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Sentenza 1 ottobre 2024
Sentenza 1 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/10/2024, n. 3865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3865 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2024 |
Testo completo
PROC. N. 3839/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
3839 dell'anno 2020, vertente tra
(C.F.: , rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale Cabato e Parte_1 C.F._1
Carmine Mormile.
-APPELLANTE-
e
(C.F.: rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo De Gaudio e Parte_2 C.F._2
Ilaria Altomare.
-APPELLATO- nonché
(C.F.: , LE (C.F.: , Parte_3 C.F._3 Per_1 C.F._4
LE RM (C.F.: ), LE (C.F.: ), C.F._5 Per_2 C.F._6
LE LI (C.F.: , LE CA (C.F.: ), LE C.F._7 C.F._8
LE (C.F.: C.F._9
-APPELLATI- contumaci –
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 282/2020 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il
27.1.2020, in tema di risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale”.
pagina 1 di 16 CONCLUSIONI: Come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter c.p.c., il 30.4.2024 dalla difesa di e il 10.5.2024 dalla difesa di . Parte_2 Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, (con atto di citazione Parte_1 Parte_2 notificato, a mezzo PEC, in data 30.10.2020), nonché , , , Parte_3 Controparte_1 Controparte_2
, , e (con atto di citazione notificato a mezzo del servizio CP_3 CP_4 CP_5 Controparte_6 postale;
notifica perfezionatasi per la prima il 20.11.2020 e per gli altri il 5.11.2020), proponendo appello avverso la sentenza n. 282/2020 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 27.01.2020.
****
1. Il giudizio di primo grado.
In primo grado aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, Parte_2 Pt_1
, , , , , , e
[...] Parte_3 Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5
, per sentire accertare e dichiarare la loro responsabilità “ciascuno pro quota e per quanto di Controparte_6 ragione, nella produzione degli eventi lesivi così come in dettaglio riportati in premessa… e per l'effetto condannare i convenuti ad effettuare i lavori di eliminazione delle tubature a confine, onde evitare il pericolo di perdite e a risarcire il danno provocato negli anni dai lavori di ristrutturazione e/o edificazione che si quantifica in €
10.492,37, come da perizia di parte, con liquidazione degli interessi maturati e maturandi e la rivalutazione monetaria, oltre al risarcimento dei danni successivi.”
A fondamento di quanto domandato l'attore aveva esposto: 1) Di essere proprietario di un fabbricato sito in
Frattamaggiore, in Corso Francesco Durante n. 75 (già n. 69), confinante con l'edificio avente accesso dal civico
83 (già n. 75) del medesimo Corso Durante, di proprietà dei convenuti;
2) che nell'anno 2002 i convenuti avevano dato inizio a lavori di manutenzione straordinaria del loro edificio, lavori che si erano protratti fino a tutto il 2008; 3) che, nel corso dei detti lavori, i avevano realizzato un appartamento ex novo e ristrutturato un Pt_1 appartamento posto al primo piano del loro edificio, a confine con il fabbricato di sua (dell'attore, si intende) proprietà; 4) che i lavori erano consistiti nella sostituzione dei solai al primo piano e nell'inserimento di un solaio al piano ammezzato, oltre che nella creazione ex novo di un servizio igienico che aveva richiesto l'inserimento di condutture, di acque bianche e reflue, nel muro a confine tra le due proprietà; 5) che la sostituzione dei vecchi solai in legno con i nuovi solai in cemento aveva inciso sulla statica del confinante , con Controparte_7 conseguente fessurazione delle strutture murarie, manifestandosi il danno, in maniera grave, alle pareti della camera da letto, della cameretta e del bagno ove, oltre alle lesioni della muratura, si era verificata anche la spaccatura delle piastrelle di rivestimento;
6) che la tramezzatura della divisione con il corridoio, invece, per le sollecitazioni prodotte dai lavori nella proprietà , si era distaccata dal solaio, temendosi perdite CP_8
pagina 2 di 16 dovute all'inserimento di tubature in spregio dell'art. 889 c.c.; 7) che i detti danni si erano aggravati a seguito della ristrutturazione eseguita nell'appartamento posto sopra il primo piano della proprietà . Parte_4
Si era costituito in giudizio, con comparsa depositata il 7.6.2018, soltanto uno dei convenuti, , Parte_1 segnalando “l'opportunità di integrare il contraddittorio ex art. 107 cpc nei confronti dei signori e CP_9
”, ossia degli altri comproprietari dell'edificio dal quale, nella prospettazione attorea, sarebbero derivati CP_10
i lamentati danni, e nel merito, aveva contestato le domande attoree perché ritenute “infondate e non provate”.
All'esito dell'espletamento di una ctu il Tribunale di Napoli Nord, con la sentenza n. 282/2020 impugnata in questa sede, ha così disposto: “1. accoglie la domanda e dichiara l'esclusiva responsabilità di , quale Parte_1 comproprietario e committente dei lavori, nella determinazione del sinistro per cui è causa;
per l'effetto:
2. condanna
al pagamento in favore di , della complessiva somma di € 17.424,27, per le Parte_1 Parte_2 causali di cui in motivazione, oltre interessi al tasso legale dalla data del sinistro e fino al deposito della presente sentenza, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità (pari ad € 17.424,27) ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al
31.12.2008 -quale momento del sinistro- e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 31.12.2008 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo;
3. condanna, altresì, , al pagamento in favore di , degli Parte_1 Parte_2 interessi al saggio legale, dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
4. rigetta la domanda di risarcimento dei danni per le infiltrazioni di acqua proposta da;
5. rigetta la domanda proposta da Parte_2 Parte_2 nei confronti di tutti gli ulteriori convenuti;
6. condanna infine al pagamento, in solido tra loro ed
[...] Parte_1 in favore di , delle spese di giudizio che si liquidano, tenuto conto della compensazione per il 25%, in Parte_2
€ 210,00 (duecentodieci/00) per spese, ed € 3626,25 (tremilaseicentoventisei/25) per compenso professionale, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. D'ERRICO ADDOLORATA , dichiaratasene anticipataria, ex art. 93 cod. proc. civ.
7. pone definitivamente a carico di , in misura del 25% e di , in misura del 75%, le spese della compiuta CTU, già liquidate in Parte_2 Parte_1 favore del nominato consulente d'ufficio con decreto del 9.5.2019, per un importo complessivo pari ad € 5884,87, oltre I.V.A.
e C.P., se dovute, come per legge”.
****
2. Il giudizio di secondo grado.
ha censurato la sentenza n. 282/2020 emessa dal Tribunale di Napoli Nord sulla base dei Parte_1 seguenti tre motivi.
1. VIZIO DI MOTIVAZIONE SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA E, SPECIFICAMENTE, NEL
PUNTO DELLA SENTENZA, A PAG. 1, NELLA QUALE IL TRIBUNALE HA RIGETTATO L'ECCEZIONE DELLA
CARENZA DI PROVA IN MERITO ALLA LEGITTIMAZIONE PASSIVA, FORMULATA DALL'APPELLANTE,
PROVA SU INFORMAZIONI ASSUNTE IN SEDE DI CTU, IN VIOLAZIONE DELLE CP_11
pagina 3 di 16 SCANSIONI PROCESSUALI SANCITE DAL CODICE DI RITO EX ART. 183 VI C. C.P.C., E COMUNQUE IN
VIOLAZIONE DELL'ART. 2697 C.C., NON AVENDO IL CTU FORNITO IDONEA PROVA.
Con il primo motivo di gravame ha sostenuto che l'attore non avesse provato la legittimazione passiva dei soggetti citati in giudizio (quali comproprietari del fabbricato da cui sarebbero derivati i danni per cui è causa) entro i termini preclusivi di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c., e che i documenti prodotti non fossero comunque inidonei a dimostrare la legittimazione passiva dei soggetti citati in giudizio.
2. VIZIO DI MOTIVAZIONE SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA E, SPECIFICAMENTE, NEL
PUNTO IN CUI LA SENTENZA, NELLE PAGINE 3-4, IN MOTIVAZIONE, HA ACCERTATO E DICHIARATO LA
LEGITTIMAZIONE PASSIVA ESCLUSIVA DEL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 840 E 2043 C.C.
RICONOSCENDO, SENZA CHE FOSSERO STATE DEDOTTE DALL'ATTORE E STATE Controparte_12
PROVATE, O LA SCELTA DETERMINANTE DELL'APPELLANTE NELLA ESECUZIONE E/O UNA SUA CULPA IN
ELIGENDO, IN VIOLAZIONE DEI SEGUENTI ARTICOLI: 164, 4° E 5° C. C.P.C., 112 C.P.C., 183 VI C. C.P.C. E
2697 C.C.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha sostenuto che, attesa l'assoluta genericità della domanda introduttiva del giudizio (per non avere l'attore precisato se i convenuti fossero responsabili per colpe ravvisabili nella loro qualità di committenti dei lavori di ristrutturazione, o per colpe ravvisabili nella loro qualità di comproprietari, non indicando nemmeno, per agevolare la comprensione della domanda, le norme ritenute applicabili), la precisazione della domanda fosse stata operata erroneamente dal giudice di prime cure e, per giunta, sulla scorta di elementi non dedotti e non provati dall'attore, ma emersi in sede di CTU, con conseguente violazione dell'art. 164, commi 4° e 5°.
Ad avviso dell'appellante il Tribunale di Napoli Nord, verificata la mancata costituzione dei convenuti in prima udienza, e rilevate le suindicate carenze nella indicazione degli elementi di fatto e di diritto sottesi alla domanda, avrebbe dovuto rilevare, quindi, la nullità della citazione e fissare all'attore un termine perentorio per rinnovare la domanda.
Il primo giudice, così facendo, sarebbe incorso – secondo – anche nella violazione del principio Parte_1 di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 c.p.c.), ponendo, altresì, a fondamento della decisione elementi precisati e/o provati dopo lo scadere dei termini di cui all'art. 183 VI c. c.p.c. e, addirittura, acquisiti mediante una CTU, da considerarsi meramente esplorativa, in violazione del principio di cui all'art. 2697 c.c.
ha, inoltre, sostenuto che non vi fossero elementi per far ritenere provato che la responsabilità di Parte_1 modificare il solaio fosse a lui ascrivibile, e che non vi fossero elementi dai quali potersi desumersi una sua culpa in eligendo in riferimento alla scelta dell'impresa esecutrice dei lavori.
