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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/05/2025, n. 1989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1989 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
III SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona della dr.ssa Antonella Paone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9 9 9 8 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024
TRA
subentrata a Parte_1 Parte_2
con sede legale in Roma Via Giuseppe Grezar n. 14 (c.f. e p.iva n. in persona del P.IVA_1
dott. in qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio , rappresentata CP_1 CP_2
e difesa dall'avv. Maurizio Cimino, presso il cui studio in Messina, Viale Regina Elena elettivamente domicilia.
appellante
CONTRO
C.F. , nato il [...] ad [...] e residente a Controparte_3 C.F._1
Frignano (CE) in Via Giovanni De Marco n. 15 Cap 81030, elettivamente domiciliata in San
Marcellino (Ce) alla via Leonardo da Vinci n. 6, presso lo studio del sottoscritto Fabio Gallo - C.F.
, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._2
appellato
E
1 (c.f. ) in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_4 P.IVA_2
appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n.17018/2024 del Giudice di pace di Napoli Nord emessa il
19.4.2023, a definizione del giudizio n. RG 7881/2022 pubblicata in data 10.10.2024 e non notificata.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Dagli atti di causa emerge che, con atto di citazione regolarmente notificato nei confronti dell' e della , proponeva Parte_1 Controparte_4 Controparte_3 opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 09720190144332063000 avente ad oggetto il verbale di contravvenzione al Codice della Strada emesso dalla Prefettura di Roma nel
2014. Veniva richiesto l'annullamento della suddetta cartella esattoriale per omessa notifica degli atti presupposti e per illegittimità e/o intervenuta prescrizione della pretesa impositiva.
Si costituiva in giudizio l' , evidenziando l'avvenuta regolare Parte_1 notifica e la legittimità dell'opposta cartella di pagamento;
eccepiva, poi, la propria carenza di legittimazione passiva per tutte le contestazioni afferenti alla presunta omessa notifica degli atti ad essa presupposti e alla legittimità dell'azionata pretesa impositiva. La , invece, Controparte_4 restava contumace.
Con la sentenza n. 17018/2024, il Giudice di Pace di Napoli Nord, in accoglimento della proposta opposizione, dichiarava estinto il diritto di credito della a riscuotere l'importo di Controparte_4
Euro 725,47, in virtù di verbale di contestazione al Codice della Strada risalente all'anno 2014, per intervenuta prescrizione e, di conseguenza, annullava la cartella n.09720190144332063000.
Condannava, poi, soltanto l' al pagamento delle spese di giudizio. Controparte_5
Ebbene, con atto di citazione ritualmente notificato, l' ha Controparte_5 tempestivamente proposto appello avverso la sentenza n. 17018/2024 del Giudice di Pace di Napoli
Nord, richiedendone la riforma nella parte in cui la sola viene condannata al pagamento Pt_1 delle spese di lite, venendo di fatto estromessa la quale ente impositore. Ha Controparte_4 richiesto, poi, il riconoscimento di legittimità e regolarità della notifica della cartella esattoriale opposta ed il riconoscimento della propria carenza di legittimazione passiva con riferimento a tutte le contestazioni afferenti alla presunta illegittimità e/o all'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione della contestata pretesa impositiva. 2 , regolarmente citato, si è costituito in giudizio deducendo, in sintesi, Controparte_3
l'inammissibilità dell'appello.
Nonostante la rituale comunicazione dell'atto introduttivo del giudizio, la Controparte_4 non si sono costituiti;
ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
Ciò premesso, l'appello va in parte accolto per le ragioni che seguono.
Va premesso che alcuna questione si pone in ordine all'ammissibilità dell'appello, atteso che oggetto di impugnazione è una sentenza del giudice di pace non emessa secondo equità.
Ciò posto, dal tenore della motivazione emessa dal giudice di prime cure si evince che la pronuncia di annullamento della cartella è stata emessa sul presupposto della regolare notifica della cartella e dell'assenza della prova della notifica di atti interruttivi dall'epoca dell'accertamento alla data di notifica della cartella.
