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31 dicembre 1999
31 dicembre 1999
Art. 37. (Modifica all'articolo 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989,
n. 122) 1. All' articolo 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n. 122 , e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente periodo: "I parcheggi stessi, ove i piani urbani del traffico non siano stati redatti, potranno comunque essere realizzati nel rispetto delle indicazioni di cui al periodo precedente".
Nota all'art. 37:
- Il testo del comma 1 dell'art. 9 della citata legge 24 marzo 1989, n. 122 , come modificato dalla presente legge e' il seguente:
"1. I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unita' immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti.
Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purche' non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell'uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale ed i poteri attribuiti dalla medesima legislazione alle regioni e ai Ministeri dell'ambiente e per i beni culturali ed ambientali da esercitare motivatamente nel termine di 90 giorni. I parcheggi stessi, ove i piani urbani del traffico non siano stati redatti, potranno comunque essere realizzati nel rispetto delle indicazioni di cui al periodo precedente".
n. 122) 1. All' articolo 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n. 122 , e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente periodo: "I parcheggi stessi, ove i piani urbani del traffico non siano stati redatti, potranno comunque essere realizzati nel rispetto delle indicazioni di cui al periodo precedente".
Nota all'art. 37:
- Il testo del comma 1 dell'art. 9 della citata legge 24 marzo 1989, n. 122 , come modificato dalla presente legge e' il seguente:
"1. I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unita' immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti.
Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purche' non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell'uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale ed i poteri attribuiti dalla medesima legislazione alle regioni e ai Ministeri dell'ambiente e per i beni culturali ed ambientali da esercitare motivatamente nel termine di 90 giorni. I parcheggi stessi, ove i piani urbani del traffico non siano stati redatti, potranno comunque essere realizzati nel rispetto delle indicazioni di cui al periodo precedente".
Commentario • 1
- 1. cos'è, cosa prevede e quali sono i vincoliChiarastella Gabbanelli · https://www.lexplain.it/diritto/ · 1 febbraio 2024 · 0.98654246
La legge Tognoli è la legge 24 marzo 1989, n. 122 che reca “Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393”. Con la legge Tognoli, dunque, si è tentato di dare una soluzione al problema dei parcheggi delle auto nelle aree urbane più popolate. Viene previsto che nelle nuove costruzioni e anche nelle aree di pertinenza delle stesse, devono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore a un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di …
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Giurisprudenza • 11
- 1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 11/06/2024, n. 5212Provvedimento: Pubblicato il 11/06/2024 N. 05212/2024REG.PROV.COLL. N. 08136/2020 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8136 del 2020, proposto da CA ET, in proprio e quale tutore di CA DA, e MB IR ON, rappresentati e difesi dall'avvocato Sandro CA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune Corigliano-Rossano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo Calarota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per la …Leggi di più...
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