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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 23/06/2025, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione II civile
in persona del Giudice Unico dott.ssa Manuela Elburgo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1527/2024 R.G. promossa con atto di citazione notificato il 21 marzo 2024
da in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Giovanni Lambert, del
Foro di Padova, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso,
giusta mandato in calce all'atto di citazione
APPELLANTE
contro
, , , , CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5
, , ,
[...] CP_6 Controparte_7 Controparte_8 [...]
, , , rappresentati e difesi CP_9 Controparte_10 CP_11
dall'avv. Massimiliano Celin, del Foro di Padova, ed elettivamente domiciliati presso lo studio Dello stesso, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATI
Oggetto: contratti e obbligazioni varie
Conclusioni
1 per parte appellante: “In via principale, in riforma della sentenza di primo grado, accertarsi l'applicabilità dell'IVA ai pagamenti oggetto della causa di primo grado e per l'effetto condannare l'appellato alla restituzione delle somme ricevute in ragione della sentenza impugnata e segnatamente -
quanto alla sig.ra euro 338,03; quanto alla sig.ra CP_1 [...]
euro 129,09; quanto alla sig.ra euro 421,03; CP_2 CP_3
quanto alla sig.ra euro 225,79; quanto alla sig.ra CP_4 CP_5
euro 65,95; quanto al sig. euro 203,87; quanto al sig. CP_6 CP_7
euro 431,54; quanto al sig. euro 179,91 quanto
[...] Controparte_8
alla sig.ra euro 138,55 (centotrentotto/55); quanto alla Controparte_9
sig.ra euro 315,84; quanto al sig. euro Controparte_10 CP_11
392,90; oltre ad Euro 3.115,00 per le spese legali pagate, ovvero alla restituzione della maggior o minor somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi dall'accredito al saldo. In via subordinata, in parziale riforma della sentenza di primo grado, revocare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. e per l'effetto condannare i convenuti-appellati, in solido fra loro alla restituzione dell'importo di Euro 1.000,00, oltre interessi dall'accredito al saldo. Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite per i due gradi di giudizio”;
per parte appellata: “Nel merito, respingersi integralmente l'appello proposto da in quanto infondato in fatto e in diritto. Con integrale vittoria di Parte_1
spese e competenze relative al presente grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 e altri dieci utenti del servizio di raccolta e di smaltimento CP_1
dei rifiuti, tutti residenti nel Comune di Mestrino, citavano avanti il Giudice di
Pace di Padova per ottenere la restituzione delle somme pagate Parte_1
a titolo di IVA sulla tariffa di igiene ambientale dal 2012 al 2022 (per un totale
2 di € 1.753,92) e richieste dall'ente gestore del servizio di raccolta e trasporto rifiuti con le fatture dimesse in atti.
A fondamento della propria domanda gli attori deducevano che, per i periodi di imposta oggetto delle depositate fatture, la tariffa riscossa da Parte_1
aveva natura di prelievo tributario, da qui la non assoggettabilità ad IVA.
Gli attori chiedevano, anche, la condanna alle spese di lite ed al pagamento di una somma ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
1.2 Si costituiva in giudizio eccependo l'avvenuta prescrizione, ai Parte_1
sensi dell'art. 2946 c.c., del diritto degli attori e a CP_4 CP_6
chiedere la restituzione delle somme versate a titolo di IVA per la tariffa rifiuti di cui all'anno 2012; nel merito la convenuta evidenziava il legittimo addebito dell'IVA sugli importi dovuti dagli utenti per la fruizione del servizio di gestione dei rifiuti, considerato il carattere corrispettivo del prelievo risultante dalla normativa di settore (art. 238 D. Lgs 03.04.2006 n. 152; art. 14 D.L. 31.05.10
n. 78, conv. in L. 30.07.10 n. 122; art. 14, co. 29, D.L. 06.12.11 n. 201, conv.
in L. 214/11; art. 1, co. 668 L. 27.12.13 n. 147), così come recepita dai
Regolamenti d'Igiene Ambientale in vigore nel Comune di Mestrino nel periodo 2012-2022, e tenuto, altresì, conto dell'ivi praticata adozione di un sistema puntuale di raccolta dei rifiuti indifferenziati tramite contenitore munito di microchip di misura standard con capienza predefinita di 120 litri.
