TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 25/03/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Successivamente, all'udienza del giorno 24/03/2025, avanti al sottoscritto dott. è comparso il solo procuratore del ricorrente avv. CP_1
; nessuno compare per i convenuti. Parte_1
Il procuratore del ricorrente precisa le conclusioni richiamandosi a quelle formulate nel ricorso introduttivo.
Il Giudice invita il procuratore del ricorrente a discutere la causa e, dopo breve discussione, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 429 comma 1 c.p.c.
Il Giudice
- Dott. Francesco Venier -
Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott.
Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 comma 1 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 1747/2024 del R.G. in data 3
luglio 2024, iniziata con ricorso notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, in data 11 e 19 luglio 2024 (Cron. n° 3543 e 3794
U.N.e P. del Tribunale di Udine)
d a
- con il procuratore e domiciliatario avvocato Parte_2
per procura speciale allegata telematicamente al Parte_1
ricorso introduttivo,
r i c o r r e n t e
c o n t r o
- e , Parte_3 Parte_4
c o n v e n u t i – c o n t u m a c i
avente per oggetto: altri istituti del diritto delle locazioni – 1.44.999.
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni del ricorrente, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n.
133;
o s s e r v a che con contratto concluso in data 3.2.2010 ha concesso Parte_2
in locazione per uso abitativo a l'immobile sito a Nimis in Parte_3
via dei Fabbri n. 34, a seguito della risoluzione del contratto e della
SENTENZA 25.3.2025 N° 1747/24 R.G. Pag. 1 restituzione dell'immobile, ha convenuto in giudizio il conduttore e la di lui madre, che aveva garantito le obbligazioni assunte dal Parte_4
figlio nei confronti del locatore, per sentirli condannare al risarcimento dei danni arrecati all'immobile dal conduttore, stimati nell'importo di €
24.440,00.
In corso di istruttoria è stato ammesso l'interpello formale del convenuto
, che non si è presentato a renderlo, ed è stato assunto Parte_3
come testimone il geometra che ha redatto la perizia di stima dei danni e,
all'esito, la causa è stata rinviata alla odierna udienza per la discussione.
I presupposti giuridici della domanda proposta dal ricorrente sono documentalmente provati.
ha infatti prodotto il contratto di locazione concluso con Parte_2
(doc. 1), la dichiarazione con la quale i genitori del Parte_3
conduttore si sono resi “garanti nei confronti del Sig. per Parte_2
il rispetto di tutte le condizioni contrattuali convenute tra i Sigg.ri
e , relative alla locazione” (doc. 5) e la Parte_2 Parte_3
prova della avvenuta risoluzione del contratto (doc. 10).
L'obbligo del conduttore di usare l'immobile locato osservando la diligenza del buon padre di famiglia e di restituirlo nello stato in cui l'ha ricevuto,
“salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto” deriva dalla legge e, oltre a presumersi, ai sensi dell'art. 1590, comma 2 c.c., che il conduttore abbia ricevuto l'immobile “in buono stato di manutenzione”, le parti stesse hanno dato atto nel contratto che all'inizio della locazione “i locali oggetto della locazione, ivi compresi gli accessori, pavimenti, pareti, soffitti, infissi, l'impianto elettrico, idrico termico ed apparecchiatura termico sanitaria” erano “in buono stato di manutenzione e conservazione, nonché adatti all'uso convenuto e senza difetti”.
Oltre che “a restituire i locali nello stato medesimo”, il conduttore si è
SENTENZA 25.3.2025 N° 1747/24 R.G. Pag. 2 inoltre obbligato “a tinteggiare le pareti ed i soffitti con la stessa tipologia esistente, riverniciando tutti i serramenti e pavimenti in legno”.
Che ciò non sia stato fatto risulta dalla perizia giurata redatta dal geom.
(doc. 8) che, assunto come testimone, ha confermato che Persona_1
lo stato dell'immobile al termine della locazione era quello da lui descritto.
Dalla descrizione contenuta nella perizia e confermata in udienza dal testimone risulta peraltro evidente che il deterioramento dell'immobile,
almeno in parte, è imputabile alla vetustà e dunque per tale parte, ai sensi dell'art. 1590 comma 3 c.c., il conduttore non ne è responsabile.