3. VIZIO DI MOTIVAZIONE SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA E, SPECIFICAMENTE, NEL
PUNTO DELLA SENTENZA, A PAGINA 4, IN CUI IL TRIBUNALE HA ACCOLTO ACRITICAMENTE LE
pagina 4 di 16 RISULTANZE DELLA CTU IN MERITO ALL'ACCERTAMENTO DELLA CAUSA DEI DANNI ED ALLA LORO
QUANTIFICAZIONE, SENZA NEMMENO VALUTARE I RILIEVI PROPOSTI DALL'ATTUALE APPELLANTE IN
MERITO ALLA CTU ED IN MERITO ALLE RISULTANZE CONTRADDITTORIE DELLA PROVA PER TESTI IN
MERITO AI LAVORI ESEGUITI, ED HA RITENUTO ERRONEAMENTE SODDISFATTO L'ONERE DELLA PROVA
POSTO A CARICO DELL'ATTORE DALL'ART. 2697 C.C..
Con il terzo motivo di gravame l'appellante ha sostenuto che il Tribunale di Napoli Nord avesse aderito acriticamente alle conclusioni del ctu senza tenere conto dei rilievi espressi dal proprio (del convenuto/appellante, si intende) consulente.
E, in via gradata, ove fossero stati ritenuti provati i danni e le cause degli stessi, ha sostenuto che per la quantificazione (in euro 4.000,00) dei costi delle pratiche autorizzative, operata dal primo giudice in via equitativa, non ricorrendo i presupposti di tale tipo di liquidazione, essendo essa agevole e possibile facendo riferimento alle spese vive di bolli e tasse ed ai tariffari professionali.
Alla luce di quanto dedotto ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “1) Disporre, Parte_1 preliminarmente, la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza;
2) In accoglimento del primo motivo d'appello:
a) accertare la tardività ed inammissibilità ed inutilizzabilità della stessa consulenza, non tenerne conto ai fini della decisione
o, in via gradata, accertare la irrilevanza della documentazione acquisita dal CTU per accertare la proprietà degli immobili di cui è causa e rigettare, in entrambi i casi, la domanda dell'attore per non aver assolto all'onere della prova posta a suo carico;
3) In accoglimento del secondo motivo d'appello: a) accertare la genericità e/o insufficienza e/o carenza di prova in merito agli elementi necessari per l'accoglimento della domanda;
b) accertare l'inammissibilità delle precisazioni e qualificazioni della domanda in base ad elementi emersi e provati in corso di una CTU esplorativa e, quindi, anch'essa inammissibile;
c) rigettare, conseguentemente, la domanda attrice;
4) in accoglimento del terzo motivo d'appello: a) accertare la carenza di motivazione in relazione alla adesione del G.U. alle risultanze della CTU, malgrado i rilievi espressi dal CTP dell'appellante; b) accertare la carenza di prova circa il nesso di causalità tra i lavori di ristrutturazione ed i danni di cui è causa;
c) rigettare, conseguentemente, la domanda attrice;
d) in via gradata, escludere dalla somma liquidata per il risarcimento, l'importo accertato in via equitativa per i costi delle pratiche autorizzative;
5) condannare l'appellato alle spese ed onorari del primo e del secondo grado di giudizio ed alle spese di CTU del primo grado di giudizio”.
Con comparsa depositata telematicamente il 4.6.2021, si è costituito in giudizio , eccependo Parte_2
l'inammissibilità dell'avverso gravame, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., nonché per il deposito telematico, nel secondo grado di giudizio, dei documenti contenuti nel fascicolo cartaceo di primo grado, non trattandosi di copie conformi agli originali.
Ha, in ogni caso, contestato la fondatezza dell'appello ex adverso proposto, chiedendone il rigetto con condanna della controparte al pagamento delle spese e delle competenze di lite, con attribuzione in favore dei propri difensori antistatari.
pagina 5 di 16 Con ordinanza depositata il 13.7.2021 è stata rigettata l'istanza di sospensiva formulata dall'appellante e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.4.2023.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 17.4.2024 (ritualmente comunicato alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del 14.5.2024, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (il 30.4.2024 dalla difesa di e il 10.5.2024 dalla Parte_2 difesa di ), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza depositata il 14.5.2024 Parte_1
(ritualmente comunicata alle parti costituite), con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dichiarata la contumacia di , , , Parte_3 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, , e , non essendosi costituiti in giudizio nonostante la ritualità
[...] CP_4 CP_5 Controparte_6 della notifica dell'atto di appello nei loro confronti (notifica effettuata, come detto, a mezzo del servizio postale, e perfezionatasi per la prima il 20.11.2020 e per gli altri il 5.11.2020, come documentato dall'appellante, telematicamente, il 26.11.2020).
****
Sempre in via preliminare va detto, quanto all'inammissibilità dell'avverso gravame, eccepita da parte dell'appellata costituita ai sensi dell'art. 348- bis c.p.c. (concernente l'inammissibilità del gravame per mancanza di probabilità di accoglimento), che la facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché tale facoltà è preclusa – come nel caso di specie- ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350
(cfr. Cass. Civ., Sez. 3, n. 14696 del 19/07/2016; Sez. L, n. 10409 del 01/06/2020).
Del resto, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 – L, Ord. N. 37272 del 29/11/2021).
****
pagina 6 di 16 Va ancora rilevata, preliminarmente, l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dall'appellato lamentando la mancanza di conformità agli originali dei documenti, depositati telematicamente nel secondo grado di giudizio, rispetto a quelli contenuti nel fascicolo cartaceo di primo grado.
Rilievo assorbente rispetto ad ogni altra considerazione (ossia anche sulla valutazione dell'eventuale incidenza della lamentata mancata conformità agli originali dei documenti sull'ammissibilità/procedibilità dell'appello), riveste la circostanza che, come si evince dal fascicolo telematico di questo grado di giudizio, l'appellante ha prodotto, unitamente all'atto di appello, il “fascicolo primo grado” contenente unicamente la propria comparsa di costituzione, la comparsa conclusionale e la memoria di replica in relazione ai quali ha depositato ritualmente l'attestazione di conformità ai sensi dell'art. 16 bis, co. 9 bis, e 16 undecies, co.1, d.l. n.179/2012 (nella versione applicabile, ratione temporis, al caso di specie).
****
Ciò posto, e passando all'esame, nel merito, dell'appello proposto da , la Corte ritiene che sia Parte_1 parzialmente fondato (limitatamente ad una doglianza oggetto del terzo motivo di gravame) per le ragioni di seguito esposte, precisando che l'appellante non ha impugnato la decisione del primo giudice di escludere totalmente la responsabilità degli altri convenuti (nel senso che non ha chiesto la riforma della sentenza impugnata al fine di ottenere, eventualmente in subordine, l'accertamento anche della loro responsabilità unitamente alla sua, ma il rigetto tout court della domanda risarcitoria attorea)
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Privo di fondamento è, innanzitutto, il primo motivo di gravame con cui, si ribadisce, ha sostenuto Parte_1 che l'attore non avesse provato la legittimazione passiva dei soggetti citati in giudizio (quali comproprietari del fabbricato da cui sarebbero derivati i danni per cui è causa) entro i termini preclusivi di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c.,
e che i documenti prodotti non fossero comunque inidonei, ad avviso dell'appellante, per provare la legittimazione passiva dei soggetti citati in giudizio.
Va precisato, invero, sul punto, innanzitutto, che , nel costituirsi in giudizio in primo grado, aveva Parte_1 espressamente dedotto (cfr. la comparsa di risposta depositata il 7.6.2018, contenuta nel fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado e prodotta telematicamente, come detto, anche dall'appellante in questo grado di giudizio), che dall'esame della ctu emergesse chiaramente che gli eventuali effetti lesivi fossero stati determinati da interventi strutturali “sull'immobile ”, e che tale immobile appartenesse ai convenuti solo pro quota essendo Pt_1 la restante parte nella titolarità di e , aggiungendo che pendeva presso lo stesso CP_9 CP_10
Tribunale un giudizio di divisione dei beni.
Dunque, era stato lo stesso convenuto che non solo non aveva contestato ma, anzi, aveva espressamente riconosciuto la comproprietà dei convenuti in relazione all'immobile da cui sarebbero derivati i danni lamentati dall'attore.
pagina 7 di 16 Ragion per cui, ad avviso della Corte, già per tale ragione è corretta la decisione del primo giudice (sia pure con motivazione da integrare in questa sede per l'effetto devolutivo dell'appello; cfr. Cass. civ., Sez. VI – 2, Ord.,
17/01/2019, n. 1244; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 23/03/2023, n. 8392) di ritenere sussistente la legittimazione passiva (si tratta, più specificamente, della titolarità, dal lato passivo, del rapporto controverso;
cfr.
Cass. civ., Sez. Unite, 16/02/2016, n. 2951) in capo ai convenuti (sebbene con motivazione riferita dal Tribunale di
Napoli Nord “anche” agli accertamenti del ctu).
Invero, la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento,
o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (Cass. civ., Sez. Unite,
16/02/2016, n. 2951).
Del resto, l'attore aveva prodotto, già in allegato all'atto di citazione e, dunque, nel pieno rispetto delle preclusioni istruttorie (cfr. l'indice dei documenti contenuti nel fascicolo di parte attrice, depositato il 20.5.2016, con attestazione di deposito da parte della cancelleria, ai sensi dell'art. 74, ultimo comma, disp. att. c.p.c.) - come correttamente evidenziato dallo stesso appellato in questa sede- l'atto pubblico di divisione (per notar;
Per_3 rep. n. 13585 e racc. n. 5127+3) del 10.11.2003 (documento riportato con il n. 4 nel detto indice), in forza del quale , (in proprio e quale tutrice di ), (in proprio e CP_9 Parte_3 Persona_4 Parte_1 quale genitore esercente la potestà sul minore , nonché quale procuratore speciale di Controparte_6 CP_2
, , , e ), avevano proceduto allo
[...] CP_3 Controparte_1 CP_4 CP_5 CP_13 scioglimento della comunione ereditaria tra loro esistente, comunione avente ad oggetto diversi cespiti, tra i quali quelli oggetto di causa.
Siffatta circostanza, peraltro, era stata confermata dal ctu (cfr. pgg. 7 e 8, paragrafo 5, della relazione peritale depositata il 7.3.2018, depositata telematicamente, in questa sede, dall'appellato, in allegato alla propria comparsa di risposta).
Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'attore non aveva prodotto il suddetto atto di divisione, per la prima volta, solo con la memoria di replica depositata ai sensi dell'art. 190 c.p.c., tanto è vero che in quest'ultima (ridepositata da , in questa sede, unitamente alla propria comparsa di risposta) Parte_2 aveva dedotto espressamente di allegare tale atto per comodità di lettura in relazione all'avversa eccezione di carenza di legittimazione passiva di , posto che dalla documentazione “prodotta in atti” lo stesso Parte_1 risultava comproprietario degli immobili per cui è causa.
****
Risulta privo di fondamento anche il secondo motivo.