1.3 La causa, istruita documentalmente, veniva decisa con sentenza n.
1081/2023, emessa il 20 settembre 2023, con la quale il Giudice di Pace,
rilevata la fondatezza dell'eccezione di prescrizione proposta dalla convenuta quanto alla posizione degli utenti e , accoglieva la CP_4 CP_6
domanda attorea di ripetizione delle somme corrisposte a titolo di IVA sulla
Tariffa Igiene Ambientale, nonché la domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c.
3 2.1 ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, depositata Parte_1
in data 25 settembre 2023, deducendo l'errata qualificazione del Giudice di
Pace in merito alla natura della tariffa applicata, da considerarsi quale corrispettivo della fruizione del servizio di gestione rifiuti, in virtù
dell'interpretazione autentica svolta dallo stesso legislatore per effetto dell'art. 14, comma 33, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni, dalla L. n.
122/2010, con conseguente assoggettabilità ad IVA, anche a prescindere dall'adozione di un sistema di misurazione puntuale dei rifiuti da parte del soggetto affidatario del servizio di gestione.
Con un secondo motivo di appello, parte attrice ha dedotto l'insussistenza dei presupposti integranti la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.,
invocando, quindi, la riforma del relativo capo di sentenza.
2.2 Nel giudizio così incardinato si sono costituite le controparti tutte,
chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della impugnata sentenza.
2.3 La causa, in difetto di richieste istruttorie, passa ora in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe rassegnate dalle parti all'udienza del 29
maggio 2025.
L'appello va parzialmente accolto per le ragioni di seguito esposte.
3.1 Considerato l'arco temporale cui si riferiscono le fatture dimesse in giudizio (2012-2022), prima della trattazione dei motivi di appello occorre ricostruire la complessa evoluzione della normativa in tema di servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con particolare riguardo – per quanto in questa sede rileva – alla disciplina delle tariffe TIA2, TARES e TARI.
Ebbene, la “Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani” – di seguito denominata
“Tariffa Integrata Ambientale” – è stata istituita dal D.lgs. n. 152 del 2006, art. 238, con contestuale soppressione del previgente regime costituito dalla tariffa
TIA1 di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, variante della antecedente
4 TARSU. Trattasi, a ben vedere, di prelievo commisurato “alle quantità e
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli
usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri [...] che tengano
anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali"
(comma 2), così rappresentando "il corrispettivo per lo svolgimento del
servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e
ricomprende anche i costi indicati dall'art. 15 del decreto legislativo 13
gennaio2003, n. 36" (art. 238, comma 1, secondo periodo, D.lgs. 152/2006).
Tale tariffa è rimasta, tuttavia, in vigore solo per un circoscritto lasso di tempo,
in quanto in difetto del regolamento ministeriale di cui all'art. 238, comma 11,
del D.lgs. 152/2006, sulla determinazione delle componenti dei costi e della tariffa, il legislatore ha consentito ai Comuni di istituire la TIA2 – sulla base delle disposizioni normative e regolamentari vigenti – solo dal 1° luglio 2010 al
31 dicembre 2012; di qui, diversamente, il blocco dei precedenti sistemi di prelievo relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, TIA1, TARSU -
nelle annualità comprese tra il 2006 e il 30 giugno 2010 - (comma 184
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale modificato dall'art. 5,
commi da 1 a 2-quinquies, d.l., 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge, 27 febbraio 2009, n. 13; l'art. 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, finanziaria 2008; sulla ricostruzione dei diversi provvedimenti e della disciplina transitoria intervenuta vedasi, altresì,
Cass. S.U., 7 maggio 2020, n. 8631).
A decorrere dal 1° gennaio 2013, in virtù dell'articolo 14 del decreto-legge n.
201 del 2011 istitutivo della TARES, sia la TIA1, che la TIA2 sono state, poi,
soppresse, fermo restando la possibilità per i comuni dotati di “sistemi di
misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico” di
5 prevedere l'applicazione di una tariffa “avente natura corrispettiva, in luogo del
tributo” (art. 14, comma 29).
