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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 26/11/2025, n. 1422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1422 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. TO Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 771/23 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, promossa
DA
(c.f. , che partecipa al giudizio per il tramite della mandataria Parte_1 P.IVA_1
(c.f. ), quest'ultima rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_2 P.IVA_2
speciale alle liti, dall'Avv. Giuseppe Cinelli;
appellante
CONTRO
(c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1 P.IVA_3
procura speciale alle liti, dagli Avv. Luca Casiccio e Patrizio Tofi;
appellata avente ad oggetto: contratto di leasing, inadempimento e restituzione;
conclusioni: appellante: “Voglia l'Illustrissima Corte di appello adita, ogni contraria eccezione e domanda disattesa, accogliere il proposto appello per i motivi tutti dedotti in narrativa e richiamato ogni
altro argomento, tesi, eccezione ed istanza anche istruttoria dedotta a verbale e/o negli scritti
difensivi relativi al primo grado di giudizio da intendersi qui integralmente riportati e trascritti
1 e, per l'effetto, in totale riforma dell'ordinanza impugnata (Repertorio n. 2397/2023) emessa il
05/08/2023 dal Tribunale di Ancona all'esito del giudizio promosso ex art. 702 bis c.p.c.
rubricato al n. 1355/2023, comunicata a mezzo pec dalla cancelleria lo stesso 05/08/2023,
accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui di seguito si
riportano. In via principale e nel merito: accertare e/o dichiarare il diritto della odierna
ricorrente di vedersi rilasciati gli immobili occupati per cui è causa, , e comunque accertata e/o
dichiarata l'intervenuta risoluzione e/o inefficacia di qualsivoglia rapporto, condannare la società (con sede in Grottammare Via Bolivia n. 55, Controparte_1
codice fiscale e partita i.v.a. REA AP-87649) in persona del suo legale P.IVA_3
rappresentante OR (nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, residente a [...]), alla immediata C.F._1
restituzione in favore di Patrimonio Destinato del Parte_1 CP_2
bene immobile oggetto del contratto di leasing n. 5667 così meglio descritto: fabbricato
industriale sito in Comune di Grottammare (AP) via Bolivia n. 55, articolato su piani sottostrada,
terra e primo, distinto al catasto dei fabbricati di detto Comune al foglio 6, mappale 744, sub. 2
(cat. D/7), sub. 3 (cat. D/7), sub. 4 (cat. D/7), sub. 5 (cat. D/7) e sub. 6 (cat. D/7) libero da cose
e persone anche interposte e con ogni annesso e connesso”; appellata: “rigettare l'appello proposto in quanto infondato, per tutti i motivi esposti in
narrativa, con ogni conseguente statuizione di legge e di giustizia. Con vittoria di spese e
competenze professionali del giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori quali
antistatari”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei sei motivi di impugnazione cui è affidato il tempestivo appello.
2 ******
I. I sei motivi, strettamente connessi e dunque suscettibili di delibazione congiunta, censurano l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di accertamento dell'avvenuta risoluzione stragiudiziale del contratto di leasing e la conseguenziale azione di restituzione del bene immobile ancora nella disponibilità dell'utilizzatrice nonostante la CP_1
caducazione della fonte negoziale del diritto personale di godimento di quest'ultima.
Con più precisione, la narrazione difensiva, frammentata in plurimi profili ma sostanzialmente unitaria, stigmatizza l'intero percorso motivazionale dell'ordinanza impugnata e, nello specifico, evidenzia come il Tribunale di Ancona, indugiando su aspetti relativi alla mancata collocazione reddituale del bene oggetto di leasing ai sensi dei commi 137 e ss. dell'art.1 della legge 124 del
2017, non abbia compreso il thema decidendum (o, comunque, si sia scientemente allontanato da esso), articolato nelle sole domande di risoluzione e restituzione, senza che la società concedente
(recte, la società cui è stato ceduto il contratto ed alla quale è stato trasferito il bene oggetto contratto di leasing) abbia formulato domanda di pagamento del corrispettivo residuo.
I motivi sono fondati.
Come emerge dall'esame dell'atto introduttivo del giudizio, ha agito Parte_1
unicamente al fine di conseguire la dichiarazione dell'avvenuta risoluzione stragiudiziale del contratto di leasing, quale effetto del persistente inadempimento, e la correlata restituzione del bene immobile.
ha prodotto la scrittura privata del 21.11.2006 (e le successive scritture Parte_1
modificative), per il cui tramite fu concluso il contratto di leasing ed il cui contenuto (che ivi si abbia per integralmente richiamato) è integrato anche dalla previsione di una clausola risolutiva espressa, ed ha allegato l'inadempimento di in relazione (anche) ad un'obbligazione CP_1
di euro 197.519,58 (la cui entità riceve totale copertura dalla fonte negoziale), già scaduta alla data del 9.5.2022, quando la procuratrice ebbe a comunicare di volersi Parte_2
avvalere (nell'interesse della rappresentata) della clausola risolutiva espressa, ed il cui importo è
superiore alla somma di sei canoni.
