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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 26/09/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 2295/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2295/2025 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Laura Gorini;
Parte_1 C.F._1
e
C.F. , con l'Avv. Laura Gorini;
CP_1 C.F._2
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni il procuratore delle parti precisava le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02.07.2025, e Parte_1 CP_1
hanno adito l'intestato Tribunale affin egli
[...] imonio da essi contratto in Cecina (LI) il 20.08.1983, alle condizioni indicate nell'atto introduttivo.
A sostegno della domanda le parti hanno allegato che dalla loro unione è nato il figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e che esse si sono separate Per_1 consensualmente con decreto di omologa n. cron. 2691/2011 del 10.03.2011.
Con decreto del 06/07/2025 il Tribunale ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 25.09.2025 in trattazione scritta, all'esito della quale il Presidente Relatore, lette le note scritte depositate dalle parti, ha rimesso la causa per la decisione al Collegio. Il ricorso, depositato in data 02.07.2025, è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Cecina (LI) il 20.08.1983 tra e , trascritto nei registri dello Parte_1 CP_1 stato civile de n atrimonio dell'Anno 1983 Parte 2 Serie A n. 46.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
a) I coniugi svolgono regolare attività lavorativa ed ognuno è in grado di provvedere al proprio mantenimento;
sussistendo comunque un seppur minimo squilibrio tra i redditi dei coniugi, il signor si impegna a versare alla signora la Parte_1 CP_1 somma di € 50,00 m ico bancario sul C/C di cui al se T 54 T 01030 25102 000000497688; somma che sarà aggiornata secondo gli indici ISTAT.
b) I coniugi danno atto di avere già provveduto alla divisione di tutti i beni mobili, conti correnti, depositi e polizze cointestati e quant'altro, non avendo nulla a pretendere l'un l'altra.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Cecina (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 25.09.2025
Il Presidente Estensore
dott. Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2295/2025 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Laura Gorini;
Parte_1 C.F._1
e
C.F. , con l'Avv. Laura Gorini;
CP_1 C.F._2
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni il procuratore delle parti precisava le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02.07.2025, e Parte_1 CP_1
hanno adito l'intestato Tribunale affin egli
[...] imonio da essi contratto in Cecina (LI) il 20.08.1983, alle condizioni indicate nell'atto introduttivo.
A sostegno della domanda le parti hanno allegato che dalla loro unione è nato il figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e che esse si sono separate Per_1 consensualmente con decreto di omologa n. cron. 2691/2011 del 10.03.2011.
Con decreto del 06/07/2025 il Tribunale ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 25.09.2025 in trattazione scritta, all'esito della quale il Presidente Relatore, lette le note scritte depositate dalle parti, ha rimesso la causa per la decisione al Collegio. Il ricorso, depositato in data 02.07.2025, è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Cecina (LI) il 20.08.1983 tra e , trascritto nei registri dello Parte_1 CP_1 stato civile de n atrimonio dell'Anno 1983 Parte 2 Serie A n. 46.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
a) I coniugi svolgono regolare attività lavorativa ed ognuno è in grado di provvedere al proprio mantenimento;
sussistendo comunque un seppur minimo squilibrio tra i redditi dei coniugi, il signor si impegna a versare alla signora la Parte_1 CP_1 somma di € 50,00 m ico bancario sul C/C di cui al se T 54 T 01030 25102 000000497688; somma che sarà aggiornata secondo gli indici ISTAT.
b) I coniugi danno atto di avere già provveduto alla divisione di tutti i beni mobili, conti correnti, depositi e polizze cointestati e quant'altro, non avendo nulla a pretendere l'un l'altra.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Cecina (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 25.09.2025
Il Presidente Estensore
dott. Azzurra Fodra