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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 10/12/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 19/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri Magistrati dr. BE ZO Presidente dr. Emanuele De Gregorio Consigliere dr.ssa AV ZZ Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, all'udienza non partecipata del 27 novembre 2025, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in secondo grado iscritta al n. 19/2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi concernente l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Gela n. 618/2024 pubblicata l'8 novembre
2024 nel procedimento civile n. 796/2017, promossa
DA
, (C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 alla via Salso n.15, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Rizzo, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato in Caltanissetta al Viale della Regione n. 61, presso lo studio dell'avv. Adele
Marotta
Appellante
CONTRO
(C.F. ), con sede in Niscemi, via Barbato n.5, in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Maria Cinquerrui, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Niscemi alla via Regina
Margherita n. 41
Appellato
**** 1 Le parti hanno discusso la causa e precisato le conclusioni come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 618/2024 pubblicata in data 8 novembre 2024, il Tribunale di Gela rigettava l'opposizione, proposta da , avverso il decreto ingiuntivo n. 151/2017 del 25 marzo 2017 che gli Parte_1 ingiungeva di pagare in favore della la somma di €. 3.698,97 oltre gli interessi ex Controparte_1
d.lgs. 231/2002 dalla scadenza prevista per ciascuna fattura sino al saldo, e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite quantificate in €. 5,077,00 oltre accessori.
La pretesa azionata con ricorso monitorio dalla era costituita dal pagamento del Controparte_1 corrispettivo dovuto per la fornitura di merce acquistata da negli anni 2008, 2009, 2010, Parte_1
2011.
Il Tribunale rigettava l'eccezione prescrizione sollevata dall'opponente “per via delle lettere raccomandate datate 24 marzo 2013 n. 144756933394-2 e quella del 15 febbraio 2016 n.14968123657-8, entrambe non ritirate dal destinatario e depositate presso l'ufficio postale di Niscemi, cui è seguita Parte_1 la comunicazione dell'avviso al destinatario. Essendo il rapporto tra le parti dedotto, per stessa ammissione del , avvenuta nel periodo temporale intercorrente tra gli anni 2008-2011, ne deriva Parte_1 che il decorso della prescrizione è stato utilmente interrotto dal creditore. Peraltro nessuna contestazione ha formulato l'opponente in ordine ad eventuali irregolarità in merito all'indirizzo del destinatario e/o ad eventuali irregolarità della consegna”.
Il giudice di primo grado esaminava, quindi, le prove testimoniali escusse concludendo che “l'istruzione probatoria, ha pertanto consentito di ritenere provata, sia dalle dichiarazioni dallo stesso opponente nell'atto introduttivo che dai testi escussi, la circostanza che tra gli anni 2008-2011 il , Parte_1 quale titolare di azienda agricola, ha avuto rapporti con la che gli forniva materiale per Controparte_1 la agricoltura utilizzata nella sua azienda agricola. Per contro sono rimaste labiali le affermazioni dedotte nell'atto di opposizione delle contestazioni orali mosse all'indirizzo dell'opposta e smentite le dichiarazioni in ordine alla mancata sottoscrizione dei d.d.t. da parte dell'opponente, essendo emerso che personale dell'opponente prelevava beni dalla azienda dell'opposta tramite dei fiduciari che sottoscrivevano il buono per conto del .” Parte_1
Avverso tale sentenza, propone appello, censurando, con il primo motivo di gravame, Parte_1
l'errata valutazione delle prove documentali da parte del Tribunale.
Con il secondo motivo l'appellante deduce la violazione dell'art. 2948 c.c. concludendo che, essendo passati oltre cinque anni dalla presunta consegna dei materiali indicati nelle fatture, ogni azione è prescritta.
Con il terzo motivo, l'appellante censura il capo della sentenza relativo al quantum della condanna alle spese di lite, sulla scorta dell'erronea individuazione da parte del giudice di prime cure del valore della causa e, in ogni caso, lamenta la mancata compensazione delle spese di giudizio. si costituisce in giudizio chiedendo la declaratoria di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. Controparte_1 in merito ai primi due motivi per mancanza di censura e il rigetto del terzo motivo in quanto infondato 2 specificando, con prospetto analitico degli interessi, che il credito oggetto del decreto ingiuntivo è pari a €.
