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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/02/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 8726/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
In composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Luisa
Rosetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8726 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili per l'anno 2014 tra:
, C.F. , residente in [...]Parte_1 C.F._1
ed ivi elettivamente domiciliata, nella via Carboni Boi n.8, presso lo studio dell'avvocato Andrea Tedde, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine dell'atto di citazione
Parte attrice contro
C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore in carica e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, nella , presso lo Controparte_1
studio dell'avvocato Salvatore Sale, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
Parte convenuta
***
Oggetto: responsabilità extracontrattuale - danni da infiltrazioni
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice:
1 “Nell'interesse dell'attrice si conclude chiedendo che il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia, in via principale:
1) accertare che le infiltrazioni ed i conseguenti danni verificatisi nell'appartamento dell'attrice, come descritti nell'espositiva della citazione, nelle relazioni tecniche ad essa allegate e nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. nonché come risultano dagli accertamenti peritali svolti in corso di causa, devono ascriversi ad esclusiva responsabilità del convenuto;
CP_1
2) condannarlo, per l'effetto, ad effettuare entro un congruo prefiggendo termine gli interventi ritenuti necessari per preservare la statica dell'edificio ed, in particolare, del solaio sottostante alla zona giorno dell'appartamento dell'attrice, per la messa in sicurezza e la coibentazione dello stesso solaio e per il ripristino del relativo pavimento in parquet, come accertato e prospettato nella consulenza tecnica d'ufficio espletata;
3) autorizzare l'attrice, in difetto, ad eseguire detti lavori, a propria cura ed a spese del;
CP_1
4) condannare il convenuto, inoltre, al risarcimento di tutti danni che sono derivati e che deriveranno all'attrice dalla indisponibilità del proprio appartamento per il periodo decorrente dalla data della costituzione in mora (20 settembre 2006) fino all'avvenuta completa esecuzione dei lavori di riparazione e ripristino, nella misura complessiva di € 158.952,02#
(centocinquantottomilanovecento/cinquantadue/02Euro), determinata come segue:
4.1) € 50.700,00 a titolo di risarcimento del danno per la inagibilità dell'appartamento oggetto di causa, corrispondente al suo valore locatizio, nel periodo dal 1° ottobre 2006, mese successivo alla data in cui è stato rappresentato e contestato al il relativo stato di CP_1
inagibilità per il pericolo di crollo, fino al 31 marzo 2013
2 (in ragione di € 650,00 mensili per sei anni e sei mesi: in tutto per 78 mesi);
4.2) € 1.512,50 spesi per il trasloco dalla propria abitazione sita in Cagliari, via La Vega n°5, a quella tratta in locazione
e sita in Cagliari, viale Bonaria n°96, in cui si è traferita dal
1° aprile 2013;
4.3) € 110,00 pagati ad per l'allaccio alla condotta Pt_2
idrica nel suddetto ultimo appartamento;
4.4) € 55,56 pagati a per il reindirizzamento CP_2
del recapito della corrispondenza presso tale nuova abitazione;
4.5) € 127.347,02 a titolo di risarcimento del danno per
l'inagibilità dell'appartamento oggetto di causa, corrispondente alla spesa sostenuta dall'attrice per tenere in locazione l'appartamento sito in Cagliari, viale Bonaria
n°96, nel periodo dal 1° aprile 2013 fino al 30 novembre
2022, di cui
✓ € 800,00 mensili per il canone locatizio
✓ € 1,81 mensili per i bolli sulle ricevute ed
✓ € 95,00 mensili per le relative spese condominiali ordinarie, per il periodo di nove anni e otto mesi (in tutto €
896,81 mensili per totali 116 mesi);
4.6) € 2.300,00 necessari per la riparazione delle stampe, presenti nel proprio appartamento, danneggiate dall'umidità proveniente dal locale sottostante alla zona giorno, come stimato nella CTU;
4.7) € 244,00 pagati dall'attrice alla consulente Per_1
per la redazione della verifica dei danni alle stampe
[...]
e per la relativa stima;
5) condannare altresì il convenuto al pagamento della somma di €
896,81 mensili, o di altra somma maggiore o minore determinata eventualmente anche in via equitativa, a titolo di danno
3 conseguente al mancato godimento dell'appartamento oggetto di causa e corrispondente al canone locatizio che l'attrice dovrà pagare per l'appartamento detenuto in affitto in Cagliari, viale
Bonaria n°96, per il periodo decorrente dal mese di dicembre 2022 fino alla data in cui sarà stato eliminato il pericolo di crollo del solaio, ripristinata l'agibilità dei locali e riparato il pavimento dell'appartamento oggetto di causa;
6) con rivalutazione monetaria ed interessi legali di mora fino al saldo;
7) con vittoria di spese e compensi del giudizio, compresi quelli per la
CTU e per la consulenza tecnica di parte;
8) in via subordinata, salvo gravame, ferme le precedenti conclusioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4)-4.2, 4)-4.3, 4)-4.4, 4)-4.6, 4)-4.7, 6) e
7), condannare il convenuto al risarcimento del danno CP_1 subito dall'attrice in conseguenza della mancata disponibilità del proprio appartamento per il periodo decorrente dalla data della costituzione in mora (20 settembre 2006) fino all'avvenuta completa esecuzione dei lavori di riparazione e ripristino, in misura da determinarsi in via equitativa”.
Nell'interesse di parte convenuta:
“Conclude affinché l'illustrissimo Tribunale adito, contrariis reiectis,
Voglia:
1) rigettare, siccome infondate, tutte le deduzioni, domande e conclusioni formulate dalla dott.ssa nell'atto di Parte_1
citazione;
2) con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio il al fine di ottenere Controparte_3
l'accertamento della sua responsabilità per le infiltrazioni verificatesi nel
4 proprio appartamento e, per l'effetto, la condanna all'esecuzione dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi, oltre al risarcimento del danno.
A sostegno della propria pretesa, l'attrice ha esposto:
- di essere proprietaria dell'appartamento, destinato a uso di abitazione, ubicato al piano seminterrato dello stabile condominiale sito in Cagliari, nella;
Controparte_1
- che nel mese di luglio 2006 si erano manifestati dei difetti nella pavimentazione in parquet del proprio appartamento, per cui aveva incaricato il proprio tecnico di fiducia ing. , di Persona_2
accertarne le cause;
- che il tecnico incaricato degli accertamenti aveva verificato che la causa del distacco del legno del pavimento in salone, in camera da letto, nell'andito e nel bagno era da rinvenire nel “pessimo stato di conservazione oltre al quasi totale disfacimento del laterizio sia dei fondelli che dei setti verticali delle pignatte, tanto da lasciare intravedere la parte inferiore della soletta di calpestio”;
- che, inoltre, il perito aveva accertato che l'avanzato fenomeno di corrosione aveva trovato un ambiente favorevole in cui svilupparsi per la presenza di umidità costante a causa della mancanza di ricambio d'aria;
- che in ragione dell'accertato pericolo di crollo del solaio e della conseguente inagibilità della propria abitazione, si era trasferita presso un altro appartamento di sua proprietà sito al secondo piano dello stesso stabile, adibito a studio medico;
- che a partire da quel momento aveva smesso di godere della disponibilità del proprio appartamento;
- che, considerata l'inerzia del Condominio e l'aggravamento delle condizioni dello stabile, nell'agosto 2008 l'attrice aveva incaricato un altro professionista di accertare lo stato dei luoghi;
- che l'ing. aveva indagato le condizioni del solaio e Parte_3
aveva verificato che esso costituiva il soffitto di un volume chiuso, il cui microclima caratterizzato da basse temperature ed elevata
5 -
-
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-
umidità aveva favorito fenomeni di carbonatazione del calcestruzzo consistenti nel rigonfiamento dello stesso a seguito dell'ossidazione delle armature metalliche;
che nella relazione tecnica consegnatale in data 13/10/2009 il tecnico aveva attestato che il progredire del fenomeno corrosivo avrebbe portato con certezza al crollo del solaio, per cui aveva suggerito di eseguire specifici interventi di ripristino del costo complessivo pari ad euro 10.000,00; che nonostante i ripetuti avvisi e solleciti trasmessi al , CP_1 quest'ultimo aveva negato la sussistenza di un pericolo di crollo e aveva prospettato di nominare un perito terzo per l'accertamento dello stato dei luoghi, ponendo tuttavia parte dei danni e la metà delle spese a carico dell'attrice; che, per tale ultima ragione, aveva declinato tale proposta;
che, in ogni caso, il tecnico ing. incaricato dal Persona_3
aveva sostanzialmente condiviso le valutazioni già CP_1
espresse dagli altri tecnici in merito allo stato dell'immobile, alle cause del relativo ammaloramento ed ai correlati rischi;
che nell'aprile 2013, stante l'impossibilità di continuare ad abitare nel proprio appartamento adibito a studio medico, si era trasferita in un altro immobile, sito in Cagliari nel viale Bonaria n.96, concessole in locazione a fronte del pagamento di un canone mensile pari ad euro 800,00, oltre ad euro 1,81 per il bollo sulle ricevute ed euro 95,00 a titolo di quote condominiali ordinarie mensili;
che nel periodo ricompreso tra il mese di aprile 2013 e giugno 2014, come opportunamente documentato, aveva sostenuto i seguenti costi:
• euro 12.027,15 per affitti e bolli;
• euro 1.425,00 per quote condominiali;
• euro 1.512,50 per il trasloco dalla casa di a CP_1
quella di viale Bonaria;
6 • euro 110,00 per l'allaccio alla condotta idrica tramite
Pt_2
• euro 55,66 pagati a per il recapito della CP_2
corrispondenza destinata al proprio precedente indirizzo;
- che a tali costi si devono aggiungere quelli necessari per il ripristino dell'appartamento, consistente nella sostituzione del parquet, e quelli inerenti alla perdita del valore locatizio del proprio appartamento dal 2006, nella misura stimata dallo studio immobiliare in euro 600,00/650,00 mensili;
CP_4
- che l'umidità nel proprio appartamento aveva danneggiato, oltre i mobili e gli arredi, anche 21 stampe, per un danno stimato in euro
9.100,00, oltre iva al 22% come attestato nella relazione di Per_1
per la redazione della quale le aveva corrisposto un
[...]
compenso di euro 244,00.
Tanto premesso, considerato che il responsabile non CP_1
aveva realizzato alcun intervento per eliminare le cause dei danni e ripristinare lo stato dei luoghi, l'attrice ha chiesto la condanna del convenuto responsabile a realizzare tutti gli interventi risolutori del problema infiltrativo e statico, oltre al risarcimento del danno.
Con le ultime note conclusionali l'attrice ha precisato che il danno subito, considerato il periodo decorrente dalla data della costituzione in mora (20/09/2006) fino all'avvenuta completa esecuzione dei lavori di riparazione e ripristino, ammonta alla somma complessiva di euro
179.725,08, di cui: euro 50.700,00 a titolo di risarcimento del danno per inagibilità dell'appartamento oggetto di causa, corrispondente al suo valore locatizio;
euro 1.512,50 per il trasloco;
euro 110,00 corrisposti ad Pt_2 per l'allaccio alla condotta idrica nel nuovo appartamento;
euro 55,56 pagati a per il reindirizzamento della propria corrispondenza;
CP_2
euro 127.347,026 corrisposti a titolo di locazione del nuovo immobile;
euro
2.300,00 necessari per la riparazione delle stampe;
euro 244,00 a titolo di compenso dato alla professionista per la redazione della Persona_1
perizia.
7 L'attrice ha chiesto anche la condanna del Condominio alla rifusione dei costi sostenuti a titolo di locazione, pari ad euro 896,81 mensili, con decorrenza dal dicembre 2022 sino al ripristino del proprio appartamento;
e, in via subordinata, al risarcimento del danno subito in conseguenza della mancata disponibilità del proprio appartamento per il periodo decorrente dalla costituzione in mora (20/09/2006) fino alla completa esecuzione dei lavori di ripristino, da determinare in via equitativa.
___
Nel costituirsi in giudizio, il ha Controparte_5 contestato l'avversa prospettazione dei fatti, in quanto priva di fondamento, evidenziando:
- che, dall'esame delle perizie redatte dai tecnici di fiducia di parte attrice, non solo non emergeva la causa dei danni lamentati, ma le stesse erano affette anche da reciproca contraddittorietà in merito al pericolo di crollo dell'edificio, escluso nella relazione del 2009 a firma dell' ing. Pt_3
- che, proprio per tali ragioni, aveva incaricato l'ing. di Per_3 effettuare un ulteriore accertamento, all'esito del quale, nel febbraio
2013, era emerso che il fenomeno di distacco del parquet nel pavimento dell'appartamento interrato di proprietà dell'attrice era da ricondurre alle errate modalità costruttive del vuoto sanitario dell'immobile;
- che spettava alla parte attrice provvedere alla corretta manutenzione del vuoto sanitario/vespaio, in quanto lo stesso era posto al servizio della sua proprietà esclusiva;
- che il proprio tecnico incaricato aveva escluso anche la sussistenza di difetti di staticità dell'edificio;
- che, pertanto, le pretese risarcitorie avanzate dalla parte attrice erano inammissibili e del tutto infondate;
8 Part
- che, in particolare, le condizioni dell'appartamento di proprietà non erano tali da impedirne il godimento, per cui non vi era da parte sua alcuna necessità di reperire un altro alloggio;
- che, peraltro, era proprietaria di un altro Parte_1
appartamento sito nello stesso stabile, adibito a suo studio professionale, per cui non vi era ragione di trasferire la propria abitazione in un terzo appartamento e sostenerne i relativi canoni di locazione;
- che del tutto priva di fondamento era anche l'ulteriore richiesta tesa ad ottenere la perdita del valore locatizio dell'appartamento sito nel piano interrato, considerato che questo era sempre stato utilizzato da quale sua abitazione e non risulta fosse mai stato Parte_1
ceduto in locazione.
Per queste ragioni, il ha contestato Controparte_5
il fondamento della propria responsabilità per le infiltrazioni lamentate dall'attrice e, di conseguenza, la debenza delle somme chieste dalla stessa a titolo risarcitorio.
___
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti,
l'assunzione di prove testimoniali e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito dell'istruttoria la domanda di parte attrice è risultata fondata e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni che seguono.
***
La proprietà immobiliare della parte attrice oggetto di causa è sita in
Cagliari, nella , nel piano seminterrato di uno stabile Controparte_1
composto da cinque piani fuori terra.
Secondo la prospettazione di , a partire dal mese di Parte_1
luglio 2006 si erano manifestati dei difetti nella pavimentazione in parquet del proprio appartamento;
per accertarne la causa aveva incaricato un professionista (ing. ), il quale nel corso delle prime indagini, Persona_2
aveva constatato che il solaio del vano condominiale era in pessimo stato di
9 conservazione, a causa del fenomeno dell'umidità riscontrato e del correlativo fenomeno corrosivo della nervatura portante del solaio.
Inoltre, il tecnico aveva evidenziato che “l'aspetto visivo è così evidente da non lasciare dubbio alcuno sulla precarietà della tenuta strutturale del solaio, tanto da sconsigliare sia un sopralluogo al di sotto senza prima predisporre gli opportuni puntellamenti di sicurezza, sia l'uso della stanza corrispondente”.
Per tale ragione, l'attrice ha riferito di avere trasferito la propria abitazione in un altro appartamento di sua proprietà, sito al piano superiore dello stesso stabile.
Poiché nonostante le richieste di intervento il Condominio era rimasto inerte, aveva commissionato degli ulteriori Parte_1 accertamenti peritali nell'agosto 2008.
Anche in tale occasione, il nuovo tecnico incaricato, l'ing. Parte_3
aveva indagato le condizioni del solaio e aveva rilevato che lo stesso
[...]
costituiva il soffitto di un volume chiuso, all'interno del quale si era creato un microclima caratterizzato da basse temperature e da elevata umidità, le quali, congiuntamente, avevano favorito la carbonatazione del calcestruzzo.
In sostanza, secondo il parere del professionista, il rigonfiamento del calcestruzzo e l'ossidazione delle armature metalliche avevano determinato nel corso del tempo il distacco del calcestruzzo copri ferro, per cui i ferri di armatura erano rimasti scoperti e il solaio si era gravemente danneggiato e deformato.
L'attrice ha riferito che tutti i tentativi di ottenere un tempestivo intervento risolutivo del si erano rivelati vani. CP_1
Il costituitosi nel presente giudizio, ha Controparte_5
contestato la propria responsabilità, evidenziando che il fenomeno del distacco del parquet nel pavimento della parte attrice era dovuto a un difetto costruttivo e manutentivo del vuoto sanitario e che quest'ultimo era posto ad esclusivo servizio della stessa parte attrice.
Inoltre, il convenuto ha contestato la sussistenza e CP_1
fondatezza delle poste risarcitorie avanzate da . Parte_1
10 ___
Deve osservarsi, preliminarmente, che è stato accertato (ed è incontestato tra le parti) che il fenomeno di umidità lamentato dalla parte attrice origini dal solaio di fondazione dello stabile, cosiddetto vespaio o vuoto sanitario.
Come già evidenziato nell'ordinanza del 30/04/2018, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione “in materia di condominio, la zona esistente in profondità al di sotto dell'area superficiaria che è alla base dell'edificio, in mancanza di un titolo che ne attribuisca ad alcuno di essi la proprietà esclusiva, rientra per presunzione in quella comune tra i condomini” (Cass., ord. n.29925/2019).
Nel caso di specie, considerato che all'esito dell'istruttoria non è emerso un titolo dal quale desumere che lo spazio sottostante al suolo dello stabile costituisce proprietà esclusiva di uno dei condomini, deve concludersi che, in forza degli artt. 840 e 1117 c.c., che lo stesso costituisce proprietà comune.
Tanto premesso, considerato che entrambe le parti hanno riconosciuto che il fenomeno di distacco del parquet nell'appartamento di
è dovuto a difetti del vuoto sanitario dello stabile Parte_1
condominiale, è stato disposto un accertamento di natura tecnica per comprendere le cause del fenomeno, nonché gli interventi necessari per eliminarle e per ripristinare lo stato dei luoghi.
Il ctu incaricato, ing. , ha eseguito dei sopralluoghi Persona_4 presso l'appartamento oggetto di causa, in contraddittorio con i tecnici di parte.
Come analiticamente descritto nella relazione depositata, il ctu ha analizzato lo stato dei luoghi sia dell'edificio condominiale che dell'appartamento di proprietà attrice.
Ha evidenziato che l'appartamento non versa in buono stato in quanto non viene effettuata una manutenzione ordinaria da diverso tempo e che, oltre che nella zona giorno, anche nella zona notte si rilevano pesanti tracce di umidità di risalita dalle strutture di fondazione.
11 Quanto alle condizioni del soggiorno, il perito ha constatato che il parquet non versa in buono stato di conservazione;
che, in particolare,
“diverse zone di tale ambiente presentano dei listelli che sono distaccati dal massetto in calcestruzzo, risultando soltanto appoggiati in tale sede. Si nota come essi siano deformati con le estremità che risultano affioranti rispetto al piano orizzontale della pavimentazione […]. Tali listelli, dato lo scollamento ormai completo dal massetto di pavimentazione, risultano facilmente amovibili anche manualmente. Dalla rimozione di un gruppo di listelli, è emersa la presenza di una crepa nel massetto di fondazione. Tale crepa è stata riscontrata in più punti, facendo presumere che si sviluppi per
l'intera larghezza del soggiorno, pari a 5,20 m.”.
Procedendo nell'analisi delle cause del fenomeno di distaccamento del parquet, il ctu ha precisato che questo è stato riscontrato soltanto nella zona giorno dell'appartamento e, precisamente, in tre distinte zone del locale soggiorno.
Nella specie, “L'appartamento di parte ricorrente risulta ubicato al piano seminterrato dell'edificio, al di sotto di tale piano vi è un ulteriore piano interrato dove è presente un vuoto strutturale. Durante le operazioni di indagine si è potuto accedere a tale vuoto strutturale mediante
l'apertura praticata in corrispondenza della parete sul lato Est del giardino, verificando come esso fosse in parte completamente vuoto ed in parte riempito con terreno e materiali di diversa natura. Dalle indagini si è stabilito che l'unica porzione di tale vuoto strutturale che risulti essere interamente vuota è quella sottostante il soggiorno di proprietà della ricorrente”. Per
All'esito degli accertamenti peritali eseguiti dall' Ing. è stato confermato che le problematiche riscontrate sulla pavimentazione si sono verificate solamente nella porzione di appartamento corrispondente al vuoto strutturale sottostante.
Pertanto, la causa del fenomeno si deve rinvenire nell'umidità presente nell'edificio, che ha danneggiato il solaio presente tra il locale soggiorno e il vuoto tecnico sottostante.
12 Secondo la valutazione del ctu, le cui conclusioni appaiono assolutamente condivisibili in ragione del supporto dei dati acquisiti e della logicità delle argomentazioni, nel vuoto strutturale per cui è causa hanno agito due fenomeni di umidità, quella condensativa e quella igroscopica.
In sostanza, richiamando quanto analiticamente spiegato dal perito
(alla cui relazione si rimanda per una esaustiva analisi), nel vano tecnico è stata riscontrata una differenza di temperatura dalla quale origina il fenomeno di umidità e di condensa.
Tale condizione climatica, protratta nel tempo, ha determinato il degrado del solaio e, indebolendo la struttura e modificando la sua planarità, ha generato un effetto meccanico tale da avere causato lo scollamento del rivestimento in parquet.
Ciò premesso, il ctu ha quindi individuato una serie di interventi funzionali ad eliminare la causa delle problematiche in modo da attuare un miglioramento delle condizioni strutturali dell'immobile oggetto di causa e da interrompere il fenomeno di danneggiamento, come indicato nell'allegato E “interventi correttivi”.
In particolare, secondo la valutazione del perito, l'esecuzione delle opere necessarie per eliminare la causa comporta un onere complessivo pari ad euro 11.990,53, oltre iva di cui:
• “oneri per realizzare la struttura di consolidamento statico del solaio esistente: € 6.380,93;
• oneri per la realizzazione dell'isolamento termico del solaio: €
160,70;
• oneri per il ripristino della pavimentazione in parquet nei locali della zona giorno dell'appartamento: € 2.439,06;
• oneri per la creazione di aperture lungo le pareti perimetrali del vuoto strutturale: € 827,49;
• oneri per il carico, il trasporto ed il conferimento a discarica dei residui di lavorazione: € 362,35;
• oneri per l'esecuzione delle prove da eseguirsi in sito sulle strutture ed in laboratorio su campioni di materiale: € 1.820,00”.
13 Inoltre, con integrazione alla relazione tecnica, il ctu ha computato anche i costi delle spese tecniche relative alla progettazione e alla direzione dei lavori.
Il perito ha ritenuto che, considerata la natura delle opere da eseguire al fine di eliminare la causa delle problematiche oggetto di indagine e per sanarne gli effetti, è necessario nominare un professionista per la progettazione e la direzione dei lavori.
Il totale degli oneri conteggiati dal ctu per tale incarico professionale corrisponde all'importo di euro 3.568,09, di cui euro 2.973,40 di onorari ed euro 594,69 di spese e compensi accessori (v. Allegato I –
Calcolo della parcella secondo la legge n. 143/1949).
Ritiene questo tribunale ragionevole e adeguato al caso di specie il parametro utilizzato dal ctu per calcolare l'onorario professionale;
infatti, sebbene la legge n. 143/1949 sia stata abrogata nell'anno 2012, quei valori costituiscono comunque un valido parametro per il calcolo delle parcelle, rappresentativo dei valori mediamente richiesti dai professionisti per le spese tecniche di progettazione e direzione lavori.
Infine, secondo la valutazione del ctu, al fine di eseguire l'intervento si ritiene congruo un tempo complessivo pari a circa tre settimane, corrispondenti a 19 giorni naturali e consecutivi.
Pertanto, in considerazione delle tempistiche ordinarie necessarie per individuare un'impresa edile e per l'esecuzione materiale dei lavori, si ritiene congruo assegnare un termine di tre mesi per l'adempimento del alla condanna al risarcimento in forma specifica, decorrente CP_1
dalla presente decisione.
Per il caso di inadempimento all'obbligazione risarcitoria, si autorizza l'attrice all'esecuzione in proprio dei lavori Parte_1 correttivi indicati nell'allegato E alla relazione tecnica, ponendo le spese, nei limiti di quanto indicato dal ctu negli allegati E ed I, a carico del convenuto. CP_1
___
14 Nel corso dell'istruttoria, si è detto, alla luce degli elementi emersi dagli accertamenti condotti dal ctu, si è reso necessario integrare le indagini peritali.
Poiché nel corso del primo sopralluogo è emerso che nella zona notte erano presenti tracce di umidità di risalita dalle strutture, è stato conferito ulteriore incarico per l'accertamento della causa del fenomeno infiltrativo e, a tal fine, con l'ausilio di un'impresa edile è stata realizzata una breccia sul muro esterno perimetrale presente in corrispondenza dei locali della camera da letto.
È così emerso che la causa di tale problematica deve essere con verosimiglianza rinvenuta nel fenomeno di umidità di risalita, tipico di edifici di risalente costruzione quale lo stabile condominiale di causa, edificato intorno agli anni 70.
Il ctu ha affermato infatti che “le cause all'origine di tali problematiche siano dovute all'età dell'edificio ed alle caratteristiche costruttive intrinseche. In ogni caso le dinamiche descritte non risultano essere generate, causate o provenienti da zone e/o parti condominiali interessate da particolari criticità. Esse infatti riguardano l'edificio nel suo complesso, dal punto di vista dell'aspetto strutturale e delle sue caratteristiche costruttive”.
Quanto invece all'umidità riscontrata nella zona prossima al soffitto della camera da letto, la causa all'origine di tali macchie deve essere rinvenuta in un ingresso d'acqua dalla sovrastante quota stradale di CP_1
[...]
“In particolare ci si riferisce allo spiazzo pavimentato ospitante due posti auto, inquadrato nell'immagine n. 002 dell'allegato fotografico, delimitato da un muretto ospitante al suo interno un'ampia aiuola, oltre che al parapetto delimitante i posti auto al piano pilotis, osservabile nelle immagini n. 034 e 035 dell'Allegato H. Lo scrivente ritiene che in tale zona vi siano delle problematiche relative allo scolo ed all'allontanamento delle acque piovane, che anziché allontanarsi verso i pozzetti di raccolta laterali alla sede stradale si riversano dal lato opposto, verso i livelli inferiori
15 dell'edificio. Una parte di quest'acqua si inserisce all'interno della muratura sottostante, mentre la restante parte precipita verso il giardino di Part proprietà ”.
In conclusione, all'esito di tali indagini peritali è risultato che le problematiche di umidità riscontrate nella zona notte dell'appartamento di hanno origini differenti rispetto a quelle della zona giorno. Parte_1
La diversa eziologia di tali ultimi fenomeni impedisce di considerarli nel presente giudizio, trattandosi di fenomeni del tutto differenti e autonomi da quelli oggetto di causa.
___
Tanto premesso, accertata l'origine del fenomeno infiltrativo e la conseguente responsabilità del convenuto, deve quindi CP_1
procedersi alla valutazione dei danni lamentati da . Parte_1
L'attrice ha chiesto la condanna del al risarcimento del CP_1
danno conseguenza, costituito dai pregiudizi derivati dalla indisponibilità del proprio appartamento, per il periodo decorrente dalla data della costituzione in mora (20 settembre 2006) fino all'avvenuta completa esecuzione dei lavori di riparazione e ripristino, nella misura complessiva di € 158.952,02.
Tuttavia, all'esito dell'istruttoria non è risultato che il fenomeno infiltrativo, considerato nella sua effettiva portata ed entità, abbia determinato un pericolo di crollo né la radicale inagibilità dell'immobile.
In altri termini, considerato l'effetto del fenomeno - concretizzatosi nel distaccamento di alcune porzioni di parquet nel locale del soggiorno - ed evidenziato che gli accertamenti peritali non hanno accertato un attuale pericolo di crollo del solaio, si deve escludere che tale pregiudizio si sia tradotto nella completa inagibilità e indisponibilità dell'immobile per cui è causa.
Né è emerso che l'esecuzione dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi, per la loro portata ed entità, determini una radicale inagibilità dell'immobile per cui è causa, essendo a ben vedere limitata a qualche porzione del solo locale soggiorno.
16 Dunque, non possono in questa sede trovare riconoscimento i danni lamentati relativi alla indisponibilità dell'appartamento oggetto di causa
(punto 4.1 delle domande conclusionali di parte attrice), né quelli correlati al trasferimento presso l'immobile sito in Cagliari, nel viale Bonaria n.96
(punti 4.2 – 4.5, punto 5 e punto 8) delle domande conclusionali di parte attrice) in quanto non appaiono conseguenza immediata e diretta del danno evento subito dalla parte attrice, secondo quanto previsto dall'art. 1223 c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c.
Peraltro, secondo la stessa prospettazione della parte attrice, in un primo momento quest'ultima aveva trasferito la propria abitazione presso un altro appartamento di sua proprietà sito nello stesso stabile.
Non è emersa, in quanto nemmeno dedotta, la ragione per la quale l'attrice abbia poi trasferito la propria abitazione presso un terzo appartamento, sostenendo a tal fine gravosi costi di locazione, trasloco e oneri di allacci alle utenze.
Ancora, l'attrice ha lamentato che il fenomeno infiltrativo e la conseguente umidità avessero cagionato dei danni alle stampe presenti nel proprio appartamento, per la cui stima aveva incaricato una professionista.
Gli esiti delle indagini peritali e le dichiarazioni rese dai testimoni escussi hanno permesso di accertare che a causa dell'umidità presente nell'appartamento della parte attrice le stampe apposte sulle pareti avessero effettivamente subito un deterioramento.
Nella specie, le testimoni , Testimone_1 Tes_2
e , sentite nel corso dell'udienza del 4/06/2018,
[...] Tes_3
hanno unanimemente affermato che le stampe ornamentali erano presenti nell'appartamento dell'attrice prima del fenomeno infiltrativo e che a seguito di quest'ultimo avevano subito un danneggiamento consistito nella comparsa di muffa.
Nel corso degli accertamenti condotti dal ctu – che per tale esame si
è valso delle competenze della consulente iscritta nell'elenco dei Per_5
Periti Esperti Antiquari del Tribunale di Cagliari - è risultato che
17 nell'appartamento dell'attrice erano presenti ventidue stampe ornamentali
(di cui agli allegati alla relazione n.31 – 51).
All'esito dell'esame tecnico, la consulente esperta antiquaria ha evidenziato che “Tenuto conto del valore di ciascuna opera e del costo di un restauro cartaceo professionale per ciascuna di esse, la scrivente fa notare che trattasi di un restauro difficile e costoso perché la causa dei danni, siano essi fioriture o Foxing, e cioè macchie rossastre di varia grandezza, sono difficili da eliminare in fase di restauro. Il fenomeno non è da ricercarsi esclusivamente nelle condizioni climatiche: spesso trattasi di una tipologia di degrado difficile da trattare ed infatti è il grande cruccio dei restauratori di materiale cartaceo. Certamente l'umidità non giova: potrebbe essere una concausa. Faccio inoltre notare che in questo caso sono presenti tutte e due le tipologie e che, nel caso di specie se dovessi dare un consiglio lascerei le cose come stanno. Tengo a precisare che, per evitare il problema alla fonte, le stampe antiche andrebbero sempre supportate da cartoncini Acid free 100% cotone: essendo esenti da acidi e lignina non sbiadiscono e non si macchiano e per questo motivo vengono utilizzati dai migliori corniciai, gallerie e ovviamente musei. Lo sconsigliare il restauro viene da una mancata certezza di un risultato soddisfacente, in particolare delle macchie rosse dette Foxing”.
In conclusione, alla luce della valutazione del ctu e della consulente esperta in restauro, tenuto conto anche delle risposte fornite alle osservazioni dei ctp, nel caso di specie si deve ritenere che l'attuale stato di degrado delle stampe ornamentali debba essere ricondotto a due concause: le fioriture e l'umidità.
Considerato che non è emerso che uno dei due fattori causali avesse avuto una portata prevalente rispetto all'altro, si ritiene di considerare gli stessi equivalenti nella causazione del degrado delle stampe.
Pertanto, il risarcimento del danno stimato dai tecnici nella somma pari ad euro 2.300,00, corrispondente agli oneri da sostenere per il completo ripristino di ognuna delle singole opere, deve essere ridotto della metà ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2 c.c., dovendosi ricondurre alla
18 responsabilità del convenuto solo il danno provocato CP_1
dall'umidità.
Al contrario, la fioritura, ossia il fenomeno di invecchiamento del supporto cartaceo, dipende da fattori intrinseci alla stampa stessa, che appaiono del tutto indipendenti dall'umidità.
Inoltre, per fronteggiare il fisiologico deterioramento dipendente dalla fioritura, secondo il parere tecnico della restauratrice, la danneggiata ben avrebbe potuto adottare delle ordinarie cautele consistenti nell'inserire un cartoncino acid free 100% cotone.
In definitiva, il risarcimento del danno pari ai costi necessari per il ripristino delle stampe di euro 2.300,00 e agli oneri corrisposti dall'attrice alla consulente per la redazione della verifica dei danni Persona_1
alle stampe e per la relativa stima di euro 244,00 (doc. 24 – 25 di parte attrice) devono essere ridotti nella misura della metà; il danno conseguenza risarcibile ammonta dunque alla somma di euro 1.272,00.
___
In conclusione, all'esito del giudizio è risultato che la causa del fenomeno di distacco del parquet deve essere attribuita alle condizioni termiche ed igrometriche del volume d'aria umida presente all'interno del vuoto strutturale sottostante il pavimento, di proprietà CP_6
Per tale ragione, il deve essere Controparte_5
condannato all'esecuzione degli interventi di risoluzione delle cause del fenomeno infiltrativo e di ripristino dello stato dei luoghi, così come analiticamente indicato dal ctu nell'allegato E della relazione tecnica.
Quanto invece ai pregiudizi patiti dalla danneggiata e oggetto di richiesta risarcitoria, per le ragioni illustrate, non possono essere riconosciute le poste inerenti alla indisponibilità dell'immobile per cui è causa e ai costi connessi al trasferimento presso la diversa abitazione.
Infatti, all'esito dell'istruttoria, non è risultato accertato il pericolo di crollo del solaio né la radicale inagibilità dell'immobile, considerato che il fenomeno di distacco del parquet ha interessato soltanto alcune porzioni del solaio.
19 Pertanto, l'unico danno conseguenza subito dalla parte attrice è risultato il deterioramento delle stampe ornamentali, per il quale il convenuto deve essere condannato al risarcimento stimato CP_1
nella somma di euro 1.272,00.
Trattandosi di debito di valore, compete alla parte danneggiata il risarcimento del danno derivante dalla mancata disponibilità delle somme indicate fin dal momento in cui il danno si è verificato (Cass., SS.UU., 17 febbraio 1995, n. 1712).
Il ritardato pagamento rispetto al momento in cui il danno si è verificato deve essere riparato attraverso il ricorso agli interessi compensativi, che non costituiscono un autonomo diritto del creditore ma svolgono una funzione, per l'appunto, compensativa, tendente a reintegrare il patrimonio del danneggiato quale era all'epoca del prodursi del danno.
La loro attribuzione costituisce, dunque, una mera modalità o tecnica liquidatoria (Cass. sez. 1, sentenza n. 19636 del 07/10/2005; Cass. sez. U, sentenza n. 8520 del 05/04/2007). Per la determinazione di questo profilo di danno può farsi riferimento ad elementi di carattere presuntivo e a fatti di comune esperienza, con l'applicazione, in via astratta, di diversi parametri.
Attingendo al notorio, e in conformità al tradizionale orientamento della giurisprudenza, compresa quella del Tribunale di Cagliari, in mancanza di altri elementi di prova, neanche allegati dalla parte danneggiata, può presumersi che nel periodo in esame il denaro sarebbe stato investito in titoli di Stato o in depositi bancari, o altri tipi di investimento cui di regola ricorrono i risparmiatori, che avrebbero consentito di lucrare un interesse medio annuo che può stimarsi pari al tasso degli interessi legali.
Nell'ambito della valutazione equitativa, imposta dall'art. 2056 c.c., deve inoltre tenersi conto del tasso d'inflazione, cioè del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta determinato sulla base degli indici ISTAT fra la data del fatto e quella dell'esborso, calcolando gli interessi compensativi sul valore delle somme oggetto del risarcimento via
20 via rivalutate nell'arco del termine del ritardato pagamento (Cass., sez. un.,
17 febbraio 1995, n. 1712; sez. 3, 10.3.2000 n. 2796). Applicando tali criteri, il danno patito dall'attrice, integrato dalla perdita degli interessi che sarebbero via via maturati sulle somme oggetto del risarcimento via via rivalutate fino alla data della presente decisione, è pari ad euro 2.181,08
(rivalutazione ed interessi con decorrenza dalla denuncia del danno trasmessa dall'attrice al in data 20/07/2006 fino ad oggi). CP_1
In conclusione, il deve essere Controparte_5 condannato al pagamento in favore dell'attrice della Parte_1
somma di euro 2.181,08, oltre interessi di mora ex art. 1224, comma 1, c.c. in misura legale con decorrenza dalla domanda azionata con il presente giudizio (16/10/2014) al saldo.
***
Quanto alle spese processuali del presente giudizio, le stesse seguono la soccombenza.
Pertanto, il deve essere condannato Controparte_5 alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'attrice , Parte_1
nella misura liquidata in dispositivo.
Nel caso di specie, la prestazione professionale dei procuratori delle parti si è esaurita dopo l'entrata in vigore dei nuovi criteri fissati dal DM
147/2022, con la conseguenza che i compensi professionali devono essere liquidati in forza dei nuovi parametri.
Quanto alla spesa della consulenza tecnica d'ufficio, considerato che la stessa ha permesso di accertare che la causa delle infiltrazioni patite dall'attrice è dovuta a difetti di una parte dell'immobile di proprietà condominiale, la stessa deve essere definitivamente posta a carico del convenuto, il quale deve essere condannato alla rifusione di CP_1
quanto eventualmente anticipato a titolo di onorari dall'attrice al ctu.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
21 1) dichiara la responsabilità del nella Controparte_5 causazione delle infiltrazioni subite dall'attrice ; Parte_1
2) condanna il all'esecuzione degli Controparte_5
interventi correttivi di rimozione delle cause ed eliminazione dei danni indicati nell'allegato E della relazione tecnica del ctu entro il termine di tre mesi dalla presente decisione;
3) autorizza l'attrice per il caso di inadempimento del Pt_1 Parte_1
all'esecuzione degli interventi Controparte_5
correttivi con spese a carico del convenuto inadempiente, nei limiti dei costi individuati dal ctu negli allegati E ed I;
4) condanna il al pagamento, in favore Controparte_5 dell'attrice , della somma di euro 2.181,08, oltre Parte_1
interessi di mora in misura legale con decorrenza dalla domanda al saldo;
5) rigetta le altre domande delle parti;
6) condanna il alla rifusione in favore Controparte_5 dell'attrice delle spese processuali, che si liquidano Parte_1
in euro 5.077,00 per compensi al difensore ed euro 559,85 per spese, oltre spese generali, cpa ed iva, come dovute per legge;
7) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico del e lo condanna a rifondere Controparte_5 quanto eventualmente anticipato dall'attrice al Parte_1 consulente tecnico d'ufficio.
Cagliari, 13/02/2025
Il giudice dott.ssa Luisa Rosetti
22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
In composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Luisa
Rosetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8726 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili per l'anno 2014 tra:
, C.F. , residente in [...]Parte_1 C.F._1
ed ivi elettivamente domiciliata, nella via Carboni Boi n.8, presso lo studio dell'avvocato Andrea Tedde, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine dell'atto di citazione
Parte attrice contro
C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore in carica e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, nella , presso lo Controparte_1
studio dell'avvocato Salvatore Sale, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
Parte convenuta
***
Oggetto: responsabilità extracontrattuale - danni da infiltrazioni
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice:
1 “Nell'interesse dell'attrice si conclude chiedendo che il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia, in via principale:
1) accertare che le infiltrazioni ed i conseguenti danni verificatisi nell'appartamento dell'attrice, come descritti nell'espositiva della citazione, nelle relazioni tecniche ad essa allegate e nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. nonché come risultano dagli accertamenti peritali svolti in corso di causa, devono ascriversi ad esclusiva responsabilità del convenuto;
CP_1
2) condannarlo, per l'effetto, ad effettuare entro un congruo prefiggendo termine gli interventi ritenuti necessari per preservare la statica dell'edificio ed, in particolare, del solaio sottostante alla zona giorno dell'appartamento dell'attrice, per la messa in sicurezza e la coibentazione dello stesso solaio e per il ripristino del relativo pavimento in parquet, come accertato e prospettato nella consulenza tecnica d'ufficio espletata;
3) autorizzare l'attrice, in difetto, ad eseguire detti lavori, a propria cura ed a spese del;
CP_1
4) condannare il convenuto, inoltre, al risarcimento di tutti danni che sono derivati e che deriveranno all'attrice dalla indisponibilità del proprio appartamento per il periodo decorrente dalla data della costituzione in mora (20 settembre 2006) fino all'avvenuta completa esecuzione dei lavori di riparazione e ripristino, nella misura complessiva di € 158.952,02#
(centocinquantottomilanovecento/cinquantadue/02Euro), determinata come segue:
4.1) € 50.700,00 a titolo di risarcimento del danno per la inagibilità dell'appartamento oggetto di causa, corrispondente al suo valore locatizio, nel periodo dal 1° ottobre 2006, mese successivo alla data in cui è stato rappresentato e contestato al il relativo stato di CP_1
inagibilità per il pericolo di crollo, fino al 31 marzo 2013
2 (in ragione di € 650,00 mensili per sei anni e sei mesi: in tutto per 78 mesi);
4.2) € 1.512,50 spesi per il trasloco dalla propria abitazione sita in Cagliari, via La Vega n°5, a quella tratta in locazione
e sita in Cagliari, viale Bonaria n°96, in cui si è traferita dal
1° aprile 2013;
4.3) € 110,00 pagati ad per l'allaccio alla condotta Pt_2
idrica nel suddetto ultimo appartamento;
4.4) € 55,56 pagati a per il reindirizzamento CP_2
del recapito della corrispondenza presso tale nuova abitazione;
4.5) € 127.347,02 a titolo di risarcimento del danno per
l'inagibilità dell'appartamento oggetto di causa, corrispondente alla spesa sostenuta dall'attrice per tenere in locazione l'appartamento sito in Cagliari, viale Bonaria
n°96, nel periodo dal 1° aprile 2013 fino al 30 novembre
2022, di cui
✓ € 800,00 mensili per il canone locatizio
✓ € 1,81 mensili per i bolli sulle ricevute ed
✓ € 95,00 mensili per le relative spese condominiali ordinarie, per il periodo di nove anni e otto mesi (in tutto €
896,81 mensili per totali 116 mesi);
4.6) € 2.300,00 necessari per la riparazione delle stampe, presenti nel proprio appartamento, danneggiate dall'umidità proveniente dal locale sottostante alla zona giorno, come stimato nella CTU;
4.7) € 244,00 pagati dall'attrice alla consulente Per_1
per la redazione della verifica dei danni alle stampe
[...]
e per la relativa stima;
5) condannare altresì il convenuto al pagamento della somma di €
896,81 mensili, o di altra somma maggiore o minore determinata eventualmente anche in via equitativa, a titolo di danno
3 conseguente al mancato godimento dell'appartamento oggetto di causa e corrispondente al canone locatizio che l'attrice dovrà pagare per l'appartamento detenuto in affitto in Cagliari, viale
Bonaria n°96, per il periodo decorrente dal mese di dicembre 2022 fino alla data in cui sarà stato eliminato il pericolo di crollo del solaio, ripristinata l'agibilità dei locali e riparato il pavimento dell'appartamento oggetto di causa;
6) con rivalutazione monetaria ed interessi legali di mora fino al saldo;
7) con vittoria di spese e compensi del giudizio, compresi quelli per la
CTU e per la consulenza tecnica di parte;
8) in via subordinata, salvo gravame, ferme le precedenti conclusioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4)-4.2, 4)-4.3, 4)-4.4, 4)-4.6, 4)-4.7, 6) e
7), condannare il convenuto al risarcimento del danno CP_1 subito dall'attrice in conseguenza della mancata disponibilità del proprio appartamento per il periodo decorrente dalla data della costituzione in mora (20 settembre 2006) fino all'avvenuta completa esecuzione dei lavori di riparazione e ripristino, in misura da determinarsi in via equitativa”.
Nell'interesse di parte convenuta:
“Conclude affinché l'illustrissimo Tribunale adito, contrariis reiectis,
Voglia:
1) rigettare, siccome infondate, tutte le deduzioni, domande e conclusioni formulate dalla dott.ssa nell'atto di Parte_1
citazione;
2) con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio il al fine di ottenere Controparte_3
l'accertamento della sua responsabilità per le infiltrazioni verificatesi nel
4 proprio appartamento e, per l'effetto, la condanna all'esecuzione dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi, oltre al risarcimento del danno.
A sostegno della propria pretesa, l'attrice ha esposto:
- di essere proprietaria dell'appartamento, destinato a uso di abitazione, ubicato al piano seminterrato dello stabile condominiale sito in Cagliari, nella;
Controparte_1
- che nel mese di luglio 2006 si erano manifestati dei difetti nella pavimentazione in parquet del proprio appartamento, per cui aveva incaricato il proprio tecnico di fiducia ing. , di Persona_2
accertarne le cause;
- che il tecnico incaricato degli accertamenti aveva verificato che la causa del distacco del legno del pavimento in salone, in camera da letto, nell'andito e nel bagno era da rinvenire nel “pessimo stato di conservazione oltre al quasi totale disfacimento del laterizio sia dei fondelli che dei setti verticali delle pignatte, tanto da lasciare intravedere la parte inferiore della soletta di calpestio”;
- che, inoltre, il perito aveva accertato che l'avanzato fenomeno di corrosione aveva trovato un ambiente favorevole in cui svilupparsi per la presenza di umidità costante a causa della mancanza di ricambio d'aria;
- che in ragione dell'accertato pericolo di crollo del solaio e della conseguente inagibilità della propria abitazione, si era trasferita presso un altro appartamento di sua proprietà sito al secondo piano dello stesso stabile, adibito a studio medico;
- che a partire da quel momento aveva smesso di godere della disponibilità del proprio appartamento;
- che, considerata l'inerzia del Condominio e l'aggravamento delle condizioni dello stabile, nell'agosto 2008 l'attrice aveva incaricato un altro professionista di accertare lo stato dei luoghi;
- che l'ing. aveva indagato le condizioni del solaio e Parte_3
aveva verificato che esso costituiva il soffitto di un volume chiuso, il cui microclima caratterizzato da basse temperature ed elevata
5 -
-
-
-
-
-
umidità aveva favorito fenomeni di carbonatazione del calcestruzzo consistenti nel rigonfiamento dello stesso a seguito dell'ossidazione delle armature metalliche;
che nella relazione tecnica consegnatale in data 13/10/2009 il tecnico aveva attestato che il progredire del fenomeno corrosivo avrebbe portato con certezza al crollo del solaio, per cui aveva suggerito di eseguire specifici interventi di ripristino del costo complessivo pari ad euro 10.000,00; che nonostante i ripetuti avvisi e solleciti trasmessi al , CP_1 quest'ultimo aveva negato la sussistenza di un pericolo di crollo e aveva prospettato di nominare un perito terzo per l'accertamento dello stato dei luoghi, ponendo tuttavia parte dei danni e la metà delle spese a carico dell'attrice; che, per tale ultima ragione, aveva declinato tale proposta;
che, in ogni caso, il tecnico ing. incaricato dal Persona_3
aveva sostanzialmente condiviso le valutazioni già CP_1
espresse dagli altri tecnici in merito allo stato dell'immobile, alle cause del relativo ammaloramento ed ai correlati rischi;
che nell'aprile 2013, stante l'impossibilità di continuare ad abitare nel proprio appartamento adibito a studio medico, si era trasferita in un altro immobile, sito in Cagliari nel viale Bonaria n.96, concessole in locazione a fronte del pagamento di un canone mensile pari ad euro 800,00, oltre ad euro 1,81 per il bollo sulle ricevute ed euro 95,00 a titolo di quote condominiali ordinarie mensili;
che nel periodo ricompreso tra il mese di aprile 2013 e giugno 2014, come opportunamente documentato, aveva sostenuto i seguenti costi:
• euro 12.027,15 per affitti e bolli;
• euro 1.425,00 per quote condominiali;
• euro 1.512,50 per il trasloco dalla casa di a CP_1
quella di viale Bonaria;
6 • euro 110,00 per l'allaccio alla condotta idrica tramite
Pt_2
• euro 55,66 pagati a per il recapito della CP_2
corrispondenza destinata al proprio precedente indirizzo;
- che a tali costi si devono aggiungere quelli necessari per il ripristino dell'appartamento, consistente nella sostituzione del parquet, e quelli inerenti alla perdita del valore locatizio del proprio appartamento dal 2006, nella misura stimata dallo studio immobiliare in euro 600,00/650,00 mensili;
CP_4
- che l'umidità nel proprio appartamento aveva danneggiato, oltre i mobili e gli arredi, anche 21 stampe, per un danno stimato in euro
9.100,00, oltre iva al 22% come attestato nella relazione di Per_1
per la redazione della quale le aveva corrisposto un
[...]
compenso di euro 244,00.
Tanto premesso, considerato che il responsabile non CP_1
aveva realizzato alcun intervento per eliminare le cause dei danni e ripristinare lo stato dei luoghi, l'attrice ha chiesto la condanna del convenuto responsabile a realizzare tutti gli interventi risolutori del problema infiltrativo e statico, oltre al risarcimento del danno.
Con le ultime note conclusionali l'attrice ha precisato che il danno subito, considerato il periodo decorrente dalla data della costituzione in mora (20/09/2006) fino all'avvenuta completa esecuzione dei lavori di riparazione e ripristino, ammonta alla somma complessiva di euro
179.725,08, di cui: euro 50.700,00 a titolo di risarcimento del danno per inagibilità dell'appartamento oggetto di causa, corrispondente al suo valore locatizio;
euro 1.512,50 per il trasloco;
euro 110,00 corrisposti ad Pt_2 per l'allaccio alla condotta idrica nel nuovo appartamento;
euro 55,56 pagati a per il reindirizzamento della propria corrispondenza;
CP_2
euro 127.347,026 corrisposti a titolo di locazione del nuovo immobile;
euro
2.300,00 necessari per la riparazione delle stampe;
euro 244,00 a titolo di compenso dato alla professionista per la redazione della Persona_1
perizia.
7 L'attrice ha chiesto anche la condanna del Condominio alla rifusione dei costi sostenuti a titolo di locazione, pari ad euro 896,81 mensili, con decorrenza dal dicembre 2022 sino al ripristino del proprio appartamento;
e, in via subordinata, al risarcimento del danno subito in conseguenza della mancata disponibilità del proprio appartamento per il periodo decorrente dalla costituzione in mora (20/09/2006) fino alla completa esecuzione dei lavori di ripristino, da determinare in via equitativa.
___
Nel costituirsi in giudizio, il ha Controparte_5 contestato l'avversa prospettazione dei fatti, in quanto priva di fondamento, evidenziando:
- che, dall'esame delle perizie redatte dai tecnici di fiducia di parte attrice, non solo non emergeva la causa dei danni lamentati, ma le stesse erano affette anche da reciproca contraddittorietà in merito al pericolo di crollo dell'edificio, escluso nella relazione del 2009 a firma dell' ing. Pt_3
- che, proprio per tali ragioni, aveva incaricato l'ing. di Per_3 effettuare un ulteriore accertamento, all'esito del quale, nel febbraio
2013, era emerso che il fenomeno di distacco del parquet nel pavimento dell'appartamento interrato di proprietà dell'attrice era da ricondurre alle errate modalità costruttive del vuoto sanitario dell'immobile;
- che spettava alla parte attrice provvedere alla corretta manutenzione del vuoto sanitario/vespaio, in quanto lo stesso era posto al servizio della sua proprietà esclusiva;
- che il proprio tecnico incaricato aveva escluso anche la sussistenza di difetti di staticità dell'edificio;
- che, pertanto, le pretese risarcitorie avanzate dalla parte attrice erano inammissibili e del tutto infondate;
8 Part
- che, in particolare, le condizioni dell'appartamento di proprietà non erano tali da impedirne il godimento, per cui non vi era da parte sua alcuna necessità di reperire un altro alloggio;
- che, peraltro, era proprietaria di un altro Parte_1
appartamento sito nello stesso stabile, adibito a suo studio professionale, per cui non vi era ragione di trasferire la propria abitazione in un terzo appartamento e sostenerne i relativi canoni di locazione;
- che del tutto priva di fondamento era anche l'ulteriore richiesta tesa ad ottenere la perdita del valore locatizio dell'appartamento sito nel piano interrato, considerato che questo era sempre stato utilizzato da quale sua abitazione e non risulta fosse mai stato Parte_1
ceduto in locazione.
Per queste ragioni, il ha contestato Controparte_5
il fondamento della propria responsabilità per le infiltrazioni lamentate dall'attrice e, di conseguenza, la debenza delle somme chieste dalla stessa a titolo risarcitorio.
___
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti,
l'assunzione di prove testimoniali e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito dell'istruttoria la domanda di parte attrice è risultata fondata e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni che seguono.
***
La proprietà immobiliare della parte attrice oggetto di causa è sita in
Cagliari, nella , nel piano seminterrato di uno stabile Controparte_1
composto da cinque piani fuori terra.
Secondo la prospettazione di , a partire dal mese di Parte_1
luglio 2006 si erano manifestati dei difetti nella pavimentazione in parquet del proprio appartamento;
per accertarne la causa aveva incaricato un professionista (ing. ), il quale nel corso delle prime indagini, Persona_2
aveva constatato che il solaio del vano condominiale era in pessimo stato di
9 conservazione, a causa del fenomeno dell'umidità riscontrato e del correlativo fenomeno corrosivo della nervatura portante del solaio.
Inoltre, il tecnico aveva evidenziato che “l'aspetto visivo è così evidente da non lasciare dubbio alcuno sulla precarietà della tenuta strutturale del solaio, tanto da sconsigliare sia un sopralluogo al di sotto senza prima predisporre gli opportuni puntellamenti di sicurezza, sia l'uso della stanza corrispondente”.
Per tale ragione, l'attrice ha riferito di avere trasferito la propria abitazione in un altro appartamento di sua proprietà, sito al piano superiore dello stesso stabile.
Poiché nonostante le richieste di intervento il Condominio era rimasto inerte, aveva commissionato degli ulteriori Parte_1 accertamenti peritali nell'agosto 2008.
Anche in tale occasione, il nuovo tecnico incaricato, l'ing. Parte_3
aveva indagato le condizioni del solaio e aveva rilevato che lo stesso
[...]
costituiva il soffitto di un volume chiuso, all'interno del quale si era creato un microclima caratterizzato da basse temperature e da elevata umidità, le quali, congiuntamente, avevano favorito la carbonatazione del calcestruzzo.
In sostanza, secondo il parere del professionista, il rigonfiamento del calcestruzzo e l'ossidazione delle armature metalliche avevano determinato nel corso del tempo il distacco del calcestruzzo copri ferro, per cui i ferri di armatura erano rimasti scoperti e il solaio si era gravemente danneggiato e deformato.
L'attrice ha riferito che tutti i tentativi di ottenere un tempestivo intervento risolutivo del si erano rivelati vani. CP_1
Il costituitosi nel presente giudizio, ha Controparte_5
contestato la propria responsabilità, evidenziando che il fenomeno del distacco del parquet nel pavimento della parte attrice era dovuto a un difetto costruttivo e manutentivo del vuoto sanitario e che quest'ultimo era posto ad esclusivo servizio della stessa parte attrice.
Inoltre, il convenuto ha contestato la sussistenza e CP_1
fondatezza delle poste risarcitorie avanzate da . Parte_1
10 ___
Deve osservarsi, preliminarmente, che è stato accertato (ed è incontestato tra le parti) che il fenomeno di umidità lamentato dalla parte attrice origini dal solaio di fondazione dello stabile, cosiddetto vespaio o vuoto sanitario.
Come già evidenziato nell'ordinanza del 30/04/2018, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione “in materia di condominio, la zona esistente in profondità al di sotto dell'area superficiaria che è alla base dell'edificio, in mancanza di un titolo che ne attribuisca ad alcuno di essi la proprietà esclusiva, rientra per presunzione in quella comune tra i condomini” (Cass., ord. n.29925/2019).
Nel caso di specie, considerato che all'esito dell'istruttoria non è emerso un titolo dal quale desumere che lo spazio sottostante al suolo dello stabile costituisce proprietà esclusiva di uno dei condomini, deve concludersi che, in forza degli artt. 840 e 1117 c.c., che lo stesso costituisce proprietà comune.
Tanto premesso, considerato che entrambe le parti hanno riconosciuto che il fenomeno di distacco del parquet nell'appartamento di
è dovuto a difetti del vuoto sanitario dello stabile Parte_1
condominiale, è stato disposto un accertamento di natura tecnica per comprendere le cause del fenomeno, nonché gli interventi necessari per eliminarle e per ripristinare lo stato dei luoghi.
Il ctu incaricato, ing. , ha eseguito dei sopralluoghi Persona_4 presso l'appartamento oggetto di causa, in contraddittorio con i tecnici di parte.
Come analiticamente descritto nella relazione depositata, il ctu ha analizzato lo stato dei luoghi sia dell'edificio condominiale che dell'appartamento di proprietà attrice.
Ha evidenziato che l'appartamento non versa in buono stato in quanto non viene effettuata una manutenzione ordinaria da diverso tempo e che, oltre che nella zona giorno, anche nella zona notte si rilevano pesanti tracce di umidità di risalita dalle strutture di fondazione.
11 Quanto alle condizioni del soggiorno, il perito ha constatato che il parquet non versa in buono stato di conservazione;
che, in particolare,
“diverse zone di tale ambiente presentano dei listelli che sono distaccati dal massetto in calcestruzzo, risultando soltanto appoggiati in tale sede. Si nota come essi siano deformati con le estremità che risultano affioranti rispetto al piano orizzontale della pavimentazione […]. Tali listelli, dato lo scollamento ormai completo dal massetto di pavimentazione, risultano facilmente amovibili anche manualmente. Dalla rimozione di un gruppo di listelli, è emersa la presenza di una crepa nel massetto di fondazione. Tale crepa è stata riscontrata in più punti, facendo presumere che si sviluppi per
l'intera larghezza del soggiorno, pari a 5,20 m.”.
Procedendo nell'analisi delle cause del fenomeno di distaccamento del parquet, il ctu ha precisato che questo è stato riscontrato soltanto nella zona giorno dell'appartamento e, precisamente, in tre distinte zone del locale soggiorno.
Nella specie, “L'appartamento di parte ricorrente risulta ubicato al piano seminterrato dell'edificio, al di sotto di tale piano vi è un ulteriore piano interrato dove è presente un vuoto strutturale. Durante le operazioni di indagine si è potuto accedere a tale vuoto strutturale mediante
l'apertura praticata in corrispondenza della parete sul lato Est del giardino, verificando come esso fosse in parte completamente vuoto ed in parte riempito con terreno e materiali di diversa natura. Dalle indagini si è stabilito che l'unica porzione di tale vuoto strutturale che risulti essere interamente vuota è quella sottostante il soggiorno di proprietà della ricorrente”. Per
All'esito degli accertamenti peritali eseguiti dall' Ing. è stato confermato che le problematiche riscontrate sulla pavimentazione si sono verificate solamente nella porzione di appartamento corrispondente al vuoto strutturale sottostante.
Pertanto, la causa del fenomeno si deve rinvenire nell'umidità presente nell'edificio, che ha danneggiato il solaio presente tra il locale soggiorno e il vuoto tecnico sottostante.
12 Secondo la valutazione del ctu, le cui conclusioni appaiono assolutamente condivisibili in ragione del supporto dei dati acquisiti e della logicità delle argomentazioni, nel vuoto strutturale per cui è causa hanno agito due fenomeni di umidità, quella condensativa e quella igroscopica.
In sostanza, richiamando quanto analiticamente spiegato dal perito
(alla cui relazione si rimanda per una esaustiva analisi), nel vano tecnico è stata riscontrata una differenza di temperatura dalla quale origina il fenomeno di umidità e di condensa.
Tale condizione climatica, protratta nel tempo, ha determinato il degrado del solaio e, indebolendo la struttura e modificando la sua planarità, ha generato un effetto meccanico tale da avere causato lo scollamento del rivestimento in parquet.
Ciò premesso, il ctu ha quindi individuato una serie di interventi funzionali ad eliminare la causa delle problematiche in modo da attuare un miglioramento delle condizioni strutturali dell'immobile oggetto di causa e da interrompere il fenomeno di danneggiamento, come indicato nell'allegato E “interventi correttivi”.
In particolare, secondo la valutazione del perito, l'esecuzione delle opere necessarie per eliminare la causa comporta un onere complessivo pari ad euro 11.990,53, oltre iva di cui:
• “oneri per realizzare la struttura di consolidamento statico del solaio esistente: € 6.380,93;
• oneri per la realizzazione dell'isolamento termico del solaio: €
160,70;
• oneri per il ripristino della pavimentazione in parquet nei locali della zona giorno dell'appartamento: € 2.439,06;
• oneri per la creazione di aperture lungo le pareti perimetrali del vuoto strutturale: € 827,49;
• oneri per il carico, il trasporto ed il conferimento a discarica dei residui di lavorazione: € 362,35;
• oneri per l'esecuzione delle prove da eseguirsi in sito sulle strutture ed in laboratorio su campioni di materiale: € 1.820,00”.
13 Inoltre, con integrazione alla relazione tecnica, il ctu ha computato anche i costi delle spese tecniche relative alla progettazione e alla direzione dei lavori.
Il perito ha ritenuto che, considerata la natura delle opere da eseguire al fine di eliminare la causa delle problematiche oggetto di indagine e per sanarne gli effetti, è necessario nominare un professionista per la progettazione e la direzione dei lavori.
Il totale degli oneri conteggiati dal ctu per tale incarico professionale corrisponde all'importo di euro 3.568,09, di cui euro 2.973,40 di onorari ed euro 594,69 di spese e compensi accessori (v. Allegato I –
Calcolo della parcella secondo la legge n. 143/1949).
Ritiene questo tribunale ragionevole e adeguato al caso di specie il parametro utilizzato dal ctu per calcolare l'onorario professionale;
infatti, sebbene la legge n. 143/1949 sia stata abrogata nell'anno 2012, quei valori costituiscono comunque un valido parametro per il calcolo delle parcelle, rappresentativo dei valori mediamente richiesti dai professionisti per le spese tecniche di progettazione e direzione lavori.
Infine, secondo la valutazione del ctu, al fine di eseguire l'intervento si ritiene congruo un tempo complessivo pari a circa tre settimane, corrispondenti a 19 giorni naturali e consecutivi.
Pertanto, in considerazione delle tempistiche ordinarie necessarie per individuare un'impresa edile e per l'esecuzione materiale dei lavori, si ritiene congruo assegnare un termine di tre mesi per l'adempimento del alla condanna al risarcimento in forma specifica, decorrente CP_1
dalla presente decisione.
Per il caso di inadempimento all'obbligazione risarcitoria, si autorizza l'attrice all'esecuzione in proprio dei lavori Parte_1 correttivi indicati nell'allegato E alla relazione tecnica, ponendo le spese, nei limiti di quanto indicato dal ctu negli allegati E ed I, a carico del convenuto. CP_1
___
14 Nel corso dell'istruttoria, si è detto, alla luce degli elementi emersi dagli accertamenti condotti dal ctu, si è reso necessario integrare le indagini peritali.
Poiché nel corso del primo sopralluogo è emerso che nella zona notte erano presenti tracce di umidità di risalita dalle strutture, è stato conferito ulteriore incarico per l'accertamento della causa del fenomeno infiltrativo e, a tal fine, con l'ausilio di un'impresa edile è stata realizzata una breccia sul muro esterno perimetrale presente in corrispondenza dei locali della camera da letto.
È così emerso che la causa di tale problematica deve essere con verosimiglianza rinvenuta nel fenomeno di umidità di risalita, tipico di edifici di risalente costruzione quale lo stabile condominiale di causa, edificato intorno agli anni 70.
Il ctu ha affermato infatti che “le cause all'origine di tali problematiche siano dovute all'età dell'edificio ed alle caratteristiche costruttive intrinseche. In ogni caso le dinamiche descritte non risultano essere generate, causate o provenienti da zone e/o parti condominiali interessate da particolari criticità. Esse infatti riguardano l'edificio nel suo complesso, dal punto di vista dell'aspetto strutturale e delle sue caratteristiche costruttive”.
Quanto invece all'umidità riscontrata nella zona prossima al soffitto della camera da letto, la causa all'origine di tali macchie deve essere rinvenuta in un ingresso d'acqua dalla sovrastante quota stradale di CP_1
[...]
“In particolare ci si riferisce allo spiazzo pavimentato ospitante due posti auto, inquadrato nell'immagine n. 002 dell'allegato fotografico, delimitato da un muretto ospitante al suo interno un'ampia aiuola, oltre che al parapetto delimitante i posti auto al piano pilotis, osservabile nelle immagini n. 034 e 035 dell'Allegato H. Lo scrivente ritiene che in tale zona vi siano delle problematiche relative allo scolo ed all'allontanamento delle acque piovane, che anziché allontanarsi verso i pozzetti di raccolta laterali alla sede stradale si riversano dal lato opposto, verso i livelli inferiori
15 dell'edificio. Una parte di quest'acqua si inserisce all'interno della muratura sottostante, mentre la restante parte precipita verso il giardino di Part proprietà ”.
In conclusione, all'esito di tali indagini peritali è risultato che le problematiche di umidità riscontrate nella zona notte dell'appartamento di hanno origini differenti rispetto a quelle della zona giorno. Parte_1
La diversa eziologia di tali ultimi fenomeni impedisce di considerarli nel presente giudizio, trattandosi di fenomeni del tutto differenti e autonomi da quelli oggetto di causa.
___
Tanto premesso, accertata l'origine del fenomeno infiltrativo e la conseguente responsabilità del convenuto, deve quindi CP_1
procedersi alla valutazione dei danni lamentati da . Parte_1
L'attrice ha chiesto la condanna del al risarcimento del CP_1
danno conseguenza, costituito dai pregiudizi derivati dalla indisponibilità del proprio appartamento, per il periodo decorrente dalla data della costituzione in mora (20 settembre 2006) fino all'avvenuta completa esecuzione dei lavori di riparazione e ripristino, nella misura complessiva di € 158.952,02.
Tuttavia, all'esito dell'istruttoria non è risultato che il fenomeno infiltrativo, considerato nella sua effettiva portata ed entità, abbia determinato un pericolo di crollo né la radicale inagibilità dell'immobile.
In altri termini, considerato l'effetto del fenomeno - concretizzatosi nel distaccamento di alcune porzioni di parquet nel locale del soggiorno - ed evidenziato che gli accertamenti peritali non hanno accertato un attuale pericolo di crollo del solaio, si deve escludere che tale pregiudizio si sia tradotto nella completa inagibilità e indisponibilità dell'immobile per cui è causa.
Né è emerso che l'esecuzione dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi, per la loro portata ed entità, determini una radicale inagibilità dell'immobile per cui è causa, essendo a ben vedere limitata a qualche porzione del solo locale soggiorno.
16 Dunque, non possono in questa sede trovare riconoscimento i danni lamentati relativi alla indisponibilità dell'appartamento oggetto di causa
(punto 4.1 delle domande conclusionali di parte attrice), né quelli correlati al trasferimento presso l'immobile sito in Cagliari, nel viale Bonaria n.96
(punti 4.2 – 4.5, punto 5 e punto 8) delle domande conclusionali di parte attrice) in quanto non appaiono conseguenza immediata e diretta del danno evento subito dalla parte attrice, secondo quanto previsto dall'art. 1223 c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c.
Peraltro, secondo la stessa prospettazione della parte attrice, in un primo momento quest'ultima aveva trasferito la propria abitazione presso un altro appartamento di sua proprietà sito nello stesso stabile.
Non è emersa, in quanto nemmeno dedotta, la ragione per la quale l'attrice abbia poi trasferito la propria abitazione presso un terzo appartamento, sostenendo a tal fine gravosi costi di locazione, trasloco e oneri di allacci alle utenze.
Ancora, l'attrice ha lamentato che il fenomeno infiltrativo e la conseguente umidità avessero cagionato dei danni alle stampe presenti nel proprio appartamento, per la cui stima aveva incaricato una professionista.
Gli esiti delle indagini peritali e le dichiarazioni rese dai testimoni escussi hanno permesso di accertare che a causa dell'umidità presente nell'appartamento della parte attrice le stampe apposte sulle pareti avessero effettivamente subito un deterioramento.