L'articolo 1 della legge 147 del 2013 ha, infine, istituito la TARI – subentrata alla TARES dal 1° gennaio 2014 -, parimenti consentendo ai Comuni, in presenza di un sistema di misurazione puntuale dei rifiuti, di applicare la tariffa
"corrispettivo" in alternativa alla TARI classica (“i comuni che hanno realizzato
sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio
pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo
n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura
corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa
può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è
applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti
urbani”, art. 1, comma 668).
Stante la ricostruita evoluzione normativa, si evidenzia, pertanto, l'operatività
della TIA2 nell'intervallo compreso fra il 1° luglio 2010 sino al 31 dicembre
2012, salva diversa previsione sul tema ad opera dei regolamenti comunali;
dal 1° gennaio 2013 e, successivamente, a decorrere dal 1° gennaio 2014,
trovano, invece, applicazione le tariffe TARES e TARI.
3.2 Tanto chiarito, con il primo motivo di appello ha contestato Parte_1
l'inapplicabilità dell'IVA confermata dal Giudice di Pace con riferimento ai tributi TIA2, TARES, TARI, deducendo il carattere ex lege non tributario delle relative tariffe – e, dunque, l'assoggettabilità ad IVA -, in applicazione estensiva dell'interpretazione autentica fornita del legislatore sulla natura della
Tariffa Integrata Ambientale resa all'articolo 14 comma 33 d.l. 78/10, oltre che delle previsioni contenute nei prodotti Regolamenti di Igiene Ambientale
adottati dal Comune di residenza degli odierni appellati.
6 L'assunto esposto da – e quindi il primo motivo di appello - non è, Pt_1
tuttavia, condivisibile e va rigettato.
Le fatture dimesse in atti non risultano, infatti, coerenti - per le ragioni nel prosieguo esposte - con l'allegazione effettuata da parte attrice.
Quanto alle fatture riferite all'anno 2012 (cfr. docc. 1, 2, 7, 9 -11 di parte appellata), secondo la ricostruita evoluzione normativa, rientrano nell'ambito di applicazione della tariffa TIA2 (art. 238 del D.lgs. n. 152/2006), di cui è stato riconosciuto il carattere corrispettivo in osservanza del disposto di cui all'art. 14, comma 33, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010: “le
disposizioni di cui all'art. 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si
interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le
controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità
giudiziaria ordinaria”.
La giurisprudenza di legittimità ha individuato il fatto generatore dell'obbligo di pagamento della TIA2 nella produzione di rifiuti, in conformità al principio di matrice comunitaria in materia ambientale “chi inquina paga”, il che comporta la commisurazione dell'entità della tariffa alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti dall'utenza (cfr. Cass. civ., 21 giugno 2018, n. 16332).
Di talché l'assegnazione della qualifica di “corrispettivo” della tariffa richiede,
per sua stessa natura, l'integrazione, in concreto, di un rapporto sinallagmatico diretto tra la fruizione del servizio di gestione e la misura dei rifiuti urbani asportati dal soggetto affidatario – rapporto posto alla base dell'assoggettamento ad IVA ai sensi degli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 633 del
1972 e caratterizzato, per l'appunto, dal pagamento di un “corrispettivo” per la prestazione di servizi.
7 Affinché una fattispecie sia qualificata come avente natura tributaria,
indipendentemente dal nomen iuris, occorre la ricorrenza dei seguenti elementi: “la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a
procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto
passivo (doverosità della prestazione); la decurtazione non deve integrare una
modifica di un rapporto sinallagmatico tra le parti (mancanza di detto rapporto
sinallagmatico); le risorse connesse ad un presupposto economicamente
rilevante e derivante dalla suddetta decurtazione, debbono essere destinate a
sovvenire pubbliche spese (collegamento della prestazione alla pubblica
spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante”, cfr. Corte
Cost., 16 luglio 2009, n. 238.
La TIA2 - come ulteriori tariffe a carattere non tributario - è, dunque,
assoggettabile ad IVA quando espressione di un sistema puntuale di misurazione dei rifiuti conferiti, tale da costituire condizione di esigibilità del prezzo dovuto a fronte del servizio svolto.
Va, pertanto, disattesa la tesi di sulla natura corrispettiva della Tariffa, a Pt_1
prescindere dall'impiego di sistemi di rilevazione puntuale del rifiuto conferito,
attesa la sufficienza della sola fruizione del servizio. Osserva, infatti, la Corte
di Cassazione che: “è possibile qualificare una prestazione di servizi come
operazione a titolo oneroso solo quando sussiste un nesso diretto, tra la
prestazione e un corrispettivo effettivamente percepito dal soggetto passivo.
