Articolo 1 della Legge 16 giugno 1997, n. 190
Articolo 2
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3 luglio 1997
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di sicurezza dell'Unione europea occidentale (UEO), fatto a Bruxelles il 28 marzo 1995.
Entrata in vigore il 3 luglio 1997