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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 129/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DETTORI GIANLUIGI, Presidente
NO UI NN, AT
MONACA GIOVANNI, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 421/2022 depositato il 07/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cagliari - Via Asproni 13 09123 Cagliari CA
elettivamente domiciliato presso sar.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 634/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 3 e pubblicata il 13/12/2021
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520190016214345001 I.C.I. 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante:
CHIEDE:
- l'accoglimento dell'appello con conseguente riforma della sentenza di primo grado
- la condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio
Appellato:
------------------------------------------
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso datato 10 giugno 2022 la signora Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza numero 634/2021 della terza sezione della Commissione tributaria provinciale di Cagliari avente a oggetto la cartella di pagamento numero 02520190016214345001 (ici anno d'imposta 2010) emessa dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione di Cagliari, sentenza con la quale veniva respinto il ricorso introduttivo e compensate le spese del grado.
I giudici del primo grado rilevavano l'assenza di vizi nella procedura di riscossione coattiva attuata dall'ufficio e, quindi, confermavano la pretesa tributaria.
La contribuente proponeva, quindi, appello richiamando sostanzialmente tutte le argomentazioni proposte in primo grado.
All'udienza in data 16 febbraio 2026 la causa viene trattenuta a sentenza e decisa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in appello è inammissibile in quanto non è stato notificato all'ente impositore, Agenzia delle Entrate
Riscossione, bensì a soggetto diverso, il Comune di Cagliari, che non ha emesso l'atto impositivo e che non era parte del giudizio di primo grado.
Ferma restando, comunque, la inammissibilità dell'appello, il ricorso è anche infondato nel merito.
Nella fattispecie in esame l'avviso di accertamento è divenuto definitivo in data 1° febbraio 2016.
La cartella di pagamento avrebbe dovuto essere notificata entro il 31 dicembre 2019 e l'atto è stato consegnato per la notifica al messo notificatore ben prima tanto che l'agente aveva effettuato una prima notificazione in data 20 novembre 2019 ex articolo 139 del codice di procedura civile e una seconda in data 13 febbario 2020.
Nessun vizio di procedura, quindi, può essere rilevato.
Alla luce di quanto sopra esposto l'appello è inammissibile e, comunque, infondato anche nel merito.
Ogni ulteriore eccezione o motivo di appello resta assorbito.
Nulla sulle spese non essendosi costituito alcuno in giudizio.
Tutto ciò premesso e ritenuto la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna - sezione 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello e, comunque, infondato nel merito, con conseguente conferma della pretesa tributaria.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio in data 16 febbraio 2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DETTORI GIANLUIGI, Presidente
NO UI NN, AT
MONACA GIOVANNI, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 421/2022 depositato il 07/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cagliari - Via Asproni 13 09123 Cagliari CA
elettivamente domiciliato presso sar.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 634/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 3 e pubblicata il 13/12/2021
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520190016214345001 I.C.I. 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante:
CHIEDE:
- l'accoglimento dell'appello con conseguente riforma della sentenza di primo grado
- la condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio
Appellato:
------------------------------------------
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso datato 10 giugno 2022 la signora Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza numero 634/2021 della terza sezione della Commissione tributaria provinciale di Cagliari avente a oggetto la cartella di pagamento numero 02520190016214345001 (ici anno d'imposta 2010) emessa dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione di Cagliari, sentenza con la quale veniva respinto il ricorso introduttivo e compensate le spese del grado.
I giudici del primo grado rilevavano l'assenza di vizi nella procedura di riscossione coattiva attuata dall'ufficio e, quindi, confermavano la pretesa tributaria.
La contribuente proponeva, quindi, appello richiamando sostanzialmente tutte le argomentazioni proposte in primo grado.
All'udienza in data 16 febbraio 2026 la causa viene trattenuta a sentenza e decisa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in appello è inammissibile in quanto non è stato notificato all'ente impositore, Agenzia delle Entrate
Riscossione, bensì a soggetto diverso, il Comune di Cagliari, che non ha emesso l'atto impositivo e che non era parte del giudizio di primo grado.
Ferma restando, comunque, la inammissibilità dell'appello, il ricorso è anche infondato nel merito.
Nella fattispecie in esame l'avviso di accertamento è divenuto definitivo in data 1° febbraio 2016.
La cartella di pagamento avrebbe dovuto essere notificata entro il 31 dicembre 2019 e l'atto è stato consegnato per la notifica al messo notificatore ben prima tanto che l'agente aveva effettuato una prima notificazione in data 20 novembre 2019 ex articolo 139 del codice di procedura civile e una seconda in data 13 febbario 2020.
Nessun vizio di procedura, quindi, può essere rilevato.
Alla luce di quanto sopra esposto l'appello è inammissibile e, comunque, infondato anche nel merito.
Ogni ulteriore eccezione o motivo di appello resta assorbito.
Nulla sulle spese non essendosi costituito alcuno in giudizio.
Tutto ciò premesso e ritenuto la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna - sezione 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello e, comunque, infondato nel merito, con conseguente conferma della pretesa tributaria.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio in data 16 febbraio 2026