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Sentenza 15 gennaio 2024
Sentenza 15 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 15/01/2024, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 626/22 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
22/11/2023
d a
OGGETTO: rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Assicurazione contro i e dall'avv. ANCONA GIUSEPPE Controparte_1 danni ( VIA C. BATTISTI 23 20122 MILANO;
C.F._1
elettivamente domiciliata in VIA CESARE BATTISTI 23 20122 MILANO
presso il difensore avv. , come da procura in calce Controparte_1
all'atto di citazione di primo grado.
APPELLANTE
pagina 1 di 6 c o n t r o
Controparte_2
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo ( Sezione Terza Civile
n. 2254/21).
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“In riforma della sentenza impugnata, condannare la
[...]
, in persona del legale rappresentante pro – tempore, a Controparte_2
corrispondere alla la somma di € 702,00 Parte_1
sostenuta per le spese del proprio consulente di parte;
2. ed ancora, in riforma
della sentenza impugnata, accertata la soccombenza totale di
[...]
nel giudizio di primo grado, condannare conseguentemente Controparte_2
la stessa, in persona del legale rappresentante pro – tempore, a corrispondere
integralmente alla le spese di lite del primo Parte_1
grado, da cui andrà detratto l'importo liquidato dal primo giudice per detta
causale già corrisposto da;
3. ed ancora, in Controparte_2
riforma dell'impugnata sentenza, condannare la Controparte_2
in persona del legale rappresentante, al pagamento degli interessi nella
[...]
misura prevista dall'art. 1284, comma 4°, c.c. dalla domanda giudiziale al
saldo;
4. condannare parte appellata alla rivalsa delle spese anche di questa pagina 2 di 6 fase del giudizio da distrarsi in favore dell'avv. Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2254/21 il tribunale di Bergamo condannava
[...]
a corrispondere in favore di la Controparte_2 Parte_1
somma di euro 4.467,60, oltre IVA se dovuta, a titolo di indennizzo, oltre rivalutazione ed interessi compensativi da calcolarsi sulla predetta somma,
devalutata alla data dell'illecito e via via rivalutata sino alla data della pronuncia, e oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
Le spese di lite venivano poste per 2/3 a carico di parte convenuta, in ragione del parziale accoglimento della domanda, fatta eccezione per le spese sostenute dall'attrice per la consulenza di parte, in quanto non dimostrate;
le spese di Ctu venivano poste integralmente a carico della compagnia assicuratrice.
La sentenza è stata gravata da che ha insistito per Parte_1
la condanna dell'appellata al pagamento dell'esborso sostenuto per la consulenza di parte, degli interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c., e per le spese di lite.
è rimasta contumace. Controparte_2
All'udienza del 22 novembre 2023 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 6 Con il primo motivo l'appellante censura l'omesso riconoscimento della spesa sostenuta per la consulenza di parte, provata attraverso la produzione in giudizio della fattura emessa dal proprio consulente tecnico di parte Pt_2
di euro 702,00.
[...]
Con il secondo motivo censura l'omesso riconoscimento degli interessi, ex art. 1284, quarto comma, c.c., sulla somma di cui alla condanna, nonostante la richiesta avanzata sin dall'atto introduttivo.
Con il terzo motivo censura la statuizione relativa alle spese di lite non sussistendo, nella specie, i presupposti per una compensazione parziale.
Il primo motivo è infondato.
In tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, non è, infatti,
possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento ( Cass. 21402/22).
L'appellante ha prodotto in giudizio la fattura emessa dal proprio consulente di parte ( fatt. n. 4 del 10.2.2020) ma non ha provato il pagamento della stessa sicchè la sentenza, sul punto, va confermata.
Il secondo motivo è infondato.
Ai sensi dell'art. 1284, quarto comma, c.c., in difetto di convenzione tra le pagina 4 di 6 parti in ordine alla determinazione della misura degli interessi, il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Il primo giudice, dopo aver condannato l'appellata al pagamento degli interessi compensativi, condannava quest'ultima alla corresponsione degli interessi legali dalla data della sentenza, richiamando, implicitamente, la disposizione citata che determina il saggio degli interessi.
Il terzo motivo è fondato.
In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile,
di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. ( Cass. S.U. 92061/22).
Nel caso di specie, la domanda dell'appellante era diretta ad ottenere unicamente la condanna della convenuta appellata al pagamento dell'indennizzo sicchè l'accoglimento della stessa, sia pure in misura modestamente inferiore, non giustificava la compensazione parziale delle pagina 5 di 6 spese.
In riforma della sentenza gravata le spese del giudizio di primo grado vanno poste interamente a carico di e liquidate in Controparte_2
conformità a quanto stabilito dal primo giudice.
va condannata a rifondere in favore Controparte_2
dell'appellante le spese del grado che si liquidano in euro 962 di cui euro 268
per la fase di studio, euro 268 per la fase introduttiva e euro 426 per la fase decisoria, oltre rimborso spese 15% e accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
in parziale riforma della sentenza gravata, pone le spese del giudizio di primo grado, come liquidate nella sentenza gravata, a carico dell'appellata;
condanna a rifondere in favore dell'appellante le Controparte_2
spese del grado, liquidate come in parte motiva.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 3 gennaio 2024
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
pagina 6 di 6
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 626/22 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
22/11/2023
d a
OGGETTO: rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Assicurazione contro i e dall'avv. ANCONA GIUSEPPE Controparte_1 danni ( VIA C. BATTISTI 23 20122 MILANO;
C.F._1
elettivamente domiciliata in VIA CESARE BATTISTI 23 20122 MILANO
presso il difensore avv. , come da procura in calce Controparte_1
all'atto di citazione di primo grado.