Tale nesso diretto esiste qualora tra il prestatore e il destinatario intercorra un
rapporto giuridico nell'ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche
prestazioni e il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore
effettivo del servizio prestato al destinatario” (Cass. Civ., 25 settembre 2019,
n. 23949).
8 Vieppiù, per l'imponibilità ai fini IVA ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a),
D.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva
77/388/CEE del Consiglio, la prestazione di servizi è effettuata “a titolo
oneroso” soltanto quando tra l'autore di tale prestazione e il suo destinatario intercorra un rapporto giuridico nell'ambito del quale avviene uno scambio di prestazioni sinallagmatiche, per cui il compenso ricevuto dal primo costituisce il corrispettivo del servizio apportato al secondo, con la specificazione che il fatto generatore dell'IVA va identificato nella materiale esecuzione di una prestazione “individualizzabile”, ossia suscettibile di esigibilità quale controvalore della reciproca attribuzione (cfr. Cass. civ., 23 giugno 2022, n.
29807).
Ciò premesso, il Regolamento di Igiene Ambientale adottato dal di CP_12
Mestrino con delibera n. 5 del 12 febbraio 2008 e vigente nell'anno 2012(cfr.
doc. 3b 04 di ), seppur istitutivo dell'entrata denominata “tariffa per la Pt_1
gestione dei rifiuti individuata ai sensi dell'art. 238 del D.lgs. n. 152/2006,
soggetta ad IVA ai sensi del DPR n. 633/1972” (cfr. p. 10), non contiene menzione della realizzazione di un servizio reso attraverso sistemi di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti conferiti, limitandosi, al contrario,
a prevedere - del tutto genericamente - che: “nella individuazione delle
modalità di calcolo della tariffa è consentito derogare alle disposizioni del DPR
158/99 o eventuali successivi decreti sostitutivi ai fini di determinare una
maggiore equità della tariffa in relazione alle quantità effettivamente conferite
o per esigenze di standardizzazione e uniformità tra i comuni” (art. 12, p. 15).
Al di là del Regolamento comunale, emerge, comunque, chiaramente che le fatture relative all'anno 2012 (docc. 1 , 2 , CP_1 Controparte_2
7 , 9-11 , , , di Controparte_7 Controparte_9 CP_10 CP_11
parte appellata) siano state calcolate da sulla base della Tariffa d'Igiene Pt_1
9 Ambientale (TIA1), di qui il carattere tributario del relativo prelievo, come chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 238/2009, e quindi la non assoggettabilità ad IVA (Cass. civ., 5 aprile 2019, n. 9612).
Si riscontra infatti una “quota fissa” ed una “variabile”, ma nessun meccanismo di calcolo puntuale dell'importo dovuto dal singolo contribuente, il quale risulta,
di converso, commisurato su criteri presuntivi generali, quantificati in diversi coefficienti da moltiplicare alla tariffa (numero di componenti del nucleo famigliare per utenza domestica, superficie dell'immobile).
Va, quindi, condivisa la prospettazione esposta dal Giudice di prime cure in ordine alla mancata prova fornita da in punto di applicazione nel Pt_1
Comune di residenza degli odierni appellati della tariffa “corrispettivo”,
commisurata alla quantità e qualità dei rifiuti asportati, secondo l'adozione di un sistema puntuale di misurazione (p.
6-8 della sentenza n. 1081/2023),
considerata, in aggiunta, la genericità dell'assunto vertente sulla realizzazione di un regime di raccolta dei rifiuti indifferenziati “tramite un contenitore
carrellato con microchip di misura standard fornito in dotazione ad ogni nucleo
familiare, avente una capienza predefinita di 120 litri” (cfr. p. 7 della comparsa di costituzione e risposta di . Dalle fatture in atti riferite Parte_1
all'annualità in questione non è dato, invero, evincere né se trattasi, nella specie, di rifiuto secco o umido, né l'impiego di contenitori con volume predefinito, indicativi dell'applicazione ad opera del gestore del servizio di un sistema di rilevazione puntuale di tipo indiretto, fondato sul rapporto fra volume dei bidoni o dei sacchi forniti alla singola utenza ex art. 6 del D.M. n.
