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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 27/09/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Brindisi, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Gabriella Del Mastro Presidente dott. Vladimiro Gloria Giudice est. dott.ssa Roberta Marra Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 817/2025 r.g.a.c. vertente
TRA
(cod. fisc.: ), difesa e rappresentata dall'Avv. Ernestina SICILIA Parte_1 C.F._1
E
(cod. fisc.: ), difeso e rappresentato dall'Avv. Mariapia Controparte_1 C.F._2 PAGLIARA;
- ricorrenti-
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO in sede
- interventore ex lege -
Oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili del matrimonio).
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate il 05/06/2025, da intendersi qui trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che i coniugi e , uniti in matrimonio in Brindisi il Parte_1 Controparte_1 Per_ 22/10/1988 e che dalla loro unione erano nati i figli , , e hanno proposto Per_1 CP_2 Per_3 ricorso congiunto per la declaratoria della loro separazione e per la successiva pronunzia del divorzio, e hanno confermato la volontà di separarsi consensualmente nelle note congiunte depositate telematicamente il 5/6/2025 per l'udienza con modalità telematiche ex art. 127 ter c.p.c. del 9/6/2025 dinanzi al giudice relatore designato;
ritenuta la domanda di separazione meritevole d'accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
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ritenuto che
le condizioni di separazione indicate in ricorso e riportate in allegato alle anzidette note depositate il 5/6/2025 appaiano conformi a legge e non contrarie agli interessi della prole;
preso atto del parere del PM;
dato atto che la causa va rimessa sul ruolo per l'esame della contestuale domanda congiunta di divorzio, e che la statuizione sulle spese va rinviata alla pronuncia definitiva;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.,
P. Q. M.
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi (c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 Controparte_1 (c.f.: ) alle condizioni da costoro indicate congiuntamente in ricorso e trascritte in C.F._2 allegato alle note di trattazione scritta dpositate il 5/6/2025, che vengono allegate in calce alla presente sentenza.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lettera d), del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Brindisi (atto n. 456, p. II, serie A, dell'anno 1988).
PROVVEDE con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
RISERVA alla sentenza definitiva la statuizione sulle spese del giudizio.
Così deciso in Brindisi, nella camera di consiglio del 16 settembre 2025.
Il Presidente
dott.ssa Gabriella Del Mastro
Il Giudice est.
dott. Vladimiro Gloria
Provvedimento redatto con la collaborazione della dr.ssa , funzionario addetto all'Ufficio per il Processo Persona_4
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