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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/10/2025, n. 9131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9131 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 616/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona civile
Il Giudice del Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, all'udienza del 13/10/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 616/2022 R.G.
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. AVITABILE ANDREA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. DI GIOSA CRISTIANO, come in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: Affitto di azienda – opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato,
l'odierna istante ha convenuto davanti a Questo Tribunale l'opposta al fine di vedere accogliere la spiegata opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
1 7641/2021 emesso dal Tribunale di Napoli in data 11.10.2021, con cui le veniva intimato il pagamento della somma di € 463.840,05, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione al saldo, nonché le spese e competenze del procedimento monitorio liquidate nella somma di €
4.185,00 per compensi oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali come per legge.
A sostegno della propria domanda deduceva:
che la , giusta contratto per OT di Napoli del 24/25.10.2016 CP_1 Per_1 concedeva a con durata quinquennale, il ramo d'azienda corrente in Parte_1
Avellino (AV) al Corso Vittorio Emanuele 49/53 censito nel Catasto dei
Fabbricati del comune di Avellino al foglio 37 – p.lla 311 - sub 65 – cat. C/1;
che il contratto prevedeva un canone annuale pari ad € 66.000,00 da corrispondersi in rate mensili di euro 5.500,00, oltre il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie nonché le utenze;
che il contratto avrebbe dovuto essere considerato come un autonomo ramo di azienda organizzato per la vendita di prodotti di commercio al dettaglio di articoli abbigliamento ed accessori;
che la alla data della sottoscrizione del contratto, non era in possesso di CP_1 nessun ramo d'azienda tenuto conto che operava già nella città di Parte_1
Avellino con l'insegna pertanto era già in possesso di un autonomo CP_2 avviamento commerciale;
che pertanto il contratto di fitto di ramo d'azienda dissimulava un contratto di locazione;
che la era stata “obbligata” a sottoscrivere un contratto di fitto di Parte_1 ramo d'azienda per non perdere l'affiliazione al sistema “ ” anche se non CP_2 vi erano le condizioni economiche per procedere ad un upgrade del negozio presso il comune di Avellino;
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
2 che dall'analisi dei bilanci era possibile evincere come con il nuovo contratto di fitto di ramo d'azienda la era una società strutturalmente in perdita Parte_1 in quanto i costi erano superiori ai ricavi;
che le parti concordavano un piano di rientro per definire la situazione debitoria pendente al 17.10.2019; che con nota del 14.02.2020 la comunicava di essere disponibile alla Parte_1 riconsegna del bene immobile;
che in data 20.02.2020 riconsegnava il locale;
che la depositava in data 31.08.2021 un ricorso per decreto ingiuntivo CP_1 ex art. 633 c.p.c.;
che il Tribunale di Napoli, il successivo 11.10.2021, emetteva il decreto ingiuntivo n. 7641; che la somma ingiunta con il decreto monitorio non teneva conto del valore dei margini fino al 2018, per € 145.239,89, ottenuti da che andrebbero Parte_1 restituiti mediante sconto su fattura né l'importo di € 18.429,40, portato dagli assegni nn. 8357465146-04 e 8361863591-03 quali titoli consegnati a garanzia del corretto adempimento della debitoria della ricorrente al
31.10.2019.
Con ulteriori argomentazioni, variamente articolate, concludeva come in atti:
“Voglia l'On.Le Tribunale adita, ai sensi e per gli effetti degli artt. 415 e seguenti c.p.c., così provvedere:
1.- accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 7641 reso dal Tribunale di Napoli –
IX sez. G.I. Dott. Vincenzo Trinchillo – in data 11.10.2021 (r.g. 20699/2021), notificato all'opponente il successivo 02.12.2021, in virtù del quale è stato ingiunto a di Parte_1 pagare in favore di la somma di € 463.840,05, oltre interessi, come meglio CP_1 descritto nel paragrafo I del presente ricorso in opposizione;
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
3 2.- in via subordinata revocare il decreto ingiuntivo n. 7641 reso dal Tribunale di Napoli in data
08.10.2021 poiché emesso in assenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità disciplinati dagli artt. 633 ss c.c.;
3.- accertare e dichiarare che tra e al di là del nomen iuris che Parte_1 CP_1 le parti hanno voluto dare all'atto per notar del 25.10.2016, è stato stipulato un Per_1 contratto di locazione commerciale, e non già un contratto di affitto di ramo d'azienda, avente ad oggetto il godimento del locale sito in Avellino al Corso Vittorio Emanuele nn. 49/53;
4.- per l'effetto condannare al pagamento dell'indennità di avviamento CP_1 commerciale ex art. 34 L. 392/1978 in favore di pari alla somma di € Parte_1
120.780,00 comprensiva di iva.
5.- Emettere ogni necessario e consequenziale provvedimento di giustizia, condannando al pagamento delle spese di lite e degli onorari di giudizio.” CP_1
Si costituiva in giudizio la resistente la quale contestava integralmente la ricostruzione della ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Preliminarmente precisava che il contratto di locazione intercorso tra le parti veniva sottoscritto nell'agosto del 2002 e veniva rinnovato previa ridefinizione delle sue condizioni nel luglio 2007 e successivamente nel luglio 2012; che, tuttavia, a fronte delle nuove esigenze economiche le parti concordemente decidevano di dar vita ad un diverso rapporto contrattuale e, pertanto, in data
24/25 ottobre 2016, concludevano un contratto di affitto del ramo di azienda.
Precisava, altresì, che il contratto prevedeva una clausola risolutiva espressa nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata del canone di locazione e che, nonostante fosse intercorso tra le stesse un accordo volto all'abbattimento della situazione debitoria, la non ottemperava a Parte_1 quanto concordato nel cd piano di rientro. Contestava, ancora, la richiesta volta al riconoscimento dell'indennizzo per la perdita di avviamento commerciale in quanto la cessazione del rapporto di locazione scaturiva dalla morosità del conduttore.
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4 Insisteva, pertanto, per la conferma del decreto ingiuntivo opposto e rassegnava, come in atti, le seguenti conclusioni: “Tutto ciò premesso e considerato,
come sopra rappresentata e difesa, insistendo per il rigetto di tutte le CP_1 domande ex adverso proposte, in quanto prive di fondamento e pregio sia in fatto che in diritto, rivolge viva e rispettosa istanza affinché Codesto On.le Giudice accolga le seguenti conclusioni:
- in via preliminare, concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 7641/2021 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 c.p.c. ovvero, in subordine, emettere ordinanza di cui agli artt. 186 bis e 423 c.p.c. per la somma non contestata di € 280.409,53;
- in via principale, confermare il decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso in presenza di tutti i presupposti previsti dall'art. 633 c.p.c.;
- sempre in via principale, accertare e dichiarare che il contratto concluso tra le parti in data
24/25 ottobre 2016 è un contratto di affitto di ramo di azienda e che nessuna simulazione è stata attuata per tutto quanto argomentato nella precedente parte motiva;
- ancora in via principale, accertare e dichiarare che nulla è dovuto a a titolo di Parte_1 indennizzo per la perdita dell'avviamento commerciale per tutte le ragioni succintamente proposte nella precedente parte motiva;
- ancora in via principale, condannare C.P. al pagamento di tutte le spese e gli onorari Pt_1 del presente giudizio.”
All'udienza dell'08.02.2023 Questo Magistrato, non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, disponeva il pagamento della somma pari ad
€ 280.409,53, in quanto somma non contestata, e fissava udienza di discussione assegnando alle parti termine per introdurre il procedimento di mediazione.
All'odierna udienza, ascoltata la discussione della difesa di parte opposta, unica che partecipava alla stessa, il giudice, all'esito della camera di consiglio, procede alla decisione del giudizio con la presente sentenza.
In via preliminare rispetto al vaglio di merito si impone una premessa circa la natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
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5 In proposito occorre ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non valuta piu' soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa ( in proposito tra le varie Cassazione civile, sez. III, 31/05/2006, n. 13001).
