TRIB
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 06/10/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. NC ON, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2081/2024 R.G. promossa da
nata a [...] il [...] (C.F.: ), difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Domenico Mesiti;
ricorrente contro
, P. IVA: , con sede a Catanzaro, in persona Controparte_1 P.IVA_1 del suo Amministratore Unico legale rappresentante p.t. ing. , difesa dall'avv. Controparte_2
AN DO;
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata parte ricorrente chiede il riconoscimento del diritto alla corresponsione della retribuzione dovuta per i giorni di ferie godute in misura pari a quella attribuita per le giornate di lavoro effettivamente svolto e la conseguente condanna dell'azienda al pagamento delle differenze stipendiali dovute da giugno 2007 a maggio 2024 oltre, pari ad euro 6.139,03, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
A tal uopo, ha esposto: di lavorare alle dipendenze della a decorrere dal Controparte_1
01.02.2005, con la qualifica di impiegato coordinatore di ufficio e di prestare la sua opera presso il
Centro di Catanzaro;
che, a seguito di accordi intervenuti tra l'Azienda e le organizzazioni sindacali nel febbraio 2007, era stato istituito, in sostituzione dei trattamenti retributivi di secondo livello già esistenti, l'Elemento Retributivo Aziendale Sostitutivo;
che, in particolare, in data 20.02.2007, venivano approvate le tabelle orarie delle nuove voci retributive, differenziate in quota A e quota B;
che, tuttavia, le indicate voci retributive non erano mai state corrisposte nei periodi di ferie retribuite da essa godute, durante i quali aveva ricevuto una retribuzione corrispondente al minimo contrattuale previsto dal CCNL autoferrotranvieri.
Si è costituita in giudizio la società la quale ha chiesto il rigetto del Controparte_1 ricorso, eccependo, comunque, la prescrizione dei crediti maturati anteriormente al 27.09.2014, data di richiesta del pagamento delle differenze retributive avanzata dall'istante con il ricorso gerarchico del 27.09.2019.
La questione di diritto oggetto di controversia è stata già affrontata dalla Sezione Lavoro di questo
Tribunale, con sentenza n. 520/2023, emessa dal giudice Costarella in data 15.06.2023, nell'ambito del procedimento R.G. n. 348/2023 promosso da
contro
Parte_2 Controparte_1
riguardante una vicenda sovrapponibile a quella odierna, la cui motivazione viene
[...] pienamente condivisa da questo giudice.
Pertanto, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., si esporranno i fatti rilevanti e le ragioni giuridiche sottese alla odierna decisione, facendo riferimento a detto precedente conforme.
“…
1. Parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale al fine di chiedere il riconoscimento del diritto ad avere corrisposta la retribuzione dovuta per i giorni di ferie godute, in misura pari a quella attribuita per le giornate di lavoro effettivamente svolto e la conseguente condanna della stessa al CP_3 pagamento delle differenze stipendiali dovute dal 2018 al mese di dicembre 2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
2. A sostegno della domanda, ha esposto di aver lavorato alle dipendenze della Controparte_1 dal 01.06.1984 con la qualifica di Operatore di Esercizio (livello 183B del CCNL
[...]
Autoferrotranvieri) presso la sede di Chiaravalle (CZ); che, a seguito di accordi intervenuti tra l'Azienda resistente e le organizzazioni sindacali nel febbraio 2007, è stato istituito, in sostituzione dei trattamenti retributivi di secondo livello già esistenti, l'Elemento Retributivo Aziendale
Sostitutivo; che, in particolare, in data 20.2.2007, venivano approvate le tabelle orarie delle nuove voci retributive, differenziate in quota A e quota B;
che, tuttavia, le indicate voci retributive non sono mai state corrisposte nei periodi di ferie retribuite godute dal ricorrente, periodi durante i quali il dipendente ha ricevuto una retribuzione corrispondente al minimo contrattuale previsto dal CCNL autoferrotranvieri.
