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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 23/12/2025, n. 2041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 2041 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona della dott.ssa Teresa Cianciulli, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 4731/2021 R.G., avente ad oggetto “accertamento dell'esecuzione del contratto contro buona fede”, vertente
TRA
(p.iva e c.f. ), in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti in atti, dall'avv. Carmine Lombardi (c.f.
) - indirizzo pec: presso il cui studio, C.F._1 Email_1
in Benevento, al viale Mellusi n. 40, è elett.te domiciliata
ATTRICE
E
(p.iva e c.f. , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti in atti, dall'avv. Luca Cirillo (c.f.
) - indirizzo pec: presso il cui C.F._2 Email_2
studio, in Napoli, alla via Seggio del Popolo n.22, è elett.te domiciliata
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti e da verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato alla Controparte_2 unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione e trattazione, la
[...]
adiva il Tribunale di Avellino deducendo che, nel mese di marzo 2021, la Parte_2 [...] sua cliente, aveva erroneamente effettuato il pagamento di una fornitura, Parte_3 dell'importo di euro 25.000,00, mediante accredito sul suo conto corrente intrattenuto presso
[...]
filiale di Solofra. Controparte_2
La società attrice precisava di aver dato indicazioni alla cliente di effettuare il pagamento sul un diverso conto corrente, acceso presso la in quanto era pendente una causa civile presso CP_3
il Tribunale di Avellino e due procedimenti penali presso le Procure della Repubblica di Napoli e di
Venezia per una truffa informatica.
L'attrice precisava, ancora, che, accortasi dell'errore, la aveva chiesto lo Parte_3
storno del bonifico, ma la Banca convenuta aveva respinto la richiesta, affermando di non aver ricevuto il consenso dell'attrice.
Tanto dedotto, l'attrice chiedeva al Tribunale di accertare che aveva prestato il consenso allo storno del bonifico, con condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale CP_2 Controparte_2
chiedeva il rigetto della domanda in quanto inammissibile ed infondata.
La causa, previo mutamento del rito da sommario ad ordinario, veniva istruita tramite l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e la CTU contabile.
Indi, all'udienza del 19.09.2025, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., il
Giudice la tratteneva in decisione.
La domanda è infondata per i motivi che si passano ad illustrare.
In via assorbente rispetto ad ogni valutazione relativa alla sussistenza dell'interesse ad agire e/o alla nullità della domanda, va rilevato che la domanda è destituita di prova.
Infatti, le risultanze istruttorie in atti, vagliate sotto l'aspetto tecnico contabile tramite CTU dimostrano che l'attrice non ha fornito elementi contabili idonei a supportare la sua domanda.
Le conclusioni della CTU sono fatte proprie dal Giudicante, in quanto frutto di un'attenta disamina della documentazione in atti e di una motivazione esaustiva, immune da vizi logici.
In primo luogo, va evidenziato che l'attrice non ha prodotto alcun documento contabile relativo al contratto di fornitura che sarebbe stato il titolo in forza del quale la terza società cliente avrebbe effettuato il bonifico della somma di euro 25.000,00.
La società attrice ha depositato esclusivamente la nota pec di diffida del 16.03.2021 e la nota pec di sollecito di evasione della richiesta di storno del 7.12.2021.
Ebbene, tali note sono assolutamente inidonee a provare i fatti costitutivi della domanda, in quanto non vi è la prova dell'effettiva consegna di tali documenti alla convenuta: manca il deposito delle relative ricevute di consegna. L'unico documento contabile agli atti è l'estratto conto della società attrice relativo al primo trimestre del 2021.
Tale documento, significativamente depositato dalla convenuta, dimostra che la CP_3
cliente dell'attrice ( effettuava un solo bonifico sul conto corrente Parte_3 intestato all'attrice in data 4.03.2021 per l'importo di euro 48.054,58.
Tale operazione risulta essere stata stornata in data 16.03.21, appena 12 giorni dopo l'accredito, in esecuzione di una richiesta dall'attrice.
L'insufficienza della documentazione in atti, preclude anche la possibilità di collegare tale bonifico alla vicenda per cui è causa, attesa anche la diversa descrizione dei fatti: pagamento di una fornitura di merce per euro 25.000,00.
Peraltro, nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 13.06.22, viene fatto riferimento a transazioni commerciali con altre società, estranee a quelle per cui è lite. valutato che l'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda grava sull'attrice, in base al principio generale di cui all'art. 2697 c.c., rubricato “Onere della prova”.
Alla luce delle ragioni esposte, la domanda va rigettata.
Le spese del giudizio- ivi comprese quelle di CTU- seguono la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico dell'attrice, nella misura liquidata in dispositivo in forza del D.M. 147/22, applicando lo scaglione delle cause di valore indeterminabile basso (da euro 5.2001,00 ad euro
26.000,00), valori tra minimi e medi, vista la semplicità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna l'attrice al pagamento, in favore della convenuta, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 4.077,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge;
3. pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'attrice, con l'obbligo di quest'ultima di rimborsare alla convenuta quanto eventualmente anticipato a titolo di acconto
Così deciso in Avellino in data 22.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli