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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/12/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI ES - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1413 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
nata a [...] l'[...], C.F.: Parte_2
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. FLORES DANILO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
28/04/2025, i coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] l'[...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 19/10/2015, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 527 parte 2 serie A;
- che dall'unione erano nati i figli (ME-10/02/2015), Persona_1 Persona_2
(ME-13/07/2016) e (ME-23/09/2017); Persona_3 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
All'udienza del 10/12/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di non volersi riconciliare e di insistere nella domanda congiunta, così come modificata con atto sottoscritto dai coniugi il 13/11/2025.
In particolare, alla luce delle integrazioni richieste con decreto del 23/10/2025, chiedevano omologarsi le seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) I coniugi potranno stabilire la loro residenza e il loro domicilio liberamente, ove riterranno più opportuno;
3) La casa familiare in Messina, viene assegnata alla sig.ra unitamente agli Parte_2
arredi ed alle pertinenze;
4) I figli saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione privilegiata presso la madre, fermo restando che i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé; 5) Il sig. potrà vedere, e tenere con sé, i figli due pomeriggi a settimana Parte_1
dalle ore 18:00 alle ore 22:00 del martedì e del venerdì (o eventualmente altri giorni e/o orari da concordarsi anche con i ragazzi in base alle loro esigenze di studio o altro), ed i fine settimana dal sabato alla domenica a settimana alterne, dalle ore 10:00 del sabato alle ore
22:00 della domenica;
resta inteso che la predetta regolamentazione potrà essere modificata da accordi tra i genitori, anche tenendo conto delle esigenze dei minori;
6) Il padre potrà permanere, inoltre, con i minori: a) il giorno del 24 o del 25 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore
10.00 del giorno successivo, ad anni alterni e così del 31 dicembre o dell'1 gennaio, dalle ore
10.00 alle ore 10.00 del giorno successivo ad anni alterni;
b) la domenica di Pasqua o il lunedì di Pasqua, ad anni alterni, dalle ore 10:00 alle ore 22:00; c) il giorno del compleanno dei ragazzi, tenendo conto anche dei loro impegni in funzione dell'età, per metà giornata comprendente il pranzo o la cena, ad anni alterni, e così il giorno del compleanno dei genitori;
d) nelle vacanze estive per 15 giorni, anche non consecutivi, da stabilirsi entro il 31 maggio o – in mancanza di accordo – dal 16 luglio al 31 luglio un anno e dall'1 agosto al 15 agosto,
l'anno successivo;
tutti i predetti giorni ed orari potranno essere derogati da diversi accordi dei genitori;
7) Il sig. verserà alla moglie, a titolo di mantenimento per i Parte_1
figli, la complessiva somma di € 300,00 mensili, oltre adeguamento Istat annuale con decorrenza dalla data di omologa della separazione. Mentre, in ordine alle spese straordinarie, che verranno sostenute in misura pari, i genitori si rimettono e accettano espressamente tutto quanto previsto nelle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare proposta dal CNF e datata 29.11.2017. I coniugi convengono, altresì, che per ciò che riguarda le spese per le feste di compleanno degli amici dei figli, ogni genitore sosterrà la relativa spesa nella misura del 50%; 8) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
9) I genitori convengono che l'assegno unico universale per i figli verrà percepito integralmente dalla sig. la quale si impegna a sottoscrivere tutti i Parte_2
documenti e a compiere ogni atto necessario ai fini della richiesta, dell'ottenimento e della riscossione del suddetto beneficio, manlevando il sig. da ogni Parte_1
responsabilità in merito;
10) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti;
11)
Visto l'art. 3 lett. B) della legge 21 novembre 1967 n. 1185, così come novellato dall'art. 24
l. 3/2003 i coniugi si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo di documento valido per l'espatrio; 12) I ricorrenti dichiarano sin d'ora di rinunciare a qualunque altra pretesa anche di mantenimento l'una dall'altro e si dichiarano altresì entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono. Dichiarano, inoltre, che non vi sono beni immobili da dividere tra loro e che ogni altro bene di natura mobiliare o patrimoniale è già stato oggetto di divisione consensuale, con reciproca soddisfazione delle parti, le quali nulla hanno più a pretendere l'una dall'altra a qualsiasi titolo;
13) I coniugi dichiarano sin d'ora di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dichiarano di non volersi riconciliare”. Con separata ordinanza la causa veniva quindi assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti il 13/11/2025, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 28/04/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi nato a [...] il [...], e , Parte_1 Parte_2
nata a [...] l'[...], alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse il 13/11/2025 e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di ES di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 19/10/2015, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 527 parte 2 serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 11/12/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI ES - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1413 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, C.F._1
E
nata a [...] l'[...], C.F.: Parte_2
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. FLORES DANILO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
28/04/2025, i coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] l'[...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 19/10/2015, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 527 parte 2 serie A;
- che dall'unione erano nati i figli (ME-10/02/2015), Persona_1 Persona_2
(ME-13/07/2016) e (ME-23/09/2017); Persona_3 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
All'udienza del 10/12/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di non volersi riconciliare e di insistere nella domanda congiunta, così come modificata con atto sottoscritto dai coniugi il 13/11/2025.
