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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/04/2025, n. 2058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2058 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTER-
NAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Gabriella Favero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 4338/2023 R.G. introdotto ex art. 281 decies c.p.c. da:
[...]
Parte_1 rappresentate e difese dall'avv. Sara Brazzini del Foro di Firenze contro
resistente contumace Controparte_1
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ve- nezia.
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato, le ricorrenti hanno convenuto in giudizio il al fine di veder riconosciuta la Controparte_1 propria cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto discendenti in linea retta di
[...]
, nato il [...] a [...], che in data 18.02.1897 a Loreggia Per_1
(PD) contraeva matrimonio con e dalla cui unione, successiva- Persona_2 mente emigrati in Brasile, aveva origine l'odierna discendenza. Il sig. Persona_1 mai si naturalizzava cittadino brasiliano, né rinunciava alla cittadinanza italiana.
Il è rimasto contumace in giudizio. Controparte_1
Gli atti di causa sono stati comunicati al PM che non ha formulato conclusioni.
1 All'udienza del 17.02.2025 la difesa attorea si è riportata agli atti insistendo per l'accoglimento delle domande formulate.
Va preliminarmente richiamata la normativa di riferimento rilevando come prima della riforma avvenuta nel 1992 l'istituto della cittadinanza fosse regolato dalla Legge
n.555/1912. Tale legge all'art. 1 confermava il principio del riconoscimento della cittadi- nanza italiana per esclusiva derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita, come già stabilito nel Codice Civile del 1865 che all'art. 4 statuiva: “Art.
4. È cittadino il figlio di padre cittadino.”, salva la previsione residuale di cui all'art.7, al cui primo comma era stabilito che : “Art.
7. Quando il padre sia ignoto, è cittadino il fi- glio nato da madre cittadina”.
Il contrasto normativo sviluppatosi con la legge del 1912 e il contenuto della medesima legge venivano superati successivamente dai principi enunciati dalla Carta Costituzionale del 1948. Infatti, l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni normative, in partico- lare per violazione del principio di eguaglianza tra uomo e donna ex art. 3 della Costitu- zione, ha nel tempo indotto il legislatore ad apportare talune modifiche ed integrazioni, ad esempio con la Legge n. 123 del 21 aprile 1983 e la Legge n. 180 del 15 maggio 1986.
La riforma organica in materia di cittadinanza si è ottenuta, poi, con l'entrata in vigore della Legge n.91 del 05.02.1992, che ha espressamente abrogato la previgente legge del
1912, dove si è affermato che ha diritto alla cittadinanza il figlio di padre o madre citta- dini o di genitori ignoti, se nasce sul territorio nazionale (L. 5 febbraio 1992, n. 91, art. 1), confermando il principio cardine dello ius sanguinis e nella via residuale dello ius soli.
La legge del 1992 ha rivalutato il peso della volontà individuale nell'acquisto e nella per- dita della cittadinanza e ha riconosciuto il diritto alla titolarità contemporanea di più cit- tadinanze. Altra importante novità nella struttura legislativa, introdotta anch'essa dalla legge del 1992, è la trasmissione dello status civitatis anche per via materna, avendo re- cepito nel suo contenuto normativo sia gli orientamenti giurisprudenziali più recenti (in particolare le sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983), sia la circolare n. K. 28.1 dell'8 aprile 1991.
La cittadinanza italiana è riconosciuta dalla nascita essendo questo uno status derivante dalla discendenza in linea retta da un cittadino italiano, uomo o donna, per nascita. Con la conseguenza che il procedimento per il riconoscimento della cittadinanza deve essere esperito a ritroso (spesso in svariati passaggi generazionali) perché se il genitore è stato
2 riconosciuto cittadino italiano, anche i discendenti in linea retta dovranno godere del medesimo status.
Orbene, nel caso qui in esame e sotto il profilo del merito dello stesso, va rilevato che la documentazione dimessa agli atti comprova che l'avo nacque a Mas- Persona_1 sanzago (PD) il 07.04.1871 e quindi dopo l'annessione del Veneto al Regno d'Italia
(22.10.1866): fu pertanto cittadino italiano.
In particolare, quanto alla produzione in giudizio del certificato di Battesimo della
[...]
, con autentica della competente Curia Vescovile, va ritenuta pacificamente Per_3
l'ammissibilità dello stesso ai fini della prova in ragione del fatto che alla data di nascita dell'antenato italiano (07.04.1871) non erano ancora stati istituiti in Veneto gli uffici co- munali dello stato civile ed ancora vigeva il sistema di stato civile istituito dall'Impero austro-ungarico, la cui tenuta era, per legge, affidata proprio ai parroci: sistema che ven- ne a cessare il 31.08.1871 quando entrò in vigore il sistema di stato civile del Regno di
Italia (dal 01.09.1871).