Lo stessa riflessione ha trovato, poi, conferma e sviluppo nei più recenti arresti della Suprema Corte secondo cui l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad un autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto ( in tal senso Cass. n.
14486/2019).
In altri termini, con l'opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un giudizio di cognizione ordinario, in cui l'attore in senso sostanziale è l'opposto, su cui, quindi, incombe l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata come contestati dal convenuto in senso sostanziale – ma opponente rispetto al decreto ingiuntivo proposto.
Alla luce di tale doverosa premessa circa la natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e sui conseguenti riflessi circa il sindacato giurisdizionale al riguardo, può passarsi al vaglio di merito dell'opposizione.
Il ricorso è infondato e deve essere integralmente rigettato.
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6 In relazione allo scrutinio di merito occorre prendere le mosse dall'onere probatorio in tema di adempimento dell'obbligazione.
Al riguardo doveroso ricordare che per costante ed immutata giurisprudenza della Suprema Corte il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (cfr. Cassazione civile sez. un.,
30 ottobre 2001, n. 13533; Cassazione civile sez. I, 4 agosto 2000, n. 10261).
La detta riflessione, poi, ovviamente deve confrontarsi con la citata peculiare natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - come già tracciata - con la considerazione che il convenuto, resistente opposto è e rimane attore in senso sostanziale ( creditore rispetto alla pretesa obbligazione ) e come tale assoggettato all'onere di provare i fatti posti a fondamento della pretesa ex art. 2697 c.c..
Nel caso di specie, la parte opposta ha, senza alcun ragionevole dubbio, fornito la prova ex art. 2697 c.c. dei fatti costitutivi della domanda.
Il creditore, infatti, ha prodotto in giudizio il contratto di affitto di ramo d'azienda, per atto del OT , stipulato tra e Persona_2 CP_1 in data 25.10.2016 (cfr. doc. n. 2 in atti) ed, ha Parte_1 nell'ermeneutica citata delle Sezioni Unite, allegato l'inadempimento nel pagamento del canone.
In relazione a tale inadempimento la parte opponente non ha provato fatti estintivi od impeditivi della pretesa.
In proposito, infatti, vanno svolte diverse riflessioni.
In relazione alla somma di euro 280.409,53 opera il principio della non contestazione.
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7 Va detto, infatti, che in relazione a detta somma l'opponente non ha contestato
( cfr. ordinanza in atti ) l'an del proprio debito, riconoscendolo, appunto, rispetto al quantum per l'importo complessivo di euro 280.409,53, indicato e così analiticamente ricostruito: euro 484.280,18 (fatture impagate) da cui detrarre euro 145.239,89 (valore dei margini 2018) ed euro 51.920,76 (per merce in giacenza).
Per le ulteriori somme “portate” dal decreto ingiuntivo opposto, l'opponente, nello spiegare svariate argomentazioni, si è limitato, in primo luogo, a dedurre la simulazione del contratto in esame, essendo, secondo la sua prospettazione, la reale volontà delle parti, quella di stipulare un contratto di locazione, senza peraltro, contestare specificamente la propria posizione debitoria.
Orbene, in omaggio al principio della ragione più liquida anche volendo prescindere dal tema dell'onere probatorio in tema di simulazione dei contratti a forma cd. “vincolata”, nonché dal tema della contestazione specifica del quantum che, in verità, comunque assume rilevanza anche rispetto ad una difesa volta ad accertare la presunta simulazione cd. relativa (ipotesi certamente più favorevole alla stessa opponente e di cui non può dolersi, la prova della presunta simulazione ( fermo quanto suora detto ) non è stata in alcun modo fornita.
L'opponente, infatti, alcuna prova del presunto congegno simulatorio ha fornito, restando la sua prospettazione nei limiti della mera asserzione.
E' stata, proprio in omaggio alla diffusività del vaglio cara al Giudicante, finanche, ammessa la prova testimoniale e l'unico teste escusso non solo ha confermato la cd. esposizione debitoria, ma anche evidenziando come la stessa opposta abbia proposto, finanche in un'ottica transattiva, un piano cd. di
“rientro” alla opponente.
