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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 03/04/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Donatella Oneto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 228/2024 promossa da: on sede in Cameri (No) Strada Privata Leonardi n. 32, P.I. in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore delegato Sig. Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Curti del Foro di Novara C.F. C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Novara C.so Cavallotti n.11
[...] elegge domicilio
Ricorrente
contro
residente in [...] C.F. CP_1 [...]
, titolare dell'omonima azienda agricola P.I. . C.F._2 P.IVA_2
Rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Siniscalchi (C.F.: e C.F._3 dall'avv. Fabio Delle Donne (C.F.: ),ed elettivamente domiciliato C.F._4 presso l'avv. Fabio Delle Donne, in Pavia, viale Cesare Battisti 21- mandato dismesso
Resistente
CONCLUSIONI
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 5 Con ricorso ex art. 281 decies cpc in data 19 gennaio 2024 ritualmente notificato Pt_1
adiva il Tribunale Civile di Pavia esponendo quanto segue:
era una primaria società – leader a livello mondiale – nella produzione e Parte_1
commercializzazione del formaggio gorgonzola. La stessa intratteneva rapporti commerciali, aventi ad oggetto la fornitura di latte crudo, con il Sig. , nella sua CP_1 qualità di titolare dell'omonima azienda agricola, sita in AL (MI) Via
Montegrappa n.24.
In particolare, nel corso dell'anno 2023, a fronte delle forniture di latte ricevute, Parte_1
nonché a titolo di premio qualità, corrispondeva complessivamente al resistente la somma di € 57.240,35.
Come si evinceva dalle fatture allegate (doc.1-10), il prezzo applicato per ogni litro di latte da parte del Sig. era mediamente pari a circa € 0,549/litro in linea con i valori rilevati CP_1
da Clal.it (doc.11), società ufficiale di consulenza che analizza il mercato lattiero caseario e ne rileva i prezzi, la quale nel periodo di riferimento (gennaio/giugno 2023), individuava un prezzo medio mensile per cento litri di latte di € 55,00 (ovvero € 0,55/litro).
In data 12 luglio 2023, riceveva la notifica di pignoramento presso terzi (doc. Parte_1
12) da parte della per un importo complessivo di € 80.887,38 ed in Parte_3
data 19 luglio 2023 la stessa rendeva la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. (doc. 13) - trasmessa a mezzo pec al legale del creditore procedente - in forza della quale veniva dichiarata la sussistenza di un credito dell' alla data della notifica, Parte_4 pari ad € 11.941,63, per i conferimenti di latte crudo del mese di giugno 2023 e di €
6.905,35 per i conferimenti di latte crudo sino al 19 luglio 2023.
A seguito di ciò, la iscriveva a ruolo il procedimento e l'udienza di Parte_3
comparizione veniva fissata per il giorno 12 dicembre 2023.
A partire dall' estate si interrompevano i rapporti commerciali tra le parti ed in data 31 agosto 2023 il resistente emetteva la fattura n. 15/2023 (doc. 14) con descrizione “Latte di raccolta fine rapporto” dell'importo astronomico di € 160.028,00.
Una volta ricevuta tale fattura, la ricorrente immediatamente contestava (doc. 15) l'importo esposto, ritenendo giustamente che fosse stato commesso un errore, essendosi accorta che,
pagina 2 di 5 a fronte di una corretta indicazione della quantità fornita, il prezzo del latte al litro, invece di € 0,50 era stato indicato dal Sig. in € 5,00, ovvero dieci volte superiore..!!! In tale CP_1
comunicazione trasmessa via mail in data 21 settembre 2023 chiaramente Parte_1 esplicitava come l'importo fosse sbagliato e come essa attendesse pertanto di ricevere la nota di credito.
In data 10 novembre 2023, riceveva sempre dalla un Parte_1 Parte_3 secondo pignoramento presso terzi (doc. 16). All'udienza del 12 dicembre 2023 del procedimento di esecuzione (R.G.E. 1614/2023 Tribunale di Pavia) compariva personalmente il Sig. esibendo la fattura n. 15/2023 dell'importo di € 160.028,00, pur CP_1
consapevole e ben coscio del fatto che essa fosse del tutto artefatta.
Non avendo dunque ricevuto alcuna nota di credito, appariva evidente la volontà Parte_1
di parte resistente di non stornare una fattura palesemente falsa.