Vi è, pertanto, che, in adesione alla consueta dinamica di ripartizione degli oneri probatori in tema di responsabilità contrattuale, ha soddisfatto il proprio onere. Parte_1
3 Diversamente, contumace nel corso del primo grado e che nel presente grado non CP_1
ha mai contestato l'avvenuto trasferimento del contratto e del bene oggetto di leasing in capo a
(con conseguente consolidamento dell'effetto probatorio di cui al primo Parte_1
comma dell'art. 115 c.p.c.), non ha fornito la prova di aver eseguito pagamenti parziali, tali da impedire l'accadimento dell'evento calato nella clausola risolutiva espressa (ossia il mancato pagamento di una rata del canone di utilizzazione), o comunque tali da rendere di scarsa rilevanza il suo inadempimento.
Nonostante il rilievo dirimente di quanto sopra osservato, va anche rilevato che l'eccezione di pagamento è una eccezione in senso stretto (in tal senso, Ordinanza della Corte di Cassazione n.
7526 del 21/03/2024) e che, ai fini della risoluzione, occorre valutare la sussistenza e la consistenza dell'inadempimento al momento della decisione (in tal senso, Sentenza della Corte di Cassazione n. 14649 del 11/06/2013).
Declinando tali principi al caso di specie, emerge che al momento della pronuncia della presente sentenza la morosità di (che, lo si ripete, era pari ad euro 197.519,58 già alla data CP_1
del 9.5.2022) è ben superiore all'importo complessivo di sei mensilità.
La circostanza, peraltro, è implicitamente ammessa dalla difesa appellata che, ponendo a latere
l'inammissibilità dell'eccezione (in quanto non tempestivamente formulata nel corso del primo grado), riferisce che, a fronte di una rata mensile di euro 12.312,00, sarebbero stati eseguiti pagamenti parziali mensili di euro 7.400,00 (quanto dedotto, peraltro, non è assistito da alcun elemento probatorio, dovendosi distinguere il piano della cessione del credito pro solvendo da quello dell'effettivo pagamento da parte del debitore ceduto in favore della concedente).
Vi è, pertanto, che la morosità dell'importo di euro 73.872,00 (corrispondente a sei mensilità), anche qualora si volesse per mera ipotesi ritenere non sussistente l'inadempimento al momento dell'invio della pec del 9.5.2022, nondimeno è stata integrata dopo quindici mesi da tal ultima data (occorre dividere l'importo di euro 73.872,00 per la somma di euro 4.912,00, pari alla differenza tra la rata di euro 12.312,00 e l'asserito pagamento parziale di euro 7.400,00), ormai decorsi.
II. Alla luce di quanto osservato e in riforma dell'ordinanza impugnata, occorre dichiarare la risoluzione stragiudiziale del contratto di leasing ed occorre condannare CP_3
4
[...] all'immediato rilascio, in favore di del bene immobile oggetto del contratto Parte_1
di leasing ed ancora occupato da parte appellata in carenza della titolarità di un diritto personale di godimento.
III. La regolamentazione delle spese di entrambi i gradi deve avvenire alla luce della soccombenza, non ravvisandosi circostanze idonee a sostenere ipotesi di compensazione totale o parziale.
Nel corso del pregresso grado, la difesa di ha svolto attività difensiva nelle Parte_1
fasi studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per le fasi studio ed introduttiva ed a quelli minimi per la fase decisionale atteso che il giudizio si è svolto ai sensi degli artt. 702 bis e ss. c.p.c. e parte resistente è rimasta contumace.
Nel corso del presente grado, la difesa appellante ha svolto attività difensiva nelle fasi studio introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per tutte e tre le fasi.
La controversia è di valore indeterminabile e di complessità bassa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- in riforma dell'ordinanza impugnata, dichiara l'avvenuta risoluzione stragiudiziale del contratto di leasing del 21/11/2006 n.5667 e condanna all'immediato Controparte_1
rilascio, in favore di del seguente bene immobile: fabbricato industriale Parte_1
sito in Comune di Grottammare (AP) via Bolivia n. 55, articolato su piani sottostrada, terra e primo, distinto al catasto dei fabbricati di detto Comune al foglio 6, mappale 744, sub. 2 (cat.
D/7), sub. 3 (cat. D/7), sub. 4 (cat. D/7), sub. 5 (cat. D/7) e sub. 6 (cat. D/7);
- condanna all'immediato pagamento, in favore di Controparte_4 [...]
delle spese del primo grado, che si liquidando in euro 4.358,00 per compenso ed Parte_1
euro 286,00 per spese;
5 - condanna all'immediato pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
delle spese del presente grado, che si liquidando in euro 6.946,00 per compenso Parte_1
ed euro 804,00 per spese.