3. Parte resistente ha eccepito l'infondatezza dell'avversa domanda e ne ha chiesto il rigetto.
4. La domanda è fondata.
5. Il diritto del lavoratore a ferie annuali retribuite è riconosciuto dall'art. 36, comma 3, Cost., dall'art. 2109 c.c., comma 2, c.c. e dall'art. 10, comma 1, D.lgs. n. 8 aprile 2003, n. 66, quanto al diritto interno, nonché dall'art. 7, comma 1 della Direttiva 2003/88/CE quanto al diritto comunitario.
6. La giurisprudenza della Corte di giustizia in materia ha avuto modo di precisare che, ai fini dell'ammontare della retribuzione che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali, devono essere comprese tanto le indennità destinate a compensare qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, quanto gli elementi della retribuzione correlati allo status personale e professionale;
viceversa, sono esclusi dal computo della retribuzione da corrispondere durante le ferie del dipendente quegli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro
(Corte giustizia UE, sez. I, 15/09/2011, n. 155).
7. Facendo proprie le conclusioni della giurisprudenza comunitaria, la Corte di cassazione ha affermato che sussiste una nozione Europea di retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 2003/88, come sopra interpretato dalla Corte di giustizia, e che è un precipuo compito del giudice di merito quello di valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva
2003/88/CE (Cassazione civile, sez. lav., 15/10/2020, n. 22401).
8. Ciò posto, nel caso di specie, è incontestato che le voci retributive di cui si chiede l'inclusione nella retribuzione feriale (ERAS A e ERAS B) siano state corrisposte al ricorrente in via continuativa in costanza del rapporto di lavoro e siano intrinsecamente connesse o alla esecuzione delle mansioni contrattualmente assegnate in sé considerate o alla tipologia, alla tempistica e alle peculiari modalità di svolgimento delle stesse.
9. Dagli atti di causa, in particolare, emerge che la quota A è composta dalla sommatoria delle seguenti voci retributive di secondo livello, per quel che concerne il personale addetto agli autoservizi e, segnatamente, per la qualifica rivestita dal ricorrente di operatore di esercizio parametro 183: indennità sost. trasferta giornaliera, agente unico tipo B, nuova ind. di presenza a ore;
indennità competenza giornaliera. La quota B, invece, era costituita, in un primo momento, dalla media ponderata, per settore e profilo professionale, delle diarie e delle trasferte, depurate del 20% e percepite dal personale in servizio alla data del 31.12.2005 (cfr. tabelle del 20.2.2017, allegate all'ipotesi di accordo del 13.2.2017); mentre, con accordo del 17.10.2011 (doc. n. 8 del fascicolo di parte resistente), si è stabilita una modifica sia del valore, sia delle modalità di corresponsione della quota “B” dell' prevedendosi, in particolare, la decurtazione, secondo il meccanismo indicato Pt_3 nell'accordo medesimo, nel caso di presenza di somme maturate a titolo di diarie e trasferte.
10. In ogni caso, non è controverso tra le parti che non si tratta, di elementi retributivi diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie, gli unici esclusi, sulla scorta dei richiamati principi giurisprudenziali, dalla retribuzione feriale.
11. Con specifico riguardo all'indennità di trasferta, in relazione alla quale potrebbe in astratto ipotizzarsi tale finalità di ristoro di spese occasionali o accessorie, deve rilevarsi che essa è tuttavia da escludersi con riferimento al caso concreto. Il compenso (indennità) da corrispondere per la trasferta può avere carattere risarcitorio oppure retributivo, a seconda che: a) riguardi le spese dal lavoratore sostenute per recarsi temporaneamente in un luogo diverso da quello in cui l'impresa svolge la sua attività, individuato da parte del datore di lavoro come destinazione stabile e continuativa del lavoratore stesso per lo svolgimento della sua ordinaria prestazione lavorativa. In questo caso l'emolumento ha carattere risarcitorio;
b) si tratti, invece, del corrispettivo della peculiarità della abituale collaborazione richiesta al dipendente, consistente nell'obbligo di espletare la propria attività in luoghi sempre differenti. In questo secondo caso, l'emolumento diviene un elemento non occasionale e predeterminato della retribuzione (anche se di importo non strettamente costante), così da dovere essere ricompreso nella base di computo del tfr. etc. (Tribunale
Taranto, sez. lav., 05/10/2021, n. 2185).
