Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/04/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
n. R.g. 5210/2024 V.G.
n…..…….. Reg. sent. n……….... Cron. n……….... Rep.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Seconda Sezione civile – nella persona dei sigg. giudici,
dott.ssa Francesca CAPUTO - presidente - dott.ssa Agnese DI BATTISTA - giudice est. - dott. Alessandro CARRA - giudice –
ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'11.04.2025 la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5210 del ruolo generale v.g. dell'anno 2024 avente ad oggetto:
“modifica delle condizioni di separazione”;
promosso da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Daniele Lutrino e Adriano C.F._2 Verdesca, procuratori domiciliatari;
- Ricorrenti -
Conclusioni: come da verbale di udienza del 18.02.2025
Con la partecipazione del P.M. in sede.
Fatto e diritto In via preliminare si dà atto della necessaria riqualificazione del presente giudizio, instaurato come modifica delle condizioni di separazione come separazione consensuale. La parti, infatti, nel ricorso introduttivo rappresentavano dapprima l'intervenuta separazione avvenuta con decreto di omologa del 06.11.2006 e, successivamente, l'intervenuta riconciliazione di fatto, con la nascita in data 29.03.2016 del terzo genito (i primi due figli sono oggi maggiorenni). Dunque, non Per_1 trattandosi di modifica delle condizioni di separazione, deve riqualificarsi il presente giudizio come separazione personale dei coniugi.
Ora, preso atto del matrimonio celebrato in Squinzano da e Parte_1 Parte_2 il 18.04.2001, ritiene il Tribunale che la domanda di separazione proposta in questa sede
[...] risulti fondata e vada pertanto accolta.
Le risultanze processuali hanno infatti evidenziato una crisi del rapporto coniugale irreversibile, tale da escludere la possibilità di una ricostituzione della necessaria comunione di vita e di sentimenti.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza ormai irreversibile creatosi tra i due coniugi, che giustifica la pronuncia di separazione, presupponendo questa l'accertamento di una situazione personale di sofferenza, non più superabile con quella normale capacità di adattamento tipica della vita coniugale, divenuta per ciò stesso fonte di intollerabile disagio. Le parti, all'udienza del 18.02.2025, chiedevano l'omologa della separazione alle seguenti condizioni: 1) Affidamento condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso la Per_1 madre in Squinzano;
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3) Il padre contribuirà al mantenimento del figlio minore versando alla madre € 250,00 mensili e verserà in favore degli altri due figli maggiorenni € 350,00 totali (€ 175,00 ciascuno). La somma prevista sarà versata in favore della madre entro il giorno cinque di ogni mese e rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
4) I genitori parteciperanno alle spese straordinarie in favore dei figli nella misura del 50% ciascuno come da Protocollo d'Intesa vigente presso il Tribunale di Lecce;
5) L'assegno unico universale per il figlio minore sarà percepito al 100% dalla madre quale genitore collocatario.
Ritiene il Tribunale che le condizioni poste dalle parti a fondamento della separazione personale possono essere ratificate in quanto idonee a garantire il soddisfacimento dei loro interessi e quello preminente della prole, oltre ad essere rispettoso del principio della bigenitorialità avendo le parti disciplinato un diritto di visita che bilancia la lontananza del luogo di residenza del padre con il diritto del minore a conservare un rapporto significativo con lo stesso.
Nulla sulle spese avendo le parti depositato ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni avversa domanda, eccezione o deduzione disattendendo, così dispone:
- omologa la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1 06.11.1981, e nato a [...] il [...], che contrassero matrimonio in Parte_2 Squinzano in data 18.04.2001 (Atto di Matrimonio n. 9, Parte II, Serie A, Anno 2009), alle condizioni indicate in parte motiva;
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria affinché comunichi la presente sentenza alle parti e all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Squinzano. Lecce, 11.04.2025
Il giudice estensore La presidente dr.ssa Agnese DI BATTISTA dr.ssa Francesca CAPUTO
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