Non è riscontrabile, in primo luogo, la nullità dell'atto di citazione, ex art. 164, co. 4 e 5 c.p.c., lamentata dall'appellante sostenendo che la domanda di parte attrice fosse del tutto generica.
pagina 8 di 16 La Corte rileva, infatti, che, contrariamente a tale assunto, l'attore aveva chiarito in modo sufficiente sia il petitum che la causa petendi della domanda risarcitoria per i danni provocati dai “lavori di ristrutturazione e/o edificazione” nell'edificio di proprietà dei convenuti, confinante con il suo, indicando puntualmente che tali lavori erano stati iniziati nel 2002 per poi protrarsi sino alla fine del 2008, e specificando (si ribadisce) che : a) nel coso dei detti lavori, i avevano realizzato un appartamento ex novo e ristrutturato un appartamento posto al Pt_1 primo piano del loro edificio, a confine con il fabbricato di sua (dell'attore, si intende) proprietà; b) i lavori erano consistiti nella sostituzione dei solai al primo piano e nell'inserimento di un solaio al piano ammezzato, oltre che nella creazione ex novo di un servizio igienico che aveva richiesto l'inserimento di condutture, di acque bianche e reflue, nel muro a confine tra le due proprietà; c) la sostituzione dei vecchi solai in legno con i nuovi solai in cemento aveva inciso sulla statica del confinante , con conseguente fessurazione delle strutture Controparte_7 murarie, manifestandosi il danno, in maniera grave, alle pareti della camera da letto, della cameretta e del bagno ove, oltre alle lesioni della muratura, si era verificata anche la spaccatura delle piastrelle di rivestimento;
d) la tramezzatura della divisione con il corridoio, invece, per le sollecitazioni prodotte dai lavori nella proprietà Pt_4
, si era distaccata dal solaio, temendosi perdite dovute all'inserimento di tubature in spregio dell'art. 889 c.c.;
[...]
e) i detti danni si erano aggravati a seguito della ristrutturazione eseguita nell'appartamento posto sopra il primo piano della proprietà . Parte_4
L'attore aveva anche richiamato alcune lettere di diffida e messa in mora (inviate da lui o per suo conto) al fine di comporre bonariamente la vicenda e ottenere l'eliminazione dei danni, instaurando anche il procedimento di mediazione, senza tuttavia ottenere l'esito sperato (cfr. l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, contenuto anche nel relativo fascicolo cartaceo, agli atti).
In particolare aveva allegato all'atto di citazione (cfr. tali documenti, riprodotti telematicamente in secondo grado unitamente alla comparsa di risposta):
1) una prima missiva, indirizzata proprio all'appellante, , del 2.7.2003, con cui lo avvertiva della Parte_1 necessità di osservare le distanze tra proprietà quanto all'apposizione di condutture idriche sotto traccia nel muro a confine tra le due proprietà;
2) due ulteriori missive (una del 29.12.2005 e una del 22.2.2006), ancora una volta indirizzate proprio ed esclusivamente a , nella quale lo stesso veniva reso edotto dei danni provocati dai lavori di Parte_1 ristrutturazione del fabbricato dei vicini (“del vostro fabbricato”) e, in particolare, delle crepe sia sul muro comune che sui muri divisori;
3) ulteriori missive, a firma dell'avv. Addolorata D'Errico su incarico di , datate 14.4.2009 e Parte_2
4.6.2009 (e poi 7.11.2012), indirizzate questa volta a tutti i comproprietari dell'edificio di Corso Francesco Durante civico 75, ovvero a , , , , , Parte_3 Parte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 [...]
, , , con le quali, richiamando i lavori effettuati nel fabbricato di loro proprietà CP_1 CP_5 Controparte_6
pagina 9 di 16 e, in particolare, la sostituzione dei vecchi solai in legno con i nuovi in materiale laterocementizio nonché i danni riportati dal proprio (dall' , si intende) immobile confinante, i destinatari di tali missive (poi convenuti in Pt_2 giudizio) venivano messi in mora e contestualmente invitati, ancora una volta, a comporre bonariamente la vicenda.
A ciò si aggiunge che in citazione l'attore aveva richiamato, quanto ai danni lamentati, una perizia stragiudiziale, che aveva prodotto in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado (cfr. perizia a firma dell'arch.
[...]
, ridepositata in questo grado, dall'appellato, unitamente alla propria comparsa di risposta), nella quale Per_5 venivano specificamente indicati i lavori eseguiti da nell'edificio indicato in perizia come di sua Parte_1 proprietà nonché i danni riportati dall'immobile dell' in conseguenza di tali lavori. Pt_2
Tali elementi, dunque, consentivano, ad avviso di questa Corte, di identificare compiutamente l'oggetto della domanda risarcitoria dell'attore e, quindi, per il convenuto/appellante, di apprestare adeguate e puntuali difese.
Non è superfluo precisare, al riguardo, che la declaratoria di nullità della citazione postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, e, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto: in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum): con la conseguenza che non può prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 21/07/2021, n. 20861; Sez. II, 29/01/2015, n. 1681; Sez. III, 15/05/2013, n. 11751).
La puntuale indicazione, da parte dell'attore, in citazione, degli elementi, di fatto e di diritto, sottesi alla domanda risarcitoria (anche alla luce della suddetta documentazione allegata all'atto introduttivo del giudizio e in esso richiamata), esclude anche la violazione, da parte del giudice di prime cure, lamentata dall'appellante, del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (ex art. 112 c.p.c.).
La circostanza, del resto, che il primo giudice abbia riconosciuto responsabile solo quale Parte_1 committente (comproprietario) dei detti lavori, non comporta la suddetta violazione.
Avendo l'attore invocato la responsabilità dei convenuti quali (com)proprietari dell'edificio in cui erano stati effettuati i detti lavori di ristrutturazione da cui sono poi scaturiti i danni al suo (dell'attore, si intende) immobile, la circostanza che il Tribunale di Napoli Nord abbia riconosciuto tale responsabilità solo in capo a Parte_1 costituisce, infatti, soltanto un accoglimento parziale (dal punto di vista soggettivo) della domanda risarcitoria proposta dall' . Pt_2
pagina 10 di 16 Il giudice di prime cure, in sostanza, ha deciso in tal senso la controversia non travalicando l'oggetto della domanda risarcitoria attorea, ma semplicemente riconoscendo la responsabilità del solo convenuto Parte_1 sulla base delle prove testimoniali e degli accertamenti tecnici del ctu.
Invero i testi escussi, ed (cfr. il verbale di udienza del 13.7.2017, contenuto Testimone_1 Testimone_2 nel fascicolo telematico di ufficio di primo grado), avevano riferito, tra l'altro, che: 1) l'esecuzione delle lavorazioni era avvenuta su iniziativa dei;
2) i lavori di manutenzione straordinaria erano consistiti nella sostituzione di Pt_1 alcune travi di legno che trasformavano il preesistente piccolo soppalco in un nuovo autonomo appartamento, abbassando l'altezza del solaio dell'appartamento al piano terra;
3) i detti lavori erano altresì consistiti nella sostituzione dei solai al primo piano e nell'inserimento di un solaio intermedio a piano ammezzato, oltre che nella creazione, ex novo, di un servizio igienico a ridosso della proprietà , sempre al piano ammezzato;
4) a Pt_2 seguito dei detti lavori si erano verificate numerose fessurazioni, visibili anche ad occhio nudo, nelle strutture murarie perimetrali della proprietà ; 5) il quadro fessurativo si era manifestato come particolarmente Pt_2 importante sulle pareti delle tre camere da letto e del bagno dell'appartamento al primo piano degli , dove, Pt_2 oltre alle lesioni alla muratura, si era verificata anche la spaccatura delle piastrelle di rivestimento del bagno;
6) tutti i danni sopra descritti si erano aggravati a seguito della ristrutturazione eseguita nell'appartamento posto al piano ammezzato, al di sopra del primo piano della proprietà , appartamento prima inesistente. CP_14
E il ctu, ing. , nella relazione peritale depositata il 7.3.2018 (contenuta nel fascicolo telematico di Persona_6 ufficio di primo grado), aveva chiarito che le fessurazioni erano state provocate dai lavori di ristrutturazione che hanno portato alla demolizione dei solai esistenti in travi di legno e la realizzazione dei solai in cemento armato, indicati nella D.i.a. presentata al Comune di Frattamaggiore il 20.11.2001 a nome di (allegato n.6 Parte_1 alla predetta relazione).
Nella detta D.i.a. il committente dei detti lavori risultava, invero, proprio . Parte_1
Del resto, il vizio di mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, previsto dall'art. 112 c.p.c., riguarda soltanto l'ambito oggettivo della pronuncia e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione;
pertanto, tale vizio non ricorre quando il giudice rende la pronuncia richiesta sulla base di una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti o applicando una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante, purchè restino immutati il petitum e la causa petendi e la statuizione trovi corrispondenza nei fatti di causa e si basi su elementi di fatto ritualmente acquisiti in giudizio ed oggetto di contraddittorio (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 31/05/2022, n. 17569; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, Ord., 17/06/2024,
n. 16741; Cass. civ., Sez. II, Ord., 26/01/2021, n. 1616).
Quanto, poi, alla lamentata acquisizione, da parte del ctu, di documenti non depositati nei termini di cui all'art. 183 VI c. c.p.c. (ma utilizzati dal giudice ai fini della decisione;
nel caso di specie, evidentemente, per ciò che pagina 11 di 16 rileva quanto al profilo in esame, la detta D.i.a. presentata al Comune di Frattamaggiore il 20.11.2001 a nome di
) va detto quanto segue. Parte_1
La detta relazione risulta depositata il 7.3.2018, quando, cioè, il convenuto , nonostante fosse Parte_1 stato ritualmente citato in giudizio, non si era ancora costituito (ciò avverrà, come detto, solo in data 7.6.2018).
Ragion per cui eventuali profili di nullità, al riguardo, della consulenza di ufficio, restano comunque sanati, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., non essendo stata da lui eccepita nella prima difesa utile.
L'udienza successiva al deposito della relazione peritale risulta essere stata, infatti, quella del 22.3.2018 (come si evince dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado) e, all'epoca, non era ancora neanche Parte_1 costituito.
Il che significa, si ribadisce, che non ha eccepito tempestivamente l'eventuale irritualità di documenti acquisiti dal ctu al di fuori del contraddittorio.
Sul punto va detto che l'acquisizione, ad opera del consulente, di documenti diretti a provare i fatti principali, dedotti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni, che è onere solo delle parti provare, è sanzionata da nullità relativa ex art. 157 c.p.c., rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso, con la conseguenza che il difetto deve ritenersi sanato se non è fatto valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione peritale (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord.,
17/11/2023, n. 31964; Sez. Unite, n. 5624 del 21/02/2022; Sez. III, Ord., 01/06/2022, n. 17916).
