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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 13/11/2025, n. 2335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2335 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Liberato Faccenda, ha pronunciato, ex art. 281 sexies, comma 3, cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3920 dell'anno 2022 R.G.A.C., vertente tra
P.I. ) – in persona del suo lrpt, Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
– corrente in Catanzaro, V.le Cassiodoro n. 205 ed elettivamente domiciliata alla Via
[...]
Cardinale G. Sirleto n. 69, presso lo studio dell'Avv. Alessio Critelli che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
opponente
e on sede legale in Santa Maria Capua Vetere (CE), alla Via Danimarca n. Controparte_1
27, CF e P. Iva n. , in persona dell'Amministratore Unico nonché legale rappresentante P.IVA_2
Sig. nato a [...], in data [...] (CF Controparte_2
), elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua Vetere (CE), presso lo C.F._1 studio degli Avv.ti Alfredo Frezza ed Enrico Frezza giusta procura in calce alla comparsa del
5.1.2023; opposta
Oggetto: opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 725/2022, emesso il 22.7.2022, notificato il
26.7.2022.
Conclusioni rassegnate entro il 21.10.2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto a ruolo il 14.10.2022, la società opponente citava dinanzi a questo ufficio la per l'udienza del 31.1.2023 al fine di Controparte_1 ottenere la revoca del decreto ingiuntivo in oggetto, con il quale le veniva ingiunto – su istanza della opposta – il pagamento della somma di € 6.262,00, oltre interessi e spese di monitorio, dovuto per un credito per presunto scaturito dal mancato pagamento di parte delle fatture indicate in ricorso. pagina 1 di 5 Con l'atto di opposizione, l'ingiunta società evidenziava la genericità del ricorso, limitato all'affermazione di una fornitura avvenuta tra il 2018 e 2019 e indicata nelle fatture elettroniche allegate, inidonea a dimostrare il credito medesimo, sostenendo di aver sempre adempiuto nel corso del rapporto concluso con la società opposta fino a quando ha provveduto a fornire regolarmene la merce;
peraltro asseriva che, forse a causa del richiesto concordato, la consegnava solo parte della CP_1 merce ordinata dall'opponente – prontamente pagata – e che costringeva quest'ultima a rifiutare la richiesta di pagamento e a riferirsi ad altro fornitore per reperire la merce non consegnata al fine di non danneggiare il cliente finale.
Chiedeva, quindi, accertarsi l'inesistenza del credito, con revoca del decreto opposto, vinte le spese con distrazione ex art. 93 cod. proc. civ.
Con comparsa di costituzione del 5.1.2023, la premetteva di essere specializzata Controparte_1 nella produzione, commercio all'ingrosso e al dettaglio, di articoli per l'arredamento quali mobili, cucine componibili, elettrodomestici, semilavorati per cucine e mobili componibili, e di aver fornito all'opponente, nel 2018 e 2019 per l'importo indicato nel monitorio, a saldo delle allegate fatture elettroniche (v. all. 2 al ricorso per ingiunzione); evidenziava che, malgrado la diffida del 23/02/2022, la debitrice rimaneva inadempiente, per cui agiva in via monitoria.
Evidenziava, quindi, che ogni fattura era corroborata dal rispettivo documento di trasporto a riprova della consegna dei beni alla opponente.
Da ultimo, evidenziava di aver depositato, presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, domanda di concordato preventivo ex art. 161 VI comma L. F. (R. G. n. 20/2019) per la proposizione di un piano che prevede la continuità dell'attività d'impresa e che, quindi, il ritardo ulteriore avrebbe determinato solo un pregiudizio per la fattibilità del piano medesimo;
ragione che giustificava l'adozione della clausola di cui all'art. 648 cod. proc. civ.
Respinta la suddetta istanza alla prima udienza e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, cod. proc. civ., la causa veniva istruita mediante prova testimoniale per poi essere differita ex art. 281 sexies.