La ricorrente si vedeva costretta ad introdurre il giudizio di accertamento negativo, non solo per questioni fiscali e contabili, ma anche e soprattutto per scongiurare il fatto che all'udienza di assegnazione somma del 29 gennaio 2024 (doc. 17) potesse essere attribuita a favore di un importo non dovuto da al Sig. Parte_3 Parte_1 CP_1
Chiedeva pertanto accertare e dichiarare, in considerazione della documentazione prodotta, che il credito del Sig. quale titolare dell'omonima Azienda Agricola, nei CP_1 confronti di non era pari ad € 160.028,00, come invece dallo stesso esposto Parte_1 tramite la fattura n. 15 del 31 agosto 2023, ma ad € 16.002,80 con ogni consequenziale provvedimento.
Si costituiva contestando gli assunti avversari e sostenendo quanto segue: CP_1
non risultava esperito il procedimento di mediazione,necessario in quanto inerente a rapporto di somministrazione;
il convenuto, in data 06/03/2024, emetteva nota di credito, a storno della fattura n. 15 del
31/08/2023, come doc. 3, che si produceva con conseguente cessazione della materia del contendere sulla domanda dell'attore di cui chiedeva la declaratoria.
pagina 3 di 5 L'unilaterale determinazione del prezzo del latte, da parte del suo utilizzatore finale (qui, la
, operata verso il suo produttore / fornitore (qui, il convenuto) era un gesto Parte_1
illecito / abusivo.
Il d.lgs. 198/2021 (“Attuazione della Direttiva UE 2019/633 del Parlamento Europeo e del
Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali, nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, nonché, dell'articolo 7 della legge 22 aprile
2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari”), che, tra l'altro, vieta la modifica unilaterale, da parte dell'acquirente del latte, del prezzo per ciò pattuito, situazione alla quale era accostabile, anche per analogia, il caso in discussione, poiché la 'unilateralità' (quindi, la condotta incriminata) si riscontrava già in partenza, ossia, nella imposizione, fin dal principio del rapporto commerciale inter partes, del prezzo da praticare, prezzo che per essere rispettoso della predetta normativa, non doveva mai scendere sotto i costi di produzione del latte in questione.
per anni, imponeva unilateralmente prezzi, senza tener conto del reale valore Parte_1
della somministrazione;
Chiedeva pertanto in via riconvenzionale emettere pronunzia di condanna generica della per le causali di cui in narrativa del presente atto, rinviando a separato giudizio Parte_1 di merito, per l'accertamento del credito complessivo del convenuto, nei confronti della parimenti liquidando una somma, a favore del convenuto, a titolo di Parte_1 provvisionale, in misura pari ad almeno € 50.000,00=, od in misura da accertarsi in corso di causa, all'esito di CTU.
Con ordinanza in data 20 marzo 1984 ex art. 186 bis cod. proc. civ il Giudice condannava al pagamento in favore della della Parte_1 Controparte_2
somma di euro 16.002,80 e assegnava a parte ricorrente termine di giorni 15 per l'introduzione del procedimento di mediazione.
Espletato l'incombente ed assegnati i termini ex art. 281 duodecies cod. proc. civ., la causa ritenuta dal Giudice documentalmente istruita veniva trattenuta in decisione all'udienza del 18 marzo 2025 .
pagina 4 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere sulla domanda di avendo parte Pt_1
resistente emesso in data 06/03/2024 nota di credito, a storno della fattura n. 15 del
31/08/2023 contestata dalla controparte.
La domanda riconvenzionale di deve essere respinta non avendo questi CP_1 provato né offerto di provare l'unilaterale imposizione del prezzo del latte crudo in violazione dei criteri di legge da parte di . Pt_1
non ha comunque più coltivato la domanda riconvenzionale dopo la CP_1
dismissione del mandato da parte dei suoi legali nonostante il termine concesso dal
Giudice all'udienza dell'11 settembre 2024 per munirsi di nuovo difensore.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo a favore di tenuto conto della soccombenza virtuale sulla domanda dell'attore posto che Pt_1
ha effettuato lo storno della fattura contestata dopo l'instaurazione del CP_1
presente giudizio ed è soccombente sulla domanda riconvenzionale
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia ,definitivamente pronunciando,contrariis reiectis,
DICHIARA cessata la materia del contendere sulla domanda di parte ricorrente.
RESPINGE la domanda riconvenzionale di CP_1
CONDANNA
a rifondere a le spese di giudizio che liquida in € 786,00 per spese, CP_1 Pt_1
€7052,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% oltre
IVA e CPA oltre €273,00 oltre accessori di legge per la mediazione
Pavia, 3 aprile 2025 Il Giudice
Dott.ssa Donatella Oneto
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Donatella Oneto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 228/2024 promossa da: on sede in Cameri (No) Strada Privata Leonardi n. 32, P.I. in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore delegato Sig. Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Curti del Foro di Novara C.F. C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Novara C.so Cavallotti n.11
[...] elegge domicilio
Ricorrente
contro
residente in [...] C.F. CP_1 [...]
