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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 20/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2256/2023 R.G.
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
1) Dr.ssa Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr.ssa Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 2256/2023 R.G., promossa
DA
rappresentata e difesa dall'avv. Mariateresa Salbitani, Parte_1
giusta procura allegata al ricorso.
Ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Giada Bongiovanni, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta. Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio.
CONCLUSIONI: come da proposta conciliativa giudiziale formulata all'udienza in data 09 ottobre 2024, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/09/2023, premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario a Bracciano in data 30/08/2011 con
, da cui erano nati i figli (il 01/08/2011) Controparte_1 Per_1
e (il 18/06/2015), ha chiesto: pronunciare la separazione personale dei Per_2
coniugi con addebito al marito, per avere assunto una condotta violenta in famiglia;
l'affidamento esclusivo della prole, disponendo incontri protetti con il padre;
l'assegnazione della casa coniugale;
la corresponsione dell'assegno mensile di € 700,00, a titolo di mantenimento della prole, con paritaria ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie;
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con ricorso urgente in pari data, ex art. 473 bis. 15 c.p.c., la lamentando Pt_1
la reiterazione di gravi episodi di minacce e violenze commessi in suo danno, in presenza della prole, dal marito in stato di alterazione psicofisica, ha chiesto l'emissione di provvedimenti indifferibili a tutela della prole, inaudita altera parte.
Acquisite sommarie informazioni sulla situazione dei figli minori a cura dei
Servizi Sociali di Pineto, il Presidente, con decreto inaudita altera parte in data 19/10/2023, ha disposto, in via provvisoria ed urgente, l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, stabilendo incontri in forma protetta con il padre. Instaurato il contraddittorio, sentite le parti e le assistenti sociali, il Presidente, con ordinanza in data 25/10/2024, a parziale modifica del decreto in data
19/10/2023, ha così stabilito :
“1) dispone che il padre possa incontrare i figli 2 pomeriggi a settima per la durata di 3 ore ciascun pomeriggio nella casa coniugale, con l'assistenza di un educatore domiciliare, pomeriggi da individuare, tenuto cono delle esigenze di vita dei figli, di lavoro del padre e della disponibilità dell'educatore domiciliare;
2) dispone che i coniugi intraprendano immediatamente percorso di mediazione famigliare con l'assistenza dei Servizi Sociali, al fine della ripresa del dialogo e dell'attenuazione dell'elevata conflittualità;
3) dispone che i servizi sociali continuino a seguire i figli minori offrendo loro gli opportuni sostegni psicologici e depositando, entro il 15/02/2023, una relazione, comprensiva di quella della Cooperativa “L'Elefante”, sull'andamento della relazione padre-figli, in un'ottica volta alla liberalizzazione degli incontri
4) invita entrambi i coniugi, nel precipuo interesse dei figli minori, a riprendere il dialogo evitando qualsiasi coinvolgimento di questi ultimi nel rapporto coniugale, soprattutto nella delicata face cautelare;
5) rimette la determinazione della statuizione economiche alla fase di merito
Il resistente, costituendosi nel giudizio di merito, pur aderendo alla domanda separazione, ha contestato la ricostruzione della vicenda coniugale ed ha chiesto:
l'addebito della separazione alla moglie per violazione dei doveri di assistenza morale;
l'affidamento condiviso della prole, con collocazione prevalente presso di sé; l'assegnazione della casa coniugale;
la corresponsione dell'assegno mensile di € 300,00 a titolo di mantenimento della prole.
Alla prima udienza di comparizione ex art. 473 bis .21 c.p.c. in data 21/02/2024, nella quale le parti hanno concordemente confermato la volontà di separarsi, il Presidente ha emesso i seguenti provvedimenti provvisori ai sensi dell'art. 473 bis
.22 c.p.c.:
- autorizza i coniugi a vivere separati, fermo l'obbligo del reciproco rispetto;
- in ordine all'affidamento dei figli, conferma il decreto inaudita altera parte in data 19/10/23, come modificato con ordinanza in data 25/10/2023, sostituendo all'inattuabile, allo stato, percorso di mediazione familiare il percorso psicologico di sostegno alla genitorialità a cura dei sevizi sociali incaricati;
-
3. pone a carico del padre l'assegno mensile di € 400,00 a titolo di mantenimento della prole, in ragione di € 200,00 per ciascun figlio, oltre rivalutazione monetaria ISTAT;
-
4. pone le spese straordinarie necessarie per la prole a carico di entrambi
i genitori al 50% da individuarsi come da Protocollo di questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in data 05/12/2018;
- dispone CTU al fine di valutare la capacità genitoriale di entrambi i genitori e stabilire il miglior regime di affidamento della prole.