Assegnata a questo giudice per l'udienza del 21.10.2025, sostituita ex art. 127 ter cod. proc. civ., veniva definita con il deposito del presente provvedimento ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
***
L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
Occorre, dapprima, premettere che attraverso l'iniziativa della parte ingiunta, che propone opposizione ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ., si attua la trasformazione del procedimento sommario
(cd. monitorio), in un vero e proprio processo ordinario avente ad oggetto la cognizione completa ed esauriente dell'esistenza e della validità della situazione giuridica sostanziale fatta valere con il decreto pagina 2 di 5 ingiuntivo;
oggetto del giudizio non è, pertanto, la valutazione della legittimità e della validità del decreto opposto, quanto l'accertamento della fondatezza o meno della pretesa creditoria ab origine avanzata in via monitoria.
Tale giudizio si caratterizza per la cd. “inversione della iniziativa processuale”, svolgendosi il processo su richiesta non già di chi chiede tutela, bensì di chi disconosce che alla controparte quella tutela sia dovuta e per la consequenziale e correlativa inversione della posizione delle parti all'interno del processo;
inversione meramente formale, che non incide sulla posizione sostanziale delle parti per ciò che concerne l'oggetto del processo, l'allegazione dei fatti, il riparto dell'onere probatorio.
Sotto tale ultimo aspetto, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione si afferma che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c. (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25584 del
12/10/2018).
Ebbene, deve rilevarsi in primo luogo che non risulta contestato dall'opponente il rapporto per cui è causa, vendo la società attrice eccepito l'inadempimento dell'opposta, che non avrebbe consegnato l'ulteriore merce ordinata avendole corrisposto esclusivamente il prezzo di quella consegnata.
A fronte di tale eccezione di inadempimento, tuttavia, parte attrice non ha contestato in alcun modo i documenti di trasporto allegati nella produzione di parte opposta in fase sommaria, i quali fanno esplicito riferimento alle fatture, con descrizione analitica delle merci ivi indicate e consegnate, né, soprattutto, ha contestato o disconosciuto la sottoscrizione ivi apposta.
Anzi, ha confermato di aver ricevuto solo parte della merce e che i predetti DDT allegati non sarebbero tutti sottoscritti.
Tale ultima circostanza, tuttavia, come emerge dalla citata documentazione, non corrisponde al vero.
Parte opposta, a prescindere dalle risultanze della prova orale, ha dimostrato – anche per mezzo della non contestazione dell'opponente – di aver consegnato al medesimo tutta la merce indicata nelle fatture mediante i suddetti DDT, tutti sottoscritti dal soggetto ricevente, indicato in entrambi i documenti, allegando l'inadempimento parziale dell'acquirente, pari alla differenza residua di prezzo per ciascuna singola fattura (“fattura n. 2683 del 30.11.2018 dell'importo di € 4.144,29 per un residuo ad avere di euro 1.883,97; fattura n. 1156 del 30.12.2019 dell'importo di € 745,91 non pagata;
fattura n. 2915 del 28.12.2018 dell'importo di € 2.005,78 per un residuo ad avere di euro 925,44; pagina 3 di 5 fattura n. 922 del 7.8.2019 dell'importo di € 5.516,93 per un residuo ad avere di euro 1838,97; fattura
n. 989 del 30.9.2019 dell'importo di € 3.506,10 per un residuo ad avere di euro 301,40; fattura n. 1055 del 31.10.2019 dell'importo di euro 253,31, non pagata;
fattura n. 1090 del 29.11.2019 dell'importo di euro 313,36 non pagata”).
Ed invero, dall'esame dei suddetti documenti emerge che:
- il DDT n. 1387/2018 del 16.11.2018, sottoscritto dal ricevente, reca l'indicazione dell'ordine n.
185659 afferente alla merce di cui alla fattura n. 2683/18;
- i due DDT del 19.11.2018, sottoscritti dal ricevente, recano l'indicazione dell'ordine n. 185658 afferente alla merce di cui alla fattura n. 2683/18;
- il DDT del 2.12.2019, sottoscritto dal ricevente, reca l'indicazione dell'ordine n.189565 e n. 189566, oltre ad altra merce relativa alla fattura n. 1156/19;
- i due DDT del 6.8.2019, sottoscritti dal ricevente, recano l'indicazione dell'ordine n. 188663 e n.
