Sentenza breve 6 luglio 2023
Decreto collegiale 24 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 06/07/2023, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/07/2023
N. 00998/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00635/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 635 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Menegatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea;
Per l’accertamento e dichiarazione di illegittimità
del silenzio serbato dal Ministero dell’Interno e dalla Prefettura di -OMISSIS- - Ufficio Territoriale del Governo sull’istanza del ricorrente di erogazione delle misure di accoglienza ai sensi del D.Lgs. 142/2015,
nonché per l’accertamento dell’obbligo della P.A. di provvedere sulla richiesta di accoglienza dell’odierno istante
e per la condanna del Ministero dell’Interno e della Prefettura di -OMISSIS- a pronunciarsi sulla citata richiesta di accoglienza e riconoscere al ricorrente le tutele di cui al D. Lgs. 142/2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2023 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone il ricorrente, cittadino di origine -OMISSIS- di aver formalizzato presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di -OMISSIS- istanza di protezione internazionale, dichiarandosi in stato di indigenza, così da poter essere ammesso al sistema di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale, ai sensi del D.lgs. 142/2015.
Non avendo ricevuto alcun riscontro in ordine alla richiesta di ammissione alle misure di accoglienza, la richiesta veniva sollecitata da successiva missiva inviata a mezzo PEC dall’attuale difensore, cui tuttavia non veniva dato alcun riscontro.
Persistendo l’inerzia dell’amministrazione, il ricorrente, ritenuta la giurisdizione del giudice adito, provvedeva a notificare il gravame in oggetto, lamentando per i motivi in esso dedotti l’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’amministrazione, chiedendo la declaratoria dell’obbligo di provvedere sull’istanza presentata ai sensi degli artt. 1, 14 e 15 del D.lgs. 142/15, contestualmente formulando istanza cautelare al fine dell’ottenimento di immediata tutela onde ovviare allo stato di disagio e difficoltà, anche di carattere sanitario, nel quale il richiedente si trova.
L’amministrazione intimata, costituitasi in giudizio in data 23 giugno 2023 ha depositato in giudizio documentazione e la nota informativa della Prefettura, dalla quale è emerso che è stato avviato il procedimento per la valutazione della richiesta del ricorrente, previo esame della documentazione a ciò necessaria, di cui è stata chiesta la produzione.
La difesa resistente ha quindi eccepito l’improcedibilità del ricorso proposto averso il silenzio.
Alla Camera di Consiglio del 28 giugno 2023, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale, con avviso di possibile definizione del giudizio in occasione della trattazione dell’istanza cautelare.
Ciò premesso, il Collegio, preso atto della documentazione prodotta in giudizio dall’amministrazione resistente, deve dare atto del fatto che con le note richiamate è stato dato riscontro alla richiesta del ricorrente, ponendo fine all’inerzia serbata riguardo all’ammissione al sistema di accoglienza, essendo stato avviato il procedimento per l’accoglimento dello straniero presso una struttura di accoglienza.
Di conseguenza, ai fini dell’accertamento della illegittimità dell’inerzia dell’amministrazione, così come denunciata da parte ricorrente, risulta venuto meno il presupposto stesso del richiesto accertamento, essendosi l’amministrazione attivata nei termini descritti, fermo restando che l’amministrazione dovrà provvedere concludendo l’istruttoria con un provvedimento espresso, tenendo conto sia dei termini stabiliti dalla legge per la determinazione in ordine alle istanze di richiesta di ammissione al sistema di accoglienza sia della spettanza di tale beneficio in applicazione della normativa a ciò deputata (per entrambi i profili cfr. TAR Veneto, III sezione, n. 644/2023 e n. 47/23) .
Conseguentemente il ricorso proposto avverso il silenzio deve considerarsi improcedibile.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della particolarità e delicatezza della fattispecie, si ritiene possa essere disposta l’integrale compensazione.
Con separato decreto si provvederà alla liquidazione del compenso a favore del difensore del ricorrente, essendo stata accolta l’istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, come da decisione della competente commissione (decreto n. 47/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente, Estensore
Paolo Nasini, Primo Referendario
Andrea Gana, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.