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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/02/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, composta dai magistrati:
1. dr. Gennaro Iacone Presidente
2. dr. Maria Chiodi Consigliere rel.
3. dr. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in data 5.02.2025
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 51/2023 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. F. Di Lorenzo Parte_1
APPELLANTE
E
- in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t..
APPELLATO CONTUMACE
In fatto e diritto
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Napoli Nord esponeva che nel Parte_1
periodo compreso fra il 2.9.2013 al 8.12.2013 ha prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze della soc.coop con sede legale in San Cipriano di AV (Ce) alla Controparte_2 via Galileo Galilei 4 con la qualifica di operaio livello 02 e precisamente ha svolto, nell'anzidetto CP_ periodo, le mansioni di muratore (doc.in atti) ; -con nota del 30.6.2017 l'.Agenzia Complessa di
AV comunicava quanto di seguito riportato “all'esito dell'accertamento Controparte_3
ispettivo di cui al verbale n.2015005637D/DL del 15.3.2016 è stato disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato instaurato con l'azienda con sede legale in San Cipriano di Controparte_2
AV (Ce) alla via Galileo Galilei 4 dal 2.9.2013 al 18.12.2013 in quanto risultato insussistente per carenza di requisiti essenziali prescritti dall'art.2094 cc.”
Al fine di tutelare le proprie ragioni il sig. presentava, ma invano, ricorso Parte_1
amministrativo avverso il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro CP_1
subordinato (doc. in atti); in virtù di quanto sopra comunicato, il rapporto di lavoro subordinato veniva disconosciuto dall' e conseguentemente non valido ai fini dell'assicurazione obbligatoria e delle CP_1
conseguenti tutele previdenziali e assistenziali.
Il ricorrente assumeva di avere diritto all'accertamento giudiziale dell'intercorso rapporto di lavoro subordinato con la nonché all'annullamento del provvedimento di Controparte_4
disconoscimento della prestazione di lavoro ed alla conseguente reiscrizione, dello stesso, negli elenchi previdenziali con tutti i provvedimenti conseguenziali incluso la validazione del rapporto ai fini dell'assicurazione obbligatoria e al riconoscimento della tutela previdenziale.
L' , costituitosi in giudizio, ha eccepito la insussistenza del rapporto di lavoro giusto verbale di CP_1
disconoscimento in atti;
ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 4244/2022 il Tribunale di Napoli Nord rigettava la domanda e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale statuizione ha proposto gravame il lamentando una erronea valutazione delle Parte_1
risultanze istruttorie. Ha concluso per la riforma della sentenza di prime cure e per l'accoglimento della domanda;
con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
L' , cui il ricorso è stato notificato presso il procuratore costituito in primo grado, non si è CP_1
costituito nel presente grado di giudizio, sì rimanendo contumace.
Alla odierna udienza la causa è stata decisa come di dispositivo in atti.
*****
L'appello è infondato e non meritevole di accoglimento essendo prive di fondamento le censure mosse dall'appellante alla sentenza di prime cure.
Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure “in forza del potere di autotutela spettante, in CP_ via generale, alle pubbliche amministrazioni, l è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto "ex tunc",
qualsiasi provvedimento che risulti "ab origine" adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi
può disconoscere in radice dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto
necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa
evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso,
colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida
attivazione del rapporto previdenziale-assicurativo deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 19/01/2021, n.809).
Di fronte al disconoscimento operato dall' spettava al ricorrente dimostrare la veridicità della CP_1
sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con la . CP_4
Le risultanze istruttorie non suffragano la tesi di parte attorea atteso che il teste nulla ha Tes_1
riferito sulla sussistenza del rapporto di lavoro;
laddove il teste riferisce di un periodo lavorativo Parte_1
affatto coincidente con quello allegato al ricorso e che, comunque, riferisce di avere lavorato, al pari del ricorrente, con mezzi propri;
circostanza quest'ultima in contrasto con la dedotta sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Inammissibile, per genericità, è poi il gravame in punto di liquidazione di spese di lite.
L'appello va, pertanto, respinto.
Nulla per le spese di lite non avendo l' svolto attività difensiva. CP_1
PQM
La Corte così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) nulla per le spese di lite.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge
24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello (se) dovuto per il ricorso principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Il Consigliere est.
