Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 21/01/2026, n. 574
CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità o inesistenza dell'intimazione di pagamento

    L'atto ha raggiunto il suo scopo ex art. 156, comma 3, del c.p.c. essendo stato portato a conoscenza del ricorrente che ha avuto piena conoscenza della pretesa ed ha esercitato pienamente il proprio diritto di difesa con la proposizione del ricorso.

  • Rigettato
    Decadenza dell'Agenzia delle Entrate e del concessionario per la riscossione

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato in quanto la Corte ha ritenuto fondata la pretesa dell'amministrazione.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 36-bis del D.P.R. 600/73

    Le contestazioni riguardanti la cartella di pagamento, che è stata regolarmente notificata e si è resa definitiva per mancata opposizione, andavano proposte nell'eventuale ricorso contro la cartella di pagamento, non proposto.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 2 del D. Lgs. 462/1997

    Le contestazioni riguardanti la cartella di pagamento, che è stata regolarmente notificata e si è resa definitiva per mancata opposizione, andavano proposte nell'eventuale ricorso contro la cartella di pagamento, non proposto.

  • Rigettato
    Mancata notifica della cartella di pagamento

    L'Agenzia delle Entrate ha prodotto la relata di notifica della cartella di pagamento n. 293 2016 0062297165, da cui emerge che l'atto è stato consegnato presso il domicilio del ricorrente in data 21.02.2017 a mani del cognato dello stesso ed è stata data notizia al ricorrente della notifica eseguita con la raccomandata spedita in data 07.03.2017.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    Tra la notifica della cartella in data 21.02.2017 e la notifica dell'intimazione avvenuta in data 04.09.2023 non è maturato il termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 del c.c. applicabile al caso in esame in quanto si tratta di tributo erariale.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale del credito

    Tra la notifica della cartella in data 21.02.2017 e la notifica dell'intimazione avvenuta in data 04.09.2023 non è maturato il termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 del c.c. applicabile al caso in esame in quanto si tratta di tributo erariale.

  • Rigettato
    Nullità delle somme richieste per interessi e sanzioni

    Le contestazioni riguardanti la cartella di pagamento, che è stata regolarmente notificata e si è resa definitiva per mancata opposizione, andavano proposte nell'eventuale ricorso contro la cartella di pagamento, non proposto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 21/01/2026, n. 574
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 574
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

    Testo completo