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8 Del pari alcuna “controdichiarazione” circa la presunta simulazione cd. relativa
è stata fornita, essendo, come detto, la simulazione rimasta confinata nella mera asserzione della parte opponente.
Attesa la mancata prova della citata simulazione, del pari, alcuna ulteriore prova è stata fornita di ulteriori fatti estintivi della pretesa creditoria come azionata, al contrario, in verità, dalla stessa prospettazione di parte opponente, sono emerse circostanze fattuali che corroborano la tesi della fondatezza della pretesa creditoria.
Al riguardo va osservato che l'opponente ha prodotto le copie fotostatiche di una serie di presunti assegni bancari, alcuni dei quali emessi senza data;
altri con dicitura “annullato” e “sostituito”, altri a garanzia.
In proposito deve osservarsi, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che nel caso di nullità del titolo di credito per contrarietà a norma imperativa (ad esempio, assegno emesso in bianco o post datato), si apre la via alla sostitutiva e residuale della qualificazione della firma di traenza in termini di promessa di pagamento (C., ord., 19051/2021): in sostanza l'assegno- titolo nullo per difetto di elementi costitutivi dello stesso, deve, nei rapporti diretti tra traente e prenditore, essere considerato una promessa di pagamento.
Ancora, si evidenzia che la promessa di pagamento non ha effetti sostanziali, ma opera esclusivamente sul piano processuale, dispensando il creditore dall'onere di provare il rapporto fondamentale (cfr. Cass. n. 11332/2009; Cass.
n.11426/2002). Sostanzialmente si verifica un'inversione dell'onere della prova, in quanto non è più il creditore a dover provare il rapporto fondamentale, ma è piuttosto chi ha effettuato la promessa a dover eventualmente dimostrare, con qualsiasi mezzo a disposizione, che in realtà il debito non sussiste: c.d. astrazione processuale.
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9
Considerato che
, come sopra detto, ha riconosciuto di aver Parte_1 consegnato a gli assegni in questione, nei rapporti diretti tra CP_1 traente e prenditore, devono essere considerati una promessa di pagamento a norma dell'art. 1988 c.c., implicando di conseguenza, la presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione di tale rapporto.
In sostanza, non solo la parte opposta ha fornito, come suo onere per le ragioni supra espresse, la prova del fatto costitutivo della propria pretesa creditoria, ma la stessa risulta, finanche, corroborata dalla stessa produzione dell'opponente che non ha in alcun modo provato di aver estinto il proprio debito, né ha introdotto alcun altro fatto estintivo e/o impeditivo della pretesa.
Per tutti questi motivi, dunque, l'opposizione va integralmente rigettata e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo che deve essere dichiarato esecutivo.
Le spese del giudizio devono essere poste a carico dell'opponente, in applicazione dei principi che regolano la soccombenza e vengono liquidate in base ai parametri forensi di cui al D.M. n. 55/2014 e succ mod., applicando i medi per le fasi di studio (euro 3.544,00), introduttiva (euro 2.338,00) e istruttoria/trattazione (euro 10.411,00) e applicando i minimi, in ragione dell'attività concretamente svolta, per la fase decisionale (euro 3.082,00), tenuto conto della fascia di valore della presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda, rigettata ogni diversa azione ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 7641 emesso dal Tribunale di Napoli in data 11.10.2021 che dichiara esecutivo;
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10 - condanna parte ricorrente -come identificata in atti - al Parte_1 pagamento delle spese processuali, in favore di parte opposta CP_1 come identificata in atti - che liquida in euro 19.375,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute.
Napoli, 13/10/2025
Il Giudice
Dott. Vincenzo Trinchillo
Allo studio e alla redazione del presente provvedimento hanno collaborato i Magistrati
Ordinari in Tirocinio: Dott. Pasquale Stellato, Dott. Luigi Tafuto e dott.ssa Carmen
CA AI
Il Magistrato affidatario
Dott. Vincenzo Trinchillo
TRIBUNALE DI NAPOLI
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Sezione Nona civile
Il Giudice del Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, all'udienza del 13/10/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 616/2022 R.G.