Nella specie, le testimoni , Testimone_1 Tes_2
e , sentite nel corso dell'udienza del 4/06/2018,
[...] Tes_3
hanno unanimemente affermato che le stampe ornamentali erano presenti nell'appartamento dell'attrice prima del fenomeno infiltrativo e che a seguito di quest'ultimo avevano subito un danneggiamento consistito nella comparsa di muffa.
Nel corso degli accertamenti condotti dal ctu – che per tale esame si
è valso delle competenze della consulente iscritta nell'elenco dei Per_5
Periti Esperti Antiquari del Tribunale di Cagliari - è risultato che
17 nell'appartamento dell'attrice erano presenti ventidue stampe ornamentali
(di cui agli allegati alla relazione n.31 – 51).
All'esito dell'esame tecnico, la consulente esperta antiquaria ha evidenziato che “Tenuto conto del valore di ciascuna opera e del costo di un restauro cartaceo professionale per ciascuna di esse, la scrivente fa notare che trattasi di un restauro difficile e costoso perché la causa dei danni, siano essi fioriture o Foxing, e cioè macchie rossastre di varia grandezza, sono difficili da eliminare in fase di restauro. Il fenomeno non è da ricercarsi esclusivamente nelle condizioni climatiche: spesso trattasi di una tipologia di degrado difficile da trattare ed infatti è il grande cruccio dei restauratori di materiale cartaceo. Certamente l'umidità non giova: potrebbe essere una concausa. Faccio inoltre notare che in questo caso sono presenti tutte e due le tipologie e che, nel caso di specie se dovessi dare un consiglio lascerei le cose come stanno. Tengo a precisare che, per evitare il problema alla fonte, le stampe antiche andrebbero sempre supportate da cartoncini Acid free 100% cotone: essendo esenti da acidi e lignina non sbiadiscono e non si macchiano e per questo motivo vengono utilizzati dai migliori corniciai, gallerie e ovviamente musei. Lo sconsigliare il restauro viene da una mancata certezza di un risultato soddisfacente, in particolare delle macchie rosse dette Foxing”.
In conclusione, alla luce della valutazione del ctu e della consulente esperta in restauro, tenuto conto anche delle risposte fornite alle osservazioni dei ctp, nel caso di specie si deve ritenere che l'attuale stato di degrado delle stampe ornamentali debba essere ricondotto a due concause: le fioriture e l'umidità.
Considerato che non è emerso che uno dei due fattori causali avesse avuto una portata prevalente rispetto all'altro, si ritiene di considerare gli stessi equivalenti nella causazione del degrado delle stampe.
Pertanto, il risarcimento del danno stimato dai tecnici nella somma pari ad euro 2.300,00, corrispondente agli oneri da sostenere per il completo ripristino di ognuna delle singole opere, deve essere ridotto della metà ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2 c.c., dovendosi ricondurre alla
18 responsabilità del convenuto solo il danno provocato CP_1
dall'umidità.
Al contrario, la fioritura, ossia il fenomeno di invecchiamento del supporto cartaceo, dipende da fattori intrinseci alla stampa stessa, che appaiono del tutto indipendenti dall'umidità.
Inoltre, per fronteggiare il fisiologico deterioramento dipendente dalla fioritura, secondo il parere tecnico della restauratrice, la danneggiata ben avrebbe potuto adottare delle ordinarie cautele consistenti nell'inserire un cartoncino acid free 100% cotone.
In definitiva, il risarcimento del danno pari ai costi necessari per il ripristino delle stampe di euro 2.300,00 e agli oneri corrisposti dall'attrice alla consulente per la redazione della verifica dei danni Persona_1
alle stampe e per la relativa stima di euro 244,00 (doc. 24 – 25 di parte attrice) devono essere ridotti nella misura della metà; il danno conseguenza risarcibile ammonta dunque alla somma di euro 1.272,00.
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In conclusione, all'esito del giudizio è risultato che la causa del fenomeno di distacco del parquet deve essere attribuita alle condizioni termiche ed igrometriche del volume d'aria umida presente all'interno del vuoto strutturale sottostante il pavimento, di proprietà CP_6
Per tale ragione, il deve essere Controparte_5
condannato all'esecuzione degli interventi di risoluzione delle cause del fenomeno infiltrativo e di ripristino dello stato dei luoghi, così come analiticamente indicato dal ctu nell'allegato E della relazione tecnica.
Quanto invece ai pregiudizi patiti dalla danneggiata e oggetto di richiesta risarcitoria, per le ragioni illustrate, non possono essere riconosciute le poste inerenti alla indisponibilità dell'immobile per cui è causa e ai costi connessi al trasferimento presso la diversa abitazione.
Infatti, all'esito dell'istruttoria, non è risultato accertato il pericolo di crollo del solaio né la radicale inagibilità dell'immobile, considerato che il fenomeno di distacco del parquet ha interessato soltanto alcune porzioni del solaio.
19 Pertanto, l'unico danno conseguenza subito dalla parte attrice è risultato il deterioramento delle stampe ornamentali, per il quale il convenuto deve essere condannato al risarcimento stimato CP_1
nella somma di euro 1.272,00.
Trattandosi di debito di valore, compete alla parte danneggiata il risarcimento del danno derivante dalla mancata disponibilità delle somme indicate fin dal momento in cui il danno si è verificato (Cass., SS.UU., 17 febbraio 1995, n. 1712).
Il ritardato pagamento rispetto al momento in cui il danno si è verificato deve essere riparato attraverso il ricorso agli interessi compensativi, che non costituiscono un autonomo diritto del creditore ma svolgono una funzione, per l'appunto, compensativa, tendente a reintegrare il patrimonio del danneggiato quale era all'epoca del prodursi del danno.
La loro attribuzione costituisce, dunque, una mera modalità o tecnica liquidatoria (Cass. sez. 1, sentenza n. 19636 del 07/10/2005; Cass. sez. U, sentenza n. 8520 del 05/04/2007). Per la determinazione di questo profilo di danno può farsi riferimento ad elementi di carattere presuntivo e a fatti di comune esperienza, con l'applicazione, in via astratta, di diversi parametri.
Attingendo al notorio, e in conformità al tradizionale orientamento della giurisprudenza, compresa quella del Tribunale di Cagliari, in mancanza di altri elementi di prova, neanche allegati dalla parte danneggiata, può presumersi che nel periodo in esame il denaro sarebbe stato investito in titoli di Stato o in depositi bancari, o altri tipi di investimento cui di regola ricorrono i risparmiatori, che avrebbero consentito di lucrare un interesse medio annuo che può stimarsi pari al tasso degli interessi legali.
Nell'ambito della valutazione equitativa, imposta dall'art. 2056 c.c., deve inoltre tenersi conto del tasso d'inflazione, cioè del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta determinato sulla base degli indici ISTAT fra la data del fatto e quella dell'esborso, calcolando gli interessi compensativi sul valore delle somme oggetto del risarcimento via
20 via rivalutate nell'arco del termine del ritardato pagamento (Cass., sez. un.,
17 febbraio 1995, n. 1712; sez. 3, 10.3.2000 n. 2796). Applicando tali criteri, il danno patito dall'attrice, integrato dalla perdita degli interessi che sarebbero via via maturati sulle somme oggetto del risarcimento via via rivalutate fino alla data della presente decisione, è pari ad euro 2.181,08
(rivalutazione ed interessi con decorrenza dalla denuncia del danno trasmessa dall'attrice al in data 20/07/2006 fino ad oggi). CP_1
In conclusione, il deve essere Controparte_5 condannato al pagamento in favore dell'attrice della Parte_1
somma di euro 2.181,08, oltre interessi di mora ex art. 1224, comma 1, c.c. in misura legale con decorrenza dalla domanda azionata con il presente giudizio (16/10/2014) al saldo.
***
Quanto alle spese processuali del presente giudizio, le stesse seguono la soccombenza.
Pertanto, il deve essere condannato Controparte_5 alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'attrice , Parte_1
nella misura liquidata in dispositivo.
Nel caso di specie, la prestazione professionale dei procuratori delle parti si è esaurita dopo l'entrata in vigore dei nuovi criteri fissati dal DM
147/2022, con la conseguenza che i compensi professionali devono essere liquidati in forza dei nuovi parametri.
Quanto alla spesa della consulenza tecnica d'ufficio, considerato che la stessa ha permesso di accertare che la causa delle infiltrazioni patite dall'attrice è dovuta a difetti di una parte dell'immobile di proprietà condominiale, la stessa deve essere definitivamente posta a carico del convenuto, il quale deve essere condannato alla rifusione di CP_1
quanto eventualmente anticipato a titolo di onorari dall'attrice al ctu.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
21 1) dichiara la responsabilità del nella Controparte_5 causazione delle infiltrazioni subite dall'attrice ; Parte_1
2) condanna il all'esecuzione degli Controparte_5
interventi correttivi di rimozione delle cause ed eliminazione dei danni indicati nell'allegato E della relazione tecnica del ctu entro il termine di tre mesi dalla presente decisione;
3) autorizza l'attrice per il caso di inadempimento del Pt_1 Parte_1
all'esecuzione degli interventi Controparte_5
correttivi con spese a carico del convenuto inadempiente, nei limiti dei costi individuati dal ctu negli allegati E ed I;
4) condanna il al pagamento, in favore Controparte_5 dell'attrice , della somma di euro 2.181,08, oltre Parte_1
interessi di mora in misura legale con decorrenza dalla domanda al saldo;
5) rigetta le altre domande delle parti;
6) condanna il alla rifusione in favore Controparte_5 dell'attrice delle spese processuali, che si liquidano Parte_1
in euro 5.077,00 per compensi al difensore ed euro 559,85 per spese, oltre spese generali, cpa ed iva, come dovute per legge;
7) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico del e lo condanna a rifondere Controparte_5 quanto eventualmente anticipato dall'attrice al Parte_1 consulente tecnico d'ufficio.
Cagliari, 13/02/2025
Il giudice dott.ssa Luisa Rosetti
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