7.417,34.
Chiede conclusivamente la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante alle spese di lite nonché la condanna per abuso del processo ex art. 96 co.3 c.p.c.
******
A norma dell'art 342 c.p.c., a pena di inammissibilità, l'atto di appello deve contenere, oltre alle indicazioni di cui all'art. 163 c.p.c., in modo chiaro, sintetico e specifico, per ciascuno dei motivi, il capo della decisione di primo grado che viene impugnato, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado e le violazioni di legge denunciate, nonché la loro rilevanza ai fini della decisione.
La norma, nella sua attuale formulazione, è dovuta alla riforma introdotta con d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ma, poiché non sono state introdotte modifiche contenutistiche, per la sua concreta applicazione può richiamarsi la giurisprudenza di legittimità che ha costantemente interpretato la norma nel senso che
“l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. ex pluris Cass. Civile Sez. U, 16/11/2017 n. 27199 che, peraltro, richiama enunciazioni della stessa Corte di legittimità relative al testo precedente la riforma introdotta con d.l. 83/2012).
Benché la specificità dei motivi di appello non deve essere intesa in senso formalistico, essendo sufficiente che essi consentano la delimitazione in modo esatto dell'ambito di riesame invocato dall'appellante,
l'appello, in quanto mezzo di gravame a struttura critica, non può consistere in una generica denunzia di vizi, ove non sia accompagni a specifiche censure sul merito della decisione impugnata;
la mancanza dei motivi specifici dell'impugnazione, infatti, non consente all'atto d'appello di esplicare la fondamentale funzione di individuare la parte di sentenza impugnata che si intende sottoporre al riesame del giudice di secondo grado.
In particolare, è stato osservato che “In materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato, non è sufficiente che nel gravame sia manifestata una volontà in tal senso, occorrendo, al contrario, l'esposizione di una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico- giuridico.” (cfr. Cassazione civile sez. III, 15/06/2016, n.12280)
Nel caso di specie, giusta la disciplina sopra enunciata, si ravvisa l'inammissibilità del gravame.
Con il primo motivo l'appellante rappresenta che lo stesso Tribunale afferma che nel giudizio di opposizione la fattura non costituisce valido elemento di prova delle prestazioni eseguite e, poi, deduce unicamente il seguente profilo di censura: “Il Decidente pone a fondamento del credito il riconoscimento 3 di appena 1/10 delle fatture e DDT, richiesti in D.I. dalla ditta opposta, mentre nessuna prova viene in concreto fornita circa tutta la merce di cui si chiede il pagamento. Tutti i testi hanno genericamente ammesso il rapporto commerciale tra le parti, che nemmeno l'opponente sconfessa, ma fa presente che ha sempre pagato le proprie, forniture, come anche ammesso dal opponente, in modo parziale, ritirando dal
D.I. una fattura, e riducendo il credito richiesto da 4.500,00 a 3.698,00”.
Va tuttavia rilevato che il Tribunale ha fondato il suo convincimento sulle dichiarazioni testimoniali rese da un dipendente della società appellata, che affermava di avere provveduto personalmente alla consegna dei materiali indicati nei documenti di trasporto, e da due dipendenti dell'appellante che riconoscevano come propria la firma apposta sui suddetti documenti;
le dichiarazioni dei testi, riportate nella motivazione, contengono il riferimento numerico dei documenti di trasporto a cui essi si riferiscono.
Alla luce della motivazione della sentenza e delle dichiarazioni testimoniali, i riferimenti fattuali richiamati dall'appellante rimangono privi di una specificazione adeguata, tale da consentire di ricostruire la confutazione mosse alla sentenza e la comprensione dei relativi richiami.
Il gravame non contiene alcuna censura in ordine al contenuto decisorio del provvedimento del giudice di prime cure, limitandosi all'affermazione perentoria del pagamento del corrispettivo dovuto, né espone compiutamente le argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, siano in grado di sovvertire il ragionamento logico-giuridico seguito dal Tribunale.