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. AVITABILE ANDREA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. DI GIOSA CRISTIANO, come in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: Affitto di azienda – opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato,
l'odierna istante ha convenuto davanti a Questo Tribunale l'opposta al fine di vedere accogliere la spiegata opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
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Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
1 7641/2021 emesso dal Tribunale di Napoli in data 11.10.2021, con cui le veniva intimato il pagamento della somma di € 463.840,05, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione al saldo, nonché le spese e competenze del procedimento monitorio liquidate nella somma di €
4.185,00 per compensi oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali come per legge.
A sostegno della propria domanda deduceva:
che la , giusta contratto per OT di Napoli del 24/25.10.2016 CP_1 Per_1 concedeva a con durata quinquennale, il ramo d'azienda corrente in Parte_1
Avellino (AV) al Corso Vittorio Emanuele 49/53 censito nel Catasto dei
Fabbricati del comune di Avellino al foglio 37 – p.lla 311 - sub 65 – cat. C/1;
che il contratto prevedeva un canone annuale pari ad € 66.000,00 da corrispondersi in rate mensili di euro 5.500,00, oltre il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie nonché le utenze;
che il contratto avrebbe dovuto essere considerato come un autonomo ramo di azienda organizzato per la vendita di prodotti di commercio al dettaglio di articoli abbigliamento ed accessori;
che la alla data della sottoscrizione del contratto, non era in possesso di CP_1 nessun ramo d'azienda tenuto conto che operava già nella città di Parte_1
Avellino con l'insegna pertanto era già in possesso di un autonomo CP_2 avviamento commerciale;
che pertanto il contratto di fitto di ramo d'azienda dissimulava un contratto di locazione;
che la era stata “obbligata” a sottoscrivere un contratto di fitto di Parte_1 ramo d'azienda per non perdere l'affiliazione al sistema “ ” anche se non CP_2 vi erano le condizioni economiche per procedere ad un upgrade del negozio presso il comune di Avellino;
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Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
2 che dall'analisi dei bilanci era possibile evincere come con il nuovo contratto di fitto di ramo d'azienda la era una società strutturalmente in perdita Parte_1 in quanto i costi erano superiori ai ricavi;
che le parti concordavano un piano di rientro per definire la situazione debitoria pendente al 17.10.2019; che con nota del 14.02.2020 la comunicava di essere disponibile alla Parte_1 riconsegna del bene immobile;
che in data 20.02.2020 riconsegnava il locale;
che la depositava in data 31.08.2021 un ricorso per decreto ingiuntivo CP_1 ex art. 633 c.p.c.;
che il Tribunale di Napoli, il successivo 11.10.2021, emetteva il decreto ingiuntivo n. 7641; che la somma ingiunta con il decreto monitorio non teneva conto del valore dei margini fino al 2018, per € 145.239,89, ottenuti da che andrebbero Parte_1 restituiti mediante sconto su fattura né l'importo di € 18.429,40, portato dagli assegni nn. 8357465146-04 e 8361863591-03 quali titoli consegnati a garanzia del corretto adempimento della debitoria della ricorrente al
31.10.2019.
Con ulteriori argomentazioni, variamente articolate, concludeva come in atti:
“Voglia l'On.Le Tribunale adita, ai sensi e per gli effetti degli artt. 415 e seguenti c.p.c., così provvedere:
1.- accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 7641 reso dal Tribunale di Napoli –
IX sez. G.I. Dott. Vincenzo Trinchillo – in data 11.10.2021 (r.g. 20699/2021), notificato all'opponente il successivo 02.12.2021, in virtù del quale è stato ingiunto a di Parte_1 pagare in favore di la somma di € 463.840,05, oltre interessi, come meglio CP_1 descritto nel paragrafo I del presente ricorso in opposizione;
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Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
3 2.- in via subordinata revocare il decreto ingiuntivo n. 7641 reso dal Tribunale di Napoli in data
08.10.2021 poiché emesso in assenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità disciplinati dagli artt. 633 ss c.c.;
3.- accertare e dichiarare che tra e al di là del nomen iuris che Parte_1 CP_1 le parti hanno voluto dare all'atto per notar del 25.10.2016, è stato stipulato un Per_1 contratto di locazione commerciale, e non già un contratto di affitto di ramo d'azienda, avente ad oggetto il godimento del locale sito in Avellino al Corso Vittorio Emanuele nn. 49/53;
4.- per l'effetto condannare al pagamento dell'indennità di avviamento CP_1 commerciale ex art. 34 L. 392/1978 in favore di pari alla somma di € Parte_1
120.780,00 comprensiva di iva.
