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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 26/02/2026, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 160/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1356/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 777 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 123/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 2.10.2025, la srl menzionata impugnava avviso di accertamento IMU anni
2020/2022, per euro 7.228,00, notificato il 4.6.2025, relativamente ad immobile sito in Indirizzo_1 di Torino, assumendo trattarsi di immobile merce. Era stato chiesto annullamento dell'atto in via di autotutela nel luglio 2025, ma il Comune aveva rigettato l'istanza con le argomenazione spese a difesa nel presente giudizio.
La ricorrente deduce violazione art. 2 DL 102/2013 e art. 1 c. 751 L. 160/2019: si sostiene che l'immobile
è stato oggetto di restauro conservativo , non è locato ed era in attesa di vendita , quindi andava applicata l'aliquota dello 0,25%. Non si capisce perchè l'immobile sia stato considerato bene merce nel
2022 e non negli anni precedenti il restauro.
Si è costitiuta la Città di Torino per opporre che Ric.1 srl è diventata proprietaria degli immobili dal
5.11.2020 senza averli edificati;
all'acquisto è seguita un'attività di ristrutturazione sugli immobili (di cui alla id.cat.1) che poi sono stati venduti, ragione per cui sono stati ritenuti beni merce solo dal momento in cui ebbe fine la ristrutturazione (risalente al 29.4.2022) fino al momento della vendita, intervenuta il 14.7.2022 . L'immobile id.cat.2 è invece stato locato. Si sottolinea che Ricorrente_1 srl non poteva usufruire dell'esenzione IMU perchè non è stata l'impresa costruttrice degli immobili in questione, potendo l'agevolazione essere applicata solo a edifici di nuova costruzione o oggetto di restauro edilizio, ma in quest'ultino caso con decorrenza dalla ultimazione della ristrutturazione;
gli immobili poi non devono essere locati. Di qui la condotta del Comune , in ossequio alle disposizioni di legge. Quindi per gli immobili sub id.cat.1 i lavori di restauro terminarono il 29.4.2022 e quindi solo da quel momento poterono essere definiti beni merce. L'immobile id.cat.2 era stato locato e dunque non poteva essere considerato bene merce.
E' stata depositata memoria con cui la ricorrente ha opposto: 1) di essere impresa costruttrice , 2) di esser stati gli immobili acquistati e fatti oggetto di ristrutturazione , quindi di esser stati commercializzati, di talchè vanno ritenuti beni merci;
3) di essere risalente la locazione dell'immobile id.cat.2 solo al 1.1.2022. Insiste quindi affinchè venga applicata l'esenzione per i beni merce e quindi chiede l'annullamento dell'avviso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere disatteso. I dato di fatto non sono in contestazione. Ricorrente_1 srl è una società costruttrice, ma non ha edificato gli immobili cui si ha riguardo, che ha comprato a far data dal 5.11.2020, per farne oggetto di recupero edilizio, per poi venderli o darli in locazione. L'attività di restauro del- l'immobile sub id.cat.1 terminò il 29.4.2022 con mutamento della destinazione d'uso ed il 14.7.2022 l' immobile fu venduto, non prima di essere stato suddiviso in 6 subalterni. L'immobile id.cat.2 venne locato a fare data dal 1.1.2022.
Alla luce di questa realtà di fatto , corretto è stato l'operato del Comune di Torino che ha ritenuto come bene merce solo gli immobili a seguito dell'opera di ristrutturazione e del mutamento di destinazione , non essendo stata la Ricorrente_1 srl costruttrice degli stessi . Dunque l'esenzione che discende da norma di stretta interpretazione è stata applicata correttamente solo nel periodo che andava dalla conclusione dei lavori di restauro alla vendita;
non poteva essere applicata all'immobile id.cat.2 perchè fu locato fin dal 1°.1.2022.