, titolare dell'omonima azienda agricola P.I. . C.F._2 P.IVA_2
Rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Siniscalchi (C.F.: e C.F._3 dall'avv. Fabio Delle Donne (C.F.: ),ed elettivamente domiciliato C.F._4 presso l'avv. Fabio Delle Donne, in Pavia, viale Cesare Battisti 21- mandato dismesso
Resistente
CONCLUSIONI
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 5 Con ricorso ex art. 281 decies cpc in data 19 gennaio 2024 ritualmente notificato Pt_1
adiva il Tribunale Civile di Pavia esponendo quanto segue:
era una primaria società – leader a livello mondiale – nella produzione e Parte_1
commercializzazione del formaggio gorgonzola. La stessa intratteneva rapporti commerciali, aventi ad oggetto la fornitura di latte crudo, con il Sig. , nella sua CP_1 qualità di titolare dell'omonima azienda agricola, sita in AL (MI) Via
Montegrappa n.24.
In particolare, nel corso dell'anno 2023, a fronte delle forniture di latte ricevute, Parte_1
nonché a titolo di premio qualità, corrispondeva complessivamente al resistente la somma di € 57.240,35.
Come si evinceva dalle fatture allegate (doc.1-10), il prezzo applicato per ogni litro di latte da parte del Sig. era mediamente pari a circa € 0,549/litro in linea con i valori rilevati CP_1
da Clal.it (doc.11), società ufficiale di consulenza che analizza il mercato lattiero caseario e ne rileva i prezzi, la quale nel periodo di riferimento (gennaio/giugno 2023), individuava un prezzo medio mensile per cento litri di latte di € 55,00 (ovvero € 0,55/litro).
In data 12 luglio 2023, riceveva la notifica di pignoramento presso terzi (doc. Parte_1
12) da parte della per un importo complessivo di € 80.887,38 ed in Parte_3
data 19 luglio 2023 la stessa rendeva la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. (doc. 13) - trasmessa a mezzo pec al legale del creditore procedente - in forza della quale veniva dichiarata la sussistenza di un credito dell' alla data della notifica, Parte_4 pari ad € 11.941,63, per i conferimenti di latte crudo del mese di giugno 2023 e di €
6.905,35 per i conferimenti di latte crudo sino al 19 luglio 2023.
A seguito di ciò, la iscriveva a ruolo il procedimento e l'udienza di Parte_3
comparizione veniva fissata per il giorno 12 dicembre 2023.
A partire dall' estate si interrompevano i rapporti commerciali tra le parti ed in data 31 agosto 2023 il resistente emetteva la fattura n. 15/2023 (doc. 14) con descrizione “Latte di raccolta fine rapporto” dell'importo astronomico di € 160.028,00.
Una volta ricevuta tale fattura, la ricorrente immediatamente contestava (doc. 15) l'importo esposto, ritenendo giustamente che fosse stato commesso un errore, essendosi accorta che,
pagina 2 di 5 a fronte di una corretta indicazione della quantità fornita, il prezzo del latte al litro, invece di € 0,50 era stato indicato dal Sig. in € 5,00, ovvero dieci volte superiore..!!! In tale CP_1
comunicazione trasmessa via mail in data 21 settembre 2023 chiaramente Parte_1 esplicitava come l'importo fosse sbagliato e come essa attendesse pertanto di ricevere la nota di credito.
In data 10 novembre 2023, riceveva sempre dalla un Parte_1 Parte_3 secondo pignoramento presso terzi (doc. 16). All'udienza del 12 dicembre 2023 del procedimento di esecuzione (R.G.E. 1614/2023 Tribunale di Pavia) compariva personalmente il Sig. esibendo la fattura n. 15/2023 dell'importo di € 160.028,00, pur CP_1
consapevole e ben coscio del fatto che essa fosse del tutto artefatta.
Non avendo dunque ricevuto alcuna nota di credito, appariva evidente la volontà Parte_1
di parte resistente di non stornare una fattura palesemente falsa.
