Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 129
CGT2
Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Notifica dell'appello a soggetto diverso dall'ente impositore

    Il ricorso in appello è inammissibile in quanto non è stato notificato all'ente impositore, Agenzia delle Entrate Riscossione, bensì a soggetto diverso, il Comune di Cagliari, che non ha emesso l'atto impositivo e che non era parte del giudizio di primo grado.

  • Rigettato
    Infondatezza nel merito

    Ferma restando, comunque, la inammissibilità dell'appello, il ricorso è anche infondato nel merito. Nella fattispecie in esame l'avviso di accertamento è divenuto definitivo in data 1° febbraio 2016. La cartella di pagamento avrebbe dovuto essere notificata entro il 31 dicembre 2019 e l'atto è stato consegnato per la notifica al messo notificatore ben prima tanto che l'agente aveva effettuato una prima notificazione in data 20 novembre 2019 ex articolo 139 del codice di procedura civile e una seconda in data 13 febbraio 2020. Nessun vizio di procedura, quindi, può essere rilevato.

  • Rigettato
    Spese legali

    Nulla sulle spese non essendosi costituito alcuno in giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 129
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna
    Numero : 129
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

    Testo completo