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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 21/01/2026, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 574/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PALERMO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5703/2024 depositato il 28/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 29320239019938663 IRPEF-ALIQUOTE 2013
- INTIMAZIONE PAG n. 29320239019938663 IVA-ALIQUOTE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160062297165000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160062297165000 IVA-ALTRO 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4246/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso sopra indicato la difesa del contribuente, impugnando l'intimazione di pagamento notificata in data 18.05.2024 dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione sulla base dell'iscrizione a ruolo eseguita dall'Agenzia delle Entrate di Catania ai fini I.R.PE.F. per il periodo d'imposta dell'anno 2013, ha lamentato la nullità ovvero l'inesistenza dell'intimazione di pagamento, la decadenza dell'A.F. e del concessionario per la riscossione, la violazione dell'art. 36/bis del D.P.R. 600/73, la violazione dell'art. 2 del D. Lgs. 462/1997, la mancata notifica della cartella di pagamento, la prescrizione del credito, la prescrizione quinquennale del credito, la nullità delle somme richieste per interessi e sanzioni ed ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi.
L'A.D.E. si è costituita in giudizio rilevando l'inammissibilità del ricorso per l'avvenuta notifica della cartella di pagamento ed insistendo sulla propria pretesa di cui ha chiesto la conferma con vittoria di spese e compensi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica, esaminati gli atti, osserva sul primo motivo del ricorso che l'atto ha raggiunto il suo scopo ex art. 156, comma 3, del c.p.c. essendo stato portato a conoscenza del ricorrente che ha avuto piena conoscenza della pretesa ed ha esercitato pienamente il proprio diritto di difesa con la proposizione del ricorso oggi in esame. Pertanto il motivo esaminato è infondato e va respinto.
Sull'eccepita mancata notifica della cartella di pagamento e sulla prescrizione della pretesa va rilevato che l'Agenzia delle Entrate, costituendosi in giudizio, ha prodotto la relata di notifica della cartella di pagamento n. 293 2016 0062297165, sottesa all'intimazione opposta, da cui emerge che l'atto è stato consegnato presso il domicilio del ricorrente in data 21.02.2017 a mani del cognato dello stesso ed è stata data notizia al ricorrente della notifica eseguita con la raccomandata spedita in data 07.03.2017. Pertanto è infondato il motivo relativo alla mancata notifica della cartella di pagamento. Sull'eccepita prescrizione va rilevato che tra la notifica della cartella in data 21.02.2017 e la notifica dell'intimazione avvenuta in data 04.09.2023 non
è maturato il termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 del c.c. applicabile al caso in esame in quanto si tratta di tributo erariale. Quindi anche detto motivo è infondato e va respinto.
Sui restanti motivi del ricorso va evidenziato che si tratta di contestazioni riguardanti la cartella di pagamento che è stata regolarmente notificata e si è resa definitiva per mancata opposizione. Infatti detti motivi andavano proposti nell'eventuale ricorso, non proposto, contro la cartella di pagamento. In conclusione il ricorso va respinto in quanto infondato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate che liquida in € 500,00. Catania, 4.dicembre.2025 Il
Giudice Monocratico Dr. Giuseppe Palermo
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PALERMO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5703/2024 depositato il 28/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 29320239019938663 IRPEF-ALIQUOTE 2013
- INTIMAZIONE PAG n. 29320239019938663 IVA-ALIQUOTE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160062297165000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160062297165000 IVA-ALTRO 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4246/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso sopra indicato la difesa del contribuente, impugnando l'intimazione di pagamento notificata in data 18.05.2024 dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione sulla base dell'iscrizione a ruolo eseguita dall'Agenzia delle Entrate di Catania ai fini I.R.PE.F. per il periodo d'imposta dell'anno 2013, ha lamentato la nullità ovvero l'inesistenza dell'intimazione di pagamento, la decadenza dell'A.F. e del concessionario per la riscossione, la violazione dell'art. 36/bis del D.P.R. 600/73, la violazione dell'art. 2 del D. Lgs. 462/1997, la mancata notifica della cartella di pagamento, la prescrizione del credito, la prescrizione quinquennale del credito, la nullità delle somme richieste per interessi e sanzioni ed ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi.
L'A.D.E. si è costituita in giudizio rilevando l'inammissibilità del ricorso per l'avvenuta notifica della cartella di pagamento ed insistendo sulla propria pretesa di cui ha chiesto la conferma con vittoria di spese e compensi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica, esaminati gli atti, osserva sul primo motivo del ricorso che l'atto ha raggiunto il suo scopo ex art. 156, comma 3, del c.p.c. essendo stato portato a conoscenza del ricorrente che ha avuto piena conoscenza della pretesa ed ha esercitato pienamente il proprio diritto di difesa con la proposizione del ricorso oggi in esame. Pertanto il motivo esaminato è infondato e va respinto.
Sull'eccepita mancata notifica della cartella di pagamento e sulla prescrizione della pretesa va rilevato che l'Agenzia delle Entrate, costituendosi in giudizio, ha prodotto la relata di notifica della cartella di pagamento n. 293 2016 0062297165, sottesa all'intimazione opposta, da cui emerge che l'atto è stato consegnato presso il domicilio del ricorrente in data 21.02.2017 a mani del cognato dello stesso ed è stata data notizia al ricorrente della notifica eseguita con la raccomandata spedita in data 07.03.2017. Pertanto è infondato il motivo relativo alla mancata notifica della cartella di pagamento. Sull'eccepita prescrizione va rilevato che tra la notifica della cartella in data 21.02.2017 e la notifica dell'intimazione avvenuta in data 04.09.2023 non
è maturato il termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 del c.c. applicabile al caso in esame in quanto si tratta di tributo erariale. Quindi anche detto motivo è infondato e va respinto.
Sui restanti motivi del ricorso va evidenziato che si tratta di contestazioni riguardanti la cartella di pagamento che è stata regolarmente notificata e si è resa definitiva per mancata opposizione. Infatti detti motivi andavano proposti nell'eventuale ricorso, non proposto, contro la cartella di pagamento. In conclusione il ricorso va respinto in quanto infondato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate che liquida in € 500,00. Catania, 4.dicembre.2025 Il
Giudice Monocratico Dr. Giuseppe Palermo