Ciò comporta l'inammissibilità dei motivi di appello, non ancorati a capi della sentenza impugnata, volti ad ottenere il riconoscimento e declaratoria di legittimità e di avvenuta regolare notifica della cartella esattoriale n. 09720190144332063000 e il riconoscimento e declaratoria di legittimità dell'attività dell'Agente della Riscossione.
Strumentalmente all'accoglimento dell'appello, va constatato che appare inconferente l'eccepita carenza di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione. Secondo consolidato orientamento del Giudice di legittimità, infatti, nelle ipotesi in cui ad essere impugnata è una cartella esattoriale notificata a cura dell' si realizza la sussistenza del litisconsorzio Parte_1 necessario tra ente impositore ed . Nel caso di specie, al soggetto esattore Controparte_6 va riconosciuta, insieme all'ente impositore titolare della pretesa contestata innanzi al Giudice di
Pace, la concorrente legittimazione passiva poiché oggetto di opposizione nel giudizio di prime cure sono stati proprio gli atti emessi dall'Agente per la riscossione.
Così si è espressa la VI sezione civile della S.C., con ordinanza 24 aprile – 21 maggio 2013, n.
12385 secondo cui: “...sussiste nel giudizio di opposizione la concorrente legittimazione passiva dell'Ente impositore in quanto titolare della pretesa contestata e dell'esattore, quale soggetto dal quale proviene l'atto oggetto dell'opposizione.
Di conseguenza, l'opposizione deve essere proposta non solo nei confronti dell'ente impositore, ma anche nei confronti dell'esattore che ha emesso la cartella esattoriale ed al quale va riconosciuto l'interesse a resistere anche per gli innegabili riflessi che un eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe comportare nei rapporti con l'ente, che ha provveduto ad inserire la 3 sanzione nei ruoli trasmessi ai sensi dell'art. 27 della legge 24 novembre 1981 n. 689. Inoltre, trattandosi di ipotesi di litisconsorzio necessario, la mancata integrazione del contraddittorio può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (v., altresì, Cass.n. 17936 del 2003;
Cass. n. 709 del 2008 e, più recentemente, Cass., ord.,n. 23459 del 2011)”.
Dunque, alla luce di quanto esposto e proprio in virtù del litisconsorzio necessario configuratosi nel caso in esame, appare da riformare, come da domanda, sebbene non nei termini specificamente richiesti (il principio devolutivo consente, una volta impugnato il capo di motivazione, una valutazione integrale in secondo grado), il capo della sentenza di I grado che prevede la condanna alle spese unicamente nei confronti dell' , escludendo, di fatto, Parte_1
l'ente impositore, . Controparte_4
L'agente di riscossione ha sì la facoltà di chiedere di essere manlevato dall'ente impositore, quando evidentemente la contestazione ritenuta fondata non riguardi atti commessi dal medesimo agente, ma appunto vizi di procedimento o di merito ascrivibili esclusivamente all'altro, ma bene risponde delle spese di lite imposte dalla sua - benché doverosa in ragione della condotta dell'ente creditore - stessa condotta, in forza non già o non solo (come avverrebbe se la contestazione ritenuta fondata riguardasse fatti o atti ad esso ascrivibili) del principio di soccombenza, ma allora e quanto meno del principio di causalità.
Al fine di non aggravare ulteriormente senza alcun motivo la posizione del debitore di pretesa esattoriale, già assoggettato ad un regime di particolare sfavore - rispetto all'esecuzione ordinaria - in nome delle esigenze di maggiore effettività del recupero connesse alle qualità oggettive o funzionali del credito, non può allora farglisi carico della ripartizione, tutta interna al rapporto tra ente creditore interessato ed agente della riscossione, dell'imputabilità dell'ingiustizia od iniquità dell'azione esecutiva al primo o al secondo, nemmeno ai fini del riparto delle spese della lite che egli è stato costretto ad intentare per fare valere l'illegittimità dell'azione esecutiva stessa Cass. Civ.
11157/2019).
Il pagamento delle spese relative al primo grado di giudizio, alla luce dei principi appena espressi, si sarebbe dovuto porre non soltanto a carico dell'Agente riscossore, ma anche a carico della
, quale ente effettivamente titolare della pretesa impositiva, di cui, nel giudizio di Controparte_4
I grado, si è contestata la legittimità.
Pertanto, l'appello merita accoglimento poiché la sentenza oggetto di gravame, relativamente al capo riguardante la condanna alle spese di giudizio, non risulta in linea con i consolidati orientamenti di legittimità in materia.
4 Quanto alle spese del presente grado, si ritiene di dover compensare tra l'appellante e l'appellato
, attesa la concreta incidenza della statuizione assunta, che non incide affatto sulle Controparte_3 spettanze dello stesso.
Pone dichiara l'irripetibilità delle spese con riferimento al rapporto appellante/appellata contumace, atteso che l'accoglimento è solo parziale e la riforma, sebbene intervenuta, non è nel senso richiesto dall'appellante.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
17018/2024, pubblicata il 10.10.2024 e non notificata, così provvede:
- dichiara la contumacia della;
Controparte_4
- accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma di quanto dettato nella sentenza n.17018/2024 del Giudice di Pace di Napoli Nord, pubblicata in data 10.10.2024 e non notificata, condanna la e l' in solido tra loro, al Controparte_4 Parte_1 pagamento in favore di delle spese di primo grado, che si liquidano in euro Controparte_3
250,00, di cui Euro 50,00 per spese e la restante per onorario, nonché IVA e CPA, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
- compensa tra l'appellante e le spese del presente grado di giudizio;
Controparte_3
- spese irripetibili nel resto.
Aversa, il 23 maggio 2025
Il giudice
Dott.ssa Antonella Paone
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
III SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona della dr.ssa Antonella Paone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9 9 9 8 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024
TRA
subentrata a Parte_1 Parte_2
con sede legale in Roma Via Giuseppe Grezar n. 14 (c.f. e p.iva n. in persona del P.IVA_1
dott. in qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio , rappresentata CP_1 CP_2
e difesa dall'avv. Maurizio Cimino, presso il cui studio in Messina, Viale Regina Elena elettivamente domicilia.
appellante
CONTRO
C.F. , nato il [...] ad [...] e residente a Controparte_3 C.F._1
Frignano (CE) in Via Giovanni De Marco n. 15 Cap 81030, elettivamente domiciliata in San
Marcellino (Ce) alla via Leonardo da Vinci n. 6, presso lo studio del sottoscritto Fabio Gallo - C.F.
, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._2
appellato
E
1 (c.f. ) in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_4 P.IVA_2
appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n.17018/2024 del Giudice di pace di Napoli Nord emessa il
19.4.2023, a definizione del giudizio n. RG 7881/2022 pubblicata in data 10.10.2024 e non notificata.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Dagli atti di causa emerge che, con atto di citazione regolarmente notificato nei confronti dell' e della , proponeva Parte_1 Controparte_4 Controparte_3 opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 09720190144332063000 avente ad oggetto il verbale di contravvenzione al Codice della Strada emesso dalla Prefettura di Roma nel
2014. Veniva richiesto l'annullamento della suddetta cartella esattoriale per omessa notifica degli atti presupposti e per illegittimità e/o intervenuta prescrizione della pretesa impositiva.
Si costituiva in giudizio l' , evidenziando l'avvenuta regolare Parte_1 notifica e la legittimità dell'opposta cartella di pagamento;
eccepiva, poi, la propria carenza di legittimazione passiva per tutte le contestazioni afferenti alla presunta omessa notifica degli atti ad essa presupposti e alla legittimità dell'azionata pretesa impositiva. La , invece, Controparte_4 restava contumace.
