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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 29/07/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 469/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 469/2023 R.G Div., avente ad oggetto divorzio, promosso
DA
nato a [...] il [...] (C.F.: ) e ivi residente nel Parte_1 C.F._1 corso Mazzini n. 97, elettivamente domiciliato a Modica, via Sacro Cuore n. 114/B, presso lo studio dell'Avv. Ignazio Galfo del Foro di Ragusa (C.F.: ) che lo rappresenta e difende C.F._2 per mandato per come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C. F.: ), nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._3 residente nella via Vittorio Veneto n. 48, ed elettivamente domiciliata in Scicli (RG) nella via Amatore
Sciesa n. 15 nello studio dell'Avv. Vincenzo Basile (C. F.: ), che la rappresenta e C.F._4 difende per mandato per come in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione, senza termini, all'udienza del 9.04.2025, sostituita da note scritte, sulle conclusioni congiunte precisate come in atti.
pagina 1 di 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto.
Con ricorso depositato il 6 febbraio 2023, 24.10.2022, ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra lo stesso e
[...]
, celebrato in Scicli, in data 24 luglio 2001, e dal quale sono nati tre figli: , CP_1 CP_2 nato a [...] il [...], , nato a [...] il [...] e nata a [...] il Per_1 CP_3
21 giugno 2007.
Ha esposto di essersi separato dalla coniuge giusta accordo di negoziazione assistita sottoscritto a
Ragusa il 19 maggio 2021 e autorizzato dal P.M. presso il Tribunale di Ragusa, in data 28 maggio
2021, e di non essersi da allora riconciliato con lei, e che, pertanto, è maturato il termine prescritto per chiedere il divorzio, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, e più in particolare, “a parziale modifica delle condizioni pattuite in sede di accordo di separazione – si può prevedere che:
- il padre provveda interamente al mantenimento del figlio che vive a Roma;
CP_2
- la madre provveda al mantenimento dei figli e con lei conviventi;
Per_1 CP_3
- le spese straordinarie riguardanti i figli siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del
50%, previo accordo sulle spese se non indifferibili e urgenti relativamente al diritto di visita dell'ormai unica figlia minore può stabilirsi che: CP_3
- il padre potrà avere con sé la figlia minore due giorni infrasettimanali (martedì e giovedì CP_3 dalle 17:00 alle 20:00) e, a settimane alterne, dalle ore 13:00 del sabato alle ore 23:00 della domenica con facoltà di pernottamento;
il sabato successivo alla settimana di permanenza, il padre potrà vedere la figlia dalle ore 17:00 alle ore 23:00; la figlia trascorrerà altresì con il padre 15 giorni consecutivi rispettivamente a luglio o ad CP_3 agosto, previo consenso tra i genitori;
ad anni alterni, per due giorni consecutivi, il 23/24 dicembre o il
25/26 dicembre, il 30/31 dicembre o il 1°/2 gennaio e, sempre alternativamente, il giorno di Pasqua o
Pasquetta.”.
Costituendosi in giudizio, , mentre ha aderito alla domanda di cessazione Controparte_1 degli effetti civili del matrimonio, ha di contro chiesto la conferma delle condizioni di cui all'accordo di negoziazione assistita.
Rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti all'udienza presidenziale di giorno 18 maggio
2023, il giudizio è proseguito per il merito.
Successivamente, nelle more del rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, con istanza congiunta depositata in data 17 gennaio 2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio ivi riportate e alla successiva udienza sostituita da note scritte del pagina 2 di 5 9.04.2025, la causa, già pendente dinnanzi al G.I. e rinviata per la precisazione delle conclusioni, è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte.
Considerato.
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia dell'accordo di negoziazione assistita sottoscritto a Ragusa il 19 maggio 2021 e autorizzato dal P.M. presso il Tribunale di Ragusa, in data 28 maggio 2021, mentre la protrazione di tale regime, per un periodo eccedente il prescritto termini (oggi di mesi sei sensi della legge n. 55 del 2015), deve presumersi non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le odierne controparti.
Per il resto, come si è detto, le parti (cfr. l'accordo sottoscritto prodotto in giudizio il 17.01.2025) hanno adottato conclusioni congiunte, donde devono implicitamente ritenersi abbandonate quelle in esse non ricomprese e chiesto pronunciarsi il divorzio alle seguenti condizioni:
pagina 3 di 5 pagina 4 di 5 Le richieste concordemente avanzate, con la sola precisazione che, essendo nelle more del giudizio anche l'ultimogenita della coppia, nata a [...] il [...], divenuta maggiorenne, CP_3 nulla va disposto in punto di affidamento e di tempi di permanenza con i genitori, possono essere accolte, in quanto non in contrasto con l'interesse della prole e per il resto relativamente alle ulteriori statuizioni economiche, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il
Tribunale si limita a prenderne atto;
In relazione all'esito della controversia le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.T.M.
Il Tribunale pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Scicli, in data 24 luglio 2001, tra e , trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Controparte_1 matrimonio dello stato civile di detto Comune dell'anno 2001, atto n. 48, parte II serie A– alle condizioni di cui al superiore accordo che qui si hanno per interamente trascritte;
Il Tribunale dà atto delle ulteriori statuizioni economiche raggiunte dalle parti.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Scicli di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese compensate
Così deciso in Ragusa il 9.07.2025
Il Presidente Est.
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 469/2023 R.G Div., avente ad oggetto divorzio, promosso
DA
nato a [...] il [...] (C.F.: ) e ivi residente nel Parte_1 C.F._1 corso Mazzini n. 97, elettivamente domiciliato a Modica, via Sacro Cuore n. 114/B, presso lo studio dell'Avv. Ignazio Galfo del Foro di Ragusa (C.F.: ) che lo rappresenta e difende C.F._2 per mandato per come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C. F.: ), nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._3 residente nella via Vittorio Veneto n. 48, ed elettivamente domiciliata in Scicli (RG) nella via Amatore
Sciesa n. 15 nello studio dell'Avv. Vincenzo Basile (C. F.: ), che la rappresenta e C.F._4 difende per mandato per come in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione, senza termini, all'udienza del 9.04.2025, sostituita da note scritte, sulle conclusioni congiunte precisate come in atti.
pagina 1 di 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto.
Con ricorso depositato il 6 febbraio 2023, 24.10.2022, ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra lo stesso e
[...]
, celebrato in Scicli, in data 24 luglio 2001, e dal quale sono nati tre figli: , CP_1 CP_2 nato a [...] il [...], , nato a [...] il [...] e nata a [...] il Per_1 CP_3
21 giugno 2007.
Ha esposto di essersi separato dalla coniuge giusta accordo di negoziazione assistita sottoscritto a
Ragusa il 19 maggio 2021 e autorizzato dal P.M. presso il Tribunale di Ragusa, in data 28 maggio
2021, e di non essersi da allora riconciliato con lei, e che, pertanto, è maturato il termine prescritto per chiedere il divorzio, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, e più in particolare, “a parziale modifica delle condizioni pattuite in sede di accordo di separazione – si può prevedere che:
- il padre provveda interamente al mantenimento del figlio che vive a Roma;
CP_2
- la madre provveda al mantenimento dei figli e con lei conviventi;
Per_1 CP_3
- le spese straordinarie riguardanti i figli siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del
50%, previo accordo sulle spese se non indifferibili e urgenti relativamente al diritto di visita dell'ormai unica figlia minore può stabilirsi che: CP_3
- il padre potrà avere con sé la figlia minore due giorni infrasettimanali (martedì e giovedì CP_3 dalle 17:00 alle 20:00) e, a settimane alterne, dalle ore 13:00 del sabato alle ore 23:00 della domenica con facoltà di pernottamento;
il sabato successivo alla settimana di permanenza, il padre potrà vedere la figlia dalle ore 17:00 alle ore 23:00; la figlia trascorrerà altresì con il padre 15 giorni consecutivi rispettivamente a luglio o ad CP_3 agosto, previo consenso tra i genitori;
ad anni alterni, per due giorni consecutivi, il 23/24 dicembre o il
25/26 dicembre, il 30/31 dicembre o il 1°/2 gennaio e, sempre alternativamente, il giorno di Pasqua o
Pasquetta.”.
Costituendosi in giudizio, , mentre ha aderito alla domanda di cessazione Controparte_1 degli effetti civili del matrimonio, ha di contro chiesto la conferma delle condizioni di cui all'accordo di negoziazione assistita.
Rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti all'udienza presidenziale di giorno 18 maggio
2023, il giudizio è proseguito per il merito.
Successivamente, nelle more del rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, con istanza congiunta depositata in data 17 gennaio 2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio ivi riportate e alla successiva udienza sostituita da note scritte del pagina 2 di 5 9.04.2025, la causa, già pendente dinnanzi al G.I. e rinviata per la precisazione delle conclusioni, è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte.
Considerato.
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia dell'accordo di negoziazione assistita sottoscritto a Ragusa il 19 maggio 2021 e autorizzato dal P.M. presso il Tribunale di Ragusa, in data 28 maggio 2021, mentre la protrazione di tale regime, per un periodo eccedente il prescritto termini (oggi di mesi sei sensi della legge n. 55 del 2015), deve presumersi non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le odierne controparti.
Per il resto, come si è detto, le parti (cfr. l'accordo sottoscritto prodotto in giudizio il 17.01.2025) hanno adottato conclusioni congiunte, donde devono implicitamente ritenersi abbandonate quelle in esse non ricomprese e chiesto pronunciarsi il divorzio alle seguenti condizioni:
pagina 3 di 5 pagina 4 di 5 Le richieste concordemente avanzate, con la sola precisazione che, essendo nelle more del giudizio anche l'ultimogenita della coppia, nata a [...] il [...], divenuta maggiorenne, CP_3 nulla va disposto in punto di affidamento e di tempi di permanenza con i genitori, possono essere accolte, in quanto non in contrasto con l'interesse della prole e per il resto relativamente alle ulteriori statuizioni economiche, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il
Tribunale si limita a prenderne atto;
In relazione all'esito della controversia le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.T.M.
Il Tribunale pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Scicli, in data 24 luglio 2001, tra e , trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Controparte_1 matrimonio dello stato civile di detto Comune dell'anno 2001, atto n. 48, parte II serie A– alle condizioni di cui al superiore accordo che qui si hanno per interamente trascritte;
Il Tribunale dà atto delle ulteriori statuizioni economiche raggiunte dalle parti.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Scicli di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese compensate
Così deciso in Ragusa il 9.07.2025
Il Presidente Est.
dott. Massimo Pulvirenti
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