12. Nel caso di specie, non può essere negata la natura retributiva della indennità di trasferta giornaliera, posto che non è contestata la sistematicità e comunque la non occasionalità della corresponsione della stessa.
13. Deve essere, pertanto, accertata e dichiarata la computabilità, nella retribuzione feriale, dell' Pt_3
14. Di conseguenza, parte resistente deve essere condannata a corrispondere, in favore del ricorrente, le relative differenze retributive.
15. In ordine al quantum debeatur, parte datoriale contesta i conteggi effettuati da parte ricorrente, assumendo, in primo luogo, che le eventuali somme da accordare al ricorrente dovrebbero essere contenute nel limite delle quatto settimane annuali (28 giorni) di ferie spettanti al lavoratore;
in secondo luogo, che nessuna somma può essere riconosciuta dal mese di luglio 2022 in poi, dal momento che, a far data dal 1° giorno del suddetto mese è in vigore una nuova regolamentazione della retribuzione delle ferie sicché nulla può essere rivendicato a tale titolo. 16. Entrambe le deduzioni sono fondate.
17. Ed invero, quanto al primo profilo sollevato dalla società datrice di lavoro, ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (art. 36 Cost.
e art. 2109 c.c.), la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della "onnicomprensività" ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento "sufficiente", peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali (Cass. n. 1823 del 2004; Cass. n. 16510/2002).
18. L'assunto che per i giorni eccedenti il numero di 28 la esclusione dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale della componente retributiva costituita dall'ERAS, per quanto formante una riduzione di una certa consistenza della base stipendiale, non garantisca una retribuzione sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa, non trova alcun riscontro negli atti (in analoga fattispecie, Cassazione civile sez. lav.,
23/06/2022, n.20216).
19. Le somme dovute dalla resistente devono essere, pertanto, parametrate sui giorni di ferie goduti dal ricorrente, così come risultanti dall'estratto LUL per il periodo 2018 – 2022 (doc. n. 11 del fascicolo di parte resistente), non eccedenti i 28 giorni annui. I giorni computabili divengono, dunque, 120 (cfr. doc. n. 50 del fascicolo di parte resistente).
20. Per quanto riguarda il secondo profilo, l'art. 4, comma 2, del Verbale di Accordo Nazionale di rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri-Internavigatori (Mobilità TPL) del 10.5.2022 (doc. n. 3 del fascicolo di parte resistente) ha previsto l'istituzione, a far data dal 1° luglio 2022, di una nuova
“indennità retribuzione ferie”, pari ad € 8,00 giornalieri, da corrispondere al lavoratore nelle giornate di ferie, destinata a sostituire e assorbire ogni eventuale incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste dalle contrattazioni collettive, ancorché forfettizzate in cifra fissa, legate ad effettive o particolari prestazioni.
21. Ne consegue che le pretese economiche del ricorrente, a partire dal mese di luglio 2022, non possono essere accolte, essendo il diritto rivendicato dal lavoratore destinato a essere regolato dalla nuova disciplina collettiva appena indicata.