5.- Emettere ogni necessario e consequenziale provvedimento di giustizia, condannando al pagamento delle spese di lite e degli onorari di giudizio.” CP_1
Si costituiva in giudizio la resistente la quale contestava integralmente la ricostruzione della ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Preliminarmente precisava che il contratto di locazione intercorso tra le parti veniva sottoscritto nell'agosto del 2002 e veniva rinnovato previa ridefinizione delle sue condizioni nel luglio 2007 e successivamente nel luglio 2012; che, tuttavia, a fronte delle nuove esigenze economiche le parti concordemente decidevano di dar vita ad un diverso rapporto contrattuale e, pertanto, in data
24/25 ottobre 2016, concludevano un contratto di affitto del ramo di azienda.
Precisava, altresì, che il contratto prevedeva una clausola risolutiva espressa nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata del canone di locazione e che, nonostante fosse intercorso tra le stesse un accordo volto all'abbattimento della situazione debitoria, la non ottemperava a Parte_1 quanto concordato nel cd piano di rientro. Contestava, ancora, la richiesta volta al riconoscimento dell'indennizzo per la perdita di avviamento commerciale in quanto la cessazione del rapporto di locazione scaturiva dalla morosità del conduttore.
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4 Insisteva, pertanto, per la conferma del decreto ingiuntivo opposto e rassegnava, come in atti, le seguenti conclusioni: “Tutto ciò premesso e considerato,
come sopra rappresentata e difesa, insistendo per il rigetto di tutte le CP_1 domande ex adverso proposte, in quanto prive di fondamento e pregio sia in fatto che in diritto, rivolge viva e rispettosa istanza affinché Codesto On.le Giudice accolga le seguenti conclusioni:
- in via preliminare, concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 7641/2021 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 c.p.c. ovvero, in subordine, emettere ordinanza di cui agli artt. 186 bis e 423 c.p.c. per la somma non contestata di € 280.409,53;
- in via principale, confermare il decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso in presenza di tutti i presupposti previsti dall'art. 633 c.p.c.;
- sempre in via principale, accertare e dichiarare che il contratto concluso tra le parti in data
24/25 ottobre 2016 è un contratto di affitto di ramo di azienda e che nessuna simulazione è stata attuata per tutto quanto argomentato nella precedente parte motiva;
- ancora in via principale, accertare e dichiarare che nulla è dovuto a a titolo di Parte_1 indennizzo per la perdita dell'avviamento commerciale per tutte le ragioni succintamente proposte nella precedente parte motiva;
- ancora in via principale, condannare C.P. al pagamento di tutte le spese e gli onorari Pt_1 del presente giudizio.”
All'udienza dell'08.02.2023 Questo Magistrato, non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, disponeva il pagamento della somma pari ad
€ 280.409,53, in quanto somma non contestata, e fissava udienza di discussione assegnando alle parti termine per introdurre il procedimento di mediazione.
All'odierna udienza, ascoltata la discussione della difesa di parte opposta, unica che partecipava alla stessa, il giudice, all'esito della camera di consiglio, procede alla decisione del giudizio con la presente sentenza.
In via preliminare rispetto al vaglio di merito si impone una premessa circa la natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
5 In proposito occorre ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non valuta piu' soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa ( in proposito tra le varie Cassazione civile, sez. III, 31/05/2006, n. 13001).