E' documentato altresì che non si naturalizzò mai cittadino brasilia- Persona_1 no, come risulta dal certificato di mancata naturalizzazione prodotto in giudizio, talché avendo sempre conservato la cittadinanza italiana il medesimo l'aveva a propria volta trasmessa ai propri discendenti.
Quanto poi alla linea di discendenza dall'avo italiano, continua e non interrotta, come riportata in ricorso, questa trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti te- lematicamente, debitamente tradotta ed apostillata.
Si osserva, peraltro, quanto ai modesti mutamenti delle generalità o meglio una lieve al- terazione delle stesse che verosimilmente ciò può essere frutto di un adattamento fone- tico dei grafemi italiani ai fonemi della lingua del paese di emigrazione, fenomeno piut- tosto diffuso e che si ritiene non possa precludere la trasmissione della cittadinanza in assenza di dubbi e contestazioni sull'identità delle persone nella linea di discendenza.
Nel caso di specie si tratta di trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” per linea di discendenza maschile dal capostipite, in cui non si registrano passaggi genera- zionali per linea femminile in epoca anteriore alla promulgazione ed entrata in vigore della Costituzione italiana.
Astrattamente potrebbe così ritenersi la carenza di interesse ad agire giudizialmente in capo ai ricorrenti per l'accertamento della cittadinanza italiana, essendone i discendenti e ricorrenti titolari sin dalla nascita e ciò in ragione del fatto che le disposizioni normative
3 vigenti in materia a partire dalla nascita dell'avo italiano prevedevano la trasmissione del- la cittadinanza per via paterna, diversamente da quanto avviene per l'acquisto della citta- dinanza per linea materna trasmessa in epoca antecedente all'entrata in vigore della Co- stituzione italiana, per il quale l'accoglimento della richiesta è necessariamente frutto di lettura giurisprudenziale in mancanza di un dettato normativo inequivoco.
Va tuttavia rilevato che dalla documentazione dimessa in giudizio dai ricorrenti risulta come il Consolato Generale d'Italia di Recife, territorialmente competente in base alle residenze dichiarate dei ricorrenti nello Stato di Maranhao per dare inizio all'iter neces- sario per l'accertamento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis quali discendenti in linea diretta di cittadino italiano, versi in una situazione di certo arretrato nell'evasione delle richieste.
L'obiettiva incertezza in ordine alla definizione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per via consolare e comunque il verosimile decorso di un lasso temporale non ragionevole rispetto all'interesse dei richiedenti e molto maggio- re del termine di 730 giorni per l'evasione della domanda previsto dall'art. 3 del DPR
n.362/1994 (che pur riguarda ipotesi diverse di riconoscimento della cittadinanza italia- na), poiché equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificano l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Va da ultimo rilevato che mentre le ricorrenti hanno provato la catena di discendenza dall'avo italiano e ciò con la produzione dei certificati anagrafici debitamente tradotti e apostillati, non risulta viceversa eccepito né, conseguentemente, provato dal
[...]
alcun evento interruttivo. CP_1
La Suprema Corte, peraltro, ha recentemente ribadito in tal senso il principio di diritto in tema di ripartizione dell'onere della prova, così statuendo: “In tema di diritti di citta- dinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla
contro
- parte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.”
(Cass. Sez, Unite n. 25317/2022, già più sopra richiamata).
4 Le domande avanzate dalle ricorrenti vanno pertanto accolte, dichiarando che le mede- sime sono cittadine italiane e disponendo l'adozione da parte del Controparte_1 dei provvedimenti conseguenti.
La particolare natura del giudizio e soprattutto la considerazione che l'elevato numero delle richieste in via amministrativa non ne consente la tempestiva evasione, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, prote- zione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composi- zione monocratica nella persona della dott.ssa Gabriella Favero, definitivamente pro- nunciando, in accoglimento del ricorso così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che:
, nata il [...], in [...], ivi residente in [...]
Cazuza Ribeiro n. 400, Balsas, Maranhao;
, nata il [...], in [...], ivi residente in Parte_1
Via Cazuza Ribeiro n. 400, Balsas, Maranhao;
sono cittadine italiane;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Venezia, 18 Aprile 2025
Il giudice onorario dott.ssa Gabriella Favero
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