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Sentenza 2 maggio 2024
Sentenza 2 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 02/05/2024, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 712/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 712/2024 promossa da:
DR IN (CF. , con il patrocinio dell'Avv. C.F._1
Piergiovanni Razzauti
e
CF.: ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. Piergiovanni Razzauti
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 30/4/2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso in data 19/02/2024, i sig.ri Controparte_1
DR IN chiedevano, con domanda congiunta, ai
[...]
1 sensi dell'articolo 473 bis p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149
(come modificato dalla l. 29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno il 17/6/2006 e di esser dalla loro unione nati, rispettivamente, in data 06/06/2009 la figlia minore e, in data Per_1
11.1.2014, la figlia minore Per_2
Con provvedimento in data 22/2/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 30.4.2024, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 30.4.2024, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo alle figlie minorenni dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse delle minori;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
2
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra
[...]
e DR IN ordinando all'Ufficiale di Controparte_1
Stato civile di Livorno di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il giorno 17/6/2006 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 106 Parte 2 Serie A Anno 2006).
DISPONE CHE
1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2. Le figlie minori saranno affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso la casa familiare in Livorno, Via P. Gori n. 20, con collocamento prevalente con la madre, la quale avrà l'obbligo di comunicare al padre ogni mutamento della residenza, od anche del semplice domicilio. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle figlie minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle loro capacità, dell'inclinazione naturale e delle loro aspirazioni;
3. La casa familiare sita in Livorno, Via P. Gori n. 20, in comproprietà tra i coniugi, verrà assegnata alla madre signora , Controparte_1 con ogni arredo e pertinenza.
4. I tempi di frequentazione tra figli e genitori verranno regolamentati con le modalità specificate nel piano genitoriale allegato al ricorso (doc. 07), che di seguito vengono riportate:
a) dall'uscita da scuola del lunedì fino al mercoledì mattina all'entrata a scuola con la madre;
dall'uscita da scuola del mercoledì fino al venerdì all'entrata a scuola con il padre;
il fine settimana, dall'uscita da scuola del venerdì fino all'entrata a scuola del lunedì con la madre.
La settimana successiva si invertono i turni in modo che nell'arco di due settimane la permanenza delle figlie con i genitori risulterà paritaria.
b) Nel corso delle ferie scolastiche estive la turnazione resterà invariata con l'intervento dei nonni materni e la nonna paterna per sopperire alle necessità di vigilanza ed accudimento durante l'orario di lavoro dei genitori.
c) Le figlie verranno accompagnate a scuola dal genitore che le avrà presso di sé la mattina nell'orario di inizio delle lezioni e verranno riprese dallo stesso
3 genitore ovvero da quello che le dovrà tenere con sé dal momento dell'uscita da scuola, salvo diversi accordi per necessità contingenti dei genitori. Per le attività extra scolastiche pomeridiane continuerà ad occuparsi dell'accompagnamento la madre, compatibilmente con l'orario lavorativo.
In ogni caso, qualora siano impediti i genitori, provvederanno ad accompagnare le figlie a scuola ed agli altri impegni extrascolastici i nonni materni e/o la nonna paterna, in relazione alle disponibilità contingenti.
d) Nel periodo delle ferie estive ognuno dei due genitori potrà tenere con sé le figlie per un periodo consecutivo di almeno due settimane da comunicare all'altro entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno in relazione ad eventuali periodi di vacanze/studio, ovvero di vacanze da trascorrere con persone diverse dai genitori (amici e/o parenti), questi ultimi provvederanno ad accordarsi di volta in volta nel rispetto delle reciproche necessità e disponibilità e, per quanto possibile, della volontà della figlia interessata.
e) Le festività del periodo natalizio e pasquale, comprensive delle vacanze scolastiche, così come ogni altra festività e ricorrenza, anche personale, nel corso dell'anno verranno gestite secondo la turnazione stabilita in via ordinaria
(punto a), salvo la possibilità di accordarsi in modo diverso all'occorrenza.
5. In considerazione della frequentazione paritaria delle figlie minori con entrambi i genitori, il padre TI DR non corrisponderà alcuna somma a titolo di mantenimento indiretto delle figlie minori alla madre
[...]
. Tuttavia, a compensazione dei maggiori oneri comunque Controparte_1 derivanti dalla collocazione prioritaria, ed anche a titolo di perequazione per il minor reddito percepito dalla madre, il signor TI consentirà che la signora percepisca in via esclusiva l'Assegno Unico e Universale Controparte_1 Org_ corrisposto dall' attualmente ammontante a circa euro 440,00. Nel contempo il signor TI si farà carico in via esclusiva, fino alla naturale estinzione, del pagamento della rata mensile del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della abitazione coniugale, ammontante ad euro 740,00.
6. Ognuno dei due genitori si farà carico del pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole. Ogni spesa straordinaria non avente carattere di urgenza e necessità dovrà essere preventivamente concordata tra i genitori. A tal proposito il genitore che dovesse anticipare l'intero importo della spesa concordata avrà diritto a ripeterne la metà dall'altro genitore previa esibizione della relativa ricevuta e/o fattura di spesa;
7.Nessuna somma verrà corrisposta a titolo di contributo al mantenimento personale di un coniuge nei confronti dell'altro, dichiarando i ricorrenti di essere attualmente economicamente autosufficienti.