22. Epurato il conteggio del ricorrente dalle somme che, alla stregua dell'accoglimento delle eccezioni della resistente, non sono dovute, al lavoratore deve essere riconosciuta la somma complessiva di € 2.916,53, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto e sino al soddisfo, a titolo di differenze retributive, come da conteggio elaborato da parte datoriale (cfr. doc. n. 50 del fascicolo di parte resistente) che tiene conto, per l' A di un valore pari ad € 19,16 giornaliere Pt_3 (come indicato anche nelle buste paga prodotte dal ricorrente) e per l'ERAS B del valore di € 11,00 giornaliere fino al 28.2.2019 e di € 12,10 giornaliere dal 1° marzo 2019 (anche in tal caso, come indicato nelle buste paga in atti), moltiplicato per i giorni di presenza, aumentato del 20% e decurtato del valore di accumulo di trasferte, sulla scorta di quanto previsto dagli accordi sindacali intervenuti in materia (cfr. doc. n. 6, 7, 8, 9 del fascicolo di parte resistente e pag.
5-6 della memoria costitutiva).
23. Alla luce di quanto esposto, la domanda deve essere accolta nei termini appena indicati ...”.
Facendo proprie le motivazioni enucleate nella riportata sentenza ed applicando al caso concreto le coordinate fornite dalla Suprema Corte, può ritenersi che la nozione europea di retribuzione non si estenda oltre le quattro settimane di ferie, vale a dire oltre le ventotto giornate annue, sicché, non attribuendo diritto a maggiorazione le giornate di ferie eccedenti le quattro settimane quantificate dalla legge, vanno eliminate dal computo effettuato da parte ricorrente e non può essere invocata per esse alcuna differenza retributiva.
Parimenti, le pretese economiche attoree non possono essere accolte a partire dal mese di luglio 2022, essendo la retribuzione feriale regolata dalla nuova disciplina collettiva - art. 4, co. 2, Verbale di
Accordo Nazionale di rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri-Internavigatori Mobilità TPL del
10.5.2022 - che ha previsto l'istituzione, a far data dal 01.07.2022, di una nuova indennità retribuzione ferie, pari ad € 8,00 giornalieri, da corrispondere al lavoratore nelle giornate di ferie, destinata a sostituire e assorbire ogni eventuale incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste dalle contrattazioni collettive, ancorché forfettizzate in cifra fissa, legate ad effettive o particolari prestazioni.
Pertanto, epurato il conteggio di parte ricorrente dalle somme che, alla stregua dell'accoglimento delle eccezioni della resistente, non sono dovute, alla lavoratrice deve essere riconosciuta, quale differenza stipendiale dovuta dal datore per i giorni di ferie godute, secondo i conteggi depositati da parte resistente (cfr. all. n. 15 fascicolo FdC) che si reputano correttamente eseguiti, la somma complessiva di euro 5.884,68, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto e sino al soddisfo.
Deve infine dichiararsi infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società convenuta.
Il Tribunale aderisce all'orientamento espresso dalla Sezione Lavoro della Suprema Corte con la sentenza n. 26246/2022 che ha affermato il principio per cui “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D. Lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre,
a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”. Nel caso di specie, pertanto, poiché i crediti azionati si riferiscono al periodo 2007/2022, appare evidente che, al momento dell'entrata in vigore della legge n. 92/2012 (18.07.2012), alcuna prescrizione era compiuta, con la conseguenza che per i crediti oggetto della domanda il termine di prescrizione non decorre fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Quanto al regolamento delle spese di lite, in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso, vanno compensate per un terzo e poste a carico di parte resistente per i restanti due terzi, liquidandosi come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore attoreo antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie per quanto di ragione il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente a pagare, in favore di parte ricorrente, per le causali esposte in motivazione, la somma di euro 5.884,68, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto e sino al soddisfo;
- compensa per un terzo le spese di lite, condannando parte resistente a rifondere a parte ricorrente i restanti due terzi, che liquida in € 1.800,00, più IVA e CPA come per legge, oltre alle spese per il contributo unificato se dovuto e versato, con distrazione in favore del procuratore attoreo antistatario.