Avendo il ctu, inoltre, chiarito che le lesioni riscontrate nell'immobile dell'attore “individuate sulla parete di confine con il fabbricato dei sig.ri ”, sono riconducibili “molto probabilmente ai lavori di ristrutturazione CP_8 che hanno portato alla demolizione dei solai esistenti in travi di legno e la realizzazione dei solai in cemento armato, come indicato nella DIA sopra richiamata (allegato n.6), e riportati nell'atto di citazione di parte attrice e nelle deposizioni testimoniali.”, posto che “i lavori di sostituzione dei solai effettuati nella proprietà CP_8 hanno determinato un effetto spingente sulle pareti a confine tra i due fabbricati, generando il quadro fessurativo precedentemente descritto”, è irrilevante stabilire se fosse ascrivibile a la decisione di modificare il Parte_1 solaio e se fosse sussistente una sua culpa in eligendo in riferimento alla scelta dell'impresa esecutrice dei lavori.
Ed infatti la responsabilità del convenuto/appellante discendeva comunque, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dalla invocata (da parte dell'attore) sua (del convenuto, si intende) qualità di (com)proprietario (custode) dell'immobile in cui sono stati eseguiti i lavori che hanno comportato i danni all'immobile del confinante.
Sul punto va corretta (in base al carattere devolutivo dell'appello, che consente al giudice del gravame, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, di confermare la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
07/09/2023, n. 26098; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/09/2024, n. 24738; Sez. III, Ord., 12/03/2024, n. 6533) la motivazione del primo giudice (che, invece, ha ritenuto responsabile quale committente dei detti Parte_1
pagina 12 di 16 lavori e quantomeno per culpa in eligendo nell'individuazione del tecnico incaricato della progettazione dei lavori), posto che l'eventuale responsabilità del progettista e dell'appaltatore non avrebbe intaccato, quanto ai rapporti con il terzo danneggiato, la relazione di custodia tra il convenuto/appellante e l'immobile interessato dai lavori di ristrutturazione, tale da configurare la responsabilità ex art. 2051 c.c.
La responsabilità del custode prevista da tale ultima norma è, infatti, esclusa solo dal caso fortuito, il quale non attiene ad un comportamento dello stesso custode ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, che può consistere anche nel fatto di un terzo, con la conseguenza che, in caso di “affidamento dei lavori in appalto”, non occorre verificare, al fine di escludere la responsabilità del custode committente, se questi sia incorso in una “culpa in eligendo” nell'individuazione dell'appaltatore, del progettista o del direttore dei lavori, ovvero se lo stesso abbia lasciato loro piena autonomia, ma è necessario invece accertare se l'esecuzione dei lavori commissionati a terzi presenti quei caratteri di eccezionalità, imprevedibilità e autonoma incidenza causale rispetto all'evento dannoso, tali da integrare il caso fortuito (cfr. Cass. civ., Sez. III, 12/05/2017, n. 11794; Sez. III, 25/05/2016, n. 10756Sez. VI – 3, 30/09/2014, n.
20619; cfr. anche, tra le più recenti, Cass. civ., 26/05/2023, n. 14762).
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Quanto al terzo motivo di gravame va detto quanto segue.
Risulta infondata, innanzitutto, la doglianza secondo cui il Tribunale di Napoli Nord avrebbe aderito acriticamente alle conclusioni del ctu, senza tenere conto dei rilievi espressi dal proprio (del convenuto/appellante, si intende) consulente.
Contrariamente a quanto sostenuto da , infatti, le osservazioni alla consulenza tecnica redatte Parte_1 dall'ing. e dall'arch. , consulenti tecnici dello stesso convenuto, sono state puntualmente, Per_7 Per_8 ritualmente e tempestivamente riscontrate dal ctu nella consulenza integrativa dell'1.3.2019, depositata il 2.3.2019
(cfr. pag. 8 di tale consulenza, contenuta sia nel fascicolo di ufficio di primo grado cartaceo che telematico).
E, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte (cfr. Cass. civ., Sez.
III, Ord., 09/02/2024, n. 3740; Sez. I, Ord., 16/11/2022, n. 33742; Sez. II, Ord., 17/04/2019, n. 10747).
A ciò si aggiunge che il ctu aveva reso anche ulteriori chiarimenti circa la riconducibilità dei danni riscontrati al primo piano dell'immobile dell'attore ai lavori di sostituzione ed inserimento dei nuovi solai realizzati nella proprietà
Lettera (cfr. chiarimenti depositati l'8.5.2019, contenuti nel fascicolo telematico di ufficio di primo grado).
pagina 13 di 16 Risulta fondato, invece, il terzo motivo di gravame con riferimento alla doglianza concernente la mancanza dei presupposti per la valutazione equitativa operata dal Tribunale di Napoli Nord in ordine alla quantificazione (in euro 4.000,00) dei costi delle pratiche autorizzative.
Sul punto la Corte rileva che il giudice di prime cure ha recepito la valutazione, sul punto, del ctu che, a sua volta, aveva ritenuto che “…gli interventi necessari per il miglioramento locale della parete al piano primo finalizzati all'eliminazione dei predetti danni e al ripristino delle condizioni di normale fruizione dell'immobile, consistono in interventi di scuci e cuci localizzati nella zona di interesse delle fessure riscontrate ed interventi di ripristino dell'intonaco, del rivestimento del bagno e della tinteggiatura, il tutto come dettagliatamente descritto nel computo metrico estimativo allegato (Allegato n.3), per una somma pari ad euro 13.424,27 € da intendersi IVA esclusa, al quale dovranno essere aggiunti i costi delle pratiche autorizzative, stimate in via equitativa in euro
4.000,00 €.” (cfr. pg. 7 e 8, della relazione integrativa dell'1.3.2019, depositata il 2.3.2019, contenuta nel fascicolo telematico di ufficio di primo grado).
In sostanza il ctu non aveva in alcun modo motivato tale valutazione “equitativa”, ai sensi degli artt. 1226 e 2056
c.c., non avendo indicato neanche i criteri utilizzati, al riguardo (ad esempio, il costo dei bolli e dei contributi per le pratiche autorizzative, i tariffari relativi ai compensi dei professionisti per tali incombenti).
Criteri che, invece, avrebbero consentito una valutazione possibile e, comunque, meno generica rispetto a quella compiuta dal ctu e recepita dal primo giudice;
in ogni caso più rispondente ai costi effettivi per le pratiche amministrative necessarie per i lavori di ripristino dell'immobile dell'attore/appellato.
Al riguardo va infatti detto che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, senza esimere la parte dagli oneri probatori sulla stessa gravanti (cfr., tra le più recenti, Cass. civ., Sez. II, Ord., 01/07/2024, n.
17974; Sez. III, Ord., 01/03/2024, n. 5601).
La sentenza n. 282/2020 emessa dal Tribunale di Napoli Nord va, pertanto, riformata limitatamente alla condanna disposta nei confronti di al pagamento anche dell'importo di euro 4.000,00 per le Parte_1 pratiche amministrative (dovendo, invece, essere confermata quanto al restante importo del risarcimento, ossia alla somma di euro 13.424,27 relativa ai costi di ripristino come da computo metrico depositato dal ctu, oltre interessi e rivalutazione come stabiliti dal primo giudice, cui aggiungere gli interessi legali, ex art. 1284, comma 1°,
c.c., dalla data della pubblicazione della presente decisione fino al saldo, posto che da tale momento l'obbligazione di valore si converte in obbligazione di valuta;
cfr. Cass. civ., Sez. III, 10/10/2014, n. 21396 cit.; Sez.
I, 11/05/2007, n. 10884; Sez. III, 29/04/2004, n. 8214).
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pagina 14 di 16 Passando alla regolamentazione delle spese di lite va detto che, in conseguenza della riforma (parziale) della sentenza impugnata, occorre procedere ad una nuova regolamentazione delle spese anche del primo grado di giudizio, in base all'esito complessivo della lite (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche
Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 - 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del
13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n. 15483).
E, in base all'esito della lite (che ha visto comunque soccombente rispetto ad , Parte_1 Parte_2 sia pure per un importo leggermente inferiore rispetto a quello stabilito dal primo giudice), risulta giustificata, ai sensi dell'art. 92, co.2, c.p.c., la compensazione, nella misura di 1/4, delle spese di lite del doppio grado di giudizio sostenute dall'attore/appellato (con conseguente condanna del convenuto/appellante al pagamento della restante misura di 3/4).
In particolare, i compensi professionali spettanti (nella misura dei 3/4, per la disposta compensazione) ai difensori, dichiaratisi antistatari, dell'appellato, vengono liquidati, come in dispositivo, tenendo conto, relativamente al primo grado, dell'importo, ritenuto congruo (e già ridotto di 1/4 dal primo giudice per la compensazione da lui operata) quantificato dal Tribunale di Napoli Nord, e, per il secondo, dei parametri medi
(tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate), per tutte le fasi (cfr. Cass. civ.,
Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al
D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellato stata ultimata dopo il
23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi ordinari innanzi alla Corte
d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da €. 5.200,01 ad €. 26.000,00, in base al valore della controversia (così determinato in base al criterio c.d. del decisum).
Per le stesse ragioni la Corte ritiene giustificato porre le spese della ctu espletata in primo grado (spese da regolare in questa sede nei rapporti tra le parti, in conseguenza della riforma della sentenza impugnata;
cfr.
Cass. civ., Sez. III, Ord., 05/06/2020, n. 10804), per 1/4 a carico di e per 3/4 a carico di Parte_2
. Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3839/2020 R.G.A.C., così provvede:
1. Dichiara la contumacia di , , , , Parte_3 Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
, e .
[...] CP_5 Controparte_6
2. Accoglie parzialmente l'appello proposto da avverso la sentenza n. 282/2020 emessa dal Parte_1
Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 27.01.2020 e, per l'effetto, in parziale riforma di tale sentenza, dichiara pagina 15 di 16 tenuto e condanna al pagamento, in favore di , della complessiva somma di euro Parte_1 Parte_2
13.424,27 (anziché del maggiore importo di euro 17.424,27 liquidato dal primo giudice), oltre interessi al tasso legale sul detto importo di euro 13.424,27 devalutato al 31.12.2008 (quale momento del sinistro) e rivalutato anno per anno (secondo gli indici Istat) sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre interessi al tasso legale sulla somma così complessivamente determinata, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
3. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore di , di 3/4 delle spese Parte_1 Parte_2 del doppio grado di giudizio (con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'avv. Addolorata Enrico per il primo grado, e degli avvocati Carlo De Gaudio e Ilaria Altomare per il secondo), liquidate complessivamente, già in tale ridotta misura, in euro 3.836,25 per il primo grado (di cui euro 210,00 per esborsi ed euro 3.626,25 per compensi professionali) ed in euro 4.356,75 per il secondo (per compensi professionali), il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge, dichiarando la compensazione per la restante misura di 1/4.