I ricorrenti dichiarano, altresì, di aver risolto prima ed al di fuori del presente procedimento ogni rapporto patrimoniale e di non aver reciprocamente niente
4 da pretendere, fatto salvo quanto previsto nelle condizioni di separazione qui riportate.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 30/04/2024.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 712/2024 promossa da:
DR IN (CF. , con il patrocinio dell'Avv. C.F._1
Piergiovanni Razzauti
e
CF.: ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. Piergiovanni Razzauti
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 30/4/2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso in data 19/02/2024, i sig.ri Controparte_1
DR IN chiedevano, con domanda congiunta, ai
[...]
1 sensi dell'articolo 473 bis p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149
(come modificato dalla l. 29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno il 17/6/2006 e di esser dalla loro unione nati, rispettivamente, in data 06/06/2009 la figlia minore e, in data Per_1
11.1.2014, la figlia minore Per_2
Con provvedimento in data 22/2/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 30.4.2024, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 30.4.2024, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo alle figlie minorenni dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse delle minori;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
2
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra
[...]
e DR IN ordinando all'Ufficiale di Controparte_1
Stato civile di Livorno di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il giorno 17/6/2006 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 106 Parte 2 Serie A Anno 2006).
DISPONE CHE
1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2. Le figlie minori saranno affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso la casa familiare in Livorno, Via P. Gori n. 20, con collocamento prevalente con la madre, la quale avrà l'obbligo di comunicare al padre ogni mutamento della residenza, od anche del semplice domicilio. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle figlie minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle loro capacità, dell'inclinazione naturale e delle loro aspirazioni;
3. La casa familiare sita in Livorno, Via P. Gori n. 20, in comproprietà tra i coniugi, verrà assegnata alla madre signora , Controparte_1 con ogni arredo e pertinenza.
4. I tempi di frequentazione tra figli e genitori verranno regolamentati con le modalità specificate nel piano genitoriale allegato al ricorso (doc. 07), che di seguito vengono riportate:
a) dall'uscita da scuola del lunedì fino al mercoledì mattina all'entrata a scuola con la madre;
dall'uscita da scuola del mercoledì fino al venerdì all'entrata a scuola con il padre;
il fine settimana, dall'uscita da scuola del venerdì fino all'entrata a scuola del lunedì con la madre.
La settimana successiva si invertono i turni in modo che nell'arco di due settimane la permanenza delle figlie con i genitori risulterà paritaria.
b) Nel corso delle ferie scolastiche estive la turnazione resterà invariata con l'intervento dei nonni materni e la nonna paterna per sopperire alle necessità di vigilanza ed accudimento durante l'orario di lavoro dei genitori.
c) Le figlie verranno accompagnate a scuola dal genitore che le avrà presso di sé la mattina nell'orario di inizio delle lezioni e verranno riprese dallo stesso
3 genitore ovvero da quello che le dovrà tenere con sé dal momento dell'uscita da scuola, salvo diversi accordi per necessità contingenti dei genitori. Per le attività extra scolastiche pomeridiane continuerà ad occuparsi dell'accompagnamento la madre, compatibilmente con l'orario lavorativo.
In ogni caso, qualora siano impediti i genitori, provvederanno ad accompagnare le figlie a scuola ed agli altri impegni extrascolastici i nonni materni e/o la nonna paterna, in relazione alle disponibilità contingenti.
d) Nel periodo delle ferie estive ognuno dei due genitori potrà tenere con sé le figlie per un periodo consecutivo di almeno due settimane da comunicare all'altro entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno in relazione ad eventuali periodi di vacanze/studio, ovvero di vacanze da trascorrere con persone diverse dai genitori (amici e/o parenti), questi ultimi provvederanno ad accordarsi di volta in volta nel rispetto delle reciproche necessità e disponibilità e, per quanto possibile, della volontà della figlia interessata.
e) Le festività del periodo natalizio e pasquale, comprensive delle vacanze scolastiche, così come ogni altra festività e ricorrenza, anche personale, nel corso dell'anno verranno gestite secondo la turnazione stabilita in via ordinaria
(punto a), salvo la possibilità di accordarsi in modo diverso all'occorrenza.
5. In considerazione della frequentazione paritaria delle figlie minori con entrambi i genitori, il padre TI DR non corrisponderà alcuna somma a titolo di mantenimento indiretto delle figlie minori alla madre
[...]
. Tuttavia, a compensazione dei maggiori oneri comunque Controparte_1 derivanti dalla collocazione prioritaria, ed anche a titolo di perequazione per il minor reddito percepito dalla madre, il signor TI consentirà che la signora percepisca in via esclusiva l'Assegno Unico e Universale Controparte_1 Org_ corrisposto dall' attualmente ammontante a circa euro 440,00. Nel contempo il signor TI si farà carico in via esclusiva, fino alla naturale estinzione, del pagamento della rata mensile del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della abitazione coniugale, ammontante ad euro 740,00.
6. Ognuno dei due genitori si farà carico del pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole. Ogni spesa straordinaria non avente carattere di urgenza e necessità dovrà essere preventivamente concordata tra i genitori. A tal proposito il genitore che dovesse anticipare l'intero importo della spesa concordata avrà diritto a ripeterne la metà dall'altro genitore previa esibizione della relativa ricevuta e/o fattura di spesa;
7.Nessuna somma verrà corrisposta a titolo di contributo al mantenimento personale di un coniuge nei confronti dell'altro, dichiarando i ricorrenti di essere attualmente economicamente autosufficienti.
I ricorrenti dichiarano, altresì, di aver risolto prima ed al di fuori del presente procedimento ogni rapporto patrimoniale e di non aver reciprocamente niente
4 da pretendere, fatto salvo quanto previsto nelle condizioni di separazione qui riportate.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 30/04/2024.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
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