Catanzaro, lì 03.10.2025
Il Giudice del Lavoro
NC ON
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. NC ON, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2081/2024 R.G. promossa da
nata a [...] il [...] (C.F.: ), difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Domenico Mesiti;
ricorrente contro
, P. IVA: , con sede a Catanzaro, in persona Controparte_1 P.IVA_1 del suo Amministratore Unico legale rappresentante p.t. ing. , difesa dall'avv. Controparte_2
AN DO;
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata parte ricorrente chiede il riconoscimento del diritto alla corresponsione della retribuzione dovuta per i giorni di ferie godute in misura pari a quella attribuita per le giornate di lavoro effettivamente svolto e la conseguente condanna dell'azienda al pagamento delle differenze stipendiali dovute da giugno 2007 a maggio 2024 oltre, pari ad euro 6.139,03, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
A tal uopo, ha esposto: di lavorare alle dipendenze della a decorrere dal Controparte_1
01.02.2005, con la qualifica di impiegato coordinatore di ufficio e di prestare la sua opera presso il
Centro di Catanzaro;
che, a seguito di accordi intervenuti tra l'Azienda e le organizzazioni sindacali nel febbraio 2007, era stato istituito, in sostituzione dei trattamenti retributivi di secondo livello già esistenti, l'Elemento Retributivo Aziendale Sostitutivo;
che, in particolare, in data 20.02.2007, venivano approvate le tabelle orarie delle nuove voci retributive, differenziate in quota A e quota B;
che, tuttavia, le indicate voci retributive non erano mai state corrisposte nei periodi di ferie retribuite da essa godute, durante i quali aveva ricevuto una retribuzione corrispondente al minimo contrattuale previsto dal CCNL autoferrotranvieri.
Si è costituita in giudizio la società la quale ha chiesto il rigetto del Controparte_1 ricorso, eccependo, comunque, la prescrizione dei crediti maturati anteriormente al 27.09.2014, data di richiesta del pagamento delle differenze retributive avanzata dall'istante con il ricorso gerarchico del 27.09.2019.
La questione di diritto oggetto di controversia è stata già affrontata dalla Sezione Lavoro di questo
Tribunale, con sentenza n. 520/2023, emessa dal giudice Costarella in data 15.06.2023, nell'ambito del procedimento R.G. n. 348/2023 promosso da
contro
Parte_2 Controparte_1
riguardante una vicenda sovrapponibile a quella odierna, la cui motivazione viene
[...] pienamente condivisa da questo giudice.
Pertanto, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., si esporranno i fatti rilevanti e le ragioni giuridiche sottese alla odierna decisione, facendo riferimento a detto precedente conforme.
“…
1. Parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale al fine di chiedere il riconoscimento del diritto ad avere corrisposta la retribuzione dovuta per i giorni di ferie godute, in misura pari a quella attribuita per le giornate di lavoro effettivamente svolto e la conseguente condanna della stessa al CP_3 pagamento delle differenze stipendiali dovute dal 2018 al mese di dicembre 2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
2. A sostegno della domanda, ha esposto di aver lavorato alle dipendenze della Controparte_1 dal 01.06.1984 con la qualifica di Operatore di Esercizio (livello 183B del CCNL
[...]
Autoferrotranvieri) presso la sede di Chiaravalle (CZ); che, a seguito di accordi intervenuti tra l'Azienda resistente e le organizzazioni sindacali nel febbraio 2007, è stato istituito, in sostituzione dei trattamenti retributivi di secondo livello già esistenti, l'Elemento Retributivo Aziendale
Sostitutivo; che, in particolare, in data 20.2.2007, venivano approvate le tabelle orarie delle nuove voci retributive, differenziate in quota A e quota B;
che, tuttavia, le indicate voci retributive non sono mai state corrisposte nei periodi di ferie retribuite godute dal ricorrente, periodi durante i quali il dipendente ha ricevuto una retribuzione corrispondente al minimo contrattuale previsto dal CCNL autoferrotranvieri.