117/2017, e numero degli svuotamenti effettuati.
La tariffa TIA2 non risulta, quindi, mai essere stata applicata da nel Pt_1
comune di residenza degli appellati, con conseguente diritto di CP_1
10 , , , CP_1 Controparte_2 Controparte_7 Controparte_9 CP_10
, a vedersi restituire le somme indebitamente percepite a titolo di IVA.
[...]
3.3 Con riferimento alle fatture dal 2013 al 2022 (docc.
1 -11 di parte appellata) rileva il regime previsto per la TARES, poi sostituita, a partire dal gennaio 2014, dalla TARI.
Va osservato come ad entrambe le tariffe deve essere riconosciuta natura tributaria, in adesione al maggioritario indirizzo di questo Ufficio, nel solco dell'indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. S.U.,
18 giugno 2019, n. 16341; S.U. 23 novembre 2018, n. 30426; Cass. civ., 19
agosto 2020, n. 17334; Cass. civ., 15 maggio 2019, n. 12979, Cass. civ., 19
gennaio 2014, n. 2029).
Tenuto conto dell'inapplicabilità della norma di interpretazione autentica citata dall'appellante (comma 33 dell'articolo 14 del D.L. n. 78/10), in quanto espressamente riferita alla tariffa integrata ambientale (c.d. TIA 2), appare incontrovertibile che l'art. 14, comma 29, del D.L. n. 201/2011 – quanto alla
TARES – e l'art. 1, comma 668, della L. n. 147/2013 – riferito alla TARI – nel prevedere che: “i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale
della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento,
prevedere l'applicazione di un tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del
tributo /TARI”, debbano essere intesi nel senso di delineare l'ambito di dette tariffe in termini alternativi rispetto alla tassa sui rifiuti con carattere tributario.
La previsione di cui all'1, comma 668, della L. n. 147/2013 va, inoltre,
correlata al precedente comma 667, secondo cui “al fine di dare attuazione al
principio <
del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
11 con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei
comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al
servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi
ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo
modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle
forme ammesse dal diritto dell'Unione Europea”.
Si evidenzia poi che il D.M. 20 aprile 2017 n. 117 ha costituito il necessario presupposto perché potesse effettivamente istituirsi ad opera dei Comuni
interessati la tariffa “corrispettiva”, alternativa al prelievo a carattere tributario
(TARES, TARI). In particolare, il decreto ministeriale contempla un sistema di misurazione del rifiuto conferito mediante pesatura diretta, con rilevazione del peso, o indiretta, tramite contabilizzazione del volume dei rifiuti apportati da ciascuna utenza.
Il sistema di misurazione puntuale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.M. n.
117/2017 deve comunque consentire di “identificare l'utenza che conferisce
mediante un codice univocamente associato a tale utenza oppure attraverso
l'identificazione dell'utente che effettua i conferimenti;
di registrare il numero
dei conferimenti attraverso la rilevazione delle esposizioni dei contenitori o dei
sacchi oppure del conferimento diretto in contenitori ad apertura controllata a
volume limitato o degli accessi nei centri comunali di raccolta effettuati da
ciascuna utenza;
di misurare la quantità dei rifiuti conferiti, attraverso metodi
di pesatura diretta o indiretta”.
Pt_ Ebbene, la stessa ha prodotto, sin dal primo grado di giudizio, i
Regolamenti di Igiene Ambientale del Comune di Mestrino (doc. 5,
regolamento adottato con delibera n. 24 del 25 luglio 2013; doc. 6,
12 regolamento adottato con delibera n. 20 del 31 luglio 2014; doc. 7,
regolamento vigente per l'anno 2021; doc. 8, regolamento adottato con delibera del 29 aprile 2022), tutti basati sullo stesso modello e che all'articolo
5 affermano che la tariffa rifiuti ha natura di corrispettivo ed è soggetta ad IVA
ai sensi del DPR n. 633/1972.