Le medesime considerazioni possono essere estese al secondo motivo di appello, con il quale l'appellante si duole del fatto che “il Giudice di primo grado, ha errato nei confronti del , nel non CP_2 riconoscere l'intervenuta prescrizione;
infatti non è assolutamente vero che la società appellata abbia mai diffidato prima della notifica del D.I. il a provvedere al pagamento delle fatture indicate in D.I.; Parte_1 in quanto non vi è prova delle consegna delle raccomandata all'indirizzo commerciale della ditta
Ficicchia; pertanto, non essendoci nessun contratto tra il e la società appellata ed essendo CP_2 trascorsi oltre 5 anni dalla presunta consegna dei materiali indicati nelle indicate fatture ogni azione è prescritta”.
Ed invero, anche tale motivo di appello, pur tralasciando il riferimento al terzo estraneo al CP_2 giudizio, risulta privo di qualsivoglia elemento utile per comprendere quali siano le ragioni di fatto e di diritto in base alle quali viene chiesta la riforma della pronuncia di primo grado.
Non è esplicitata la ragione per la quale la mancata consegna delle missive “all'indirizzo commerciale della ditta” costituisca errore di fatto o di diritto e la violazione dell'art. 2948 c.c. non è argomentata poiché non si spiega la ragione per la quale dovrebbe trovare applicazione la prescrizione quinquennale.
Quanto al terzo motivo di appello, premesso che ai sensi dell'art. 5 comma 1 D.M. 55/14, ai fini della liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto - è determinato a norma del Codice di procedura civile e che ai sensi dell'art. 10 comma 2 c.p.c. gli interessi scaduti si sommano con il capitale, l'appellante non fornisce alcun elemento utili per la rideterminazione delle spese di lite, poiché non indica il valore della causa ritenuto corretto e lo scaglione 4 tariffario di riferimento, né ha contesto in questo grado la quantificazione della pretesa azionata nel giudizio monitorio fissata dalla controparte in €. 7.417,34.
Infine, in ordine alla mancata compensazione delle spese di lite, è sufficiente rilevare che “In sede di gravame, nel vigore dell'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54, comma 1, lett. a), del d.l. n. 83 del
2012 (conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), qualora venga impugnato il capo della sentenza di primo grado con il quale l'appellante sia stato condannato al pagamento delle spese processuali in applicazione del principio della soccombenza, non è ammissibile il motivo che deduca soltanto “l'ingiustizia” della decisione, senza specificare le circostanze, costituenti gravi ed eccezionali ragioni, per le quali, secondo
l'appellante stesso, il giudice avrebbe potuto compensare tra le parti le spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo applicabile “ratione temporis” (cfr. Cassazione civile sez. III, 25/05/2017,
n.13151).
D'altro canto, l'argomento secondo cui la compensazione avrebbe dovuto essere disposta “non essendo stato provato l'intero credito vantato dall'opposto”, rimane non esplicitato, tanto più che, all'esito del giudizio di opposizione, il decreto ingiuntivo è stato confermato.
Per tali ragioni, dunque, la Corte dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto da . Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse si liquidano, atteso il valore concreto della causa (€.
7.417,34), secondo i parametri minimi previsti per le cause di valore comprese tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 per le fasi introduttiva, studio e decisionale, non essendosi svolta quella istruttoria.
Non ricorrono i presupposti per la responsabilità aggravata dell'appellante ai sensi dell'art. 96 comma 3
c.p.c., invocata da parte appellata: la norma postula il dolo o la colpa grave intesi come consapevolezza della parte, o ignoranza derivante dal mancato uso di diligenza minima, dell'infondatezza delle proprie pretese e non è sufficiente la prospettazione di tesi giuridiche infondate.
In ragione dell'inammissibilità dell'appello, infine, sussistono i presupposti processuali di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115/2002 per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando sul giudizio in appello iscritto al n.