Dott. Maria Chiodi
Il Presidente
dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, composta dai magistrati:
1. dr. Gennaro Iacone Presidente
2. dr. Maria Chiodi Consigliere rel.
3. dr. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in data 5.02.2025
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 51/2023 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. F. Di Lorenzo Parte_1
APPELLANTE
E
- in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t..
APPELLATO CONTUMACE
In fatto e diritto
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Napoli Nord esponeva che nel Parte_1
periodo compreso fra il 2.9.2013 al 8.12.2013 ha prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze della soc.coop con sede legale in San Cipriano di AV (Ce) alla Controparte_2 via Galileo Galilei 4 con la qualifica di operaio livello 02 e precisamente ha svolto, nell'anzidetto CP_ periodo, le mansioni di muratore (doc.in atti) ; -con nota del 30.6.2017 l'.Agenzia Complessa di
AV comunicava quanto di seguito riportato “all'esito dell'accertamento Controparte_3
ispettivo di cui al verbale n.2015005637D/DL del 15.3.2016 è stato disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato instaurato con l'azienda con sede legale in San Cipriano di Controparte_2
AV (Ce) alla via Galileo Galilei 4 dal 2.9.2013 al 18.12.2013 in quanto risultato insussistente per carenza di requisiti essenziali prescritti dall'art.2094 cc.”
Al fine di tutelare le proprie ragioni il sig. presentava, ma invano, ricorso Parte_1
amministrativo avverso il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro CP_1
subordinato (doc. in atti); in virtù di quanto sopra comunicato, il rapporto di lavoro subordinato veniva disconosciuto dall' e conseguentemente non valido ai fini dell'assicurazione obbligatoria e delle CP_1
conseguenti tutele previdenziali e assistenziali.
Il ricorrente assumeva di avere diritto all'accertamento giudiziale dell'intercorso rapporto di lavoro subordinato con la nonché all'annullamento del provvedimento di Controparte_4
disconoscimento della prestazione di lavoro ed alla conseguente reiscrizione, dello stesso, negli elenchi previdenziali con tutti i provvedimenti conseguenziali incluso la validazione del rapporto ai fini dell'assicurazione obbligatoria e al riconoscimento della tutela previdenziale.
L' , costituitosi in giudizio, ha eccepito la insussistenza del rapporto di lavoro giusto verbale di CP_1
disconoscimento in atti;
ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 4244/2022 il Tribunale di Napoli Nord rigettava la domanda e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale statuizione ha proposto gravame il lamentando una erronea valutazione delle Parte_1
risultanze istruttorie. Ha concluso per la riforma della sentenza di prime cure e per l'accoglimento della domanda;
con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
L' , cui il ricorso è stato notificato presso il procuratore costituito in primo grado, non si è CP_1
costituito nel presente grado di giudizio, sì rimanendo contumace.
Alla odierna udienza la causa è stata decisa come di dispositivo in atti.
*****
L'appello è infondato e non meritevole di accoglimento essendo prive di fondamento le censure mosse dall'appellante alla sentenza di prime cure.
Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure “in forza del potere di autotutela spettante, in CP_ via generale, alle pubbliche amministrazioni, l è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto "ex tunc",
qualsiasi provvedimento che risulti "ab origine" adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi
può disconoscere in radice dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto
necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa
evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso,
colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida
attivazione del rapporto previdenziale-assicurativo deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 19/01/2021, n.809).
Di fronte al disconoscimento operato dall' spettava al ricorrente dimostrare la veridicità della CP_1
sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con la . CP_4
Le risultanze istruttorie non suffragano la tesi di parte attorea atteso che il teste nulla ha Tes_1
riferito sulla sussistenza del rapporto di lavoro;
laddove il teste riferisce di un periodo lavorativo Parte_1
affatto coincidente con quello allegato al ricorso e che, comunque, riferisce di avere lavorato, al pari del ricorrente, con mezzi propri;
circostanza quest'ultima in contrasto con la dedotta sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Inammissibile, per genericità, è poi il gravame in punto di liquidazione di spese di lite.
L'appello va, pertanto, respinto.
Nulla per le spese di lite non avendo l' svolto attività difensiva. CP_1
PQM
La Corte così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) nulla per le spese di lite.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge
24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello (se) dovuto per il ricorso principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Il Consigliere est.
Dott. Maria Chiodi
Il Presidente
dott. Gennaro Iacone