4. Pone definitivamente le spese della ctu espletata in primo grado, come liquidate dal Tribunale di Napoli Nord, per 1/4 a carico di e per 3/4 a carico di . Parte_2 Parte_1
Napoli, 24.9.2024
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
3839 dell'anno 2020, vertente tra
(C.F.: , rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale Cabato e Parte_1 C.F._1
Carmine Mormile.
-APPELLANTE-
e
(C.F.: rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo De Gaudio e Parte_2 C.F._2
Ilaria Altomare.
-APPELLATO- nonché
(C.F.: , LE (C.F.: , Parte_3 C.F._3 Per_1 C.F._4
LE RM (C.F.: ), LE (C.F.: ), C.F._5 Per_2 C.F._6
LE LI (C.F.: , LE CA (C.F.: ), LE C.F._7 C.F._8
LE (C.F.: C.F._9
-APPELLATI- contumaci –
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 282/2020 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il
27.1.2020, in tema di risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale”.
pagina 1 di 16 CONCLUSIONI: Come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter c.p.c., il 30.4.2024 dalla difesa di e il 10.5.2024 dalla difesa di . Parte_2 Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, (con atto di citazione Parte_1 Parte_2 notificato, a mezzo PEC, in data 30.10.2020), nonché , , , Parte_3 Controparte_1 Controparte_2
, , e (con atto di citazione notificato a mezzo del servizio CP_3 CP_4 CP_5 Controparte_6 postale;
notifica perfezionatasi per la prima il 20.11.2020 e per gli altri il 5.11.2020), proponendo appello avverso la sentenza n. 282/2020 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 27.01.2020.
****
1. Il giudizio di primo grado.
In primo grado aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, Parte_2 Pt_1
, , , , , , e
[...] Parte_3 Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5
, per sentire accertare e dichiarare la loro responsabilità “ciascuno pro quota e per quanto di Controparte_6 ragione, nella produzione degli eventi lesivi così come in dettaglio riportati in premessa… e per l'effetto condannare i convenuti ad effettuare i lavori di eliminazione delle tubature a confine, onde evitare il pericolo di perdite e a risarcire il danno provocato negli anni dai lavori di ristrutturazione e/o edificazione che si quantifica in €
10.492,37, come da perizia di parte, con liquidazione degli interessi maturati e maturandi e la rivalutazione monetaria, oltre al risarcimento dei danni successivi.”
A fondamento di quanto domandato l'attore aveva esposto: 1) Di essere proprietario di un fabbricato sito in
Frattamaggiore, in Corso Francesco Durante n. 75 (già n. 69), confinante con l'edificio avente accesso dal civico
83 (già n. 75) del medesimo Corso Durante, di proprietà dei convenuti;
2) che nell'anno 2002 i convenuti avevano dato inizio a lavori di manutenzione straordinaria del loro edificio, lavori che si erano protratti fino a tutto il 2008; 3) che, nel corso dei detti lavori, i avevano realizzato un appartamento ex novo e ristrutturato un Pt_1 appartamento posto al primo piano del loro edificio, a confine con il fabbricato di sua (dell'attore, si intende) proprietà; 4) che i lavori erano consistiti nella sostituzione dei solai al primo piano e nell'inserimento di un solaio al piano ammezzato, oltre che nella creazione ex novo di un servizio igienico che aveva richiesto l'inserimento di condutture, di acque bianche e reflue, nel muro a confine tra le due proprietà; 5) che la sostituzione dei vecchi solai in legno con i nuovi solai in cemento aveva inciso sulla statica del confinante , con Controparte_7 conseguente fessurazione delle strutture murarie, manifestandosi il danno, in maniera grave, alle pareti della camera da letto, della cameretta e del bagno ove, oltre alle lesioni della muratura, si era verificata anche la spaccatura delle piastrelle di rivestimento;
6) che la tramezzatura della divisione con il corridoio, invece, per le sollecitazioni prodotte dai lavori nella proprietà , si era distaccata dal solaio, temendosi perdite CP_8
pagina 2 di 16 dovute all'inserimento di tubature in spregio dell'art. 889 c.c.; 7) che i detti danni si erano aggravati a seguito della ristrutturazione eseguita nell'appartamento posto sopra il primo piano della proprietà . Parte_4
Si era costituito in giudizio, con comparsa depositata il 7.6.2018, soltanto uno dei convenuti, , Parte_1 segnalando “l'opportunità di integrare il contraddittorio ex art. 107 cpc nei confronti dei signori e CP_9
”, ossia degli altri comproprietari dell'edificio dal quale, nella prospettazione attorea, sarebbero derivati CP_10
i lamentati danni, e nel merito, aveva contestato le domande attoree perché ritenute “infondate e non provate”.
All'esito dell'espletamento di una ctu il Tribunale di Napoli Nord, con la sentenza n. 282/2020 impugnata in questa sede, ha così disposto: “1. accoglie la domanda e dichiara l'esclusiva responsabilità di , quale Parte_1 comproprietario e committente dei lavori, nella determinazione del sinistro per cui è causa;
per l'effetto:
2. condanna
al pagamento in favore di , della complessiva somma di € 17.424,27, per le Parte_1 Parte_2 causali di cui in motivazione, oltre interessi al tasso legale dalla data del sinistro e fino al deposito della presente sentenza, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità (pari ad € 17.424,27) ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al
31.12.2008 -quale momento del sinistro- e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 31.12.2008 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo;
3. condanna, altresì, , al pagamento in favore di , degli Parte_1 Parte_2 interessi al saggio legale, dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
4. rigetta la domanda di risarcimento dei danni per le infiltrazioni di acqua proposta da;
5. rigetta la domanda proposta da Parte_2 Parte_2 nei confronti di tutti gli ulteriori convenuti;
6. condanna infine al pagamento, in solido tra loro ed
[...] Parte_1 in favore di , delle spese di giudizio che si liquidano, tenuto conto della compensazione per il 25%, in Parte_2
€ 210,00 (duecentodieci/00) per spese, ed € 3626,25 (tremilaseicentoventisei/25) per compenso professionale, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. D'ERRICO ADDOLORATA , dichiaratasene anticipataria, ex art. 93 cod. proc. civ.
7. pone definitivamente a carico di , in misura del 25% e di , in misura del 75%, le spese della compiuta CTU, già liquidate in Parte_2 Parte_1 favore del nominato consulente d'ufficio con decreto del 9.5.2019, per un importo complessivo pari ad € 5884,87, oltre I.V.A.
e C.P., se dovute, come per legge”.
****
2. Il giudizio di secondo grado.
ha censurato la sentenza n. 282/2020 emessa dal Tribunale di Napoli Nord sulla base dei Parte_1 seguenti tre motivi.
1. VIZIO DI MOTIVAZIONE SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA E, SPECIFICAMENTE, NEL
PUNTO DELLA SENTENZA, A PAG. 1, NELLA QUALE IL TRIBUNALE HA RIGETTATO L'ECCEZIONE DELLA
CARENZA DI PROVA IN MERITO ALLA LEGITTIMAZIONE PASSIVA, FORMULATA DALL'APPELLANTE,
PROVA SU INFORMAZIONI ASSUNTE IN SEDE DI CTU, IN VIOLAZIONE DELLE CP_11
pagina 3 di 16 SCANSIONI PROCESSUALI SANCITE DAL CODICE DI RITO EX ART. 183 VI C. C.P.C., E COMUNQUE IN
VIOLAZIONE DELL'ART. 2697 C.C., NON AVENDO IL CTU FORNITO IDONEA PROVA.
Con il primo motivo di gravame ha sostenuto che l'attore non avesse provato la legittimazione passiva dei soggetti citati in giudizio (quali comproprietari del fabbricato da cui sarebbero derivati i danni per cui è causa) entro i termini preclusivi di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c., e che i documenti prodotti non fossero comunque inidonei a dimostrare la legittimazione passiva dei soggetti citati in giudizio.
2. VIZIO DI MOTIVAZIONE SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA E, SPECIFICAMENTE, NEL
PUNTO IN CUI LA SENTENZA, NELLE PAGINE 3-4, IN MOTIVAZIONE, HA ACCERTATO E DICHIARATO LA
LEGITTIMAZIONE PASSIVA ESCLUSIVA DEL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 840 E 2043 C.C.
RICONOSCENDO, SENZA CHE FOSSERO STATE DEDOTTE DALL'ATTORE E STATE Controparte_12
PROVATE, O LA SCELTA DETERMINANTE DELL'APPELLANTE NELLA ESECUZIONE E/O UNA SUA CULPA IN
ELIGENDO, IN VIOLAZIONE DEI SEGUENTI ARTICOLI: 164, 4° E 5° C. C.P.C., 112 C.P.C., 183 VI C. C.P.C. E
2697 C.C.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha sostenuto che, attesa l'assoluta genericità della domanda introduttiva del giudizio (per non avere l'attore precisato se i convenuti fossero responsabili per colpe ravvisabili nella loro qualità di committenti dei lavori di ristrutturazione, o per colpe ravvisabili nella loro qualità di comproprietari, non indicando nemmeno, per agevolare la comprensione della domanda, le norme ritenute applicabili), la precisazione della domanda fosse stata operata erroneamente dal giudice di prime cure e, per giunta, sulla scorta di elementi non dedotti e non provati dall'attore, ma emersi in sede di CTU, con conseguente violazione dell'art. 164, commi 4° e 5°.
Ad avviso dell'appellante il Tribunale di Napoli Nord, verificata la mancata costituzione dei convenuti in prima udienza, e rilevate le suindicate carenze nella indicazione degli elementi di fatto e di diritto sottesi alla domanda, avrebbe dovuto rilevare, quindi, la nullità della citazione e fissare all'attore un termine perentorio per rinnovare la domanda.
Il primo giudice, così facendo, sarebbe incorso – secondo – anche nella violazione del principio Parte_1 di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 c.p.c.), ponendo, altresì, a fondamento della decisione elementi precisati e/o provati dopo lo scadere dei termini di cui all'art. 183 VI c. c.p.c. e, addirittura, acquisiti mediante una CTU, da considerarsi meramente esplorativa, in violazione del principio di cui all'art. 2697 c.c.
ha, inoltre, sostenuto che non vi fossero elementi per far ritenere provato che la responsabilità di Parte_1 modificare il solaio fosse a lui ascrivibile, e che non vi fossero elementi dai quali potersi desumersi una sua culpa in eligendo in riferimento alla scelta dell'impresa esecutrice dei lavori.
3. VIZIO DI MOTIVAZIONE SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA E, SPECIFICAMENTE, NEL
PUNTO DELLA SENTENZA, A PAGINA 4, IN CUI IL TRIBUNALE HA ACCOLTO ACRITICAMENTE LE
pagina 4 di 16 RISULTANZE DELLA CTU IN MERITO ALL'ACCERTAMENTO DELLA CAUSA DEI DANNI ED ALLA LORO
QUANTIFICAZIONE, SENZA NEMMENO VALUTARE I RILIEVI PROPOSTI DALL'ATTUALE APPELLANTE IN
MERITO ALLA CTU ED IN MERITO ALLE RISULTANZE CONTRADDITTORIE DELLA PROVA PER TESTI IN
MERITO AI LAVORI ESEGUITI, ED HA RITENUTO ERRONEAMENTE SODDISFATTO L'ONERE DELLA PROVA
POSTO A CARICO DELL'ATTORE DALL'ART. 2697 C.C..
