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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 12/09/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G 2764/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FERMO
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice relatore Dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nel procedimento promosso su ricorso congiunto depositato in data 21.07.2025 da 1) Parte_1 nato a [...] il [...] C.F. CodiceFiscale_1 residente a [...] e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] C.F. C.F._2 residente a [...] entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Diego Perrone e domiciliati presso il suo studio sito a Porto Sant'Elpidio, via Maddalena, n.
2. I coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Fermo il 14.09.2002, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni – trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Fermo Anno 2002, Numero 21, Parte II, Serie A, Ufficio 3. Dall'unione coniugale sono nati i figli (nata il [...]) e (nato il Persona_1 Persona_2
26.06.2007) entrambi maggiorenni ma non economicamente indipendenti.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 49 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21.07.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e chiedono contestualmente, verificatasi la condizione di cui all'art. 473 bis 49, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando le condizioni della separazione, che di seguito si riportano: pagina 1 di 3
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Civitanova Marche, alla via Dei Trecento, n° 51, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a proprietario, Parte_1 nell'interesse dei figli ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
3. La SI.ra vivrà presso l'immobile di proprietà in Civitanova Marche, al Viale Parte_2
Vittorio Veneto, n° 130;
4. I figli, entrambi maggiorenni ed ancora studenti, restano collocati prevalentemente presso la dimora paterna, rimanendo liberi di frequentare la madre ogni qual volta lo vorranno, e sostanzialmente allo stesso modo fino ad oggi seguito dal momento della separazione di fatto;
5. Le parti, entrambe economicamente autosufficienti, rinunciano di comune accordo alla corresponsione, l'un l'altro, di qualsivoglia contributo al mantenimento, ed espressamente concordano che ciascuno si farà carico del mantenimento diretto dei figli nei periodi di permanenza presso di sé;
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli, su accordo delle parti, sono poste a carico del SI.
in misura del 100%, che accetta;
Parte_1
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, le parti concordano di rinunciare a qualsivoglia contributo al mantenimento l'un l'altro, dichiarandosi consapevoli di assumere gli oneri di mantenimento diretto dei figli nei periodi di permanenza presso l'uno e l'altro genitore talchè, nello specifico: quando e staranno a casa del papà, _1 Per_2 sarà lo stesso padre a provvedere al mantenimento diretto dei figli. Quando e _1 Per_2 saranno a casa della mamma, sarà la stessa mamma a provvedere al mantenimento diretto dei figli.
8. Le parti dichiarano di non avere altri debiti e crediti reciproci, e raggiungono accordo secondo cui, l'automobile Jeep Renegade tg. GR679MT, di proprietà di , resterà in uso alla Parte_1
SI.ra , in continuità dello stato di fatto fino ad oggi osservato”. Parte_2
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno proceduto al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.; Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza in data 02.09.2025 hanno confermato le condizioni concordate. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. pagina 2 di 3 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti i figli e ai rapporti economici. Rileva che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario a Fermo il 14.09.2002 (trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Fermo Anno 2002, Numero 21, Parte II, Serie A, Ufficio 3);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione inerenti i figli ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fermo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
5) PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dott.ssa Giorgia Cecchini.
6) Spese al definitivo. Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 05.09.2025 Il Giudice Relatore. Il Presidente Dott.ssa Giorgia Cecchini Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FERMO
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice relatore Dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nel procedimento promosso su ricorso congiunto depositato in data 21.07.2025 da 1) Parte_1 nato a [...] il [...] C.F. CodiceFiscale_1 residente a [...] e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] C.F. C.F._2 residente a [...] entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Diego Perrone e domiciliati presso il suo studio sito a Porto Sant'Elpidio, via Maddalena, n.
2. I coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Fermo il 14.09.2002, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni – trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Fermo Anno 2002, Numero 21, Parte II, Serie A, Ufficio 3. Dall'unione coniugale sono nati i figli (nata il [...]) e (nato il Persona_1 Persona_2
26.06.2007) entrambi maggiorenni ma non economicamente indipendenti.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 49 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21.07.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e chiedono contestualmente, verificatasi la condizione di cui all'art. 473 bis 49, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando le condizioni della separazione, che di seguito si riportano: pagina 1 di 3
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Civitanova Marche, alla via Dei Trecento, n° 51, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a proprietario, Parte_1 nell'interesse dei figli ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
3. La SI.ra vivrà presso l'immobile di proprietà in Civitanova Marche, al Viale Parte_2
Vittorio Veneto, n° 130;
4. I figli, entrambi maggiorenni ed ancora studenti, restano collocati prevalentemente presso la dimora paterna, rimanendo liberi di frequentare la madre ogni qual volta lo vorranno, e sostanzialmente allo stesso modo fino ad oggi seguito dal momento della separazione di fatto;
5. Le parti, entrambe economicamente autosufficienti, rinunciano di comune accordo alla corresponsione, l'un l'altro, di qualsivoglia contributo al mantenimento, ed espressamente concordano che ciascuno si farà carico del mantenimento diretto dei figli nei periodi di permanenza presso di sé;
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli, su accordo delle parti, sono poste a carico del SI.
in misura del 100%, che accetta;
Parte_1
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, le parti concordano di rinunciare a qualsivoglia contributo al mantenimento l'un l'altro, dichiarandosi consapevoli di assumere gli oneri di mantenimento diretto dei figli nei periodi di permanenza presso l'uno e l'altro genitore talchè, nello specifico: quando e staranno a casa del papà, _1 Per_2 sarà lo stesso padre a provvedere al mantenimento diretto dei figli. Quando e _1 Per_2 saranno a casa della mamma, sarà la stessa mamma a provvedere al mantenimento diretto dei figli.
8. Le parti dichiarano di non avere altri debiti e crediti reciproci, e raggiungono accordo secondo cui, l'automobile Jeep Renegade tg. GR679MT, di proprietà di , resterà in uso alla Parte_1
SI.ra , in continuità dello stato di fatto fino ad oggi osservato”. Parte_2
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno proceduto al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.; Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza in data 02.09.2025 hanno confermato le condizioni concordate. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. pagina 2 di 3 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti i figli e ai rapporti economici. Rileva che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario a Fermo il 14.09.2002 (trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Fermo Anno 2002, Numero 21, Parte II, Serie A, Ufficio 3);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione inerenti i figli ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fermo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
5) PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dott.ssa Giorgia Cecchini.
6) Spese al definitivo. Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 05.09.2025 Il Giudice Relatore. Il Presidente Dott.ssa Giorgia Cecchini Dott.ssa Sara Marzialetti
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