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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/06/2025, n. 2692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2692 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 2951/2025
Il Giudice Francesca M.C. Capelli, all'udienza del 05/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ( rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
RAFFAELE ADDAMO DOMENICO
ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.to PECO GIULIO CP_1 P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. la ricorrente ,ha convenuto in Parte_1
giudizio chiedendo di accertare l'irripetibilità dell'indebito assistenziale per CP_1
assenza di dolo del pensionato.
In particolare la ricorrente ha esposto quanto segue.
-Di essere titolare di 044-490007323341 Cat. INVCIV (assegno mensile di assistenza con invalidità del 74%) (all. 1).
-Che con provvedimento del 26/08/2024 (all. 2) l' ha comunicato alla parte CP_1
ricorrente un provvedimento di rideterminazione, specificando che la suddetta pensione era stata ricalcolata a far data dal 01/08/2019, con un relativo debito maturato,
a suo carico, di € 975,21, dovuto a “rideterminazione della maggiorazione sociale;
rideterminazione della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione).”.
-che in relazione ai redditi alla base delle annualità contestate, l' era perfettamente CP_1
a conoscenza degli stessi avendo sempre , regolarmente trasmesso i modelli unici PF
2024 e PF 2023 (all. 3).
Si è costituito in giudizio esponendo che reddito relativo all'anno 2022, pari alla CP_1
somma dei due redditi sopra indicati, ha generato un debito pari a € 975,21 [doc. B.3] determinato da: una riduzione dell'importo mensile della prestazione, relativamente alle rate da gennaio a maggio 2023, da 435,15€ a 352,31€; un azzeramento delle rate da giu-2023 a dic-2023, per superamento dei limiti reddituali,
a seguito del passaggio da invalidità totale ad invalidità parziale decorrente da 06/2023
è poi emerso che vi era un errore nella dichiarazione per cui erroneamente il ricorrente aveva indicato redditi da lavoro autonomo anziché da lavoro dipendente e che questo ha generato un errore nel ricalcolo.
***
Il ricorso merita accoglimento in quanto la prestazione di cui è causa ha carattere assistenziale.
Nel caso di specie è del tutto pacifica l'assenza di dolo del pensionato .
La cassazione ha con giurisprudenza ormai costante statuito la irripetibilità dell'indebito assistenziale per assenza di dolo chiarendo che in caso di “indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.”(Sentenza n. 5606/2023, che richiama la Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 e l'Ordinanza n. 13223 del
30/06/2020).
Nel caso di specie il ricorrente ha sempre comunicato i propri redditi e ogni verifica poteva essere effettuata agevolmente dall' . Pertanto qualsiasi eventuale somma CP_2
indebita erogata al pensionato non può essere ripetuta per superamento dei limiti reddituali, tale somma è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerti il venir meno delle condizioni di Legge
Alla luce di quanto sopra il ricorso merita accoglimento .
Le spese di lite si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara non dovute le somme richieste da a titolo di indebito. CP_1
condanna la parte al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di CP_1
lite, che liquida in € 500,00 , oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e
C.P.A. come per legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
05/06/2025 Il Giudice
Francesca Maria Claudia Capelli
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 2951/2025
Il Giudice Francesca M.C. Capelli, all'udienza del 05/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ( rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
RAFFAELE ADDAMO DOMENICO
ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.to PECO GIULIO CP_1 P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. la ricorrente ,ha convenuto in Parte_1
giudizio chiedendo di accertare l'irripetibilità dell'indebito assistenziale per CP_1
assenza di dolo del pensionato.
In particolare la ricorrente ha esposto quanto segue.
-Di essere titolare di 044-490007323341 Cat. INVCIV (assegno mensile di assistenza con invalidità del 74%) (all. 1).
-Che con provvedimento del 26/08/2024 (all. 2) l' ha comunicato alla parte CP_1
ricorrente un provvedimento di rideterminazione, specificando che la suddetta pensione era stata ricalcolata a far data dal 01/08/2019, con un relativo debito maturato,
a suo carico, di € 975,21, dovuto a “rideterminazione della maggiorazione sociale;
rideterminazione della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione).”.
-che in relazione ai redditi alla base delle annualità contestate, l' era perfettamente CP_1
a conoscenza degli stessi avendo sempre , regolarmente trasmesso i modelli unici PF
2024 e PF 2023 (all. 3).
Si è costituito in giudizio esponendo che reddito relativo all'anno 2022, pari alla CP_1
somma dei due redditi sopra indicati, ha generato un debito pari a € 975,21 [doc. B.3] determinato da: una riduzione dell'importo mensile della prestazione, relativamente alle rate da gennaio a maggio 2023, da 435,15€ a 352,31€; un azzeramento delle rate da giu-2023 a dic-2023, per superamento dei limiti reddituali,
a seguito del passaggio da invalidità totale ad invalidità parziale decorrente da 06/2023
è poi emerso che vi era un errore nella dichiarazione per cui erroneamente il ricorrente aveva indicato redditi da lavoro autonomo anziché da lavoro dipendente e che questo ha generato un errore nel ricalcolo.
***
Il ricorso merita accoglimento in quanto la prestazione di cui è causa ha carattere assistenziale.
Nel caso di specie è del tutto pacifica l'assenza di dolo del pensionato .
La cassazione ha con giurisprudenza ormai costante statuito la irripetibilità dell'indebito assistenziale per assenza di dolo chiarendo che in caso di “indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.”(Sentenza n. 5606/2023, che richiama la Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 e l'Ordinanza n. 13223 del
30/06/2020).
Nel caso di specie il ricorrente ha sempre comunicato i propri redditi e ogni verifica poteva essere effettuata agevolmente dall' . Pertanto qualsiasi eventuale somma CP_2
indebita erogata al pensionato non può essere ripetuta per superamento dei limiti reddituali, tale somma è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerti il venir meno delle condizioni di Legge
Alla luce di quanto sopra il ricorso merita accoglimento .
Le spese di lite si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara non dovute le somme richieste da a titolo di indebito. CP_1
condanna la parte al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di CP_1
lite, che liquida in € 500,00 , oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e
C.P.A. come per legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
05/06/2025 Il Giudice
Francesca Maria Claudia Capelli