Con il terzo motivo di gravame l'appellante ha sostenuto che il Tribunale di Napoli Nord avesse aderito acriticamente alle conclusioni del ctu senza tenere conto dei rilievi espressi dal proprio (del convenuto/appellante, si intende) consulente.
E, in via gradata, ove fossero stati ritenuti provati i danni e le cause degli stessi, ha sostenuto che per la quantificazione (in euro 4.000,00) dei costi delle pratiche autorizzative, operata dal primo giudice in via equitativa, non ricorrendo i presupposti di tale tipo di liquidazione, essendo essa agevole e possibile facendo riferimento alle spese vive di bolli e tasse ed ai tariffari professionali.
Alla luce di quanto dedotto ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “1) Disporre, Parte_1 preliminarmente, la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza;
2) In accoglimento del primo motivo d'appello:
a) accertare la tardività ed inammissibilità ed inutilizzabilità della stessa consulenza, non tenerne conto ai fini della decisione
o, in via gradata, accertare la irrilevanza della documentazione acquisita dal CTU per accertare la proprietà degli immobili di cui è causa e rigettare, in entrambi i casi, la domanda dell'attore per non aver assolto all'onere della prova posta a suo carico;
3) In accoglimento del secondo motivo d'appello: a) accertare la genericità e/o insufficienza e/o carenza di prova in merito agli elementi necessari per l'accoglimento della domanda;
b) accertare l'inammissibilità delle precisazioni e qualificazioni della domanda in base ad elementi emersi e provati in corso di una CTU esplorativa e, quindi, anch'essa inammissibile;
c) rigettare, conseguentemente, la domanda attrice;
4) in accoglimento del terzo motivo d'appello: a) accertare la carenza di motivazione in relazione alla adesione del G.U. alle risultanze della CTU, malgrado i rilievi espressi dal CTP dell'appellante; b) accertare la carenza di prova circa il nesso di causalità tra i lavori di ristrutturazione ed i danni di cui è causa;
c) rigettare, conseguentemente, la domanda attrice;
d) in via gradata, escludere dalla somma liquidata per il risarcimento, l'importo accertato in via equitativa per i costi delle pratiche autorizzative;
5) condannare l'appellato alle spese ed onorari del primo e del secondo grado di giudizio ed alle spese di CTU del primo grado di giudizio”.
Con comparsa depositata telematicamente il 4.6.2021, si è costituito in giudizio , eccependo Parte_2
l'inammissibilità dell'avverso gravame, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., nonché per il deposito telematico, nel secondo grado di giudizio, dei documenti contenuti nel fascicolo cartaceo di primo grado, non trattandosi di copie conformi agli originali.
Ha, in ogni caso, contestato la fondatezza dell'appello ex adverso proposto, chiedendone il rigetto con condanna della controparte al pagamento delle spese e delle competenze di lite, con attribuzione in favore dei propri difensori antistatari.
pagina 5 di 16 Con ordinanza depositata il 13.7.2021 è stata rigettata l'istanza di sospensiva formulata dall'appellante e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.4.2023.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 17.4.2024 (ritualmente comunicato alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del 14.5.2024, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (il 30.4.2024 dalla difesa di e il 10.5.2024 dalla Parte_2 difesa di ), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza depositata il 14.5.2024 Parte_1
(ritualmente comunicata alle parti costituite), con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dichiarata la contumacia di , , , Parte_3 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, , e , non essendosi costituiti in giudizio nonostante la ritualità
[...] CP_4 CP_5 Controparte_6 della notifica dell'atto di appello nei loro confronti (notifica effettuata, come detto, a mezzo del servizio postale, e perfezionatasi per la prima il 20.11.2020 e per gli altri il 5.11.2020, come documentato dall'appellante, telematicamente, il 26.11.2020).
****
Sempre in via preliminare va detto, quanto all'inammissibilità dell'avverso gravame, eccepita da parte dell'appellata costituita ai sensi dell'art. 348- bis c.p.c. (concernente l'inammissibilità del gravame per mancanza di probabilità di accoglimento), che la facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché tale facoltà è preclusa – come nel caso di specie- ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350
(cfr. Cass. Civ., Sez. 3, n. 14696 del 19/07/2016; Sez. L, n. 10409 del 01/06/2020).
Del resto, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 – L, Ord. N. 37272 del 29/11/2021).
****
pagina 6 di 16 Va ancora rilevata, preliminarmente, l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dall'appellato lamentando la mancanza di conformità agli originali dei documenti, depositati telematicamente nel secondo grado di giudizio, rispetto a quelli contenuti nel fascicolo cartaceo di primo grado.
Rilievo assorbente rispetto ad ogni altra considerazione (ossia anche sulla valutazione dell'eventuale incidenza della lamentata mancata conformità agli originali dei documenti sull'ammissibilità/procedibilità dell'appello), riveste la circostanza che, come si evince dal fascicolo telematico di questo grado di giudizio, l'appellante ha prodotto, unitamente all'atto di appello, il “fascicolo primo grado” contenente unicamente la propria comparsa di costituzione, la comparsa conclusionale e la memoria di replica in relazione ai quali ha depositato ritualmente l'attestazione di conformità ai sensi dell'art. 16 bis, co. 9 bis, e 16 undecies, co.1, d.l. n.179/2012 (nella versione applicabile, ratione temporis, al caso di specie).
****
Ciò posto, e passando all'esame, nel merito, dell'appello proposto da , la Corte ritiene che sia Parte_1 parzialmente fondato (limitatamente ad una doglianza oggetto del terzo motivo di gravame) per le ragioni di seguito esposte, precisando che l'appellante non ha impugnato la decisione del primo giudice di escludere totalmente la responsabilità degli altri convenuti (nel senso che non ha chiesto la riforma della sentenza impugnata al fine di ottenere, eventualmente in subordine, l'accertamento anche della loro responsabilità unitamente alla sua, ma il rigetto tout court della domanda risarcitoria attorea)
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Privo di fondamento è, innanzitutto, il primo motivo di gravame con cui, si ribadisce, ha sostenuto Parte_1 che l'attore non avesse provato la legittimazione passiva dei soggetti citati in giudizio (quali comproprietari del fabbricato da cui sarebbero derivati i danni per cui è causa) entro i termini preclusivi di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c.,
e che i documenti prodotti non fossero comunque inidonei, ad avviso dell'appellante, per provare la legittimazione passiva dei soggetti citati in giudizio.
Va precisato, invero, sul punto, innanzitutto, che , nel costituirsi in giudizio in primo grado, aveva Parte_1 espressamente dedotto (cfr. la comparsa di risposta depositata il 7.6.2018, contenuta nel fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado e prodotta telematicamente, come detto, anche dall'appellante in questo grado di giudizio), che dall'esame della ctu emergesse chiaramente che gli eventuali effetti lesivi fossero stati determinati da interventi strutturali “sull'immobile ”, e che tale immobile appartenesse ai convenuti solo pro quota essendo Pt_1 la restante parte nella titolarità di e , aggiungendo che pendeva presso lo stesso CP_9 CP_10
Tribunale un giudizio di divisione dei beni.
Dunque, era stato lo stesso convenuto che non solo non aveva contestato ma, anzi, aveva espressamente riconosciuto la comproprietà dei convenuti in relazione all'immobile da cui sarebbero derivati i danni lamentati dall'attore.
pagina 7 di 16 Ragion per cui, ad avviso della Corte, già per tale ragione è corretta la decisione del primo giudice (sia pure con motivazione da integrare in questa sede per l'effetto devolutivo dell'appello; cfr. Cass. civ., Sez. VI – 2, Ord.,
17/01/2019, n. 1244; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 23/03/2023, n. 8392) di ritenere sussistente la legittimazione passiva (si tratta, più specificamente, della titolarità, dal lato passivo, del rapporto controverso;
cfr.
Cass. civ., Sez. Unite, 16/02/2016, n. 2951) in capo ai convenuti (sebbene con motivazione riferita dal Tribunale di
Napoli Nord “anche” agli accertamenti del ctu).
Invero, la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento,
o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (Cass. civ., Sez. Unite,
16/02/2016, n. 2951).
Del resto, l'attore aveva prodotto, già in allegato all'atto di citazione e, dunque, nel pieno rispetto delle preclusioni istruttorie (cfr. l'indice dei documenti contenuti nel fascicolo di parte attrice, depositato il 20.5.2016, con attestazione di deposito da parte della cancelleria, ai sensi dell'art. 74, ultimo comma, disp. att. c.p.c.) - come correttamente evidenziato dallo stesso appellato in questa sede- l'atto pubblico di divisione (per notar;
Per_3 rep. n. 13585 e racc. n. 5127+3) del 10.11.2003 (documento riportato con il n. 4 nel detto indice), in forza del quale , (in proprio e quale tutrice di ), (in proprio e CP_9 Parte_3 Persona_4 Parte_1 quale genitore esercente la potestà sul minore , nonché quale procuratore speciale di Controparte_6 CP_2
, , , e ), avevano proceduto allo
[...] CP_3 Controparte_1 CP_4 CP_5 CP_13 scioglimento della comunione ereditaria tra loro esistente, comunione avente ad oggetto diversi cespiti, tra i quali quelli oggetto di causa.
Siffatta circostanza, peraltro, era stata confermata dal ctu (cfr. pgg. 7 e 8, paragrafo 5, della relazione peritale depositata il 7.3.2018, depositata telematicamente, in questa sede, dall'appellato, in allegato alla propria comparsa di risposta).
Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'attore non aveva prodotto il suddetto atto di divisione, per la prima volta, solo con la memoria di replica depositata ai sensi dell'art. 190 c.p.c., tanto è vero che in quest'ultima (ridepositata da , in questa sede, unitamente alla propria comparsa di risposta) Parte_2 aveva dedotto espressamente di allegare tale atto per comodità di lettura in relazione all'avversa eccezione di carenza di legittimazione passiva di , posto che dalla documentazione “prodotta in atti” lo stesso Parte_1 risultava comproprietario degli immobili per cui è causa.
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Risulta privo di fondamento anche il secondo motivo.