3. Parte resistente ha eccepito l'infondatezza dell'avversa domanda e ne ha chiesto il rigetto.
4. La domanda è fondata.
5. Il diritto del lavoratore a ferie annuali retribuite è riconosciuto dall'art. 36, comma 3, Cost., dall'art. 2109 c.c., comma 2, c.c. e dall'art. 10, comma 1, D.lgs. n. 8 aprile 2003, n. 66, quanto al diritto interno, nonché dall'art. 7, comma 1 della Direttiva 2003/88/CE quanto al diritto comunitario.
6. La giurisprudenza della Corte di giustizia in materia ha avuto modo di precisare che, ai fini dell'ammontare della retribuzione che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali, devono essere comprese tanto le indennità destinate a compensare qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, quanto gli elementi della retribuzione correlati allo status personale e professionale;
viceversa, sono esclusi dal computo della retribuzione da corrispondere durante le ferie del dipendente quegli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro
(Corte giustizia UE, sez. I, 15/09/2011, n. 155).
7. Facendo proprie le conclusioni della giurisprudenza comunitaria, la Corte di cassazione ha affermato che sussiste una nozione Europea di retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 2003/88, come sopra interpretato dalla Corte di giustizia, e che è un precipuo compito del giudice di merito quello di valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva
2003/88/CE (Cassazione civile, sez. lav., 15/10/2020, n. 22401).
8. Ciò posto, nel caso di specie, è incontestato che le voci retributive di cui si chiede l'inclusione nella retribuzione feriale (ERAS A e ERAS B) siano state corrisposte al ricorrente in via continuativa in costanza del rapporto di lavoro e siano intrinsecamente connesse o alla esecuzione delle mansioni contrattualmente assegnate in sé considerate o alla tipologia, alla tempistica e alle peculiari modalità di svolgimento delle stesse.
9. Dagli atti di causa, in particolare, emerge che la quota A è composta dalla sommatoria delle seguenti voci retributive di secondo livello, per quel che concerne il personale addetto agli autoservizi e, segnatamente, per la qualifica rivestita dal ricorrente di operatore di esercizio parametro 183: indennità sost. trasferta giornaliera, agente unico tipo B, nuova ind. di presenza a ore;
indennità competenza giornaliera. La quota B, invece, era costituita, in un primo momento, dalla media ponderata, per settore e profilo professionale, delle diarie e delle trasferte, depurate del 20% e percepite dal personale in servizio alla data del 31.12.2005 (cfr. tabelle del 20.2.2017, allegate all'ipotesi di accordo del 13.2.2017); mentre, con accordo del 17.10.2011 (doc. n. 8 del fascicolo di parte resistente), si è stabilita una modifica sia del valore, sia delle modalità di corresponsione della quota “B” dell' prevedendosi, in particolare, la decurtazione, secondo il meccanismo indicato Pt_3 nell'accordo medesimo, nel caso di presenza di somme maturate a titolo di diarie e trasferte.
10. In ogni caso, non è controverso tra le parti che non si tratta, di elementi retributivi diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie, gli unici esclusi, sulla scorta dei richiamati principi giurisprudenziali, dalla retribuzione feriale.
11. Con specifico riguardo all'indennità di trasferta, in relazione alla quale potrebbe in astratto ipotizzarsi tale finalità di ristoro di spese occasionali o accessorie, deve rilevarsi che essa è tuttavia da escludersi con riferimento al caso concreto. Il compenso (indennità) da corrispondere per la trasferta può avere carattere risarcitorio oppure retributivo, a seconda che: a) riguardi le spese dal lavoratore sostenute per recarsi temporaneamente in un luogo diverso da quello in cui l'impresa svolge la sua attività, individuato da parte del datore di lavoro come destinazione stabile e continuativa del lavoratore stesso per lo svolgimento della sua ordinaria prestazione lavorativa. In questo caso l'emolumento ha carattere risarcitorio;
b) si tratti, invece, del corrispettivo della peculiarità della abituale collaborazione richiesta al dipendente, consistente nell'obbligo di espletare la propria attività in luoghi sempre differenti. In questo secondo caso, l'emolumento diviene un elemento non occasionale e predeterminato della retribuzione (anche se di importo non strettamente costante), così da dovere essere ricompreso nella base di computo del tfr. etc. (Tribunale
Taranto, sez. lav., 05/10/2021, n. 2185).