Lo stessa riflessione ha trovato, poi, conferma e sviluppo nei più recenti arresti della Suprema Corte secondo cui l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad un autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto ( in tal senso Cass. n.
14486/2019).
In altri termini, con l'opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un giudizio di cognizione ordinario, in cui l'attore in senso sostanziale è l'opposto, su cui, quindi, incombe l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata come contestati dal convenuto in senso sostanziale – ma opponente rispetto al decreto ingiuntivo proposto.
Alla luce di tale doverosa premessa circa la natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e sui conseguenti riflessi circa il sindacato giurisdizionale al riguardo, può passarsi al vaglio di merito dell'opposizione.
Il ricorso è infondato e deve essere integralmente rigettato.
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6 In relazione allo scrutinio di merito occorre prendere le mosse dall'onere probatorio in tema di adempimento dell'obbligazione.
Al riguardo doveroso ricordare che per costante ed immutata giurisprudenza della Suprema Corte il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (cfr. Cassazione civile sez. un.,
30 ottobre 2001, n. 13533; Cassazione civile sez. I, 4 agosto 2000, n. 10261).
La detta riflessione, poi, ovviamente deve confrontarsi con la citata peculiare natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - come già tracciata - con la considerazione che il convenuto, resistente opposto è e rimane attore in senso sostanziale ( creditore rispetto alla pretesa obbligazione ) e come tale assoggettato all'onere di provare i fatti posti a fondamento della pretesa ex art. 2697 c.c..
Nel caso di specie, la parte opposta ha, senza alcun ragionevole dubbio, fornito la prova ex art. 2697 c.c. dei fatti costitutivi della domanda.
Il creditore, infatti, ha prodotto in giudizio il contratto di affitto di ramo d'azienda, per atto del OT , stipulato tra e Persona_2 CP_1 in data 25.10.2016 (cfr. doc. n. 2 in atti) ed, ha Parte_1 nell'ermeneutica citata delle Sezioni Unite, allegato l'inadempimento nel pagamento del canone.
In relazione a tale inadempimento la parte opponente non ha provato fatti estintivi od impeditivi della pretesa.
In proposito, infatti, vanno svolte diverse riflessioni.
In relazione alla somma di euro 280.409,53 opera il principio della non contestazione.
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7 Va detto, infatti, che in relazione a detta somma l'opponente non ha contestato
( cfr. ordinanza in atti ) l'an del proprio debito, riconoscendolo, appunto, rispetto al quantum per l'importo complessivo di euro 280.409,53, indicato e così analiticamente ricostruito: euro 484.280,18 (fatture impagate) da cui detrarre euro 145.239,89 (valore dei margini 2018) ed euro 51.920,76 (per merce in giacenza).
Per le ulteriori somme “portate” dal decreto ingiuntivo opposto, l'opponente, nello spiegare svariate argomentazioni, si è limitato, in primo luogo, a dedurre la simulazione del contratto in esame, essendo, secondo la sua prospettazione, la reale volontà delle parti, quella di stipulare un contratto di locazione, senza peraltro, contestare specificamente la propria posizione debitoria.
Orbene, in omaggio al principio della ragione più liquida anche volendo prescindere dal tema dell'onere probatorio in tema di simulazione dei contratti a forma cd. “vincolata”, nonché dal tema della contestazione specifica del quantum che, in verità, comunque assume rilevanza anche rispetto ad una difesa volta ad accertare la presunta simulazione cd. relativa (ipotesi certamente più favorevole alla stessa opponente e di cui non può dolersi, la prova della presunta simulazione ( fermo quanto suora detto ) non è stata in alcun modo fornita.
L'opponente, infatti, alcuna prova del presunto congegno simulatorio ha fornito, restando la sua prospettazione nei limiti della mera asserzione.
E' stata, proprio in omaggio alla diffusività del vaglio cara al Giudicante, finanche, ammessa la prova testimoniale e l'unico teste escusso non solo ha confermato la cd. esposizione debitoria, ma anche evidenziando come la stessa opposta abbia proposto, finanche in un'ottica transattiva, un piano cd. di
“rientro” alla opponente.