Con la sentenza n. 17018/2024, il Giudice di Pace di Napoli Nord, in accoglimento della proposta opposizione, dichiarava estinto il diritto di credito della a riscuotere l'importo di Controparte_4
Euro 725,47, in virtù di verbale di contestazione al Codice della Strada risalente all'anno 2014, per intervenuta prescrizione e, di conseguenza, annullava la cartella n.09720190144332063000.
Condannava, poi, soltanto l' al pagamento delle spese di giudizio. Controparte_5
Ebbene, con atto di citazione ritualmente notificato, l' ha Controparte_5 tempestivamente proposto appello avverso la sentenza n. 17018/2024 del Giudice di Pace di Napoli
Nord, richiedendone la riforma nella parte in cui la sola viene condannata al pagamento Pt_1 delle spese di lite, venendo di fatto estromessa la quale ente impositore. Ha Controparte_4 richiesto, poi, il riconoscimento di legittimità e regolarità della notifica della cartella esattoriale opposta ed il riconoscimento della propria carenza di legittimazione passiva con riferimento a tutte le contestazioni afferenti alla presunta illegittimità e/o all'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione della contestata pretesa impositiva. 2 , regolarmente citato, si è costituito in giudizio deducendo, in sintesi, Controparte_3
l'inammissibilità dell'appello.
Nonostante la rituale comunicazione dell'atto introduttivo del giudizio, la Controparte_4 non si sono costituiti;
ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
Ciò premesso, l'appello va in parte accolto per le ragioni che seguono.
Va premesso che alcuna questione si pone in ordine all'ammissibilità dell'appello, atteso che oggetto di impugnazione è una sentenza del giudice di pace non emessa secondo equità.
Ciò posto, dal tenore della motivazione emessa dal giudice di prime cure si evince che la pronuncia di annullamento della cartella è stata emessa sul presupposto della regolare notifica della cartella e dell'assenza della prova della notifica di atti interruttivi dall'epoca dell'accertamento alla data di notifica della cartella.
Ciò comporta l'inammissibilità dei motivi di appello, non ancorati a capi della sentenza impugnata, volti ad ottenere il riconoscimento e declaratoria di legittimità e di avvenuta regolare notifica della cartella esattoriale n. 09720190144332063000 e il riconoscimento e declaratoria di legittimità dell'attività dell'Agente della Riscossione.
Strumentalmente all'accoglimento dell'appello, va constatato che appare inconferente l'eccepita carenza di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione. Secondo consolidato orientamento del Giudice di legittimità, infatti, nelle ipotesi in cui ad essere impugnata è una cartella esattoriale notificata a cura dell' si realizza la sussistenza del litisconsorzio Parte_1 necessario tra ente impositore ed . Nel caso di specie, al soggetto esattore Controparte_6 va riconosciuta, insieme all'ente impositore titolare della pretesa contestata innanzi al Giudice di
Pace, la concorrente legittimazione passiva poiché oggetto di opposizione nel giudizio di prime cure sono stati proprio gli atti emessi dall'Agente per la riscossione.
Così si è espressa la VI sezione civile della S.C., con ordinanza 24 aprile – 21 maggio 2013, n.
12385 secondo cui: “...sussiste nel giudizio di opposizione la concorrente legittimazione passiva dell'Ente impositore in quanto titolare della pretesa contestata e dell'esattore, quale soggetto dal quale proviene l'atto oggetto dell'opposizione.
Di conseguenza, l'opposizione deve essere proposta non solo nei confronti dell'ente impositore, ma anche nei confronti dell'esattore che ha emesso la cartella esattoriale ed al quale va riconosciuto l'interesse a resistere anche per gli innegabili riflessi che un eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe comportare nei rapporti con l'ente, che ha provveduto ad inserire la 3 sanzione nei ruoli trasmessi ai sensi dell'art. 27 della legge 24 novembre 1981 n. 689. Inoltre, trattandosi di ipotesi di litisconsorzio necessario, la mancata integrazione del contraddittorio può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (v., altresì, Cass.n. 17936 del 2003;
Cass. n. 709 del 2008 e, più recentemente, Cass., ord.,n. 23459 del 2011)”.
