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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/03/2025, n. 1321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1321 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Saioni, in funzione di giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia n. 9600/2024 R.G. promossa da
, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Placida Claudia Falsone, domicilio eletto in Palma di
Montechiaro, via Lungomare Todaro n. 5,
RICORRENTE
Contro
CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Fanara, domicilio eletto in Milano, via
Savarè n. 1,
RESISTENTE
e contro
Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Antonioluigi Iacomino, domicilio eletto in Torre del
Greco (NA), via S. Maria La Bruna n. 13/A,
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento.
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti discutevano come da verbale di causa.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato, ha interposto opposizione Parte_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 068 2024 902 629 5937 000, limitatamente a:
1) avviso di addebito n. 36820180015017669/000 relativo a Contributi IVS
fissi/percentuale entro il minimale e somme aggiuntive, di competenza per l'anno
2017, per complessivi euro 3.915,82;
2) avviso di addebito n. 36820190012378977/000, relativo a Contributi IVS
fissi/percentuale entro il minimale, di competenza per l'anno 2018, per complessivi euro 2.569,98;
3) avviso di addebito n. 36820180028070728/000, relativo a Contributi IVS
fissi/percentuale entro il minimale, di competenza per l'anno 2020, per complessivi euro 3.362,47.
Il ricorrente esponeva che, in data 16.07.2024, gli veniva notificata l'intimazione di pagamento suddetta in forza della quale apprendeva della sua posizione debitoria,
derivante, tra l'altro, dall'omesso pagamento di contributi IVS suindicati.
Il ricorrente eccepisce che le iscrizioni a ruolo in questione, prodromiche all'intimazione di pagamento, mai gli sono state notificate.
Da ciò discenderebbe l'inesistenza e/o la illegittimità dell'iscrizione a ruolo,
comunque viziata in ragione dell'intervenuta prescrizione.
Si sono costituiti ritualmente e contrastando, a vario titolo, la pretese CP_1 CP_3
avversarie di cui hanno chiesto l'integrale rigetto.
La causa, di natura documentale, è stata discussa e decisa senza necessità di incombenti istruttori.
Ciò posto, l'opposizione va respinta.
2 ha documentato in causa l'avvenuta, rituale notifica delle cartelle sottese CP_1
all'intimazione che - pacificamente – non sono state impugnate.
In particolare, l'avviso di addebito n 368201815017669000 avente ad oggetto contributi fissi commercianti I e II rata 2017, risulta notificato a mezzo servizio postale in data 23 agosto 2018; l'attestazione di consegna reca la firma per esteso del ricevente (doc. 1 . CP_1
L'Istituto ha anche dato atto di un correlato parziale pagamento di € 106,25 presso l'ES (doc. 4 CP_1
L'avviso di addebito n 368 2018 002807072800, avente ad oggetto contributi fissi commercianti IV rata 2017 e I rata 2018, è stato notificato a mezzo racc. a. r. in data 4
gennaio 2019 (doc. 2 ; l'attestazione di consegna reca la firma per esteso del CP_1
ricevente.
Peraltro, anche in relazione a detto avviso, l'Istituto ha dato atto del pagamento di euro 1.957,82 in data 12.7.2022 presso l'ES (doc. 4 . CP_1
L'avviso di addebito n 368 2019 001378977000, avente ad oggetto contributi fissi commercianti II e III rata 2018, è stato notificato a mezzo servizio postale, con perfezionamento della compiuta giacenza in data 23 agosto 2019 (doc. 3 . CP_1
Anche per questo avviso risulta un pagamento parziale per euro 70,36 in data
22.8.2022 (doc. 4 . CP_1
Successivamente a ciò, ha provato, a sua volta, Controparte_2
che, il ricorrente, in precedenza, era già destinatario di altro avviso di intimazione, n.
06820229016648134000, contenente il richiamo agli stessi avvisi di addebito oggi contestati (doc. 2).
Avverso la suddetta intimazione, il ricorrente risulta aver spiegato opposizione rubricata con numero di R.G.L. 7013/22 dinanzi al Tribunale del Lavoro di Milano.
3 Il giudizio si è concluso con sentenza n. 2847/22 che ha dichiarato inammissibile il ricorso, non essendo stato integrato il contraddittorio nei confronti di CP_1
Ne consegue che il ricorrente era a conoscenza della pretesa contributiva avanzata nei suoi confronti già al momento della notifica della intimazione n.
06820229016648134000.
