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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 16/02/2026, n. 2458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2458 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2458/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PERINELLI ANTONIO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15573/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250142408772 CONTROLLO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1552/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti: I Procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato la cartella di pagamento n. 097 2025 0142408772 000, dell' impor-to di complessivi € 4.315,75 emessa a seguito del controllo del modello unico del 2021 proponendo i seguenti motivi:
- Illegittimità della cartella di pagamento opposta - Inesigibilità delle somme per mancata noti-fica di qualunque avviso prodromico - Carenza di motivazione - Violazione del diritto alla difesa;
- Illegittimità della cartella di pagamento opposta - Inesigibilità delle somme richieste per in-tervenuta decadenza e prescrizione del diritto a riscuotere le somme sottese;
- Ai sensi dell'art.12 d.p.r.602/1973, rubricato “Formazione e contenuto dei ruoli”, si richiede l'esibizione dei ruoli formati dall'Ufficio competente e/o la prova della consegna degli stessi all'Agente di riscossione, pena l'invalidità dell'iscrizione delle presunte somme iscritte e la nullità del provvedimento opposto strumentale alla loro pretesa;
- Nullità della cartella impugnata, per violazione del diritto di difesa del contribuente, stante la mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi richiesti e delle singole ali-quote su base annuale
- PRESCRIZIONE QUINQUENNALE DI INTERESSI E SAN-ZIONI;
- Nullità della cartella esattoriale nella parte in cui provvede a precisare sanzioni ed interessi calcolati durante il periodo di avvenuta dichiarazione di emergenza.
Tanto premesso ha chiesto l'annullamento della cartella impugnata con refusione delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio, con proprie controdeduzioni e depositando documentazione, l'Agenzia delle
Entrate – DP1 di Roma deducendo l'infondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto con refusione delle spese di lite.
Successivamente le parti raggiungevano un accordo conciliativo e veniva chiesto dichiararsi il giudi-zio estinto per cessata materia del contendere,
All'udienza pubblica di discussione del 05.02.2026 la Corte in composizione monocratica, uditi i di-fensori delle parti presenti, che si sono riportati alle rispettive difese in atti, ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato la cartella di pagamento n. 097 2025 0142408772 000, dell'importo di complessivi € 4.315,75 emessa a seguito del controllo del modello unico del 2021.
2.Le parti raggiungevano, in data 30.01.2026, un accordo conciliativo ex art. 48 del d.lgs. n. 546/1992 (n.
500003/2026 – prot. n. 52641 del 03.02.2026).
3.Deve pertanto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell' articolo 48 del d.lgs. n. 546/1992.
4.Atteso l'esito della lite le spese possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, pronunziando nella causa tra le parti in epigrafe meglio indi-cate, così provvede:
1. dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
2. spese compensate. Così deciso in Roma il 5 febbraio 2026. Il Giudice monocratico Antonio Perinelli
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PERINELLI ANTONIO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15573/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250142408772 CONTROLLO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1552/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti: I Procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato la cartella di pagamento n. 097 2025 0142408772 000, dell' impor-to di complessivi € 4.315,75 emessa a seguito del controllo del modello unico del 2021 proponendo i seguenti motivi:
- Illegittimità della cartella di pagamento opposta - Inesigibilità delle somme per mancata noti-fica di qualunque avviso prodromico - Carenza di motivazione - Violazione del diritto alla difesa;
- Illegittimità della cartella di pagamento opposta - Inesigibilità delle somme richieste per in-tervenuta decadenza e prescrizione del diritto a riscuotere le somme sottese;
- Ai sensi dell'art.12 d.p.r.602/1973, rubricato “Formazione e contenuto dei ruoli”, si richiede l'esibizione dei ruoli formati dall'Ufficio competente e/o la prova della consegna degli stessi all'Agente di riscossione, pena l'invalidità dell'iscrizione delle presunte somme iscritte e la nullità del provvedimento opposto strumentale alla loro pretesa;
- Nullità della cartella impugnata, per violazione del diritto di difesa del contribuente, stante la mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi richiesti e delle singole ali-quote su base annuale
- PRESCRIZIONE QUINQUENNALE DI INTERESSI E SAN-ZIONI;
- Nullità della cartella esattoriale nella parte in cui provvede a precisare sanzioni ed interessi calcolati durante il periodo di avvenuta dichiarazione di emergenza.
Tanto premesso ha chiesto l'annullamento della cartella impugnata con refusione delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio, con proprie controdeduzioni e depositando documentazione, l'Agenzia delle
Entrate – DP1 di Roma deducendo l'infondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto con refusione delle spese di lite.
Successivamente le parti raggiungevano un accordo conciliativo e veniva chiesto dichiararsi il giudi-zio estinto per cessata materia del contendere,
All'udienza pubblica di discussione del 05.02.2026 la Corte in composizione monocratica, uditi i di-fensori delle parti presenti, che si sono riportati alle rispettive difese in atti, ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato la cartella di pagamento n. 097 2025 0142408772 000, dell'importo di complessivi € 4.315,75 emessa a seguito del controllo del modello unico del 2021.
2.Le parti raggiungevano, in data 30.01.2026, un accordo conciliativo ex art. 48 del d.lgs. n. 546/1992 (n.
500003/2026 – prot. n. 52641 del 03.02.2026).
3.Deve pertanto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell' articolo 48 del d.lgs. n. 546/1992.
4.Atteso l'esito della lite le spese possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, pronunziando nella causa tra le parti in epigrafe meglio indi-cate, così provvede:
1. dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
2. spese compensate. Così deciso in Roma il 5 febbraio 2026. Il Giudice monocratico Antonio Perinelli