Acquisite la ctu e le relazioni dei Servizi Sociali, all'udienza in data
09/10/2024 le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione, aderendo alla seguente proposta conciliativa formulata dal
Presidente ex art. 185 bis c.p.c:
1. Affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
2. Per i primi 6 mesi, a partire dal giorno 11 ottobre 2024, i minori potranno incontrare liberamente il padre 3 pomeriggi a settimana, dalle ore 16:30 alle 20:00, che si indicano, salvo diverso accordo, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì; 3. sabato e domenica, secondo il principio dell'alternanza dalle ore 10:00 alle ore 20:00;
4. i coniugi potranno prevedere consensualmente modalità diverse e più ampie in ordine alla frequentazione padre-figli, ove rispondenti agli interessi di questi ultimi;
5. per il semestre successivo, riscontrato il positivo andamento della frequentazione padre- figli, questi ultimi potranno vedere liberamente il padre, nel modo appresso indicato:
- n. 3 pomeriggi a settimana dalle 16:30 alle 20:00 (con la possibilità di
n. 1 pernotto infrasettimanale, nel quale il sig. Controparte_1
accompagnerà entrambi i minori a scuola);
- dalle ore 10 del sabato alle ore 21:30 della domenica, a settimane alterne;
- n. 2 settimane (per il primo anno non consecutive, a partire dal secondo anno anche consecutive) da trascorrere con il padre nel periodo che intercorre nei mesi di Luglio ed Agosto;
- per quanto concerne le festività Natalizie e Pasquali, secondo il principio dell'alternanza (giorno di Natale e Capodanno e/o giorno dell'Epifania), (giornata di Pasqua e/o Lunedì dell'Angelo);
- resta salva la facoltà per le parti di prevedere accordi migliorativi in ordine alla frequentazione padre-figli, ove rispondenti agli interessi di questi ultimi;
6. i genitori si impegnano a continuare nel percorso di sostegno psicologico intrapreso in favore del figlio Per_1
7. in ordine al mantenimento, conferma delle disposizioni assunte in via provvisoria e urgente con ordinanza in data 21/02/2024 ( “pone a carico del padre l'assegno mensile di € 400,00 a titolo di mantenimento della prole, in ragione di € 200,00 per ciascun figlio, i oltre rivalutazione monetaria ISTAT;
pone le spese straordinarie necessarie per la prole a carico di entrambi i genitori al
50% da individuarsi come da Protocollo di questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in data 05/12/2018;)
8. spese compensate.
Pertanto, la causa, sulle conformi conclusioni delle parti, è stata rimessa all'immediata decisione del Collegio.
La domanda di separazione è fondata e pertanto va accolta.
Invero, dalle stesse posizioni difensive assunte dalle parti, può evincersi il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.c.).
Va dunque resa pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
In ordine alle condizioni della separazione, possono essere recepite quelle di cui alla proposta conciliativa giudiziale formulata dal Presidente ex art. 185 bis c.p.c., accettata dalle parti e sopra trascritta.
Tali condizioni, infatti, appaiono non in contrasto con i principi dell'ordinamento, conformi ( anche alla luce della ctu e delle relazioni dei Servizi Sociali) al superiore interesse dei figli e , oltre che idonee a definire ogni Per_1 Per_2
aspetto controverso della separazione.
Le spese processuali del giudizio di separazione vanno dichiarate interamente compensate tra le parti, regolando quelle relative al compenso del Ctu come da separato decreto di liquidazione in data 6/12/2024.
Su richiesta di parte ricorrente, la causa deve proseguire, previa rimessione sul ruolo del Pres. Istr., per l'accertamento della domanda di divorzio e delle richieste correlate a detta pronuncia, ai sensi dell'art. 473 bis .49 c.p.c., decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione.
P. Q. M
Il Tribunale di Teramo, non definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla proposta conciliativa giudiziale formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. e trascritta nel verbale di udienza in data 09/10/2024, sopra riportata;
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza non definitiva;
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali del giudizio di separazione, regolando le spese relative al compenso del
Ctu come da separato decreto di liquidazione in data 6/12/2024;
4) provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di divorzio;
Teramo, 20 novembre 2024
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
1) Dr.ssa Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr.ssa Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 2256/2023 R.G., promossa
DA
rappresentata e difesa dall'avv. Mariateresa Salbitani, Parte_1
giusta procura allegata al ricorso.
Ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Giada Bongiovanni, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta. Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio.
CONCLUSIONI: come da proposta conciliativa giudiziale formulata all'udienza in data 09 ottobre 2024, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/09/2023, premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario a Bracciano in data 30/08/2011 con
, da cui erano nati i figli (il 01/08/2011) Controparte_1 Per_1
e (il 18/06/2015), ha chiesto: pronunciare la separazione personale dei Per_2
coniugi con addebito al marito, per avere assunto una condotta violenta in famiglia;
l'affidamento esclusivo della prole, disponendo incontri protetti con il padre;
l'assegnazione della casa coniugale;
la corresponsione dell'assegno mensile di € 700,00, a titolo di mantenimento della prole, con paritaria ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie;
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con ricorso urgente in pari data, ex art. 473 bis. 15 c.p.c., la lamentando Pt_1
la reiterazione di gravi episodi di minacce e violenze commessi in suo danno, in presenza della prole, dal marito in stato di alterazione psicofisica, ha chiesto l'emissione di provvedimenti indifferibili a tutela della prole, inaudita altera parte.
Acquisite sommarie informazioni sulla situazione dei figli minori a cura dei
Servizi Sociali di Pineto, il Presidente, con decreto inaudita altera parte in data 19/10/2023, ha disposto, in via provvisoria ed urgente, l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, stabilendo incontri in forma protetta con il padre. Instaurato il contraddittorio, sentite le parti e le assistenti sociali, il Presidente, con ordinanza in data 25/10/2024, a parziale modifica del decreto in data
19/10/2023, ha così stabilito :
“1) dispone che il padre possa incontrare i figli 2 pomeriggi a settima per la durata di 3 ore ciascun pomeriggio nella casa coniugale, con l'assistenza di un educatore domiciliare, pomeriggi da individuare, tenuto cono delle esigenze di vita dei figli, di lavoro del padre e della disponibilità dell'educatore domiciliare;
2) dispone che i coniugi intraprendano immediatamente percorso di mediazione famigliare con l'assistenza dei Servizi Sociali, al fine della ripresa del dialogo e dell'attenuazione dell'elevata conflittualità;
3) dispone che i servizi sociali continuino a seguire i figli minori offrendo loro gli opportuni sostegni psicologici e depositando, entro il 15/02/2023, una relazione, comprensiva di quella della Cooperativa “L'Elefante”, sull'andamento della relazione padre-figli, in un'ottica volta alla liberalizzazione degli incontri
4) invita entrambi i coniugi, nel precipuo interesse dei figli minori, a riprendere il dialogo evitando qualsiasi coinvolgimento di questi ultimi nel rapporto coniugale, soprattutto nella delicata face cautelare;
5) rimette la determinazione della statuizione economiche alla fase di merito
Il resistente, costituendosi nel giudizio di merito, pur aderendo alla domanda separazione, ha contestato la ricostruzione della vicenda coniugale ed ha chiesto:
l'addebito della separazione alla moglie per violazione dei doveri di assistenza morale;
l'affidamento condiviso della prole, con collocazione prevalente presso di sé; l'assegnazione della casa coniugale;
la corresponsione dell'assegno mensile di € 300,00 a titolo di mantenimento della prole.
Alla prima udienza di comparizione ex art. 473 bis .21 c.p.c. in data 21/02/2024, nella quale le parti hanno concordemente confermato la volontà di separarsi, il Presidente ha emesso i seguenti provvedimenti provvisori ai sensi dell'art. 473 bis
.22 c.p.c.:
- autorizza i coniugi a vivere separati, fermo l'obbligo del reciproco rispetto;
- in ordine all'affidamento dei figli, conferma il decreto inaudita altera parte in data 19/10/23, come modificato con ordinanza in data 25/10/2023, sostituendo all'inattuabile, allo stato, percorso di mediazione familiare il percorso psicologico di sostegno alla genitorialità a cura dei sevizi sociali incaricati;
-
3. pone a carico del padre l'assegno mensile di € 400,00 a titolo di mantenimento della prole, in ragione di € 200,00 per ciascun figlio, oltre rivalutazione monetaria ISTAT;
-
4. pone le spese straordinarie necessarie per la prole a carico di entrambi
i genitori al 50% da individuarsi come da Protocollo di questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in data 05/12/2018;
- dispone CTU al fine di valutare la capacità genitoriale di entrambi i genitori e stabilire il miglior regime di affidamento della prole.