In particolare, alla luce delle integrazioni richieste con decreto del 23/10/2025, chiedevano omologarsi le seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) I coniugi potranno stabilire la loro residenza e il loro domicilio liberamente, ove riterranno più opportuno;
3) La casa familiare in Messina, viene assegnata alla sig.ra unitamente agli Parte_2
arredi ed alle pertinenze;
4) I figli saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione privilegiata presso la madre, fermo restando che i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé; 5) Il sig. potrà vedere, e tenere con sé, i figli due pomeriggi a settimana Parte_1
dalle ore 18:00 alle ore 22:00 del martedì e del venerdì (o eventualmente altri giorni e/o orari da concordarsi anche con i ragazzi in base alle loro esigenze di studio o altro), ed i fine settimana dal sabato alla domenica a settimana alterne, dalle ore 10:00 del sabato alle ore
22:00 della domenica;
resta inteso che la predetta regolamentazione potrà essere modificata da accordi tra i genitori, anche tenendo conto delle esigenze dei minori;
6) Il padre potrà permanere, inoltre, con i minori: a) il giorno del 24 o del 25 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore
10.00 del giorno successivo, ad anni alterni e così del 31 dicembre o dell'1 gennaio, dalle ore
10.00 alle ore 10.00 del giorno successivo ad anni alterni;
b) la domenica di Pasqua o il lunedì di Pasqua, ad anni alterni, dalle ore 10:00 alle ore 22:00; c) il giorno del compleanno dei ragazzi, tenendo conto anche dei loro impegni in funzione dell'età, per metà giornata comprendente il pranzo o la cena, ad anni alterni, e così il giorno del compleanno dei genitori;
d) nelle vacanze estive per 15 giorni, anche non consecutivi, da stabilirsi entro il 31 maggio o – in mancanza di accordo – dal 16 luglio al 31 luglio un anno e dall'1 agosto al 15 agosto,
l'anno successivo;
tutti i predetti giorni ed orari potranno essere derogati da diversi accordi dei genitori;
7) Il sig. verserà alla moglie, a titolo di mantenimento per i Parte_1
figli, la complessiva somma di € 300,00 mensili, oltre adeguamento Istat annuale con decorrenza dalla data di omologa della separazione. Mentre, in ordine alle spese straordinarie, che verranno sostenute in misura pari, i genitori si rimettono e accettano espressamente tutto quanto previsto nelle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare proposta dal CNF e datata 29.11.2017. I coniugi convengono, altresì, che per ciò che riguarda le spese per le feste di compleanno degli amici dei figli, ogni genitore sosterrà la relativa spesa nella misura del 50%; 8) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
9) I genitori convengono che l'assegno unico universale per i figli verrà percepito integralmente dalla sig. la quale si impegna a sottoscrivere tutti i Parte_2
documenti e a compiere ogni atto necessario ai fini della richiesta, dell'ottenimento e della riscossione del suddetto beneficio, manlevando il sig. da ogni Parte_1
responsabilità in merito;
10) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti;
11)
Visto l'art. 3 lett. B) della legge 21 novembre 1967 n. 1185, così come novellato dall'art. 24
l. 3/2003 i coniugi si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo di documento valido per l'espatrio; 12) I ricorrenti dichiarano sin d'ora di rinunciare a qualunque altra pretesa anche di mantenimento l'una dall'altro e si dichiarano altresì entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono. Dichiarano, inoltre, che non vi sono beni immobili da dividere tra loro e che ogni altro bene di natura mobiliare o patrimoniale è già stato oggetto di divisione consensuale, con reciproca soddisfazione delle parti, le quali nulla hanno più a pretendere l'una dall'altra a qualsiasi titolo;
13) I coniugi dichiarano sin d'ora di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dichiarano di non volersi riconciliare”. Con separata ordinanza la causa veniva quindi assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti il 13/11/2025, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 28/04/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi nato a [...] il [...], e , Parte_1 Parte_2
nata a [...] l'[...], alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse il 13/11/2025 e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di ES di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 19/10/2015, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 527 parte 2 serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 11/12/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.