19/2025 R.G. proposto da , avverso la sentenza n. 618/2024 del Tribunale di Gela, Parte_1 pubblicata l'8 novembre 2024 nell'ambito del giudizio iscritto al n. R.G. 796/2017, così provvede: dichiara l'inammissibilità dell'appello; condanna alla refusione delle spese di lite in favore di liquidate in Parte_1 Controparte_1 complessivi € 1.984,00 di cui € 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 956,00 per la fase decisionale, oltre spese genarli, iva e cpa;
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, , di un ulteriore importo a titolo Parte_1
5 di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025
Consigliere est. Il Presidente
AV ZZ BE ZO
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri Magistrati dr. BE ZO Presidente dr. Emanuele De Gregorio Consigliere dr.ssa AV ZZ Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, all'udienza non partecipata del 27 novembre 2025, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in secondo grado iscritta al n. 19/2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi concernente l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Gela n. 618/2024 pubblicata l'8 novembre
2024 nel procedimento civile n. 796/2017, promossa
DA
, (C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 alla via Salso n.15, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Rizzo, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato in Caltanissetta al Viale della Regione n. 61, presso lo studio dell'avv. Adele
Marotta
Appellante
CONTRO
(C.F. ), con sede in Niscemi, via Barbato n.5, in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Maria Cinquerrui, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Niscemi alla via Regina
Margherita n. 41
Appellato
**** 1 Le parti hanno discusso la causa e precisato le conclusioni come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 618/2024 pubblicata in data 8 novembre 2024, il Tribunale di Gela rigettava l'opposizione, proposta da , avverso il decreto ingiuntivo n. 151/2017 del 25 marzo 2017 che gli Parte_1 ingiungeva di pagare in favore della la somma di €. 3.698,97 oltre gli interessi ex Controparte_1
d.lgs. 231/2002 dalla scadenza prevista per ciascuna fattura sino al saldo, e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite quantificate in €. 5,077,00 oltre accessori.
La pretesa azionata con ricorso monitorio dalla era costituita dal pagamento del Controparte_1 corrispettivo dovuto per la fornitura di merce acquistata da negli anni 2008, 2009, 2010, Parte_1
2011.
Il Tribunale rigettava l'eccezione prescrizione sollevata dall'opponente “per via delle lettere raccomandate datate 24 marzo 2013 n. 144756933394-2 e quella del 15 febbraio 2016 n.14968123657-8, entrambe non ritirate dal destinatario e depositate presso l'ufficio postale di Niscemi, cui è seguita Parte_1 la comunicazione dell'avviso al destinatario. Essendo il rapporto tra le parti dedotto, per stessa ammissione del , avvenuta nel periodo temporale intercorrente tra gli anni 2008-2011, ne deriva Parte_1 che il decorso della prescrizione è stato utilmente interrotto dal creditore. Peraltro nessuna contestazione ha formulato l'opponente in ordine ad eventuali irregolarità in merito all'indirizzo del destinatario e/o ad eventuali irregolarità della consegna”.
Il giudice di primo grado esaminava, quindi, le prove testimoniali escusse concludendo che “l'istruzione probatoria, ha pertanto consentito di ritenere provata, sia dalle dichiarazioni dallo stesso opponente nell'atto introduttivo che dai testi escussi, la circostanza che tra gli anni 2008-2011 il , Parte_1 quale titolare di azienda agricola, ha avuto rapporti con la che gli forniva materiale per Controparte_1 la agricoltura utilizzata nella sua azienda agricola. Per contro sono rimaste labiali le affermazioni dedotte nell'atto di opposizione delle contestazioni orali mosse all'indirizzo dell'opposta e smentite le dichiarazioni in ordine alla mancata sottoscrizione dei d.d.t. da parte dell'opponente, essendo emerso che personale dell'opponente prelevava beni dalla azienda dell'opposta tramite dei fiduciari che sottoscrivevano il buono per conto del .” Parte_1
Avverso tale sentenza, propone appello, censurando, con il primo motivo di gravame, Parte_1
l'errata valutazione delle prove documentali da parte del Tribunale.
Con il secondo motivo l'appellante deduce la violazione dell'art. 2948 c.c. concludendo che, essendo passati oltre cinque anni dalla presunta consegna dei materiali indicati nelle fatture, ogni azione è prescritta.
Con il terzo motivo, l'appellante censura il capo della sentenza relativo al quantum della condanna alle spese di lite, sulla scorta dell'erronea individuazione da parte del giudice di prime cure del valore della causa e, in ogni caso, lamenta la mancata compensazione delle spese di giudizio. si costituisce in giudizio chiedendo la declaratoria di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. Controparte_1 in merito ai primi due motivi per mancanza di censura e il rigetto del terzo motivo in quanto infondato 2 specificando, con prospetto analitico degli interessi, che il credito oggetto del decreto ingiuntivo è pari a €.