Tali Regolamenti prevedono una “Struttura della Tariffa” (art. 12) che tenga conto di una “quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti” con importo variabile commisurato “alla quantità di rifiuto conferito dalla singola utenza
(domestica e non domestica) e/o al servizio effettivamente reso alla medesima
attraverso sistemi di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti conferiti” (art. 12 punto 4); questi ultimi, segnatamente, possono basarsi su una misurazione espressa in unità di peso (kg) o sulla rilevazione del dato volumetrico dei rifiuti raccolti, da tradursi in corrispondenti unità di peso tramite “idonei coefficienti di
trasformazione” (art. 13).
Si precisa, inoltre, che “la misurazione della quantità è finalizzata alla
commisurazione del prelievo economico per il servizio effettivamente reso
all'utenza, purchè nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed
economicità e al principio europeo <
evitate la misurazione di frazioni o specifici flussi i cui costi di gestione siano
poco significativi e/o non presentino diretta correlazione con i costi totali
effettivamente sostenuti” (art. 13, punto 3; in senso analogo vedasi il punto 4
dell'art. 13 del Regolamento di Igiene Ambientale dell'anno 2021 “la
misurazione puntuale delle quantità di rifiuto urbano residuo conferito e, ove
istituita, la rilevazione puntuale delle quantità di altre frazioni e/o flussi di rifiuti
è finalizzata a commisurare la Tariffa di ciascuna utenza conferente alla
quantità di rifiuti conferiti”).
13 È indubbio, pertanto, che, con i richiamati Regolamenti dimessi in atti, il abbia inteso effettivamente realizzare, nell'ambito della Controparte_13
propria potestà regolamentare, l'opzione di cui agli artt. 14, comma 29, D.L. n.
201/2011 e 1, comma 668, L. n. 147/2013, delineando la disciplina della tariffa
“corrispettivo” per i rifiuti, in luogo, rispettivamente, della TARES e TARI.
Se è pur vero che rimane immutato il presupposto oggettivo del corrispettivo per i rifiuti (peraltro già comune alla TIA2 della quale, come rilevato,
recentemente le Sezioni Unite della Cassazione hanno riconosciuto natura privatistica) ravvisato nel “possesso o nella detenzione, a qualsiasi titolo, di
locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti
urbani o assimilati” (art. 8 di cui ai docc.
5-8 di parte appellante), nondimeno tale presupposto impositivo si inserisce in un sistema dove la tariffa dovuta risulta rapportata alla quantità di rifiuti conferiti dall'utente del servizio.
L'applicazione di un sistema “puntuale” di misurazione dei rifiuti, o comunque di una quantificazione della somma da cui traspaia un nesso diretto tra la prestazione fornita e la misura dell'effettivo utilizzo da parte del soggetto
Pt_ utilizzatore non emerge, tuttavia, dalla disamina delle fatture emesse da in relazione al servizio rifiuti del negli anni 2013, 2014, Controparte_13
2021 e 2022; il che risulta indicativo del mancato adeguamento da parte della società alle disposizioni regolamentari in punto di meccanismi per il calcolo di una quota variabile “puntuale”. Permane infatti il riferimento ad una “quota fissa” ed una “variabile”, a seconda della superficie imponibile e dei componenti del nucleo famigliare come per le fatture relative alla TIA1, di talché si rileva come, a prescindere dal nomen iuris, le fatture del 2013, 2014,
Pt_ 2021, 2022 di (cfr. docc.
1-11 di parte appellata) sono quindi ancora relative ad un Servizio Rifiuti assimilabile a tributo, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza sopra ricordata. Lo stesso dicasi per le
14 fatture riferite alle annualità dal 2015 al 2020, rispetto alle quali va, in aggiunta, osservato come non è stato né allegato, né provato quale fosse il regolamento al tempo vigente, per cui non è dato neppure verificare se lo stesso prevedesse una misurazione puntuale dei rifiuti tale da consentire l'applicazione dell'IVA.