La ricorrente si vedeva costretta ad introdurre il giudizio di accertamento negativo, non solo per questioni fiscali e contabili, ma anche e soprattutto per scongiurare il fatto che all'udienza di assegnazione somma del 29 gennaio 2024 (doc. 17) potesse essere attribuita a favore di un importo non dovuto da al Sig. Parte_3 Parte_1 CP_1
Chiedeva pertanto accertare e dichiarare, in considerazione della documentazione prodotta, che il credito del Sig. quale titolare dell'omonima Azienda Agricola, nei CP_1 confronti di non era pari ad € 160.028,00, come invece dallo stesso esposto Parte_1 tramite la fattura n. 15 del 31 agosto 2023, ma ad € 16.002,80 con ogni consequenziale provvedimento.
Si costituiva contestando gli assunti avversari e sostenendo quanto segue: CP_1
non risultava esperito il procedimento di mediazione,necessario in quanto inerente a rapporto di somministrazione;
il convenuto, in data 06/03/2024, emetteva nota di credito, a storno della fattura n. 15 del
31/08/2023, come doc. 3, che si produceva con conseguente cessazione della materia del contendere sulla domanda dell'attore di cui chiedeva la declaratoria.
pagina 3 di 5 L'unilaterale determinazione del prezzo del latte, da parte del suo utilizzatore finale (qui, la
, operata verso il suo produttore / fornitore (qui, il convenuto) era un gesto Parte_1
illecito / abusivo.
Il d.lgs. 198/2021 (“Attuazione della Direttiva UE 2019/633 del Parlamento Europeo e del
Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali, nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, nonché, dell'articolo 7 della legge 22 aprile
2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari”), che, tra l'altro, vieta la modifica unilaterale, da parte dell'acquirente del latte, del prezzo per ciò pattuito, situazione alla quale era accostabile, anche per analogia, il caso in discussione, poiché la 'unilateralità' (quindi, la condotta incriminata) si riscontrava già in partenza, ossia, nella imposizione, fin dal principio del rapporto commerciale inter partes, del prezzo da praticare, prezzo che per essere rispettoso della predetta normativa, non doveva mai scendere sotto i costi di produzione del latte in questione.
per anni, imponeva unilateralmente prezzi, senza tener conto del reale valore Parte_1
della somministrazione;
Chiedeva pertanto in via riconvenzionale emettere pronunzia di condanna generica della per le causali di cui in narrativa del presente atto, rinviando a separato giudizio Parte_1 di merito, per l'accertamento del credito complessivo del convenuto, nei confronti della parimenti liquidando una somma, a favore del convenuto, a titolo di Parte_1 provvisionale, in misura pari ad almeno € 50.000,00=, od in misura da accertarsi in corso di causa, all'esito di CTU.
Con ordinanza in data 20 marzo 1984 ex art. 186 bis cod. proc. civ il Giudice condannava al pagamento in favore della della Parte_1 Controparte_2
somma di euro 16.002,80 e assegnava a parte ricorrente termine di giorni 15 per l'introduzione del procedimento di mediazione.
Espletato l'incombente ed assegnati i termini ex art. 281 duodecies cod. proc. civ., la causa ritenuta dal Giudice documentalmente istruita veniva trattenuta in decisione all'udienza del 18 marzo 2025 .
pagina 4 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere sulla domanda di avendo parte Pt_1
resistente emesso in data 06/03/2024 nota di credito, a storno della fattura n. 15 del
31/08/2023 contestata dalla controparte.
La domanda riconvenzionale di deve essere respinta non avendo questi CP_1 provato né offerto di provare l'unilaterale imposizione del prezzo del latte crudo in violazione dei criteri di legge da parte di . Pt_1
non ha comunque più coltivato la domanda riconvenzionale dopo la CP_1
dismissione del mandato da parte dei suoi legali nonostante il termine concesso dal
Giudice all'udienza dell'11 settembre 2024 per munirsi di nuovo difensore.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo a favore di tenuto conto della soccombenza virtuale sulla domanda dell'attore posto che Pt_1
ha effettuato lo storno della fattura contestata dopo l'instaurazione del CP_1
presente giudizio ed è soccombente sulla domanda riconvenzionale
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia ,definitivamente pronunciando,contrariis reiectis,
DICHIARA cessata la materia del contendere sulla domanda di parte ricorrente.
RESPINGE la domanda riconvenzionale di CP_1
CONDANNA
a rifondere a le spese di giudizio che liquida in € 786,00 per spese, CP_1 Pt_1
€7052,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% oltre
IVA e CPA oltre €273,00 oltre accessori di legge per la mediazione
Pavia, 3 aprile 2025 Il Giudice
Dott.ssa Donatella Oneto
pagina 5 di 5