Sentenza 6 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 06/10/2023, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/10/2023
N. 00899/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01064/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1064 del 2022, proposto da
Viole S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Gesess, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Campi Bisenzio, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Barchielli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Campi Bisenzio n. 103 del 31.05.2022, pubblicata sull'Albo Pretorio dal 14.6.2022 al 29.06.2022, avente ad oggetto “Definizione degli oneri di urbanizzazione, del contributo sul costo di costruzione e degli oneri verdi”, nella parte in cui, ai fini del computo degli oneri, distingue gli interventi di “ristrutturazione edilizia conservativa” da quelli di “ristrutturazione edilizia ricostruttiva”, parificando questi ultimi a quelli di “sostituzione edilizia” (allegato A), nonché nella parte in cui ratifica la determinazione del Dirigente del Settore 4 - Programmazione e Gestione del Territorio del Comune di Campi Bisenzio n. 77 del 29.01.2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Campi Bisenzio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2023 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato al Comune di Campi Bisenzio il 31 agosto 2022 e depositato il 15 settembre 2022, la società ricorrente impugna la deliberazione del consiglio comunale numero 103 del 31 maggio 2022, pubblicata sull’Albo Pretorio dal 14.6.2022 al 29.6.2022, avente ad oggetto “Definizione degli oneri di urbanizzazione, del contributo sul costo di costruzione e degli oneri verdi”, nella parte in cui, ai fini del computo degli oneri, distingue gli interventi di “ristrutturazione edilizia conservativa” da quelli di “ristrutturazione edilizia ricostruttiva”, parificando questi ultimi a quelli di “sostituzione edilizia” (allegato A), nonché nella parte in cui ratifica la determinazione del Dirigente del Settore 4 - 2 Programmazione e Gestione del Territorio del Comune di Campi Bisenzio n. 77 del 29.1.2021.
Il Comune si costituisce in giudizio per resistere al ricorso.
Con memoria depositata il 25 luglio 2023, parte ricorrente chiede che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese della controparte, ovvero, in subordine, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, con compensazione delle spese. Infatti la ricorrente non avrebbe nuovi progetti edilizi in corso, mentre si sarebbe vista riconoscere l’insussistenza di alcun diritto di credito da parte del Comune per un precedente intervento edilizio in via Giusti, quello da cui è scaturito l’interesse concreto al ricorso. Essa si ritiene soddisfatta dell’esito della vicenda e, in ogni caso, non è più interessata all’annullamento della delibera impugnata.
Il Comune resistente si oppone alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, eccependo che la nota comunale del 17 gennaio 2023, con cui è stato disposto lo svincolo della polizza fideiussoria a garanzia degli oneri per l’intervento edilizio di cui alla SCIA del 30 aprile 2021, l’intervento edilizio di via Giusti, sul presupposto della assoluzione dell’onere del pagamento del contributo di costruzione, sarebbe stata emessa per errore. L’efficacia di tale nota sarebbe subordinata all’esito del presente giudizio per cui, in caso di rigetto del ricorso, essa perderebbe ogni effetto e il Comune potrebbe procedere legittimamente a richiedere integralmente gli oneri dovuti sulla base delle tabelle approvate per l’anno 2021. In ogni caso, oggetto del giudizio non sarebbe la corretta quantificazione degli oneri con riferimento ad un singolo intervento edilizio, ma la legittimità della distinzione, ai fini del computo degli oneri, tra interventi di ristrutturazione edilizia conservativa e ristrutturazione edilizia ricostruttiva. Il Comune, inoltre, si oppone anche alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo la decisione di merito.
Il ricorso è trattato all’udienza del 27 settembre 2023, passando in decisione.
A giudizio del Collegio, non ci sono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, essendo ancora efficace, al momento della presentazione della memoria difensiva e della decisione del ricorso, la delibera del consiglio comunale impugnata, per cui la pretesa dedotta in giudizio dalla ricorrente non può essere ritenuta soddisfatta.
Si deve dare atto, invece, della improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, come dichiarato dalla ricorrente, Infatti, indipendentemente dalle motivazioni che hanno indotto la parte a dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, il giudice deve limitarsi a prendere atto della improcedibilità dell’impugnazione, essendo nella disponibilità della parte la prosecuzione del giudizio fino alla decisione di merito.
In tal senso è orientata costantemente la giurisprudenza amministrativa (confronta, da ultimo, Cons. Stato Sez. VII, 09/06/2023, n. 5655, per cui, nell'ambito del giudizio amministrativo, in caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il Giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d'ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo vige il principio dispositivo in senso ampio, per cui parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non aver interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del Giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d'ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso).
Il ricorso, in conclusione, è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese processuali, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Eleonora Di Santo, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere
Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio Andolfi | Eleonora Di Santo |
IL SEGRETARIO