Dunque, alla luce di quanto esposto e proprio in virtù del litisconsorzio necessario configuratosi nel caso in esame, appare da riformare, come da domanda, sebbene non nei termini specificamente richiesti (il principio devolutivo consente, una volta impugnato il capo di motivazione, una valutazione integrale in secondo grado), il capo della sentenza di I grado che prevede la condanna alle spese unicamente nei confronti dell' , escludendo, di fatto, Parte_1
l'ente impositore, . Controparte_4
L'agente di riscossione ha sì la facoltà di chiedere di essere manlevato dall'ente impositore, quando evidentemente la contestazione ritenuta fondata non riguardi atti commessi dal medesimo agente, ma appunto vizi di procedimento o di merito ascrivibili esclusivamente all'altro, ma bene risponde delle spese di lite imposte dalla sua - benché doverosa in ragione della condotta dell'ente creditore - stessa condotta, in forza non già o non solo (come avverrebbe se la contestazione ritenuta fondata riguardasse fatti o atti ad esso ascrivibili) del principio di soccombenza, ma allora e quanto meno del principio di causalità.
Al fine di non aggravare ulteriormente senza alcun motivo la posizione del debitore di pretesa esattoriale, già assoggettato ad un regime di particolare sfavore - rispetto all'esecuzione ordinaria - in nome delle esigenze di maggiore effettività del recupero connesse alle qualità oggettive o funzionali del credito, non può allora farglisi carico della ripartizione, tutta interna al rapporto tra ente creditore interessato ed agente della riscossione, dell'imputabilità dell'ingiustizia od iniquità dell'azione esecutiva al primo o al secondo, nemmeno ai fini del riparto delle spese della lite che egli è stato costretto ad intentare per fare valere l'illegittimità dell'azione esecutiva stessa Cass. Civ.
11157/2019).
Il pagamento delle spese relative al primo grado di giudizio, alla luce dei principi appena espressi, si sarebbe dovuto porre non soltanto a carico dell'Agente riscossore, ma anche a carico della
, quale ente effettivamente titolare della pretesa impositiva, di cui, nel giudizio di Controparte_4
I grado, si è contestata la legittimità.
Pertanto, l'appello merita accoglimento poiché la sentenza oggetto di gravame, relativamente al capo riguardante la condanna alle spese di giudizio, non risulta in linea con i consolidati orientamenti di legittimità in materia.
4 Quanto alle spese del presente grado, si ritiene di dover compensare tra l'appellante e l'appellato
, attesa la concreta incidenza della statuizione assunta, che non incide affatto sulle Controparte_3 spettanze dello stesso.
Pone dichiara l'irripetibilità delle spese con riferimento al rapporto appellante/appellata contumace, atteso che l'accoglimento è solo parziale e la riforma, sebbene intervenuta, non è nel senso richiesto dall'appellante.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
17018/2024, pubblicata il 10.10.2024 e non notificata, così provvede:
- dichiara la contumacia della;
Controparte_4
- accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma di quanto dettato nella sentenza n.17018/2024 del Giudice di Pace di Napoli Nord, pubblicata in data 10.10.2024 e non notificata, condanna la e l' in solido tra loro, al Controparte_4 Parte_1 pagamento in favore di delle spese di primo grado, che si liquidano in euro Controparte_3
250,00, di cui Euro 50,00 per spese e la restante per onorario, nonché IVA e CPA, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
- compensa tra l'appellante e le spese del presente grado di giudizio;
Controparte_3
- spese irripetibili nel resto.
Aversa, il 23 maggio 2025
Il giudice
Dott.ssa Antonella Paone
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