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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 08/05/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'esito dell'udienza del
08.05.2025 che si è svolta secondo le modalità della trattazione scritta, esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato, con contestuale motivazione, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 1/2025
TRA
rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Parte_1
Pasquale Granata
ricorrente
E
, in persona del CP_1 Controparte_2 ministro in carica p.t., rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417- bis c.p.c. dalle dott.sse Albanese Marilù e Giuseppina Tabone, funzionari in servizio presso l di Controparte_3
Bergamo. resistente
OGGETTO: Carta Elettronica Docente
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso ritualmente notificato, il docente agiva Parte_1 in giudizio contro il , innanzi all'intestato Controparte_2
Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, per ivi sentire accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere il beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del Docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, co. 121, L. n. 107/2015, relativamente all'a.s. 2024/2025, per il servizio prestato presso istituti nella provincia bergamasca;
con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento in loro favore, della somma di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici sopra indicati.
Parte ricorrente, in particolare, lamentava la violazione, da parte del convenuto, del divieto di discriminazione tra CP_2
lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato (CGUE 18 maggio 2022 causa C-450/21), nel non riconoscere ai lavoratori a termine la somma annua di € 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali – cd. la c.d. Carta elettronica del Docente ex art. 1, co. 121 L. n. 107 del 2015.
Si costituiva in giudizio il , contestando Controparte_2
fermamente quanto ex adverso sostenuto ed argomentato;
insisteva, pertanto, per l'integrale rigetto delle avverse pretese, considerato il corretto agere dell'Amministrazione in linea con la normativa europea in punto di non discriminazione tra i lavoratori;
eccepiva, in particolare, la violazione del ne bis in idem per aver parte ricorrente intentato altro giudizio già definito con sentenza di accoglimento (nel procedimento RG. n. 1968/2024 a cui è stato riunito il procedimento RG. n. 2381/2024/2024 – sent. n.
1368/2024).
Il Giudice, esaminate le note pervenute, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di approfondimenti istruttori, nel termine di cui all'art. 127-ter ult.co. c.p.c., definiva il giudizio con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto entro i limiti di seguito indicati.
*** Non può essere accolta l'eccezione preliminare formulata dal relativa alla violazione del ne bis in idem per essere già CP_2
intervenuta pronuncia di questo Tribunale sulla materia oggetto del contendere relativamente per i precedenti anni scolastici: nel giudizio RG n. 1968/2024 + riunito il ricorrente avanzava analoga richiesta di riconoscimento della cd. Carta Elettronica del Docente per diversa annualità e il Tribunale accoglieva la domanda (sent.
1368/2024). In questa sede si richiede, invece, il riconoscimento del medesimo beneficio ma per l'a.s. seguente (ovvero l'.a.s.
2024/2025) e non può condividersi la tesi del secondo CP_2
cui, trattandosi di un medesimo rapporto di durata, la decisione del
Tribunale relativamente agli anni precedenti spiegherebbe effetti anche per quelli successivi;
l'assunto con convince non solo perché
è un dato pacifico che l'Amministrazione non ha corrisposto il beneficio per l'a.s. in corso, ma anche e soprattutto perché, la linea difensiva del è nel senso di contestare la debenza del CP_2
beneficio ribadendo nel merito la correttezza del proprio operato in diniego dell'istanza della docente, così affermando di nulla dover corrispondere alla stessa per l'a.s. 2024/2025 .
Limitatamente all'annualità 2024/2025, si condivide pienamente l'iter argomentativo di cui alla recente Sent. Trib. Bergamo n.
67/2023 che va intesa integralmente riportata nella parte in diritto, così come Cass. n. 29961/2023 che ha sostanzialmente confermato la tesi di questo Tribunale affermando:
1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del
1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma
2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione,
a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_2
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale,
o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Sulla scorta di quanto appena rimesso, va accolta la domanda relativamente all'a.s. 2024/2025 (non essendo maturata alcuna prescrizione e sussistendo contratto per l'a.s. in corso come da Contr stato matricolare prodotto dall' ).
Si reputa congrua l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti considerato che parte ricorrente avrebbe potuto evitare di frazionare il credito abusando dello strumento processuale, avanzando con un'unica azione la richiesta per la Carta Elettronica del Docente per più annualità, considerato che i due ricorsi sono stati depositati in tempi ristretti quasi coevi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad ottenere la
Carta Elettronica del Docente per l'a.s. 2024/2025, nella misura di legge e condanna il Controparte_2
a mettere a disposizione di parte ricorrente detta
[...]
Carta Docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, il 08.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta