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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 09/10/2025, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N.1090/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Siracusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice dott. Paolo
Marescalco, all'esito della scadenza delle note ex art. 127 ter c.p.c. di cui all'udienza del
07.10.2025, depositando le ragioni di fatto e di diritto della decisione ,ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 1090/2024 R.G.
Promossa da
, nata a [...] il [...], Cod. Fisc: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Lentini (SR), via Tricolore n. 30, presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Magnetti, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Ricorrente
Contro
(c.f. , P. VA n. Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, P.IVA_2
Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Grazia Guerra giusta procura in atti, domiciliato in Siracusa, Corso Gelone n. 90, presso l'Avvocatura dell' . CP_1
Resistente
Pagina 1 (c.f. e P. VA , in persona del Controparte_2 P.IVA_3 suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Giuseppe Grezar n. 14 e sede territoriale in Siracusa, viale Santa Panagia n. 141, elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale
Santa Panagia n. 136/L, presso lo studio legale dell'Avv. Massimo Venturella, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
Resistente
Avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.03.2024 parte ricorrente conveniva in giudizio innanzi all'intestato CP_ Tribunale l' di Siracusa e l' di Siracusa, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia CP_3 esecutiva, l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29820239001354758/00, notificata in data 04.03.2024, con cui veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di Euro
21.351,57, tutti per carichi previdenziali e precisamente:
1) avviso di addebito n. 59820160001476388000, asseritamente notificato in data 14.02.2017, con cui veniva richiesto il pagamento della somma di Euro 5.437,43 a titolo di contributi I.V.S. coltivatori diretti per l'anno 2015;
2) avviso di addebito n. 59820180001860078000, asseritamente notificato il 22.03.2020, con cui veniva richiesto il pagamento di Euro 5.381,19 a titolo di contributi I.V.S. coltivatori diretti per l'anno 2017;
3) avviso di addebito n. 59820190002685943000, asseritamente notificato il 26.04.2021, con cui veniva richiesto il pagamento di Euro 5.260,85 a titolo di contributi I.V.S. coltivatori diretti per l'anno 2018;
4) avviso di addebito n. 59820210000203213000, asseritamente notificato il 23.11.2021, con cui veniva richiesto il pagamento di Euro 5.452,10 a titolo di contributi I.V.S. coltivatori diretti per l'anno 2019.
A fondamento della propria domanda deduceva la nullità dell'atto impugnato per mancata notifica degli avvisi di addebito presupposti e, con riferimento all'avviso di addebito n.
59820160001476388000, asseritamente notificato in data 14.02.2017, chiedeva dichiararsi l'intervenuta prescrizione.
Con provvedimento del 17.05.2024, depositato in cancelleria il 20.05.2024, veniva sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Pagina 2 Si costituiva in giudizio l' , eccependo preliminarmente la violazione dell'art. 617 c.p.c. per CP_1 aver controparte sollevato questioni relative a vizi meramente formali, pertanto inammissibili in quanto fuori termine. Nel merito contestava l'intervenuta prescrizione invocata da controparte, eccependo al riguardo la corretta e tempestiva notifica degli avvisi di addebito presupposti e producendo copia delle relative notifiche, nonché della documentazione anagrafica attestante l'evoluzione nel tempo degli indirizzi di residenza della ricorrente.
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva preliminarmente la carenza della propria CP_3 legittimazione passiva in quanto oggetto di impugnazione era la mancata notifica degli avvisi di addebito, di esclusiva competenza dell'Ente impositore. Nel merito contestava l'intervenuta prescrizione invocando la sospensione dei termini di notifica previsa dalla normativa OV.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e posta in decisione all'udienza del
07.10.2025, alla scadenza delle note ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di decadenza ex art. 617 c.p.c. formulata da in CP_1 quanto, come si evince chiaramente dagli atti di causa, l'intimazione di pagamento opposta è stata notificata in data 04.03.2024, mentre il ricorso in opposizione è stato depositato in data 18.03.2024, entro il prescritto termine di 20 giorni di cui all'art. 617 c.p.c.