Certamente deve rispondere per aver lasciato l'immobile Parte_3
ingombro di mobili rovinati ed inutilizzabili che non c'erano all'inizio della locazione, come pure per non avere curato la manutenzione del giardino,
che è stato lasciato ingombro di rifiuti, oltre che di piante e rovi (come è
visibile nelle fotografie scattate dal geom. e inserite nella sua Per_1
perizia).
In particolare, il teste ha confermato che “nell'abitazione tanto il piano
terra che il piano primo erano completamente occupati da mobilio rovinato
ed inutilizzabile nonché da materiale di ogni genere accumulato nei vari locali” e che “il giardino dell'abitazione era disseminato di materiali di
ogni genere, fra cui un'automobile senza motore e che all'interno della dependance vi erano ruderi di vario genere e materiali di deposito”.
E' indubbio che il convenuto è tenuto a sostenere i costi della ripulitura dell'immobile e del giardino, avendo assunto l'obbligo di restituirli nelle medesime condizioni di cui è stato dato atto nel contratto.
I relativi costi sono stati stimati dal geom. e non vi è ragione per Per_1
discostarsi dalle sue valutazioni, che risultano coerenti con i prezzi di mercato.
Pertanto il costo dello sgombero dei ruderi e dei rifiuti, compreso quello del loro smaltimento in discarica può venire quantificato in € 3.100,00, quello
SENTENZA 25.3.2025 N° 1747/24 R.G. Pag. 3 di decespugliamento dell'area boscata (intervento che rientrava nella manutenzione ordinaria che il conduttore ha omesso) in € 1.160,00.
Il conduttore era tenuto a restituire l'immobile pulito ed aveva assunto espressamente l'obbligo di tinteggiarlo;
la mancata esecuzione di tali interventi integra un suo inadempimento e il risarcimento spettante al locatore corrisponde al costo che questi dovrà sopportare in luogo del conduttore;
il geom. ha quantificato i costi di pulizia in € 771,92 e Per_1
quelli di tinteggiatura, interna ed esterna, compresi i ponteggi necessari, in €
8.132,66.
Oltre alle predette somme, il ricorrente ha chiesto anche il rimborso dei costi di sistemazione dell'impianto elettrico, stimati in € 2.809,40, e dei costi di sistemazione dell'impianto idrico, stimati in € 8.467,00.
Non è sufficientemente provato che gli interventi su detti impianti si rendano necessari a causa dei danni arrecati dal conduttore e non piuttosto a causa dei deterioramenti imputabili all'uso o, più probabilmente alla loro vetustà ed inadeguatezza alle norme di sicurezza attuali.
Il rimborso di tali costi non è pertanto dovuto e il complessivo importo corrispondente ai danni imputabili al conduttore va quantificato in €
13.164,58.
Poiché, come si è detto, si è resa garante delle Parte_4
obbligazioni del figlio derivanti dal contratto di locazione, i due convenuti vanno condannati in solido al pagamento della predetta somma, che viene liquidata ai valori attuali della moneta, sicché su di essa saranno dovuti i soli interessi legali dalla data della domanda.
I convenuti vanno altresì condannati a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, in base al parametro corrispondente all'importo riconosciuto dovuto e tenuto conto della ridotta attività istruttoria svolta.
p. q. m.
SENTENZA 25.3.2025 N° 1747/24 R.G. Pag. 4 Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Condanna e in solido tra loro, a Parte_3 Parte_4
pagare a capital somma di € 13.164,58, oltre agli Parte_5
interessi legali dal 3 luglio 2024 al saldo;
2) Condanna e in solido tra loro, a Parte_3 Parte_4
rimborsare a le spese del presente giudizio, liquidate in € Parte_2
545,00 per esborsi, in € 900,00 per la fase di studio, in € 700,00 per la fase introduttiva, in € 900,00 per la fase istruttoria e di trattazione, in € 900,00 per la fase decisionale e in € 510,00 per rimborso forfettario delle spese,
oltre IVA e CPA.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Udine, il 24/03/2025.
Il Giudice
- Dott. Francesco Venier -
SENTENZA 25.3.2025 N° 1747/24 R.G. Pag. 5