutture dell'immobile assicurato erano state tempestivamente e validamente denunciate da;
la prova del CP_1
dolo o della colpa grave in capo all'assicurato risiederebbe nell'avere omesso di denunziare i precedenti numerosi eventi simili a quello per cui è stata causa posto che dalla denuncia del sinistro in data
17.12.2019 emergerebbero indizi gravi, precisi e concordanti (e quindi la prova) che i precedenti, pagina 6 di 13 numerosi e ripetuti episodi di allagamento che avevano interessato la porzione di impianto in esame erano stati intenzionalmente taciuti alla compagnia assicurativa.
4) Con il quarto motivo ha evidenziato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto _1
l'eccezione di inoperatività della garanzia ai sensi dell'art. d2) delle condizioni generali di polizza poiché non ne aveva fornito la relativa prova. Ad avviso dell'appellante il comportamento di _1
– che aveva proceduto all'immediata sostituzione delle tubature dell'intero impianto di CP_1
riscaldamento, lasciando le vecchie tubature, di complessivi 24 metri lineari, sotto la pavimentazione, provvedendo altresì all'immediato ripristino della pavimentazione stessa senza attendere una verifica in contraddittorio- nonché l'omessa indagine da parte del terzo perito sulle cause del danno lamentato da
, nonostante gli espressi solleciti e le osservazioni critiche del proprio perito, non le avevano CP_1
consentito di verificare se gli asseriti danni alle tubazioni dell'impianto di riscaldamento andassero imputati ad un fattore estrinseco o a un fenomeno di logorio e corrosione endogeno all'impianto, escluso dalla garanzia ai sensi dell'art d2) delle “delimitazioni ed esclusioni” contenute nella Sezione
All Risks. In ogni caso, proprio perché, suo malgrado, le cause dell'asserita rottura delle tubature dell'impianto non erano state stragiudizialmente individuate, aveva chiesto in primo grado _1
(reiterando l'istanza anche in questa sede di appello) l'espletamento di una CTU per accertare le cause effettive del sinistro occorso il 13/12/2019 - da appurarsi tramite l'analisi dello stato delle tubazioni dell'impianto di riscaldamento/raffrescamento sostituite ma pacificamente tuttora presenti in loco - al precipuo fine di verificare la ricorrenza dei presupposti di esclusione della garanzia, ma tale mezzo istruttorio era stato contraddittoriamente respinto.
si è costituita anche nel presente giudizio d'appello chiedendo il rigetto dell'istanza di CP_1 sospensiva e dell'impugnazione, con integrale conferma della sentenza appellata.
Con ordinanza n. 351 del 6 giugno 2024, è stata accolta l'istanza di sospensione della sentenza gravata.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025.
4. Decisione
4.1 Il primo motivo di appello è infondato.
Sul punto giova in primis sottolineare che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di e la CP_1
deduzione in merito alla carenza di titolarità della posizione soggettiva azionata in via monitoria dalla medesima società sono ammissibili, ancorché sollevate da solo in appello. _1
pagina 7 di 13 Come la Corte di Cassazione ha infatti avuto modo di chiarire in più occasioni, “Le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa, in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e del giudicato. (Nella specie, è stata cassata la decisione della corte distrettuale che aveva reputato tardiva, in quanto avanzata solo in appello, la contestazione sulla legittimazione passiva della società convenuta, quale titolare del rapporto di lavoro controverso).”
(così, tra le ultime, Cass. n. 23721/2021; nello stesso senso, tra le altre Cass. S.U. n. 2951/2016).
Tanto premesso, nel merito si osserva che il contratto assicurativo stipulato tra e è esteso _1 CP_1 all'indennizzo dei danni immediati e diretti arrecati all'immobile ubicato in Barlassina, Via Marconi
57/59, ove l'appellata esercita la propria attività imprenditoriale.
Tale immobile è pacificamente di proprietà della società Controparte_2
Pertanto, in parte qua la polizza assicurativa n. 950N5392 integra gli estremi del contratto stipulato nell'interesse di un terzo, disciplinato dall'art. 1891 c.c..
Il predetto articolo prevede espressamente che: “I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato,
e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo” (art. 1891, co. 2, c.c.). Dunque, in base a tale norma il diritto del contraente di pretendere l'indennizzo in luogo dell'assicurato non può essere esercitato in assenza di un consenso espresso del terzo beneficiario, titolare della pretesa ex art. 1891, co. 2, c.c.