188332 e altri ordini singoli, relativi alla fattura n. 922/2019;
- il DDT del 24.9.2019, sottoscritto dal ricevente, reca l'indicazione dell'ordine n.188756 ed altri singoli, relativi alla fattura n. 989/2019;
- il DDT del 14.10.2019, sottoscritto dal ricevente, reca l'indicazione dell'ordine n. 189157, relativo alla fattura n. 1055/2019;
- i tre DDT del 5.11.2019, sottoscritti dal ricevente, recano l'indicazione dell'ordine n. 189598, n.
189896 e n. 189435, relativi alla fattura n. 1090/2019;
- il DDT del 17.12.2018, sottoscritto dal ricevente, reca l'indicazione dell'ordine n. 185657, relativo alla fattura n. 2915/18.
Pertanto, a fronte dell'eccezione di inadempimento proposta dall'opponente, la società opposta ha dimostrato il titolo e il quantum della prestazione (complessivamente non contestata nel suo importo), avendo dato prova della consegna della merce indicata nelle fatture;
a fronte di tale dimostrazione, parte opponente non ha offerto alcun riscontro in ordine al pagamento del prezzo residuo (e pari all'importo ingiunto) anzi confermando di non averlo corrisposto proprio per mancata consegna della merce.
La prova del credito, pertanto, impone il rigetto della opposizione, con conferma del decreto opposto il quale, ex art. 653 cod. proc. civ., acquista efficacia esecutiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del
D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), in base ai valori minimi tenuto conto dell'importo del credito.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Liberato Faccenda, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 725/2022;
2. condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.540,00, oltre rimb. forf. Al 15%, IVA e CPA se dovuti, come per legge;
13.11.2025.
Il Giudice dott. Liberato Faccenda
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Liberato Faccenda, ha pronunciato, ex art. 281 sexies, comma 3, cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3920 dell'anno 2022 R.G.A.C., vertente tra
P.I. ) – in persona del suo lrpt, Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
– corrente in Catanzaro, V.le Cassiodoro n. 205 ed elettivamente domiciliata alla Via
[...]
Cardinale G. Sirleto n. 69, presso lo studio dell'Avv. Alessio Critelli che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
opponente
e on sede legale in Santa Maria Capua Vetere (CE), alla Via Danimarca n. Controparte_1
27, CF e P. Iva n. , in persona dell'Amministratore Unico nonché legale rappresentante P.IVA_2
Sig. nato a [...], in data [...] (CF Controparte_2
), elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua Vetere (CE), presso lo C.F._1 studio degli Avv.ti Alfredo Frezza ed Enrico Frezza giusta procura in calce alla comparsa del
5.1.2023; opposta
Oggetto: opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 725/2022, emesso il 22.7.2022, notificato il
26.7.2022.
Conclusioni rassegnate entro il 21.10.2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto a ruolo il 14.10.2022, la società opponente citava dinanzi a questo ufficio la per l'udienza del 31.1.2023 al fine di Controparte_1 ottenere la revoca del decreto ingiuntivo in oggetto, con il quale le veniva ingiunto – su istanza della opposta – il pagamento della somma di € 6.262,00, oltre interessi e spese di monitorio, dovuto per un credito per presunto scaturito dal mancato pagamento di parte delle fatture indicate in ricorso. pagina 1 di 5 Con l'atto di opposizione, l'ingiunta società evidenziava la genericità del ricorso, limitato all'affermazione di una fornitura avvenuta tra il 2018 e 2019 e indicata nelle fatture elettroniche allegate, inidonea a dimostrare il credito medesimo, sostenendo di aver sempre adempiuto nel corso del rapporto concluso con la società opposta fino a quando ha provveduto a fornire regolarmene la merce;
peraltro asseriva che, forse a causa del richiesto concordato, la consegnava solo parte della CP_1 merce ordinata dall'opponente – prontamente pagata – e che costringeva quest'ultima a rifiutare la richiesta di pagamento e a riferirsi ad altro fornitore per reperire la merce non consegnata al fine di non danneggiare il cliente finale.