Non è riscontrabile, in primo luogo, la nullità dell'atto di citazione, ex art. 164, co. 4 e 5 c.p.c., lamentata dall'appellante sostenendo che la domanda di parte attrice fosse del tutto generica.
pagina 8 di 16 La Corte rileva, infatti, che, contrariamente a tale assunto, l'attore aveva chiarito in modo sufficiente sia il petitum che la causa petendi della domanda risarcitoria per i danni provocati dai “lavori di ristrutturazione e/o edificazione” nell'edificio di proprietà dei convenuti, confinante con il suo, indicando puntualmente che tali lavori erano stati iniziati nel 2002 per poi protrarsi sino alla fine del 2008, e specificando (si ribadisce) che : a) nel coso dei detti lavori, i avevano realizzato un appartamento ex novo e ristrutturato un appartamento posto al Pt_1 primo piano del loro edificio, a confine con il fabbricato di sua (dell'attore, si intende) proprietà; b) i lavori erano consistiti nella sostituzione dei solai al primo piano e nell'inserimento di un solaio al piano ammezzato, oltre che nella creazione ex novo di un servizio igienico che aveva richiesto l'inserimento di condutture, di acque bianche e reflue, nel muro a confine tra le due proprietà; c) la sostituzione dei vecchi solai in legno con i nuovi solai in cemento aveva inciso sulla statica del confinante , con conseguente fessurazione delle strutture Controparte_7 murarie, manifestandosi il danno, in maniera grave, alle pareti della camera da letto, della cameretta e del bagno ove, oltre alle lesioni della muratura, si era verificata anche la spaccatura delle piastrelle di rivestimento;
d) la tramezzatura della divisione con il corridoio, invece, per le sollecitazioni prodotte dai lavori nella proprietà Pt_4
, si era distaccata dal solaio, temendosi perdite dovute all'inserimento di tubature in spregio dell'art. 889 c.c.;
[...]
e) i detti danni si erano aggravati a seguito della ristrutturazione eseguita nell'appartamento posto sopra il primo piano della proprietà . Parte_4
L'attore aveva anche richiamato alcune lettere di diffida e messa in mora (inviate da lui o per suo conto) al fine di comporre bonariamente la vicenda e ottenere l'eliminazione dei danni, instaurando anche il procedimento di mediazione, senza tuttavia ottenere l'esito sperato (cfr. l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, contenuto anche nel relativo fascicolo cartaceo, agli atti).
In particolare aveva allegato all'atto di citazione (cfr. tali documenti, riprodotti telematicamente in secondo grado unitamente alla comparsa di risposta):
1) una prima missiva, indirizzata proprio all'appellante, , del 2.7.2003, con cui lo avvertiva della Parte_1 necessità di osservare le distanze tra proprietà quanto all'apposizione di condutture idriche sotto traccia nel muro a confine tra le due proprietà;
2) due ulteriori missive (una del 29.12.2005 e una del 22.2.2006), ancora una volta indirizzate proprio ed esclusivamente a , nella quale lo stesso veniva reso edotto dei danni provocati dai lavori di Parte_1 ristrutturazione del fabbricato dei vicini (“del vostro fabbricato”) e, in particolare, delle crepe sia sul muro comune che sui muri divisori;
3) ulteriori missive, a firma dell'avv. Addolorata D'Errico su incarico di , datate 14.4.2009 e Parte_2
4.6.2009 (e poi 7.11.2012), indirizzate questa volta a tutti i comproprietari dell'edificio di Corso Francesco Durante civico 75, ovvero a , , , , , Parte_3 Parte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 [...]
, , , con le quali, richiamando i lavori effettuati nel fabbricato di loro proprietà CP_1 CP_5 Controparte_6
pagina 9 di 16 e, in particolare, la sostituzione dei vecchi solai in legno con i nuovi in materiale laterocementizio nonché i danni riportati dal proprio (dall' , si intende) immobile confinante, i destinatari di tali missive (poi convenuti in Pt_2 giudizio) venivano messi in mora e contestualmente invitati, ancora una volta, a comporre bonariamente la vicenda.
A ciò si aggiunge che in citazione l'attore aveva richiamato, quanto ai danni lamentati, una perizia stragiudiziale, che aveva prodotto in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado (cfr. perizia a firma dell'arch.
[...]
, ridepositata in questo grado, dall'appellato, unitamente alla propria comparsa di risposta), nella quale Per_5 venivano specificamente indicati i lavori eseguiti da nell'edificio indicato in perizia come di sua Parte_1 proprietà nonché i danni riportati dall'immobile dell' in conseguenza di tali lavori. Pt_2
Tali elementi, dunque, consentivano, ad avviso di questa Corte, di identificare compiutamente l'oggetto della domanda risarcitoria dell'attore e, quindi, per il convenuto/appellante, di apprestare adeguate e puntuali difese.
Non è superfluo precisare, al riguardo, che la declaratoria di nullità della citazione postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, e, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto: in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum): con la conseguenza che non può prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 21/07/2021, n. 20861; Sez. II, 29/01/2015, n. 1681; Sez. III, 15/05/2013, n. 11751).
La puntuale indicazione, da parte dell'attore, in citazione, degli elementi, di fatto e di diritto, sottesi alla domanda risarcitoria (anche alla luce della suddetta documentazione allegata all'atto introduttivo del giudizio e in esso richiamata), esclude anche la violazione, da parte del giudice di prime cure, lamentata dall'appellante, del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (ex art. 112 c.p.c.).
La circostanza, del resto, che il primo giudice abbia riconosciuto responsabile solo quale Parte_1 committente (comproprietario) dei detti lavori, non comporta la suddetta violazione.
Avendo l'attore invocato la responsabilità dei convenuti quali (com)proprietari dell'edificio in cui erano stati effettuati i detti lavori di ristrutturazione da cui sono poi scaturiti i danni al suo (dell'attore, si intende) immobile, la circostanza che il Tribunale di Napoli Nord abbia riconosciuto tale responsabilità solo in capo a Parte_1 costituisce, infatti, soltanto un accoglimento parziale (dal punto di vista soggettivo) della domanda risarcitoria proposta dall' . Pt_2
pagina 10 di 16 Il giudice di prime cure, in sostanza, ha deciso in tal senso la controversia non travalicando l'oggetto della domanda risarcitoria attorea, ma semplicemente riconoscendo la responsabilità del solo convenuto Parte_1 sulla base delle prove testimoniali e degli accertamenti tecnici del ctu.
Invero i testi escussi, ed (cfr. il verbale di udienza del 13.7.2017, contenuto Testimone_1 Testimone_2 nel fascicolo telematico di ufficio di primo grado), avevano riferito, tra l'altro, che: 1) l'esecuzione delle lavorazioni era avvenuta su iniziativa dei;
2) i lavori di manutenzione straordinaria erano consistiti nella sostituzione di Pt_1 alcune travi di legno che trasformavano il preesistente piccolo soppalco in un nuovo autonomo appartamento, abbassando l'altezza del solaio dell'appartamento al piano terra;
3) i detti lavori erano altresì consistiti nella sostituzione dei solai al primo piano e nell'inserimento di un solaio intermedio a piano ammezzato, oltre che nella creazione, ex novo, di un servizio igienico a ridosso della proprietà , sempre al piano ammezzato;
4) a Pt_2 seguito dei detti lavori si erano verificate numerose fessurazioni, visibili anche ad occhio nudo, nelle strutture murarie perimetrali della proprietà ; 5) il quadro fessurativo si era manifestato come particolarmente Pt_2 importante sulle pareti delle tre camere da letto e del bagno dell'appartamento al primo piano degli , dove, Pt_2 oltre alle lesioni alla muratura, si era verificata anche la spaccatura delle piastrelle di rivestimento del bagno;
6) tutti i danni sopra descritti si erano aggravati a seguito della ristrutturazione eseguita nell'appartamento posto al piano ammezzato, al di sopra del primo piano della proprietà , appartamento prima inesistente. CP_14
E il ctu, ing. , nella relazione peritale depositata il 7.3.2018 (contenuta nel fascicolo telematico di Persona_6 ufficio di primo grado), aveva chiarito che le fessurazioni erano state provocate dai lavori di ristrutturazione che hanno portato alla demolizione dei solai esistenti in travi di legno e la realizzazione dei solai in cemento armato, indicati nella D.i.a. presentata al Comune di Frattamaggiore il 20.11.2001 a nome di (allegato n.6 Parte_1 alla predetta relazione).
Nella detta D.i.a. il committente dei detti lavori risultava, invero, proprio . Parte_1
Del resto, il vizio di mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, previsto dall'art. 112 c.p.c., riguarda soltanto l'ambito oggettivo della pronuncia e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione;
pertanto, tale vizio non ricorre quando il giudice rende la pronuncia richiesta sulla base di una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti o applicando una norma giuridica diversa da quella invocata dall'istante, purchè restino immutati il petitum e la causa petendi e la statuizione trovi corrispondenza nei fatti di causa e si basi su elementi di fatto ritualmente acquisiti in giudizio ed oggetto di contraddittorio (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 31/05/2022, n. 17569; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, Ord., 17/06/2024,
n. 16741; Cass. civ., Sez. II, Ord., 26/01/2021, n. 1616).
Quanto, poi, alla lamentata acquisizione, da parte del ctu, di documenti non depositati nei termini di cui all'art. 183 VI c. c.p.c. (ma utilizzati dal giudice ai fini della decisione;
nel caso di specie, evidentemente, per ciò che pagina 11 di 16 rileva quanto al profilo in esame, la detta D.i.a. presentata al Comune di Frattamaggiore il 20.11.2001 a nome di
) va detto quanto segue. Parte_1
La detta relazione risulta depositata il 7.3.2018, quando, cioè, il convenuto , nonostante fosse Parte_1 stato ritualmente citato in giudizio, non si era ancora costituito (ciò avverrà, come detto, solo in data 7.6.2018).
Ragion per cui eventuali profili di nullità, al riguardo, della consulenza di ufficio, restano comunque sanati, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., non essendo stata da lui eccepita nella prima difesa utile.
L'udienza successiva al deposito della relazione peritale risulta essere stata, infatti, quella del 22.3.2018 (come si evince dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado) e, all'epoca, non era ancora neanche Parte_1 costituito.
Il che significa, si ribadisce, che non ha eccepito tempestivamente l'eventuale irritualità di documenti acquisiti dal ctu al di fuori del contraddittorio.
Sul punto va detto che l'acquisizione, ad opera del consulente, di documenti diretti a provare i fatti principali, dedotti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni, che è onere solo delle parti provare, è sanzionata da nullità relativa ex art. 157 c.p.c., rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso, con la conseguenza che il difetto deve ritenersi sanato se non è fatto valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione peritale (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord.,
17/11/2023, n. 31964; Sez. Unite, n. 5624 del 21/02/2022; Sez. III, Ord., 01/06/2022, n. 17916).