Parimenti deve rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di in quanto la CP_3 giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, in caso di impugnazione di atti della riscossione (cartella esattoriale e/o intimazione di pagamento) per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, il contribuente può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario,
senza che tra i due soggetti sia configurabile alcun litisconsorzio necessario (ex multis: Cass. Civ.
n. 5546/2023; Cass. Civ. n. 5062/2022). Nel caso di specie la ricorrente ha convenuto in giudizio sia l'ente impositore che l'agente della riscossione, creando un litisconsorzio pieno, seppure non necessario.
Nel merito si rileva quanto segue.
In ordine all'avviso di addebito n. 59820160001476388000, notificato ex art. 140 c.p.c. in data
14.02.2017, la notifica non può considerarsi validamente perfezionata per omessa produzione in atti della relativa comunicazione di avvenuto deposito (cd. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima.
In ogni caso risulta assorbente l'intervenuta prescrizione del credito sotteso all'avviso di addebito in esame, posto che tra la presunta notifica di tale atto (14.02.2017) e la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (04.03.2024) è ampiamente decorso il termine quinquennale di
Pagina 3 prescrizione, anche considerandone il differimento dovuto alla sospensione OV invocata dai resistenti.
Considerazioni parzialmente analoghe vanno svolte in ordine all'avviso di addebito n.
59820180001860078000, notificato ex art. 140 c.p.c. in data 12.03.2020. Pur non potendosi dichiarare l'intervenuta prescrizione, tuttavia l'atto è nullo in quanto la notifica non può considerarsi validamente perfezionata per omessa produzione in atti della relativa comunicazione di avvenuto deposito (cd. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima.
Diversamente vanno inquadrati gli ulteriori avvisi di addebito presupposti, le cui notifiche si sono perfezionate correttamente e, pertanto, devono essere considerate valide.
Precisamente, con riferimento all'avviso di addebito n. 59820190002685943000, dagli atti di causa si evince chiaramente che è stato notificato a mezzo raccomandata a.r. del 25.03.2021 all'indirizzo di residenza della ricorrente e la relativa notifica si è perfezionata per compiuta giacenza.
Con riferimento all'avviso di addebito n. 59820210000203213000, dagli atti di causa si evince chiaramente che è stato notificato a mezzo raccomandata a.r. del 23.11.2021 all'indirizzo di residenza della ricorrente e la relativa notifica si è perfezionata in quanto ricevuta a mani di soggetto qualificatosi come “marito” della destinataria. A tale riguardo non coglie nel segno l'eccezione della ricorrente secondo cui la notifica sarebbe invalida perché ricevuta non dall'odierna ricorrente ma da soggetto che ha sottoscritto con firma illeggibile, senza riportare il nome in stampatello e che il messo postale ha qualificato come marito. Per granitica giurisprudenza sul punto, infatti, le certificazioni rese dal postino notificatore fanno piena prova fino a querela di falso in virtù della sua qualifica di incaricato di pubblico servizio. Attesa la mancata proposizione della querela di falso nel presente giudizio, la notifica in esame deve essere dichiarata valida ed efficace.
Ne discende, quindi, la parziale nullità dell'intimazione impugnata, limitatamente ai sottesi avvisi di addebito n. 59820160001476388000 (per la somma complessiva di Euro 5.437,43) e n.
59820180001860078000 (per la somma complessiva di Euro 5.381,19) per le motivazioni di cui in narrativa.
Si conferma, per il resto, l'intimazione di pagamento impugnata, stante la validità dei rimanenti avvisi di addebito n. 59820190002685943000 (per la complessiva somma di Euro 5.260,85) e n.
59820210000203213000 (per la complessiva somma di Euro 5.452,10).
Stante il parziale accoglimento del ricorso, le spese di giudizio devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, uditi i procuratori delle parti costituite, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente decidendo
Pagina 4 1) Accoglie parzialmente il ricorso come da parte motiva e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento opposta limitatamente agli avvisi di addebito n.
59820160001476388000 (per la somma complessiva di Euro 5.437,43) e n.
59820180001860078000 (per la somma complessiva di Euro 5.381,19) confermando la validità degli altri avvisi indicati in premessa .