Chiedeva, quindi, accertarsi l'inesistenza del credito, con revoca del decreto opposto, vinte le spese con distrazione ex art. 93 cod. proc. civ.
Con comparsa di costituzione del 5.1.2023, la premetteva di essere specializzata Controparte_1 nella produzione, commercio all'ingrosso e al dettaglio, di articoli per l'arredamento quali mobili, cucine componibili, elettrodomestici, semilavorati per cucine e mobili componibili, e di aver fornito all'opponente, nel 2018 e 2019 per l'importo indicato nel monitorio, a saldo delle allegate fatture elettroniche (v. all. 2 al ricorso per ingiunzione); evidenziava che, malgrado la diffida del 23/02/2022, la debitrice rimaneva inadempiente, per cui agiva in via monitoria.
Evidenziava, quindi, che ogni fattura era corroborata dal rispettivo documento di trasporto a riprova della consegna dei beni alla opponente.
Da ultimo, evidenziava di aver depositato, presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, domanda di concordato preventivo ex art. 161 VI comma L. F. (R. G. n. 20/2019) per la proposizione di un piano che prevede la continuità dell'attività d'impresa e che, quindi, il ritardo ulteriore avrebbe determinato solo un pregiudizio per la fattibilità del piano medesimo;
ragione che giustificava l'adozione della clausola di cui all'art. 648 cod. proc. civ.
Respinta la suddetta istanza alla prima udienza e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, cod. proc. civ., la causa veniva istruita mediante prova testimoniale per poi essere differita ex art. 281 sexies.
Assegnata a questo giudice per l'udienza del 21.10.2025, sostituita ex art. 127 ter cod. proc. civ., veniva definita con il deposito del presente provvedimento ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
***
L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
Occorre, dapprima, premettere che attraverso l'iniziativa della parte ingiunta, che propone opposizione ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ., si attua la trasformazione del procedimento sommario
(cd. monitorio), in un vero e proprio processo ordinario avente ad oggetto la cognizione completa ed esauriente dell'esistenza e della validità della situazione giuridica sostanziale fatta valere con il decreto pagina 2 di 5 ingiuntivo;
oggetto del giudizio non è, pertanto, la valutazione della legittimità e della validità del decreto opposto, quanto l'accertamento della fondatezza o meno della pretesa creditoria ab origine avanzata in via monitoria.
Tale giudizio si caratterizza per la cd. “inversione della iniziativa processuale”, svolgendosi il processo su richiesta non già di chi chiede tutela, bensì di chi disconosce che alla controparte quella tutela sia dovuta e per la consequenziale e correlativa inversione della posizione delle parti all'interno del processo;
inversione meramente formale, che non incide sulla posizione sostanziale delle parti per ciò che concerne l'oggetto del processo, l'allegazione dei fatti, il riparto dell'onere probatorio.
Sotto tale ultimo aspetto, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione si afferma che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c. (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25584 del
12/10/2018).
Ebbene, deve rilevarsi in primo luogo che non risulta contestato dall'opponente il rapporto per cui è causa, vendo la società attrice eccepito l'inadempimento dell'opposta, che non avrebbe consegnato l'ulteriore merce ordinata avendole corrisposto esclusivamente il prezzo di quella consegnata.
A fronte di tale eccezione di inadempimento, tuttavia, parte attrice non ha contestato in alcun modo i documenti di trasporto allegati nella produzione di parte opposta in fase sommaria, i quali fanno esplicito riferimento alle fatture, con descrizione analitica delle merci ivi indicate e consegnate, né, soprattutto, ha contestato o disconosciuto la sottoscrizione ivi apposta.