Nel caso di specie la clausola denominata “Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza”, contenuta nella
“Sezione - All Risks” della polizza, stabilisce che: “Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla
Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Compagnia. Spetta in particolare al
Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento
e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato” (cfr. doc. 3 , pag. 11). _1
Quindi, in deroga alle previsioni dell'art. 1891, co. 2, c.c. la citata clausola attribuisce esclusivamente al Contraente (i.e. ) la legittimazione ad agire giudizialmente per l'esercizio dei diritti nascenti CP_1
dalla polizza e richiede il consenso del beneficiario del contratto assicurativo ai soli fini del
“pagamento” dell'indennizzo in favore del Contraente.
pagina 8 di 13 La validità ed efficacia di clausole di tal fatta è già stata acclarata dalla Corte di Cassazione, che al riguardo ha avuto modo di affermare che l'art. 1891 c.c. non è compreso tra le disposizioni che l'art. 1932 c.c. dichiara inderogabili (cfr. Cass. Sez. III Civ. sent. n. 1362/2012 che, in un caso relativo ad un contratto di assicurazione per furto e incendio su un dato immobile, qualificato come contratto a favore di terzo, ha ritenuto pienamente valida ed efficace la clausola con cui veniva pattuito che tutte le ragioni nascenti dallo stesso potevano essere azionate solo dai contraenti e non dal terzo: “In tema di assicurazioni, qualora il contratto stipulato rientri nello schema normativo di cui all'art. 1891 c.c., ben può derogare alla disciplina legale, atteso che l'articolo in questione non è compreso tra le disposizioni che l'art. 1932 c.c. dichiara espressamente inderogabili. Ne consegue che le eventuali clausole limitative e le eccezioni in esso contenute possono essere opposte al beneficiario in quanto il suo diritto non è svincolato dalle pattuizioni contrattuali”, in motivazione, pag. 4; cfr., altresì, nello stesso senso, Cass. Sez. III Civ. sent. n. 13359/04).
Ne consegue che non sussiste il difetto di legittimazione attiva in capo a che, nella sua qualità di CP_1
Contraente, è l'unico soggetto contrattualmente legittimato ad agire in giudizio per l'esercizio dei diritti nascenti dalla polizza, anche in assenza del preventivo assenso del beneficiario.
Quanto all'eccezione di carenza di titolarità della situazione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio dall'appellata, che attiene non già al potere di agire in giudizio per la tutela del diritto invocato, bensì alla “spettanza” all'attore del diritto invocato e dunque riguarda la fondatezza o meno della domanda, così come proposta, nel merito – eccezione anch'essa, come detto, sollevabile per la prima volta in appello, trattandosi di mera difesa (Cass. S.U. n. 2951/2016 cit.) – la stessa risulta superata dal consenso all'incasso rilasciato da parte del proprietario dell'immobile, di cui alla PEC del 13/09/2024 con cui il sig. legale rappresentante di ha espresso il suo Parte_4 Controparte_2
“esplicito assenso affinché corrisponda l'indennizzo dovuto direttamente alla Parte_1 contraente di polizza FI di (doc. I depositato da con la comparsa di Controparte_1 CP_1
costituzione in appello). Detto documento è stato tempestivamente depositato in giudizio, con il primo atto utile successivo al rilievo dell'eccezione in esame.
Pertanto, anche tale ulteriore eccezione è infondata.
Il primo motivo di appello è dunque respinto.
4.2 Meritano, invece, favorevole apprezzamento il secondo e il quarto mezzo, qui trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, con i quali ha riproposto le eccezioni sollevate _1 in primo grado quanto all'assenza di prova della riconducibilità del sinistro nell'ambito della copertura pagina 9 di 13 assicurativa e all'inoperatività della garanzia ai sensi del paragrafo d2) della clausola “Delimitazioni ed esclusioni”, contenuta nella Sezione All Risks della polizza.
Quanto alla prima eccezione occorre preliminarmente dare atto che, come sottolineato dall'appellante, la perizia contrattuale non è vincolante tra le parti per quanto attiene all'accertamento delle cause del sinistro e alla relativa indennizzabilità, poiché il paragrafo relativo al “Mandato dei Periti” (contenuto nel capitolo “In caso di sinistro” della Sezione All Risks) stabilisce che sono vincolanti per le Parti solo le valutazioni di cui alle lettere 3) e 4) del medesimo paragrafo, e non anche quelle di cui alle lett. 1) e
2), che ricomprendono anche l'indagine su “circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro”.