Risulta, inoltre, non condivisibile la prospettazione di parte appellante in ordine alla realizzazione di un sistema di rendicontazione di tipo indiretto delle quantità di rifiuti conferiti, segnatamente fondato sull'utilizzo di contenitori con microchip aventi una capienza predefinita di 120 litri, in quanto pur Pt_1
avendone la possibilità per sua stessa ammissione (“all'atto di ogni singolo
Pt_ prelievo dei rifiuti da parte di , il personale addetto registra la data e l'ora
del ritiro, nonché il codice utente. Ciò avviene mediante la lettura elettronica
del microchip di cui è dotato il menzionato contenitore: trattasi di un dispositivo
che consente di associare in maniera univoca detto recipiente al fruitore che
ne dispone. In questo modo, tutti gli svuotamenti domiciliari effettuati vengono
attribuiti al privato che utilizza quello specifico contenitore. Il sistema ora
descritto consente di calcolare in maniera puntuale e precisa la quantità di
rifiuti prodotti da ciascun privato: invero, tramite ogni singolo svuotamento del
contenitore viene conferito un volume di rifiuti pari a circa 120 litri;
moltiplicando detto dato per il numero di svuotamenti registrati nel lasso
temporale di riferimento, ha contezza del quantum di rifiuti prodotti Pt_1
dall'utente, dato sul quale viene parametrata la relativa tariffa”, cfr. p. 7 della comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado) non ha provveduto ad allegare il numero e la frequenza settimanale degli svuotamenti che sarebbero stati effettuati, così da fornire indicazione della quantità di servizio utilizzato in rapporto al dedotto volume dei contenitori.
15 Il primo motivo di appello non merita pertanto accoglimento, con conferma anche nel quantum degli importi riconosciuti dal Giudice di prime cure agli odierni appellati, non avendo mosso alcuna precipua Parte_1
contestazione sul punto.
4.1 Quanto al secondo motivo di appello, riguardante la condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., va osservato che non può
ravvisarsi mala fede o colpa grave nella resistenza nel giudizio di primo grado di , a fronte della complessità della questione giuridica oggetto di causa Pt_1
e dell'inesistenza di un orientamento consolidato in materia. Per giunta, non risulta dirimente la documentazione depositata dagli odierni appellati, poiché
generica rispetto al relativo Comune di residenza, tenuto conto delle molteplici disposizioni regolamentari succedutesi in tema di servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti (cfr. docc. 32 e 26, “articoli Mattino”); nonché irrilevante,
considerata l'attinenza con la diversa società (cfr. doc. 28, CP_14
“interpello Agenzia delle Entrate” n. 954 - 537/2016).
Il secondo motivo di impugnazione può, quindi, trovare accoglimento, non ravvisandosi i presupposti di cui all'art. 96 comma 3, c.p.c.
5.1 L'esito della lite vede l'appellante e gli appellati reciprocamente soccombenti.
Secondo il costante indirizzo della Suprema Corte, il giudice di appello,
allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il
16 relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr. ex multis Cass. civ., 12 aprile 2018, n. 9064, Cass. civ.,
24 gennaio 2017, n. 1775).
La parziale soccombenza degli appellati, con riguardo al secondo motivo di appello, giustifica la compensazione delle spese di lite del presente grado nella misura di un terzo, mentre il restante terzo va posto a carico dell'appellante, attesa la maggiore soccombenza della stessa in ragione del rigetto della domanda principale. La liquidazione avviene in base ai valori medi per le fasi di studio, introduttiva e minimi per decisionale, visto il mancato deposito di ulteriori scritti difensivi.
Per il primo grado viene confermata la liquidazione effettuata dal Giudice di
Pace.
Si dà atto che non sussistono le condizioni previste dall'art. 13, comma 1
quater, DPR. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1527/2024 R.G.,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale riforma della sentenza impugnata del Giudice di Pace di Padova n. 1081/2023, così
dispone:
1) revoca la condanna ex art. 96 c.p.c. a carico di e per l'effetto Parte_1
condanna , , , , CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
, , , CP_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8 [...]
, e a restituire all'appellante CP_9 Controparte_10 CP_11
le somme percepite ex art. 96 c.p.c. in esecuzione della sentenza di primo grado;
2) conferma per il resto la sentenza n. 1081/2023 emessa dal Giudice di Pace
di Padova, compresa la liquidazione delle spese di lite;
17 3) liquida le spese del presente grado di giudizio in € 1.276,00 per onorari,
oltre rimborso spese generali, IVA e c.p.a., se dovuti per legge, condannando a rifonderle per 2/3 a , , Parte_1 CP_1 Controparte_2
, , , , CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 Controparte_7
, , e e Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 CP_11
compensandole per il restante 1/3.
Così deciso in Padova, 20 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Manuela Elburgo
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