Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 24/03/2026, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lombardia |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 48/26
In nome del popolo italiano
La Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale per la Lombardia
Il Giudice Unico delle Pensioni
Dott. AN TA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n.30937 del registro di Segreteria su ricorso proposto dai IGnori C. G., nato a [...], ivi residente in [...](C.F. OMISSIS),
P. A., nato a [...], residente a [...](C.F. OMISSIS),
entrambi rappresentati e difesi, in forza di procura in calce all’atto introduttivo, dagli Avv.ti Isabella Rago del Foro di Piacenza (rago.isabella@ordineavvocatipc.it) e Stabilito Gualtiero Ferrari del Foro di Verona, con domicilio eletto in Piacenza, Via Sant’Eufemia n. 34, presso lo studio legale dell’Avv. Isabella Rago,
avverso
L’INPS, sedi di Brescia e Sondrio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti, dall’Avv. Giulio Peco e dall’Avv. Roberto Maio, con domicilio eletto in Milano, Via M. e G. Savarè n.1;
Visto l’atto introduttivo del giudizio, depositato il 4.8.2025.
Esaminati gli altri atti e i documenti di causa.
Tenuta l’udienza del 12.2.2026, presente, per l’INPS, su delega dell’avv. Giulio Peco, l’Avv. Stefania Sarzi Puttini. Nessuno presente per le parti ricorrenti.
FATTO
I IG.ri C. e P. , entrambi dipendenti pubblici appartenuti rispettivamente all’Arma dei Carabinieri e al Corpo dei Vigili del Fuoco, in quiescenza col sistema misto retributivo/contributivo - con servizio utile, alla data del 31.12.1995, superiore a 15 anni (P. ) e inferiore a 15 anni (C. ) - hanno domandato, previa proposizione di istanza amministrativa, il riconoscimento del diritto - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 – ad ottenere il ricalcolo, la riliquidazione e il pagamento del trattamento pensionistico con l’attribuzione della percentuale di rendimento ivi prevista ai fini del calcolo della pensione, con decorrenza dalla data di collocamento in quiescenza.
I ricorrenti hanno richiamato, a sostegno della domanda, giurisprudenza favorevole della Corte dei Conti nella subiecta materia, in particolare i dirimenti pronunciamenti delle Sezioni Riunite della Corte dei conti (sentenze n.1/2021/QM e n.12/2021/QM) e hanno evidenziato che la spettanza del diritto previdenziale invocato, così come delineato chiaramente nel pronunciamento delle Sez. Riunite della Corte dei conti, deriverebbe chiaramente dal dettato della disposizione legislativa e dall’interpretazione giurisprudenziale del quadro normativo di riferimento.
Con Decreto di Fissazione di udienza del 22.8.2025, il giudizio veniva chiamato per l’odierna udienza di discussione.
L’INPS si è costituito in giudizio con memoria depositata il 2.2.2026 e ha eccepito di aver provveduto a riliquidare la pensione, con arretrati, nel rispetto del criterio dettato dalla nota pronuncia delle Sezioni riunite n.1/2021/QM in favore del IG. P. e di aver invero già provveduto in favore del IG. C. prima della proposizione del ricorso.
L’ente previdenziale ha quindi chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con la compensazione delle spese di lite, per il ricorrente P. e il rigetto del ricorso (con condanna alle spese) per C. - avendo egli già avuto nel 2022 quanto domandato nel ricorso).
Con memoria depositata il 2.2.2026 la difesa dei ricorrenti ha insistito per l’accoglimento del ricorso e, con successiva memoria depositata il 3.2.2026 ha preso posizione rispetto alla memoria di costituzione dell’INPS, ammettendo l’intervenuta cessazione della materia del contendere. Con specifico riferimento alla richiesta dell’INPS di rigetto del ricorso con condanna alle spese nei confronti del ricorrente C. , la difesa ha rappresentato che se è vero che la liquidazione era intervenuta prima della proposizione del ricorso, nondimeno tale circostanza non emergeva con chiarezza dalla documentazione previdenziale e dai cedolini di pagamento, con conseguente buona fede del ricorrente, valorizzata dalla circostanza che a fronte della diffida ad adempiere del gennaio 2025, l’INPS non avrebbe fornito risposta sino all’agosto 2025, data di proposizione del ricorso.
All’odierna udienza l’INPS ha concluso in conformità agli atti depositati in giudizio.
Il giudizio è quindi passato direttamente in decisione, con formalizzazione del dispositivo nel verbale d’udienza.
DIRITTO
In assenza di questioni preliminari, può essere affrontato il merito della controversia.
Sulla base della documentazione agli atti deve essere dichiarata la cessata materia del contendere nei confronti del ricorrente P. , atteso che la sua domanda formulata in giudizio, finalizzata ad ottenere la riliquidazione del trattamento previdenziale sulla base della previsione dell’art.54, DPR n.1092/1973, è stata integralmente accolta in via amministrativa dall’INPS in applicazione del principio di quantificazione annua fissato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti (sentenza n.1/2021/QM).
L’INPS ha dimostrato, tramite specifica allegazione, di aver proceduto alla riliquidazione del trattamento previdenziale con decorrenza 11.11.2022 e al pagamento degli arretrati (cfr. Allegato B del fascicolo di parte).
Con riguardo alla posizione del ricorrente C. , la domanda, in accoglimento della difesa dell’INPS, deve essere rigettata, atteso che la riliquidazione era intervenuta prima della proposizione del ricorso, come da documentazione in atti (cfr. Allegato B del fascicolo di parte, segnatamente la riliquidazione con decorrenza 23.7.2021 effettuata sul trattamento in essere, con accreditamento nel rateo di dicembre 2012).
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio sia nei confronti del IG. P. , sia nei confronti del IG. C. , avuto particolare riguardo alla circostanza, evidenziata dalla difesa, che l’INPS non ha riscontrato la diffida presentata nel gennaio 2025, in tal modo consolidando nel ricorrente la convinzione che la riliquidazione non fosse intervenuta.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Lombardia, in composizione monocratica di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando,
dichiara
cessata la materia del contendere nei confronti della domanda presentata dal IG. P. A..
Spese compensate.
rigetta
il ricorso presentato dal IG. C. G..
Spese compensate.
Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12.2.2026.
Il Giudice Unico Dott. AN TA
(firmato digitalmente)
Depositato in segreteria il 24/03/2026 Il Direttore della Segreteria
(Dott. Salvatore Carvelli)