12. Nel caso di specie, non può essere negata la natura retributiva della indennità di trasferta giornaliera, posto che non è contestata la sistematicità e comunque la non occasionalità della corresponsione della stessa.
13. Deve essere, pertanto, accertata e dichiarata la computabilità, nella retribuzione feriale, dell' Pt_3
14. Di conseguenza, parte resistente deve essere condannata a corrispondere, in favore del ricorrente, le relative differenze retributive.
15. In ordine al quantum debeatur, parte datoriale contesta i conteggi effettuati da parte ricorrente, assumendo, in primo luogo, che le eventuali somme da accordare al ricorrente dovrebbero essere contenute nel limite delle quatto settimane annuali (28 giorni) di ferie spettanti al lavoratore;
in secondo luogo, che nessuna somma può essere riconosciuta dal mese di luglio 2022 in poi, dal momento che, a far data dal 1° giorno del suddetto mese è in vigore una nuova regolamentazione della retribuzione delle ferie sicché nulla può essere rivendicato a tale titolo. 16. Entrambe le deduzioni sono fondate.
17. Ed invero, quanto al primo profilo sollevato dalla società datrice di lavoro, ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (art. 36 Cost.
e art. 2109 c.c.), la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della "onnicomprensività" ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento "sufficiente", peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali (Cass. n. 1823 del 2004; Cass. n. 16510/2002).
18. L'assunto che per i giorni eccedenti il numero di 28 la esclusione dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale della componente retributiva costituita dall'ERAS, per quanto formante una riduzione di una certa consistenza della base stipendiale, non garantisca una retribuzione sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa, non trova alcun riscontro negli atti (in analoga fattispecie, Cassazione civile sez. lav.,
23/06/2022, n.20216).
19. Le somme dovute dalla resistente devono essere, pertanto, parametrate sui giorni di ferie goduti dal ricorrente, così come risultanti dall'estratto LUL per il periodo 2018 – 2022 (doc. n. 11 del fascicolo di parte resistente), non eccedenti i 28 giorni annui. I giorni computabili divengono, dunque, 120 (cfr. doc. n. 50 del fascicolo di parte resistente).
20. Per quanto riguarda il secondo profilo, l'art. 4, comma 2, del Verbale di Accordo Nazionale di rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri-Internavigatori (Mobilità TPL) del 10.5.2022 (doc. n. 3 del fascicolo di parte resistente) ha previsto l'istituzione, a far data dal 1° luglio 2022, di una nuova
“indennità retribuzione ferie”, pari ad € 8,00 giornalieri, da corrispondere al lavoratore nelle giornate di ferie, destinata a sostituire e assorbire ogni eventuale incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste dalle contrattazioni collettive, ancorché forfettizzate in cifra fissa, legate ad effettive o particolari prestazioni.
21. Ne consegue che le pretese economiche del ricorrente, a partire dal mese di luglio 2022, non possono essere accolte, essendo il diritto rivendicato dal lavoratore destinato a essere regolato dalla nuova disciplina collettiva appena indicata.