Avendo il ctu, inoltre, chiarito che le lesioni riscontrate nell'immobile dell'attore “individuate sulla parete di confine con il fabbricato dei sig.ri ”, sono riconducibili “molto probabilmente ai lavori di ristrutturazione CP_8 che hanno portato alla demolizione dei solai esistenti in travi di legno e la realizzazione dei solai in cemento armato, come indicato nella DIA sopra richiamata (allegato n.6), e riportati nell'atto di citazione di parte attrice e nelle deposizioni testimoniali.”, posto che “i lavori di sostituzione dei solai effettuati nella proprietà CP_8 hanno determinato un effetto spingente sulle pareti a confine tra i due fabbricati, generando il quadro fessurativo precedentemente descritto”, è irrilevante stabilire se fosse ascrivibile a la decisione di modificare il Parte_1 solaio e se fosse sussistente una sua culpa in eligendo in riferimento alla scelta dell'impresa esecutrice dei lavori.
Ed infatti la responsabilità del convenuto/appellante discendeva comunque, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dalla invocata (da parte dell'attore) sua (del convenuto, si intende) qualità di (com)proprietario (custode) dell'immobile in cui sono stati eseguiti i lavori che hanno comportato i danni all'immobile del confinante.
Sul punto va corretta (in base al carattere devolutivo dell'appello, che consente al giudice del gravame, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, di confermare la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
07/09/2023, n. 26098; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/09/2024, n. 24738; Sez. III, Ord., 12/03/2024, n. 6533) la motivazione del primo giudice (che, invece, ha ritenuto responsabile quale committente dei detti Parte_1
pagina 12 di 16 lavori e quantomeno per culpa in eligendo nell'individuazione del tecnico incaricato della progettazione dei lavori), posto che l'eventuale responsabilità del progettista e dell'appaltatore non avrebbe intaccato, quanto ai rapporti con il terzo danneggiato, la relazione di custodia tra il convenuto/appellante e l'immobile interessato dai lavori di ristrutturazione, tale da configurare la responsabilità ex art. 2051 c.c.
La responsabilità del custode prevista da tale ultima norma è, infatti, esclusa solo dal caso fortuito, il quale non attiene ad un comportamento dello stesso custode ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, che può consistere anche nel fatto di un terzo, con la conseguenza che, in caso di “affidamento dei lavori in appalto”, non occorre verificare, al fine di escludere la responsabilità del custode committente, se questi sia incorso in una “culpa in eligendo” nell'individuazione dell'appaltatore, del progettista o del direttore dei lavori, ovvero se lo stesso abbia lasciato loro piena autonomia, ma è necessario invece accertare se l'esecuzione dei lavori commissionati a terzi presenti quei caratteri di eccezionalità, imprevedibilità e autonoma incidenza causale rispetto all'evento dannoso, tali da integrare il caso fortuito (cfr. Cass. civ., Sez. III, 12/05/2017, n. 11794; Sez. III, 25/05/2016, n. 10756Sez. VI – 3, 30/09/2014, n.
20619; cfr. anche, tra le più recenti, Cass. civ., 26/05/2023, n. 14762).
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Quanto al terzo motivo di gravame va detto quanto segue.
Risulta infondata, innanzitutto, la doglianza secondo cui il Tribunale di Napoli Nord avrebbe aderito acriticamente alle conclusioni del ctu, senza tenere conto dei rilievi espressi dal proprio (del convenuto/appellante, si intende) consulente.
Contrariamente a quanto sostenuto da , infatti, le osservazioni alla consulenza tecnica redatte Parte_1 dall'ing. e dall'arch. , consulenti tecnici dello stesso convenuto, sono state puntualmente, Per_7 Per_8 ritualmente e tempestivamente riscontrate dal ctu nella consulenza integrativa dell'1.3.2019, depositata il 2.3.2019
(cfr. pag. 8 di tale consulenza, contenuta sia nel fascicolo di ufficio di primo grado cartaceo che telematico).
E, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte (cfr. Cass. civ., Sez.
III, Ord., 09/02/2024, n. 3740; Sez. I, Ord., 16/11/2022, n. 33742; Sez. II, Ord., 17/04/2019, n. 10747).
A ciò si aggiunge che il ctu aveva reso anche ulteriori chiarimenti circa la riconducibilità dei danni riscontrati al primo piano dell'immobile dell'attore ai lavori di sostituzione ed inserimento dei nuovi solai realizzati nella proprietà
Lettera (cfr. chiarimenti depositati l'8.5.2019, contenuti nel fascicolo telematico di ufficio di primo grado).
pagina 13 di 16 Risulta fondato, invece, il terzo motivo di gravame con riferimento alla doglianza concernente la mancanza dei presupposti per la valutazione equitativa operata dal Tribunale di Napoli Nord in ordine alla quantificazione (in euro 4.000,00) dei costi delle pratiche autorizzative.
Sul punto la Corte rileva che il giudice di prime cure ha recepito la valutazione, sul punto, del ctu che, a sua volta, aveva ritenuto che “…gli interventi necessari per il miglioramento locale della parete al piano primo finalizzati all'eliminazione dei predetti danni e al ripristino delle condizioni di normale fruizione dell'immobile, consistono in interventi di scuci e cuci localizzati nella zona di interesse delle fessure riscontrate ed interventi di ripristino dell'intonaco, del rivestimento del bagno e della tinteggiatura, il tutto come dettagliatamente descritto nel computo metrico estimativo allegato (Allegato n.3), per una somma pari ad euro 13.424,27 € da intendersi IVA esclusa, al quale dovranno essere aggiunti i costi delle pratiche autorizzative, stimate in via equitativa in euro
4.000,00 €.” (cfr. pg. 7 e 8, della relazione integrativa dell'1.3.2019, depositata il 2.3.2019, contenuta nel fascicolo telematico di ufficio di primo grado).
In sostanza il ctu non aveva in alcun modo motivato tale valutazione “equitativa”, ai sensi degli artt. 1226 e 2056
c.c., non avendo indicato neanche i criteri utilizzati, al riguardo (ad esempio, il costo dei bolli e dei contributi per le pratiche autorizzative, i tariffari relativi ai compensi dei professionisti per tali incombenti).
Criteri che, invece, avrebbero consentito una valutazione possibile e, comunque, meno generica rispetto a quella compiuta dal ctu e recepita dal primo giudice;
in ogni caso più rispondente ai costi effettivi per le pratiche amministrative necessarie per i lavori di ripristino dell'immobile dell'attore/appellato.
Al riguardo va infatti detto che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, senza esimere la parte dagli oneri probatori sulla stessa gravanti (cfr., tra le più recenti, Cass. civ., Sez. II, Ord., 01/07/2024, n.
17974; Sez. III, Ord., 01/03/2024, n. 5601).
La sentenza n. 282/2020 emessa dal Tribunale di Napoli Nord va, pertanto, riformata limitatamente alla condanna disposta nei confronti di al pagamento anche dell'importo di euro 4.000,00 per le Parte_1 pratiche amministrative (dovendo, invece, essere confermata quanto al restante importo del risarcimento, ossia alla somma di euro 13.424,27 relativa ai costi di ripristino come da computo metrico depositato dal ctu, oltre interessi e rivalutazione come stabiliti dal primo giudice, cui aggiungere gli interessi legali, ex art. 1284, comma 1°,
c.c., dalla data della pubblicazione della presente decisione fino al saldo, posto che da tale momento l'obbligazione di valore si converte in obbligazione di valuta;
cfr. Cass. civ., Sez. III, 10/10/2014, n. 21396 cit.; Sez.
I, 11/05/2007, n. 10884; Sez. III, 29/04/2004, n. 8214).
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pagina 14 di 16 Passando alla regolamentazione delle spese di lite va detto che, in conseguenza della riforma (parziale) della sentenza impugnata, occorre procedere ad una nuova regolamentazione delle spese anche del primo grado di giudizio, in base all'esito complessivo della lite (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche
Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 - 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del
13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n. 15483).
E, in base all'esito della lite (che ha visto comunque soccombente rispetto ad , Parte_1 Parte_2 sia pure per un importo leggermente inferiore rispetto a quello stabilito dal primo giudice), risulta giustificata, ai sensi dell'art. 92, co.2, c.p.c., la compensazione, nella misura di 1/4, delle spese di lite del doppio grado di giudizio sostenute dall'attore/appellato (con conseguente condanna del convenuto/appellante al pagamento della restante misura di 3/4).
In particolare, i compensi professionali spettanti (nella misura dei 3/4, per la disposta compensazione) ai difensori, dichiaratisi antistatari, dell'appellato, vengono liquidati, come in dispositivo, tenendo conto, relativamente al primo grado, dell'importo, ritenuto congruo (e già ridotto di 1/4 dal primo giudice per la compensazione da lui operata) quantificato dal Tribunale di Napoli Nord, e, per il secondo, dei parametri medi
(tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate), per tutte le fasi (cfr. Cass. civ.,
Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al
D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellato stata ultimata dopo il
23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi ordinari innanzi alla Corte
d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da €. 5.200,01 ad €. 26.000,00, in base al valore della controversia (così determinato in base al criterio c.d. del decisum).
Per le stesse ragioni la Corte ritiene giustificato porre le spese della ctu espletata in primo grado (spese da regolare in questa sede nei rapporti tra le parti, in conseguenza della riforma della sentenza impugnata;
cfr.
Cass. civ., Sez. III, Ord., 05/06/2020, n. 10804), per 1/4 a carico di e per 3/4 a carico di Parte_2
. Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3839/2020 R.G.A.C., così provvede:
1. Dichiara la contumacia di , , , , Parte_3 Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
, e .
[...] CP_5 Controparte_6
2. Accoglie parzialmente l'appello proposto da avverso la sentenza n. 282/2020 emessa dal Parte_1
Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 27.01.2020 e, per l'effetto, in parziale riforma di tale sentenza, dichiara pagina 15 di 16 tenuto e condanna al pagamento, in favore di , della complessiva somma di euro Parte_1 Parte_2
13.424,27 (anziché del maggiore importo di euro 17.424,27 liquidato dal primo giudice), oltre interessi al tasso legale sul detto importo di euro 13.424,27 devalutato al 31.12.2008 (quale momento del sinistro) e rivalutato anno per anno (secondo gli indici Istat) sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, ed oltre interessi al tasso legale sulla somma così complessivamente determinata, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
3. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore di , di 3/4 delle spese Parte_1 Parte_2 del doppio grado di giudizio (con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'avv. Addolorata Enrico per il primo grado, e degli avvocati Carlo De Gaudio e Ilaria Altomare per il secondo), liquidate complessivamente, già in tale ridotta misura, in euro 3.836,25 per il primo grado (di cui euro 210,00 per esborsi ed euro 3.626,25 per compensi professionali) ed in euro 4.356,75 per il secondo (per compensi professionali), il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge, dichiarando la compensazione per la restante misura di 1/4.
4. Pone definitivamente le spese della ctu espletata in primo grado, come liquidate dal Tribunale di Napoli Nord, per 1/4 a carico di e per 3/4 a carico di . Parte_2 Parte_1
Napoli, 24.9.2024
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
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