Avendo fornito, in questa sede idonea, prova dell'avvenuta notifica degli avvisi CP_1
di addebito, nessuna prescrizione del credito potrà essere invocata dal ricorrente, con conseguente rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dalle parti resistenti, liquidate per ciascuna di esse in euro 3.000,00 per compensi oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA,
3) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 19/03/2025
Il giudice
Francesca Saioni
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Saioni, in funzione di giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia n. 9600/2024 R.G. promossa da
, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Placida Claudia Falsone, domicilio eletto in Palma di
Montechiaro, via Lungomare Todaro n. 5,
RICORRENTE
Contro
CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Fanara, domicilio eletto in Milano, via
Savarè n. 1,
RESISTENTE
e contro
Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Antonioluigi Iacomino, domicilio eletto in Torre del
Greco (NA), via S. Maria La Bruna n. 13/A,
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento.
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti discutevano come da verbale di causa.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato, ha interposto opposizione Parte_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 068 2024 902 629 5937 000, limitatamente a:
1) avviso di addebito n. 36820180015017669/000 relativo a Contributi IVS
fissi/percentuale entro il minimale e somme aggiuntive, di competenza per l'anno
2017, per complessivi euro 3.915,82;
2) avviso di addebito n. 36820190012378977/000, relativo a Contributi IVS
fissi/percentuale entro il minimale, di competenza per l'anno 2018, per complessivi euro 2.569,98;
3) avviso di addebito n. 36820180028070728/000, relativo a Contributi IVS
fissi/percentuale entro il minimale, di competenza per l'anno 2020, per complessivi euro 3.362,47.
Il ricorrente esponeva che, in data 16.07.2024, gli veniva notificata l'intimazione di pagamento suddetta in forza della quale apprendeva della sua posizione debitoria,
derivante, tra l'altro, dall'omesso pagamento di contributi IVS suindicati.
Il ricorrente eccepisce che le iscrizioni a ruolo in questione, prodromiche all'intimazione di pagamento, mai gli sono state notificate.
Da ciò discenderebbe l'inesistenza e/o la illegittimità dell'iscrizione a ruolo,
comunque viziata in ragione dell'intervenuta prescrizione.
Si sono costituiti ritualmente e contrastando, a vario titolo, la pretese CP_1 CP_3
avversarie di cui hanno chiesto l'integrale rigetto.
La causa, di natura documentale, è stata discussa e decisa senza necessità di incombenti istruttori.
Ciò posto, l'opposizione va respinta.
2 ha documentato in causa l'avvenuta, rituale notifica delle cartelle sottese CP_1
all'intimazione che - pacificamente – non sono state impugnate.
In particolare, l'avviso di addebito n 368201815017669000 avente ad oggetto contributi fissi commercianti I e II rata 2017, risulta notificato a mezzo servizio postale in data 23 agosto 2018; l'attestazione di consegna reca la firma per esteso del ricevente (doc. 1 . CP_1
L'Istituto ha anche dato atto di un correlato parziale pagamento di € 106,25 presso l'ES (doc. 4 CP_1
L'avviso di addebito n 368 2018 002807072800, avente ad oggetto contributi fissi commercianti IV rata 2017 e I rata 2018, è stato notificato a mezzo racc. a. r. in data 4
gennaio 2019 (doc. 2 ; l'attestazione di consegna reca la firma per esteso del CP_1
ricevente.
Peraltro, anche in relazione a detto avviso, l'Istituto ha dato atto del pagamento di euro 1.957,82 in data 12.7.2022 presso l'ES (doc. 4 . CP_1
L'avviso di addebito n 368 2019 001378977000, avente ad oggetto contributi fissi commercianti II e III rata 2018, è stato notificato a mezzo servizio postale, con perfezionamento della compiuta giacenza in data 23 agosto 2019 (doc. 3 . CP_1
Anche per questo avviso risulta un pagamento parziale per euro 70,36 in data
22.8.2022 (doc. 4 . CP_1
Successivamente a ciò, ha provato, a sua volta, Controparte_2
che, il ricorrente, in precedenza, era già destinatario di altro avviso di intimazione, n.
06820229016648134000, contenente il richiamo agli stessi avvisi di addebito oggi contestati (doc. 2).
Avverso la suddetta intimazione, il ricorrente risulta aver spiegato opposizione rubricata con numero di R.G.L. 7013/22 dinanzi al Tribunale del Lavoro di Milano.
3 Il giudizio si è concluso con sentenza n. 2847/22 che ha dichiarato inammissibile il ricorso, non essendo stato integrato il contraddittorio nei confronti di CP_1
Ne consegue che il ricorrente era a conoscenza della pretesa contributiva avanzata nei suoi confronti già al momento della notifica della intimazione n.
06820229016648134000.
Avendo fornito, in questa sede idonea, prova dell'avvenuta notifica degli avvisi CP_1
di addebito, nessuna prescrizione del credito potrà essere invocata dal ricorrente, con conseguente rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dalle parti resistenti, liquidate per ciascuna di esse in euro 3.000,00 per compensi oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA,
3) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 19/03/2025
Il giudice
Francesca Saioni
4