APPELLANTE
pagina 1 di 6 c o n t r o
Controparte_2
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo ( Sezione Terza Civile
n. 2254/21).
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“In riforma della sentenza impugnata, condannare la
[...]
, in persona del legale rappresentante pro – tempore, a Controparte_2
corrispondere alla la somma di € 702,00 Parte_1
sostenuta per le spese del proprio consulente di parte;
2. ed ancora, in riforma
della sentenza impugnata, accertata la soccombenza totale di
[...]
nel giudizio di primo grado, condannare conseguentemente Controparte_2
la stessa, in persona del legale rappresentante pro – tempore, a corrispondere
integralmente alla le spese di lite del primo Parte_1
grado, da cui andrà detratto l'importo liquidato dal primo giudice per detta
causale già corrisposto da;
3. ed ancora, in Controparte_2
riforma dell'impugnata sentenza, condannare la Controparte_2
in persona del legale rappresentante, al pagamento degli interessi nella
[...]
misura prevista dall'art. 1284, comma 4°, c.c. dalla domanda giudiziale al
saldo;
4. condannare parte appellata alla rivalsa delle spese anche di questa pagina 2 di 6 fase del giudizio da distrarsi in favore dell'avv. Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2254/21 il tribunale di Bergamo condannava
[...]
a corrispondere in favore di la Controparte_2 Parte_1
somma di euro 4.467,60, oltre IVA se dovuta, a titolo di indennizzo, oltre rivalutazione ed interessi compensativi da calcolarsi sulla predetta somma,
devalutata alla data dell'illecito e via via rivalutata sino alla data della pronuncia, e oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
Le spese di lite venivano poste per 2/3 a carico di parte convenuta, in ragione del parziale accoglimento della domanda, fatta eccezione per le spese sostenute dall'attrice per la consulenza di parte, in quanto non dimostrate;
le spese di Ctu venivano poste integralmente a carico della compagnia assicuratrice.
La sentenza è stata gravata da che ha insistito per Parte_1
la condanna dell'appellata al pagamento dell'esborso sostenuto per la consulenza di parte, degli interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c., e per le spese di lite.
è rimasta contumace. Controparte_2
All'udienza del 22 novembre 2023 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 6 Con il primo motivo l'appellante censura l'omesso riconoscimento della spesa sostenuta per la consulenza di parte, provata attraverso la produzione in giudizio della fattura emessa dal proprio consulente tecnico di parte Pt_2
di euro 702,00.
[...]
Con il secondo motivo censura l'omesso riconoscimento degli interessi, ex art. 1284, quarto comma, c.c., sulla somma di cui alla condanna, nonostante la richiesta avanzata sin dall'atto introduttivo.
Con il terzo motivo censura la statuizione relativa alle spese di lite non sussistendo, nella specie, i presupposti per una compensazione parziale.
Il primo motivo è infondato.
In tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, non è, infatti,
possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento ( Cass. 21402/22).
L'appellante ha prodotto in giudizio la fattura emessa dal proprio consulente di parte ( fatt. n. 4 del 10.2.2020) ma non ha provato il pagamento della stessa sicchè la sentenza, sul punto, va confermata.
Il secondo motivo è infondato.
Ai sensi dell'art. 1284, quarto comma, c.c., in difetto di convenzione tra le pagina 4 di 6 parti in ordine alla determinazione della misura degli interessi, il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Il primo giudice, dopo aver condannato l'appellata al pagamento degli interessi compensativi, condannava quest'ultima alla corresponsione degli interessi legali dalla data della sentenza, richiamando, implicitamente, la disposizione citata che determina il saggio degli interessi.
Il terzo motivo è fondato.
In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile,
di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. ( Cass. S.U. 92061/22).
Nel caso di specie, la domanda dell'appellante era diretta ad ottenere unicamente la condanna della convenuta appellata al pagamento dell'indennizzo sicchè l'accoglimento della stessa, sia pure in misura modestamente inferiore, non giustificava la compensazione parziale delle pagina 5 di 6 spese.
In riforma della sentenza gravata le spese del giudizio di primo grado vanno poste interamente a carico di e liquidate in Controparte_2
conformità a quanto stabilito dal primo giudice.
va condannata a rifondere in favore Controparte_2
dell'appellante le spese del grado che si liquidano in euro 962 di cui euro 268
per la fase di studio, euro 268 per la fase introduttiva e euro 426 per la fase decisoria, oltre rimborso spese 15% e accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
in parziale riforma della sentenza gravata, pone le spese del giudizio di primo grado, come liquidate nella sentenza gravata, a carico dell'appellata;
condanna a rifondere in favore dell'appellante le Controparte_2
spese del grado, liquidate come in parte motiva.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 3 gennaio 2024
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
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