Anzi, ha confermato di aver ricevuto solo parte della merce e che i predetti DDT allegati non sarebbero tutti sottoscritti.
Tale ultima circostanza, tuttavia, come emerge dalla citata documentazione, non corrisponde al vero.
Parte opposta, a prescindere dalle risultanze della prova orale, ha dimostrato – anche per mezzo della non contestazione dell'opponente – di aver consegnato al medesimo tutta la merce indicata nelle fatture mediante i suddetti DDT, tutti sottoscritti dal soggetto ricevente, indicato in entrambi i documenti, allegando l'inadempimento parziale dell'acquirente, pari alla differenza residua di prezzo per ciascuna singola fattura (“fattura n. 2683 del 30.11.2018 dell'importo di € 4.144,29 per un residuo ad avere di euro 1.883,97; fattura n. 1156 del 30.12.2019 dell'importo di € 745,91 non pagata;
fattura n. 2915 del 28.12.2018 dell'importo di € 2.005,78 per un residuo ad avere di euro 925,44; pagina 3 di 5 fattura n. 922 del 7.8.2019 dell'importo di € 5.516,93 per un residuo ad avere di euro 1838,97; fattura
n. 989 del 30.9.2019 dell'importo di € 3.506,10 per un residuo ad avere di euro 301,40; fattura n. 1055 del 31.10.2019 dell'importo di euro 253,31, non pagata;
fattura n. 1090 del 29.11.2019 dell'importo di euro 313,36 non pagata”).
Ed invero, dall'esame dei suddetti documenti emerge che:
- il DDT n. 1387/2018 del 16.11.2018, sottoscritto dal ricevente, reca l'indicazione dell'ordine n.
185659 afferente alla merce di cui alla fattura n. 2683/18;
- i due DDT del 19.11.2018, sottoscritti dal ricevente, recano l'indicazione dell'ordine n. 185658 afferente alla merce di cui alla fattura n. 2683/18;
- il DDT del 2.12.2019, sottoscritto dal ricevente, reca l'indicazione dell'ordine n.189565 e n. 189566, oltre ad altra merce relativa alla fattura n. 1156/19;
- i due DDT del 6.8.2019, sottoscritti dal ricevente, recano l'indicazione dell'ordine n. 188663 e n.
188332 e altri ordini singoli, relativi alla fattura n. 922/2019;
- il DDT del 24.9.2019, sottoscritto dal ricevente, reca l'indicazione dell'ordine n.188756 ed altri singoli, relativi alla fattura n. 989/2019;
- il DDT del 14.10.2019, sottoscritto dal ricevente, reca l'indicazione dell'ordine n. 189157, relativo alla fattura n. 1055/2019;
- i tre DDT del 5.11.2019, sottoscritti dal ricevente, recano l'indicazione dell'ordine n. 189598, n.
189896 e n. 189435, relativi alla fattura n. 1090/2019;
- il DDT del 17.12.2018, sottoscritto dal ricevente, reca l'indicazione dell'ordine n. 185657, relativo alla fattura n. 2915/18.
Pertanto, a fronte dell'eccezione di inadempimento proposta dall'opponente, la società opposta ha dimostrato il titolo e il quantum della prestazione (complessivamente non contestata nel suo importo), avendo dato prova della consegna della merce indicata nelle fatture;
a fronte di tale dimostrazione, parte opponente non ha offerto alcun riscontro in ordine al pagamento del prezzo residuo (e pari all'importo ingiunto) anzi confermando di non averlo corrisposto proprio per mancata consegna della merce.
La prova del credito, pertanto, impone il rigetto della opposizione, con conferma del decreto opposto il quale, ex art. 653 cod. proc. civ., acquista efficacia esecutiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del
D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), in base ai valori minimi tenuto conto dell'importo del credito.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Liberato Faccenda, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 725/2022;
2. condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.540,00, oltre rimb. forf. Al 15%, IVA e CPA se dovuti, come per legge;
13.11.2025.
Il Giudice dott. Liberato Faccenda
pagina 5 di 5