Il ricorso va rigettato e la ricorrente -a cui, si badi, erano state esposte le ragioni dell'atto impugnato in sede di diniego alla richiesta di autotutela- va condannata al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 700,00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 700,00.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1356/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 777 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 123/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 2.10.2025, la srl menzionata impugnava avviso di accertamento IMU anni
2020/2022, per euro 7.228,00, notificato il 4.6.2025, relativamente ad immobile sito in Indirizzo_1 di Torino, assumendo trattarsi di immobile merce. Era stato chiesto annullamento dell'atto in via di autotutela nel luglio 2025, ma il Comune aveva rigettato l'istanza con le argomenazione spese a difesa nel presente giudizio.
La ricorrente deduce violazione art. 2 DL 102/2013 e art. 1 c. 751 L. 160/2019: si sostiene che l'immobile
è stato oggetto di restauro conservativo , non è locato ed era in attesa di vendita , quindi andava applicata l'aliquota dello 0,25%. Non si capisce perchè l'immobile sia stato considerato bene merce nel
2022 e non negli anni precedenti il restauro.
Si è costitiuta la Città di Torino per opporre che Ric.1 srl è diventata proprietaria degli immobili dal
5.11.2020 senza averli edificati;
all'acquisto è seguita un'attività di ristrutturazione sugli immobili (di cui alla id.cat.1) che poi sono stati venduti, ragione per cui sono stati ritenuti beni merce solo dal momento in cui ebbe fine la ristrutturazione (risalente al 29.4.2022) fino al momento della vendita, intervenuta il 14.7.2022 . L'immobile id.cat.2 è invece stato locato. Si sottolinea che Ricorrente_1 srl non poteva usufruire dell'esenzione IMU perchè non è stata l'impresa costruttrice degli immobili in questione, potendo l'agevolazione essere applicata solo a edifici di nuova costruzione o oggetto di restauro edilizio, ma in quest'ultino caso con decorrenza dalla ultimazione della ristrutturazione;
gli immobili poi non devono essere locati. Di qui la condotta del Comune , in ossequio alle disposizioni di legge. Quindi per gli immobili sub id.cat.1 i lavori di restauro terminarono il 29.4.2022 e quindi solo da quel momento poterono essere definiti beni merce. L'immobile id.cat.2 era stato locato e dunque non poteva essere considerato bene merce.
E' stata depositata memoria con cui la ricorrente ha opposto: 1) di essere impresa costruttrice , 2) di esser stati gli immobili acquistati e fatti oggetto di ristrutturazione , quindi di esser stati commercializzati, di talchè vanno ritenuti beni merci;
3) di essere risalente la locazione dell'immobile id.cat.2 solo al 1.1.2022. Insiste quindi affinchè venga applicata l'esenzione per i beni merce e quindi chiede l'annullamento dell'avviso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere disatteso. I dato di fatto non sono in contestazione. Ricorrente_1 srl è una società costruttrice, ma non ha edificato gli immobili cui si ha riguardo, che ha comprato a far data dal 5.11.2020, per farne oggetto di recupero edilizio, per poi venderli o darli in locazione. L'attività di restauro del- l'immobile sub id.cat.1 terminò il 29.4.2022 con mutamento della destinazione d'uso ed il 14.7.2022 l' immobile fu venduto, non prima di essere stato suddiviso in 6 subalterni. L'immobile id.cat.2 venne locato a fare data dal 1.1.2022.
Alla luce di questa realtà di fatto , corretto è stato l'operato del Comune di Torino che ha ritenuto come bene merce solo gli immobili a seguito dell'opera di ristrutturazione e del mutamento di destinazione , non essendo stata la Ricorrente_1 srl costruttrice degli stessi . Dunque l'esenzione che discende da norma di stretta interpretazione è stata applicata correttamente solo nel periodo che andava dalla conclusione dei lavori di restauro alla vendita;
non poteva essere applicata all'immobile id.cat.2 perchè fu locato fin dal 1°.1.2022.
Il ricorso va rigettato e la ricorrente -a cui, si badi, erano state esposte le ragioni dell'atto impugnato in sede di diniego alla richiesta di autotutela- va condannata al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 700,00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 700,00.