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8 Del pari alcuna “controdichiarazione” circa la presunta simulazione cd. relativa
è stata fornita, essendo, come detto, la simulazione rimasta confinata nella mera asserzione della parte opponente.
Attesa la mancata prova della citata simulazione, del pari, alcuna ulteriore prova è stata fornita di ulteriori fatti estintivi della pretesa creditoria come azionata, al contrario, in verità, dalla stessa prospettazione di parte opponente, sono emerse circostanze fattuali che corroborano la tesi della fondatezza della pretesa creditoria.
Al riguardo va osservato che l'opponente ha prodotto le copie fotostatiche di una serie di presunti assegni bancari, alcuni dei quali emessi senza data;
altri con dicitura “annullato” e “sostituito”, altri a garanzia.
In proposito deve osservarsi, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che nel caso di nullità del titolo di credito per contrarietà a norma imperativa (ad esempio, assegno emesso in bianco o post datato), si apre la via alla sostitutiva e residuale della qualificazione della firma di traenza in termini di promessa di pagamento (C., ord., 19051/2021): in sostanza l'assegno- titolo nullo per difetto di elementi costitutivi dello stesso, deve, nei rapporti diretti tra traente e prenditore, essere considerato una promessa di pagamento.
Ancora, si evidenzia che la promessa di pagamento non ha effetti sostanziali, ma opera esclusivamente sul piano processuale, dispensando il creditore dall'onere di provare il rapporto fondamentale (cfr. Cass. n. 11332/2009; Cass.
n.11426/2002). Sostanzialmente si verifica un'inversione dell'onere della prova, in quanto non è più il creditore a dover provare il rapporto fondamentale, ma è piuttosto chi ha effettuato la promessa a dover eventualmente dimostrare, con qualsiasi mezzo a disposizione, che in realtà il debito non sussiste: c.d. astrazione processuale.
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Considerato che
, come sopra detto, ha riconosciuto di aver Parte_1 consegnato a gli assegni in questione, nei rapporti diretti tra CP_1 traente e prenditore, devono essere considerati una promessa di pagamento a norma dell'art. 1988 c.c., implicando di conseguenza, la presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione di tale rapporto.
In sostanza, non solo la parte opposta ha fornito, come suo onere per le ragioni supra espresse, la prova del fatto costitutivo della propria pretesa creditoria, ma la stessa risulta, finanche, corroborata dalla stessa produzione dell'opponente che non ha in alcun modo provato di aver estinto il proprio debito, né ha introdotto alcun altro fatto estintivo e/o impeditivo della pretesa.
Per tutti questi motivi, dunque, l'opposizione va integralmente rigettata e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo che deve essere dichiarato esecutivo.
Le spese del giudizio devono essere poste a carico dell'opponente, in applicazione dei principi che regolano la soccombenza e vengono liquidate in base ai parametri forensi di cui al D.M. n. 55/2014 e succ mod., applicando i medi per le fasi di studio (euro 3.544,00), introduttiva (euro 2.338,00) e istruttoria/trattazione (euro 10.411,00) e applicando i minimi, in ragione dell'attività concretamente svolta, per la fase decisionale (euro 3.082,00), tenuto conto della fascia di valore della presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda, rigettata ogni diversa azione ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 7641 emesso dal Tribunale di Napoli in data 11.10.2021 che dichiara esecutivo;
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10 - condanna parte ricorrente -come identificata in atti - al Parte_1 pagamento delle spese processuali, in favore di parte opposta CP_1 come identificata in atti - che liquida in euro 19.375,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute.
Napoli, 13/10/2025
Il Giudice
Dott. Vincenzo Trinchillo
Allo studio e alla redazione del presente provvedimento hanno collaborato i Magistrati
Ordinari in Tirocinio: Dott. Pasquale Stellato, Dott. Luigi Tafuto e dott.ssa Carmen
CA AI
Il Magistrato affidatario
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