Articolo 1 della Legge 10 febbraio 1992, n. 214
Articolo 2
Versione
8 marzo 1992
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti accordi internazionali:
a) protocollo all'accordo di cooperazione tra la CEE ed il Regno Hascemita di Giordania a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita', fatto a Bruxelles il 9 luglio 1987;
b) protocollo all'accordo di cooperazione tra la CEE e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita', fatto a Bruxelles il 10 dicembre 1987;
c) protocollo all'accordo tra la CEE e lo Stato di Israele a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita', fatto a Bruxelles il 15 dicembre 1987.
Entrata in vigore il 8 marzo 1992