Tanto premesso, si evidenzia che in base alla citata Sezione All Risks la garanzia assicurativa copre “i danni materiali e diretti causati a Fabbricato e Contenuto […] da un evento improvviso e accidentale qualunque ne sia la causa, salvo quanto escluso alla Voce “Esclusioni” del Capitolo Delimitazioni ed
Esclusioni” che, alla lett. d2), include tra i danni non coperti quelli derivanti da “corrosione, incrostazione, logorio, usura, ossidazione, ruggine […]”.
Nella denuncia di sinistro del 17/12/2019 l'appellata ha dichiarato che: “In data 13.11.2019 abbiamo subìto l'ennesimo danno alla conduttura di riscaldamento sotto pavimentazione area uffici: intervenuti alla ricerca della rottura e sostituta quest'ultima, non vi abbiamo denunciato il fatto proprio per il continuo ripetersi. In data 13/12/2019 si è ripetuta l'ennesima perdita di pressione nell'impianto; chiamato il nostro manutentore ci informava che: il nesso più probabile è proprio la vicinanza di ben due linee ferroviarie originanti correnti vaganti che provocano piccole forature nelle condutture in ferro. In conclusione, al fine di evitare il ripetersi di tali eventi, abbiamo dato inizio alla sostituzione completa dell'impianto”.
Dal tenore della denuncia del 17.12.2019 si evincono due ordini di circostanze:
- l'impianto di riscaldamento aveva subìto numerose “perdite di pressione” causate da piccole forature delle condutture in ferro;
le forature causanti le ripetute perdite di pressione avevano interessato più aree dell'impianto (ovvero più tubature), tanto è vero che afferma di essere intervenuta, già CP_1 prima dell'ultimo evento del 13.12.2019, con la sostituzione della porzione di conduttura interessata dalla rottura;
- il manutentore dell'impianto ha ipotizzato la riconducibilità di tali piccole forature rinvenibili nelle condotte in ferro a “correnti vaganti” originate dalle limitrofe linee ferroviarie.
pagina 10 di 13 Ora, è necessario subito osservare come la riconducibilità delle forature a presunte “correnti vaganti”, oltre a non essere stata meglio specificata, non è mai stata dimostrata dalla appellata, né accertata in altro modo.
Infatti, dalla documentazione agli atti risulta che:
- in occasione del primo sopralluogo, eseguito in data 24/01/2020, il perito dell'assicurazione (arch.
e il perito di (geom. non hanno potuto verificare le cause del sinistro Per_3 CP_1 CP_3
poiché i lavori erano già ultimati e le tubazioni ammalorate erano state sostituite e abbandonate sotto il pavimento. Tanto risulta dal relativo verbale ove si legge che “a causa di danni alle tubazioni dell'impianto di riscaldamento venivano sostituite integralmente le tubazioni in ferro;
al momento del sopralluogo i lavori di riparazione del guasto erano ultimati;
i tubi del vecchio impianto di riscaldamento erano stati abbandonati sotto il pavimento” (doc. B appellata);
- in occasione del secondo sopralluogo, eseguito in data 26/11/2020 dai periti incaricati di redigere la perizia contrattuale, non è stata eseguita alcuna verifica circa le cause dell'evento lesivo, tanto è vero che: i) nulla risulta dal relativo verbale nel quale si afferma solo che “secondo geom. Per_4
(consulente della Contraente) la causa del sinistro sono le onde vaganti dovute alla vicinanza di 2 linee ferroviarie. Secondo Arch. (consulente di ) la causa probabile non è evidenziata nei Tes_1 _1 residui del sinistro e neppure in altra evidenza tecnica”; ii) con nota del 25/03/2021 l'Arch. ha Per_1
contestato la bozza di perizia contrattuale ricevuta dal Geom. (terzo perito nominato dal Per_2
Tribunale di Monza) evidenziando che “quanto al punto 1 del mandato: “Indagare su circostanze di tempo e di luogo, natura, causa e modalità del sinistro” sottolineo, allo stato attuale, l'assenza di una indagine collegiale volta ad appurare l'effettiva causa del danno all'impianto di riscaldamento/raffrescamento nella propria interezza, causa in alcun modo accertata”;
- il terzo perito della perizia contrattuale del 29/03/2021 si limita a dichiarare quanto segue: “Nesso di causa: accertato concordemente dai Periti incaricati dalle Parti Contraenti di cui: Geom.