7.417,34.
Chiede conclusivamente la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante alle spese di lite nonché la condanna per abuso del processo ex art. 96 co.3 c.p.c.
******
A norma dell'art 342 c.p.c., a pena di inammissibilità, l'atto di appello deve contenere, oltre alle indicazioni di cui all'art. 163 c.p.c., in modo chiaro, sintetico e specifico, per ciascuno dei motivi, il capo della decisione di primo grado che viene impugnato, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado e le violazioni di legge denunciate, nonché la loro rilevanza ai fini della decisione.
La norma, nella sua attuale formulazione, è dovuta alla riforma introdotta con d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ma, poiché non sono state introdotte modifiche contenutistiche, per la sua concreta applicazione può richiamarsi la giurisprudenza di legittimità che ha costantemente interpretato la norma nel senso che
“l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. ex pluris Cass. Civile Sez. U, 16/11/2017 n. 27199 che, peraltro, richiama enunciazioni della stessa Corte di legittimità relative al testo precedente la riforma introdotta con d.l. 83/2012).
Benché la specificità dei motivi di appello non deve essere intesa in senso formalistico, essendo sufficiente che essi consentano la delimitazione in modo esatto dell'ambito di riesame invocato dall'appellante,
l'appello, in quanto mezzo di gravame a struttura critica, non può consistere in una generica denunzia di vizi, ove non sia accompagni a specifiche censure sul merito della decisione impugnata;
la mancanza dei motivi specifici dell'impugnazione, infatti, non consente all'atto d'appello di esplicare la fondamentale funzione di individuare la parte di sentenza impugnata che si intende sottoporre al riesame del giudice di secondo grado.
In particolare, è stato osservato che “In materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato, non è sufficiente che nel gravame sia manifestata una volontà in tal senso, occorrendo, al contrario, l'esposizione di una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico- giuridico.” (cfr. Cassazione civile sez. III, 15/06/2016, n.12280)
Nel caso di specie, giusta la disciplina sopra enunciata, si ravvisa l'inammissibilità del gravame.
Con il primo motivo l'appellante rappresenta che lo stesso Tribunale afferma che nel giudizio di opposizione la fattura non costituisce valido elemento di prova delle prestazioni eseguite e, poi, deduce unicamente il seguente profilo di censura: “Il Decidente pone a fondamento del credito il riconoscimento 3 di appena 1/10 delle fatture e DDT, richiesti in D.I. dalla ditta opposta, mentre nessuna prova viene in concreto fornita circa tutta la merce di cui si chiede il pagamento. Tutti i testi hanno genericamente ammesso il rapporto commerciale tra le parti, che nemmeno l'opponente sconfessa, ma fa presente che ha sempre pagato le proprie, forniture, come anche ammesso dal opponente, in modo parziale, ritirando dal
D.I. una fattura, e riducendo il credito richiesto da 4.500,00 a 3.698,00”.
Va tuttavia rilevato che il Tribunale ha fondato il suo convincimento sulle dichiarazioni testimoniali rese da un dipendente della società appellata, che affermava di avere provveduto personalmente alla consegna dei materiali indicati nei documenti di trasporto, e da due dipendenti dell'appellante che riconoscevano come propria la firma apposta sui suddetti documenti;
le dichiarazioni dei testi, riportate nella motivazione, contengono il riferimento numerico dei documenti di trasporto a cui essi si riferiscono.
Alla luce della motivazione della sentenza e delle dichiarazioni testimoniali, i riferimenti fattuali richiamati dall'appellante rimangono privi di una specificazione adeguata, tale da consentire di ricostruire la confutazione mosse alla sentenza e la comprensione dei relativi richiami.
Il gravame non contiene alcuna censura in ordine al contenuto decisorio del provvedimento del giudice di prime cure, limitandosi all'affermazione perentoria del pagamento del corrispettivo dovuto, né espone compiutamente le argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, siano in grado di sovvertire il ragionamento logico-giuridico seguito dal Tribunale.