2) Compensa tra le parti le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Siracusa, 09.10.2025
Il Giudice
Dott. Paolo Marescalco
Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Siracusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice dott. Paolo
Marescalco, all'esito della scadenza delle note ex art. 127 ter c.p.c. di cui all'udienza del
07.10.2025, depositando le ragioni di fatto e di diritto della decisione ,ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 1090/2024 R.G.
Promossa da
, nata a [...] il [...], Cod. Fisc: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Lentini (SR), via Tricolore n. 30, presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Magnetti, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Ricorrente
Contro
(c.f. , P. VA n. Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, P.IVA_2
Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Grazia Guerra giusta procura in atti, domiciliato in Siracusa, Corso Gelone n. 90, presso l'Avvocatura dell' . CP_1
Resistente
Pagina 1 (c.f. e P. VA , in persona del Controparte_2 P.IVA_3 suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Giuseppe Grezar n. 14 e sede territoriale in Siracusa, viale Santa Panagia n. 141, elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale
Santa Panagia n. 136/L, presso lo studio legale dell'Avv. Massimo Venturella, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
Resistente
Avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.03.2024 parte ricorrente conveniva in giudizio innanzi all'intestato CP_ Tribunale l' di Siracusa e l' di Siracusa, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia CP_3 esecutiva, l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29820239001354758/00, notificata in data 04.03.2024, con cui veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di Euro
21.351,57, tutti per carichi previdenziali e precisamente:
1) avviso di addebito n. 59820160001476388000, asseritamente notificato in data 14.02.2017, con cui veniva richiesto il pagamento della somma di Euro 5.437,43 a titolo di contributi I.V.S. coltivatori diretti per l'anno 2015;
2) avviso di addebito n. 59820180001860078000, asseritamente notificato il 22.03.2020, con cui veniva richiesto il pagamento di Euro 5.381,19 a titolo di contributi I.V.S. coltivatori diretti per l'anno 2017;
3) avviso di addebito n. 59820190002685943000, asseritamente notificato il 26.04.2021, con cui veniva richiesto il pagamento di Euro 5.260,85 a titolo di contributi I.V.S. coltivatori diretti per l'anno 2018;
4) avviso di addebito n. 59820210000203213000, asseritamente notificato il 23.11.2021, con cui veniva richiesto il pagamento di Euro 5.452,10 a titolo di contributi I.V.S. coltivatori diretti per l'anno 2019.
A fondamento della propria domanda deduceva la nullità dell'atto impugnato per mancata notifica degli avvisi di addebito presupposti e, con riferimento all'avviso di addebito n.
59820160001476388000, asseritamente notificato in data 14.02.2017, chiedeva dichiararsi l'intervenuta prescrizione.
Con provvedimento del 17.05.2024, depositato in cancelleria il 20.05.2024, veniva sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Pagina 2 Si costituiva in giudizio l' , eccependo preliminarmente la violazione dell'art. 617 c.p.c. per CP_1 aver controparte sollevato questioni relative a vizi meramente formali, pertanto inammissibili in quanto fuori termine. Nel merito contestava l'intervenuta prescrizione invocata da controparte, eccependo al riguardo la corretta e tempestiva notifica degli avvisi di addebito presupposti e producendo copia delle relative notifiche, nonché della documentazione anagrafica attestante l'evoluzione nel tempo degli indirizzi di residenza della ricorrente.
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva preliminarmente la carenza della propria CP_3 legittimazione passiva in quanto oggetto di impugnazione era la mancata notifica degli avvisi di addebito, di esclusiva competenza dell'Ente impositore. Nel merito contestava l'intervenuta prescrizione invocando la sospensione dei termini di notifica previsa dalla normativa OV.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e posta in decisione all'udienza del
07.10.2025, alla scadenza delle note ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di decadenza ex art. 617 c.p.c. formulata da in CP_1 quanto, come si evince chiaramente dagli atti di causa, l'intimazione di pagamento opposta è stata notificata in data 04.03.2024, mentre il ricorso in opposizione è stato depositato in data 18.03.2024, entro il prescritto termine di 20 giorni di cui all'art. 617 c.p.c.
