Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 15/04/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 1826\2024 R.G. avente ad oggetto: Indebito soggettivo - Indebito oggettivo, e vertente
T R A
) rapp.ta e difesa dagli avv.ti SILVI Parte_1 P.IVA_1
ALESSIO e DI COLA GIANLUCA, come da procura in atti;
-Attrice-
E
(15787921004) Controparte_1
-Convenuta contumace- conclusioni delle parti: come formulate da parte ricorrente nel proprio ricorso introduttivo. ragioni di fatto e di diritto della decisione con ricorso introduttivo ex artt. 281 decies e ss c.p.c. depositato il 6.9.2024, la ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_2 deducendo che quest'ultima, in data 25.7.2024, ha fatto pervenire alla ricorrente una diffida per il pagamento di cinque fatture (26/2024, 36/2024, 49/2024,
66/2024,84/2024) aventi ad oggetto lo svolgimento di attività di consulenza ed assistenza pubblicitaria;
la resistente sostiene che dette prestazioni mai sono state eseguite in quanto i rapporti tra le odierne contendenti si sono limitati a mere trattative senza addivenire ad un accordo;
per le ragioni esposte, la resistente ha diffidato ad emettere note di credito relative alle Controparte_2 suddette fatture.
La ha concluso per l'accertamento negativo dell'esistenza del Parte_1 credito di nei confronti dell'odierna ricorrente relativo alle Controparte_2 cinque fatture indicate nel ricorso.
All'udienza del 5.3.2025, è stata dichiarata la contumacia della Controparte_2
e la causa è stata rimessa in decisione come chiesto dalla ricorrente.
[...]
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La domanda attorea non può essere accolta.
A fronte della contumacia della da cui non è possibile Controparte_2 trarre alcuna indicazione di ordine probatorio, l'onere della prova con riguardo all'inesistenza del credito di quest'ultima nei confronti della ricorrente gravava sulla Parte_1
Stante la contumacia della resistente, la avrebbe dovuto Parte_1 articolare sul punto mezzi di prova, come ad esempio un interrogatorio formale al legale rappresentante della resistente così da provocarne la confessione in merito alla prestazione lavorativa di cui alla diffida del 25.7.2024.
E' noto che la regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto, senza che rilevi il carattere di fatto negativo della stessa, il quale comporta solo la necessità di allegare e dimostrare fatti positivi contrari.
La ricorrente non ha adempiuto a detto onere probatorio.
Ha limitando le proprie allegazioni alle sole pec spedite alla controparte che nulla provano.
Nè vi è prova dell'avvenuta emissione delle note di credito dalla parte della resistente, la cui presenza avrebbe comprovato l'inesistenza del credito di cui alle cinque fatture indicate.
Spese irripetibili stante la contumacia della parte vittoriosa.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il presente ricorso.
- spese irripetibili
Così deciso in Macerata, il 11/04/2025
Il Giudice est.
Umberto Rana
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