Acquisite la ctu e le relazioni dei Servizi Sociali, all'udienza in data
09/10/2024 le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione, aderendo alla seguente proposta conciliativa formulata dal
Presidente ex art. 185 bis c.p.c:
1. Affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
2. Per i primi 6 mesi, a partire dal giorno 11 ottobre 2024, i minori potranno incontrare liberamente il padre 3 pomeriggi a settimana, dalle ore 16:30 alle 20:00, che si indicano, salvo diverso accordo, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì; 3. sabato e domenica, secondo il principio dell'alternanza dalle ore 10:00 alle ore 20:00;
4. i coniugi potranno prevedere consensualmente modalità diverse e più ampie in ordine alla frequentazione padre-figli, ove rispondenti agli interessi di questi ultimi;
5. per il semestre successivo, riscontrato il positivo andamento della frequentazione padre- figli, questi ultimi potranno vedere liberamente il padre, nel modo appresso indicato:
- n. 3 pomeriggi a settimana dalle 16:30 alle 20:00 (con la possibilità di
n. 1 pernotto infrasettimanale, nel quale il sig. Controparte_1
accompagnerà entrambi i minori a scuola);
- dalle ore 10 del sabato alle ore 21:30 della domenica, a settimane alterne;
- n. 2 settimane (per il primo anno non consecutive, a partire dal secondo anno anche consecutive) da trascorrere con il padre nel periodo che intercorre nei mesi di Luglio ed Agosto;
- per quanto concerne le festività Natalizie e Pasquali, secondo il principio dell'alternanza (giorno di Natale e Capodanno e/o giorno dell'Epifania), (giornata di Pasqua e/o Lunedì dell'Angelo);
- resta salva la facoltà per le parti di prevedere accordi migliorativi in ordine alla frequentazione padre-figli, ove rispondenti agli interessi di questi ultimi;
6. i genitori si impegnano a continuare nel percorso di sostegno psicologico intrapreso in favore del figlio Per_1
7. in ordine al mantenimento, conferma delle disposizioni assunte in via provvisoria e urgente con ordinanza in data 21/02/2024 ( “pone a carico del padre l'assegno mensile di € 400,00 a titolo di mantenimento della prole, in ragione di € 200,00 per ciascun figlio, i oltre rivalutazione monetaria ISTAT;
pone le spese straordinarie necessarie per la prole a carico di entrambi i genitori al
50% da individuarsi come da Protocollo di questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in data 05/12/2018;)
8. spese compensate.
Pertanto, la causa, sulle conformi conclusioni delle parti, è stata rimessa all'immediata decisione del Collegio.
La domanda di separazione è fondata e pertanto va accolta.
Invero, dalle stesse posizioni difensive assunte dalle parti, può evincersi il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.c.).
Va dunque resa pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
In ordine alle condizioni della separazione, possono essere recepite quelle di cui alla proposta conciliativa giudiziale formulata dal Presidente ex art. 185 bis c.p.c., accettata dalle parti e sopra trascritta.
Tali condizioni, infatti, appaiono non in contrasto con i principi dell'ordinamento, conformi ( anche alla luce della ctu e delle relazioni dei Servizi Sociali) al superiore interesse dei figli e , oltre che idonee a definire ogni Per_1 Per_2
aspetto controverso della separazione.
Le spese processuali del giudizio di separazione vanno dichiarate interamente compensate tra le parti, regolando quelle relative al compenso del Ctu come da separato decreto di liquidazione in data 6/12/2024.
Su richiesta di parte ricorrente, la causa deve proseguire, previa rimessione sul ruolo del Pres. Istr., per l'accertamento della domanda di divorzio e delle richieste correlate a detta pronuncia, ai sensi dell'art. 473 bis .49 c.p.c., decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione.
P. Q. M
Il Tribunale di Teramo, non definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla proposta conciliativa giudiziale formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. e trascritta nel verbale di udienza in data 09/10/2024, sopra riportata;
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza non definitiva;
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali del giudizio di separazione, regolando le spese relative al compenso del
Ctu come da separato decreto di liquidazione in data 6/12/2024;
4) provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di divorzio;
Teramo, 20 novembre 2024
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)