Parimenti deve rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di in quanto la CP_3 giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, in caso di impugnazione di atti della riscossione (cartella esattoriale e/o intimazione di pagamento) per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, il contribuente può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario,
senza che tra i due soggetti sia configurabile alcun litisconsorzio necessario (ex multis: Cass. Civ.
n. 5546/2023; Cass. Civ. n. 5062/2022). Nel caso di specie la ricorrente ha convenuto in giudizio sia l'ente impositore che l'agente della riscossione, creando un litisconsorzio pieno, seppure non necessario.
Nel merito si rileva quanto segue.
In ordine all'avviso di addebito n. 59820160001476388000, notificato ex art. 140 c.p.c. in data
14.02.2017, la notifica non può considerarsi validamente perfezionata per omessa produzione in atti della relativa comunicazione di avvenuto deposito (cd. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima.
In ogni caso risulta assorbente l'intervenuta prescrizione del credito sotteso all'avviso di addebito in esame, posto che tra la presunta notifica di tale atto (14.02.2017) e la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (04.03.2024) è ampiamente decorso il termine quinquennale di
Pagina 3 prescrizione, anche considerandone il differimento dovuto alla sospensione OV invocata dai resistenti.
Considerazioni parzialmente analoghe vanno svolte in ordine all'avviso di addebito n.
59820180001860078000, notificato ex art. 140 c.p.c. in data 12.03.2020. Pur non potendosi dichiarare l'intervenuta prescrizione, tuttavia l'atto è nullo in quanto la notifica non può considerarsi validamente perfezionata per omessa produzione in atti della relativa comunicazione di avvenuto deposito (cd. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima.
Diversamente vanno inquadrati gli ulteriori avvisi di addebito presupposti, le cui notifiche si sono perfezionate correttamente e, pertanto, devono essere considerate valide.
Precisamente, con riferimento all'avviso di addebito n. 59820190002685943000, dagli atti di causa si evince chiaramente che è stato notificato a mezzo raccomandata a.r. del 25.03.2021 all'indirizzo di residenza della ricorrente e la relativa notifica si è perfezionata per compiuta giacenza.
Con riferimento all'avviso di addebito n. 59820210000203213000, dagli atti di causa si evince chiaramente che è stato notificato a mezzo raccomandata a.r. del 23.11.2021 all'indirizzo di residenza della ricorrente e la relativa notifica si è perfezionata in quanto ricevuta a mani di soggetto qualificatosi come “marito” della destinataria. A tale riguardo non coglie nel segno l'eccezione della ricorrente secondo cui la notifica sarebbe invalida perché ricevuta non dall'odierna ricorrente ma da soggetto che ha sottoscritto con firma illeggibile, senza riportare il nome in stampatello e che il messo postale ha qualificato come marito. Per granitica giurisprudenza sul punto, infatti, le certificazioni rese dal postino notificatore fanno piena prova fino a querela di falso in virtù della sua qualifica di incaricato di pubblico servizio. Attesa la mancata proposizione della querela di falso nel presente giudizio, la notifica in esame deve essere dichiarata valida ed efficace.
Ne discende, quindi, la parziale nullità dell'intimazione impugnata, limitatamente ai sottesi avvisi di addebito n. 59820160001476388000 (per la somma complessiva di Euro 5.437,43) e n.
59820180001860078000 (per la somma complessiva di Euro 5.381,19) per le motivazioni di cui in narrativa.
Si conferma, per il resto, l'intimazione di pagamento impugnata, stante la validità dei rimanenti avvisi di addebito n. 59820190002685943000 (per la complessiva somma di Euro 5.260,85) e n.
59820210000203213000 (per la complessiva somma di Euro 5.452,10).
Stante il parziale accoglimento del ricorso, le spese di giudizio devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, uditi i procuratori delle parti costituite, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente decidendo
Pagina 4 1) Accoglie parzialmente il ricorso come da parte motiva e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento opposta limitatamente agli avvisi di addebito n.
59820160001476388000 (per la somma complessiva di Euro 5.437,43) e n.
59820180001860078000 (per la somma complessiva di Euro 5.381,19) confermando la validità degli altri avvisi indicati in premessa .
2) Compensa tra le parti le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Siracusa, 09.10.2025
Il Giudice
Dott. Paolo Marescalco
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