22. Epurato il conteggio del ricorrente dalle somme che, alla stregua dell'accoglimento delle eccezioni della resistente, non sono dovute, al lavoratore deve essere riconosciuta la somma complessiva di € 2.916,53, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto e sino al soddisfo, a titolo di differenze retributive, come da conteggio elaborato da parte datoriale (cfr. doc. n. 50 del fascicolo di parte resistente) che tiene conto, per l' A di un valore pari ad € 19,16 giornaliere Pt_3 (come indicato anche nelle buste paga prodotte dal ricorrente) e per l'ERAS B del valore di € 11,00 giornaliere fino al 28.2.2019 e di € 12,10 giornaliere dal 1° marzo 2019 (anche in tal caso, come indicato nelle buste paga in atti), moltiplicato per i giorni di presenza, aumentato del 20% e decurtato del valore di accumulo di trasferte, sulla scorta di quanto previsto dagli accordi sindacali intervenuti in materia (cfr. doc. n. 6, 7, 8, 9 del fascicolo di parte resistente e pag.
5-6 della memoria costitutiva).
23. Alla luce di quanto esposto, la domanda deve essere accolta nei termini appena indicati ...”.
Facendo proprie le motivazioni enucleate nella riportata sentenza ed applicando al caso concreto le coordinate fornite dalla Suprema Corte, può ritenersi che la nozione europea di retribuzione non si estenda oltre le quattro settimane di ferie, vale a dire oltre le ventotto giornate annue, sicché, non attribuendo diritto a maggiorazione le giornate di ferie eccedenti le quattro settimane quantificate dalla legge, vanno eliminate dal computo effettuato da parte ricorrente e non può essere invocata per esse alcuna differenza retributiva.
Parimenti, le pretese economiche attoree non possono essere accolte a partire dal mese di luglio 2022, essendo la retribuzione feriale regolata dalla nuova disciplina collettiva - art. 4, co. 2, Verbale di
Accordo Nazionale di rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri-Internavigatori Mobilità TPL del
10.5.2022 - che ha previsto l'istituzione, a far data dal 01.07.2022, di una nuova indennità retribuzione ferie, pari ad € 8,00 giornalieri, da corrispondere al lavoratore nelle giornate di ferie, destinata a sostituire e assorbire ogni eventuale incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste dalle contrattazioni collettive, ancorché forfettizzate in cifra fissa, legate ad effettive o particolari prestazioni.
Pertanto, epurato il conteggio di parte ricorrente dalle somme che, alla stregua dell'accoglimento delle eccezioni della resistente, non sono dovute, alla lavoratrice deve essere riconosciuta, quale differenza stipendiale dovuta dal datore per i giorni di ferie godute, secondo i conteggi depositati da parte resistente (cfr. all. n. 15 fascicolo FdC) che si reputano correttamente eseguiti, la somma complessiva di euro 5.884,68, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto e sino al soddisfo.
Deve infine dichiararsi infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società convenuta.
Il Tribunale aderisce all'orientamento espresso dalla Sezione Lavoro della Suprema Corte con la sentenza n. 26246/2022 che ha affermato il principio per cui “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D. Lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre,
a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”. Nel caso di specie, pertanto, poiché i crediti azionati si riferiscono al periodo 2007/2022, appare evidente che, al momento dell'entrata in vigore della legge n. 92/2012 (18.07.2012), alcuna prescrizione era compiuta, con la conseguenza che per i crediti oggetto della domanda il termine di prescrizione non decorre fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Quanto al regolamento delle spese di lite, in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso, vanno compensate per un terzo e poste a carico di parte resistente per i restanti due terzi, liquidandosi come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore attoreo antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie per quanto di ragione il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente a pagare, in favore di parte ricorrente, per le causali esposte in motivazione, la somma di euro 5.884,68, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto e sino al soddisfo;
- compensa per un terzo le spese di lite, condannando parte resistente a rifondere a parte ricorrente i restanti due terzi, che liquida in € 1.800,00, più IVA e CPA come per legge, oltre alle spese per il contributo unificato se dovuto e versato, con distrazione in favore del procuratore attoreo antistatario.
Catanzaro, lì 03.10.2025
Il Giudice del Lavoro
NC ON