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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/06/2025, n. 1583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1583 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –
in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2113/2019 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Patti (ME) presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Michele Mondello che lo rappresenta e difende per procura in atti,
opponente
e
, già Controparte_1 Controparte_2
Riscossione per la Provincia di Messina (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, con sede in Messina ed elettivamente domiciliata in Barcellona P.G. presso lo studio dell'avv.
Antonella Maiorana che la rappresenta e difende per procura in atti,
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma ed CP_3 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Messina presso gli Uffici dell'Avvocatura distrettuale dell' , CP_4
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cammaroto del ruolo professionale, per procura in atti,
opposti
oggetto: opposizione a intimazione di pagamento – contributi previdenziali.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 15 aprile 2019 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 29520189003659320 notificatagli in data 5 marzo 2019, per il pagamento della somma di 8.288,52 euro a titolo di contributi IVS fissi/percentuale entro il minimale e somme aggiuntive dovuti all' per gli anni 2013-2014, portati dagli avvisi di addebito nn. CP_3
595201400033100173, 59520150001328409 e di contributi artigiani da accertamento unificato sul reddito eccedente il minimale e somme aggiuntive per gli anni 2010 - 2011, portati dagli avvisi di addebito nn.
59520150003167074 e 59520150003167175, asseritamente mai ricevuti. Nella resistenza dell' e dell'Agente della Riscossione, sospesa per gravi motivi l'efficacia CP_3
esecutiva dei titoli e sostituita l'udienza del 12 giugno 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere che a far data dal 30 settembre 2021, ai sensi dell'art. 76 del D.L. n. 73/2021, convertito in Legge n. 106 del 23/7/2021, la società è stata sciolta e dal giorno Controparte_2
successivo l'esercizio delle funzioni di riscossione nella Regione Siciliana è svolto dall'
[...]
che, a titolo universale, è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi di Controparte_1 [...]
CP_2
3.- Ciò posto, va anzitutto dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alle pretese contributive portate dagli avvisi nn. 595201400033100173, 59520150001328409 e 59520150003167175, i cui ruoli risultano interamente azzerati, sebbene non ne siano state chiarite le ragioni (cfr. lista ruoli in atti).
4.- Quanto al restante avviso n. 59520150003167074, il ricorrente ha eccepito, anche con le ultime note, l'applicabilità al caso di specie del disposto di cui all'art. 4, comma 4, d.l. n. 41/2021, convertito con modifiche dalla l. n. 69/2021, a norma del quale “sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione e sanzioni, risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione tra il
1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010 (…) e relativi alle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo
d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro” e ne ha chiesto, pertanto,
l'annullamento d'ufficio.
Trattasi, tuttavia, di atto relativo a contributi IVS Gestione Artigiani 2011, poi portati ad esecuzione nel 2015 con l'emissione dell'avviso di addebito opposto (il quale a decorrere dal 1 gennaio 2011 ha sostituito, per i crediti , la procedura di riscossione affidata ad - iscrizione a ruolo delle somme CP_3 CP_5
ed emissione della cartella di pagamento) e, dunque, temporalmente esclusi dall'ambito di applicazione della richiamata disposizione.
5.- Per il resto, l'opposizione è inammissibile.
Si rammenta, infatti, che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 d.lgs. n.
46/1999 ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare
l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza)” (v. tra le altre Cass. n. 18256/2020).
In particolare, la S.C. ha precisato che ove “il ricorrente in opposizione a intimazione di pagamento eccepisca fatti estintivi del credito contributivo allegando i dati relativi al decorso del termine prescrizionale dalla data di maturazione del credito e fino alla notifica dell'atto di intimazione, nonché quelli relativi al decorso del termine di prescrizione in epoca successiva alla, sia pur contestata, notifica della cartella di pagamento, devono ritenersi proposte due distinte domande ai sensi dell'art. 615 c.p.c., la prima in funzione recuperatoria dell'opposizione ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 46/1999 e la seconda volta, in via subordinata, a far valere fatti estintivi del credito successivi alla notifica (ove accertata) della cartella, con conseguente obbligo di pronuncia su ciascuna di esse”.
Al di fuori di tali ipotesi, laddove l'opponente eccepisca unicamente vizi di forma dell'atto impugnato
(quali difetto di motivazione, nullità del procedimento esecutivo per mancata notifica degli atti prodromici, nullità della notifica dell'atto impugnato) l'azione si qualifica quale opposizione agli atti esecutivi (v. ex multis Cass. n. 1532/2012 e S.U. nn. 5791/2008 e 16412/2007) e deve, dunque, essere proposta nel termine di 20 giorni dalla notifica, ex art. 617 c.p.c.
Nel caso di specie, l'opponente ha lamentato la nullità dell'opposta intimazione di pagamento in ragione: - della mancata notifica degli avvisi di addebito ad essa sottesi, eccependo, per l'effetto, la sussistenza del solo vizio procedurale;
- dell'inesistenza della notifica dell'intimazione poiché effettuata da operatore privato (Nexive) e in assenza di annotazioni e indicazione del messo notificatore;
- della carenza di motivazione dell'atto.
Trattasi, pertanto, di motivi di forma tardivamente proposti, avendo egli promosso l'azione in data 15 aprile 2019 e, dunque, quando il termine di 20 giorni, decorrente dalla data di notifica dell'intimazione, avvenuta il 5 marzo 2019, era ormai scaduto.
6.- L'esito della lite, l'ammontare del credito residuo accertato (pari a 3.034,69 euro risultante dagli estratti aggiornati) rispetto a quello richiesto e la manifesta pretestuosità del motivo inerente alla mancata notifica degli atti presupposti (smentita dalla documentazione prodotta dall' ), giustificano la CP_4
compensazione per metà delle spese del giudizio, che per la restante parte seguono la soccombenza - non valendo il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile ad addossare all'erario anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa (cfr. Cass. n. 8388/2017) - e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto della natura e del valore, in 2.695,5 euro, oltre accessori, per ciascuno degli opposti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara cessata la materia del contendere in relazione agli avvisi di addebito nn. CP_3
595201400033100173, 59520150001328409 e 59520150003167175, i cui ruoli sono stati interamente azzerati;
2) dichiara per il resto inammissibile l'opposizione;
3) condanna l'opponente a rimborsare all' e all' metà delle CP_3 Controparte_6
spese del giudizio, liquidata per ciascuno in 2.695,5 euro, oltre spese generali e accessori di legge;
compensa il resto.
Messina, 13.6.2025
Il Giudice del Lavoro
Valeria Totaro