Le medesime considerazioni possono essere estese al secondo motivo di appello, con il quale l'appellante si duole del fatto che “il Giudice di primo grado, ha errato nei confronti del , nel non CP_2 riconoscere l'intervenuta prescrizione;
infatti non è assolutamente vero che la società appellata abbia mai diffidato prima della notifica del D.I. il a provvedere al pagamento delle fatture indicate in D.I.; Parte_1 in quanto non vi è prova delle consegna delle raccomandata all'indirizzo commerciale della ditta
Ficicchia; pertanto, non essendoci nessun contratto tra il e la società appellata ed essendo CP_2 trascorsi oltre 5 anni dalla presunta consegna dei materiali indicati nelle indicate fatture ogni azione è prescritta”.
Ed invero, anche tale motivo di appello, pur tralasciando il riferimento al terzo estraneo al CP_2 giudizio, risulta privo di qualsivoglia elemento utile per comprendere quali siano le ragioni di fatto e di diritto in base alle quali viene chiesta la riforma della pronuncia di primo grado.
Non è esplicitata la ragione per la quale la mancata consegna delle missive “all'indirizzo commerciale della ditta” costituisca errore di fatto o di diritto e la violazione dell'art. 2948 c.c. non è argomentata poiché non si spiega la ragione per la quale dovrebbe trovare applicazione la prescrizione quinquennale.
Quanto al terzo motivo di appello, premesso che ai sensi dell'art. 5 comma 1 D.M. 55/14, ai fini della liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto - è determinato a norma del Codice di procedura civile e che ai sensi dell'art. 10 comma 2 c.p.c. gli interessi scaduti si sommano con il capitale, l'appellante non fornisce alcun elemento utili per la rideterminazione delle spese di lite, poiché non indica il valore della causa ritenuto corretto e lo scaglione 4 tariffario di riferimento, né ha contesto in questo grado la quantificazione della pretesa azionata nel giudizio monitorio fissata dalla controparte in €. 7.417,34.
Infine, in ordine alla mancata compensazione delle spese di lite, è sufficiente rilevare che “In sede di gravame, nel vigore dell'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54, comma 1, lett. a), del d.l. n. 83 del
2012 (conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), qualora venga impugnato il capo della sentenza di primo grado con il quale l'appellante sia stato condannato al pagamento delle spese processuali in applicazione del principio della soccombenza, non è ammissibile il motivo che deduca soltanto “l'ingiustizia” della decisione, senza specificare le circostanze, costituenti gravi ed eccezionali ragioni, per le quali, secondo
l'appellante stesso, il giudice avrebbe potuto compensare tra le parti le spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo applicabile “ratione temporis” (cfr. Cassazione civile sez. III, 25/05/2017,
n.13151).
D'altro canto, l'argomento secondo cui la compensazione avrebbe dovuto essere disposta “non essendo stato provato l'intero credito vantato dall'opposto”, rimane non esplicitato, tanto più che, all'esito del giudizio di opposizione, il decreto ingiuntivo è stato confermato.
Per tali ragioni, dunque, la Corte dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto da . Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse si liquidano, atteso il valore concreto della causa (€.
7.417,34), secondo i parametri minimi previsti per le cause di valore comprese tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 per le fasi introduttiva, studio e decisionale, non essendosi svolta quella istruttoria.
Non ricorrono i presupposti per la responsabilità aggravata dell'appellante ai sensi dell'art. 96 comma 3
c.p.c., invocata da parte appellata: la norma postula il dolo o la colpa grave intesi come consapevolezza della parte, o ignoranza derivante dal mancato uso di diligenza minima, dell'infondatezza delle proprie pretese e non è sufficiente la prospettazione di tesi giuridiche infondate.
In ragione dell'inammissibilità dell'appello, infine, sussistono i presupposti processuali di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115/2002 per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando sul giudizio in appello iscritto al n.
19/2025 R.G. proposto da , avverso la sentenza n. 618/2024 del Tribunale di Gela, Parte_1 pubblicata l'8 novembre 2024 nell'ambito del giudizio iscritto al n. R.G. 796/2017, così provvede: dichiara l'inammissibilità dell'appello; condanna alla refusione delle spese di lite in favore di liquidate in Parte_1 Controparte_1 complessivi € 1.984,00 di cui € 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 956,00 per la fase decisionale, oltre spese genarli, iva e cpa;
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, , di un ulteriore importo a titolo Parte_1
5 di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025
Consigliere est. Il Presidente
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