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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/03/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13129/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13129/2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MAGNANI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA elettivamente domiciliato in VIA SANTO STEFANO 25 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. MAGNANI ALESSANDRA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
AQUILANO MARIA ROSA elettivamente domiciliato in VIA ZAMBONI 8 BOLOGNA presso il difensore avv. AQUILANO MARIA ROSA
CONVENUTO/I
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
avente per oggetto: separazione personale giudiziale.
CONCLUSIONI
Sul vincolo come da atti introduttivi
***
IL TRIBUNALE
Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott. Francesca Neri, udita la lettura delle conclusioni assunte dai Procuratori delle parti, esaminati gli atti e i documenti di causa, ha ritenuto: pagina 1 di 2 MOTIVAZIONE La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal fallimento del tentativo di conciliazione che dal tenore degli atti difensivi anche della parte resistente, che riconosce l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale, ed anche sulla base dei comportamenti mantenuti dalle parti.
Quanto a tutte le ulteriori domande e questioni, si fa rinvio ai provvedimenti provvisori e urgenti assunti con ordinanza del 18.3.2025 del Giudice Relatore.
Spese alla definizione del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, non definendo il giudizio, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, Pronunzia la separazione personale fra i coniugi , nato/a il 06/12/1985 a Parte_1
MAROCCO e , nato/a il 11/02/1977 a MAROCCO, unitisi in Controparte_1 matrimonio in data 09.08.2005 in Casablanca (Marocco), matrimonio di cui al certificato anagrafico protocollo ANPR n. 2097743939 del Comune di Terre del Reno il data 13.12.2024; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere agli adempimenti di legge;
fa rinvio ai provvedimenti provvisori e urgenti del Giudice Relatore, in pari data, per il prosieguo del giudizio.
Spese alla definizione del merito.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 18.3.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13129/2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MAGNANI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA elettivamente domiciliato in VIA SANTO STEFANO 25 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. MAGNANI ALESSANDRA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
AQUILANO MARIA ROSA elettivamente domiciliato in VIA ZAMBONI 8 BOLOGNA presso il difensore avv. AQUILANO MARIA ROSA
CONVENUTO/I
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
avente per oggetto: separazione personale giudiziale.
CONCLUSIONI
Sul vincolo come da atti introduttivi
***
IL TRIBUNALE
Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott. Francesca Neri, udita la lettura delle conclusioni assunte dai Procuratori delle parti, esaminati gli atti e i documenti di causa, ha ritenuto: pagina 1 di 2 MOTIVAZIONE La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza sia dal fallimento del tentativo di conciliazione che dal tenore degli atti difensivi anche della parte resistente, che riconosce l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale, ed anche sulla base dei comportamenti mantenuti dalle parti.
Quanto a tutte le ulteriori domande e questioni, si fa rinvio ai provvedimenti provvisori e urgenti assunti con ordinanza del 18.3.2025 del Giudice Relatore.
Spese alla definizione del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, non definendo il giudizio, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, Pronunzia la separazione personale fra i coniugi , nato/a il 06/12/1985 a Parte_1
MAROCCO e , nato/a il 11/02/1977 a MAROCCO, unitisi in Controparte_1 matrimonio in data 09.08.2005 in Casablanca (Marocco), matrimonio di cui al certificato anagrafico protocollo ANPR n. 2097743939 del Comune di Terre del Reno il data 13.12.2024; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere agli adempimenti di legge;
fa rinvio ai provvedimenti provvisori e urgenti del Giudice Relatore, in pari data, per il prosieguo del giudizio.
Spese alla definizione del merito.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 18.3.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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