[...]
per l'Assicurata; Ing. per gli Assicuratori (vedasi verbale di I Per_5 Persona_6 sopralluogo)”.
In definitiva, è pacifico che la causa della rottura delle tubazioni ipotizzata da (e mai meglio CP_1
dalla stessa specificata, neppure durante le operazioni peritali della perizia contrattuale) non è mai stata dimostrata e non è stata accertata nemmeno in occasione dei precitati sopralluoghi, dato che le verifiche in loco sono state effettuate allorquando i lavori erano già ultimati e le condutture ammalorate non erano più ispezionabili in quanto inglobate nel sottopavimento.
pagina 11 di 13 Ciò detto, le forature (presenti in diverse parti delle tubazioni in ferro dell'impianto di riscaldamento/raffreddamento, come si evince dalla denuncia in data 17.12.2019) che avevano in più occasioni determinato -come pure evidenziato da nella denuncia citata- la perdita di pressione CP_1 dell'impianto con eventi non denunciati alla Compagnia prima dell'ennesima rottura verificatasi in data
13/12/2019, non potendo ricondursi alla causa (peraltro tecnicamente non meglio precisata) ipotizzata da , devono allora necessariamente ricondursi, in base alle modalità con cui si sono verificate CP_1
secondo la stessa Contraente (ovvero ripetutamente, in tempi diversi e in diverse zone dell'impianto) e secondo l'id quod plerumque accidit, alla vetustà e all'usura delle condutture in ferro dell'impianto, tanto più che, come accertato dalla perizia redatta per la liquidazione dei danni occorsi a seguito del sinistro del 25/11/2019 (relativo all'incendio della caldaia;
cfr. doc. 9 ) e non contestato dalla _1 appellata, la caldaia che serviva l'impianto di riscaldamento risaliva al 1987.
Riprova ne è che, stando a quanto riportato anche nel verbale di perizia contrattuale (cfr. doc. 5 , CP_1
pag. 12), a seguito della prima rottura verificatasi in data 13/11/2019 (che aveva comportato la sostituzione di “3 ml di conduttura sottopavimentazione e ml 3,5 di conduttura immurata a parete”) la caldaia è andata nuovamente in blocco e, non avendo riscontrato perdite nella “linea madre piano terra”, ha preferito rifare integralmente l'impianto piuttosto che ispezionare tutte le condutture CP_1
trasversali di collegamento ai radiatori per ricercare la nuova perdita, ciò che non avrebbe avuto senso fare qualora le tubazioni fossero state in buono stato di conservazione.
In conclusione, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, non è “verosimile” la
“natura accidentale del danno”, peraltro rimasta del tutto indimostrata, dovendosi al contrario ritenere che la frequente rottura delle tubazioni mediante forature presentatesi in tempi diversi e in zone diverse dell'impianto (circostanza che già di per sé esclude il carattere improvviso e accidentale del sinistro) sia imputabile alla vetustà e al logorio dell'impianto in discorso, ovvero ad una fattispecie non coperta dalla garanzia assicurativa.
Ne consegue la non indennizzabilità dei danni lamentati dall'appellata.
L'accoglimento del gravame sotto i profili qui considerati comporta l'assorbimento del terzo motivo di appello e rende superflua l'assunzione dei mezzi istruttori riproposti dall'appellante.
*
All'accoglimento dell'appello consegue la condanna dell'appellata alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano, come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi introdotti pagina 12 di 13 dal d.m. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa e, per quanto attiene al presente giudizio, della fase di sospensiva e della non espletata fase istruttoria e/o di trattazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1140/2024, pubblicata in data 9 aprile 2024, così
[...]
dispone:
1. accoglie l'appello e, in riforma integrale della sentenza gravata:
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 3153/2021 emesso dal Tribunale di Monza in data 29/07/2021;
3. respinge integralmente la domanda di indennizzo proposta da nei Controparte_1
confronti di;
_1 Parte_1
4. condanna FI di AC Srl al pagamento in favore di delle spese CP_1 Parte_1 di lite del doppio grado di giudizio che si liquidano: quanto al giudizio di primo grado, nell'importo di
€ 14.103,00 per compenso professionale e di € 456,30 per spese (di cui € 49,80 per spese di mediazione), oltre IVA se dovuta, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%); quanto al presente giudizio d'appello, nell'importo di € 11.902,00 per compenso professionale ed € 1.165,00 per spese, oltre IVA se dovuta, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%).
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025.
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
Cristina Giannelli Alberto Massimo Vigorelli
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