Ancona, 24.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. TO Savino
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. TO Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 771/23 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, promossa
DA
(c.f. , che partecipa al giudizio per il tramite della mandataria Parte_1 P.IVA_1
(c.f. ), quest'ultima rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_2 P.IVA_2
speciale alle liti, dall'Avv. Giuseppe Cinelli;
appellante
CONTRO
(c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1 P.IVA_3
procura speciale alle liti, dagli Avv. Luca Casiccio e Patrizio Tofi;
appellata avente ad oggetto: contratto di leasing, inadempimento e restituzione;
conclusioni: appellante: “Voglia l'Illustrissima Corte di appello adita, ogni contraria eccezione e domanda disattesa, accogliere il proposto appello per i motivi tutti dedotti in narrativa e richiamato ogni
altro argomento, tesi, eccezione ed istanza anche istruttoria dedotta a verbale e/o negli scritti
difensivi relativi al primo grado di giudizio da intendersi qui integralmente riportati e trascritti
1 e, per l'effetto, in totale riforma dell'ordinanza impugnata (Repertorio n. 2397/2023) emessa il
05/08/2023 dal Tribunale di Ancona all'esito del giudizio promosso ex art. 702 bis c.p.c.
rubricato al n. 1355/2023, comunicata a mezzo pec dalla cancelleria lo stesso 05/08/2023,
accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui di seguito si
riportano. In via principale e nel merito: accertare e/o dichiarare il diritto della odierna
ricorrente di vedersi rilasciati gli immobili occupati per cui è causa, , e comunque accertata e/o
dichiarata l'intervenuta risoluzione e/o inefficacia di qualsivoglia rapporto, condannare la società (con sede in Grottammare Via Bolivia n. 55, Controparte_1
codice fiscale e partita i.v.a. REA AP-87649) in persona del suo legale P.IVA_3
rappresentante OR (nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, residente a [...]), alla immediata C.F._1
restituzione in favore di Patrimonio Destinato del Parte_1 CP_2
bene immobile oggetto del contratto di leasing n. 5667 così meglio descritto: fabbricato
industriale sito in Comune di Grottammare (AP) via Bolivia n. 55, articolato su piani sottostrada,
terra e primo, distinto al catasto dei fabbricati di detto Comune al foglio 6, mappale 744, sub. 2
(cat. D/7), sub. 3 (cat. D/7), sub. 4 (cat. D/7), sub. 5 (cat. D/7) e sub. 6 (cat. D/7) libero da cose
e persone anche interposte e con ogni annesso e connesso”; appellata: “rigettare l'appello proposto in quanto infondato, per tutti i motivi esposti in
narrativa, con ogni conseguente statuizione di legge e di giustizia. Con vittoria di spese e
competenze professionali del giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori quali
antistatari”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei sei motivi di impugnazione cui è affidato il tempestivo appello.
2 ******
I. I sei motivi, strettamente connessi e dunque suscettibili di delibazione congiunta, censurano l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di accertamento dell'avvenuta risoluzione stragiudiziale del contratto di leasing e la conseguenziale azione di restituzione del bene immobile ancora nella disponibilità dell'utilizzatrice nonostante la CP_1
caducazione della fonte negoziale del diritto personale di godimento di quest'ultima.
Con più precisione, la narrazione difensiva, frammentata in plurimi profili ma sostanzialmente unitaria, stigmatizza l'intero percorso motivazionale dell'ordinanza impugnata e, nello specifico, evidenzia come il Tribunale di Ancona, indugiando su aspetti relativi alla mancata collocazione reddituale del bene oggetto di leasing ai sensi dei commi 137 e ss. dell'art.1 della legge 124 del
2017, non abbia compreso il thema decidendum (o, comunque, si sia scientemente allontanato da esso), articolato nelle sole domande di risoluzione e restituzione, senza che la società concedente
(recte, la società cui è stato ceduto il contratto ed alla quale è stato trasferito il bene oggetto contratto di leasing) abbia formulato domanda di pagamento del corrispettivo residuo.
I motivi sono fondati.
Come emerge dall'esame dell'atto introduttivo del giudizio, ha agito Parte_1
unicamente al fine di conseguire la dichiarazione dell'avvenuta risoluzione stragiudiziale del contratto di leasing, quale effetto del persistente inadempimento, e la correlata restituzione del bene immobile.
ha prodotto la scrittura privata del 21.11.2006 (e le successive scritture Parte_1
modificative), per il cui tramite fu concluso il contratto di leasing ed il cui contenuto (che ivi si abbia per integralmente richiamato) è integrato anche dalla previsione di una clausola risolutiva espressa, ed ha allegato l'inadempimento di in relazione (anche) ad un'obbligazione CP_1
di euro 197.519,58 (la cui entità riceve totale copertura dalla fonte negoziale), già scaduta alla data del 9.5.2022, quando la procuratrice ebbe a comunicare di volersi Parte_2
avvalere (nell'interesse della rappresentata) della clausola risolutiva espressa, ed il cui importo è
superiore alla somma di sei canoni.
Vi è, pertanto, che, in adesione alla consueta dinamica di ripartizione degli oneri probatori in tema di responsabilità contrattuale, ha soddisfatto il proprio onere. Parte_1
3 Diversamente, contumace nel corso del primo grado e che nel presente grado non CP_1
ha mai contestato l'avvenuto trasferimento del contratto e del bene oggetto di leasing in capo a
(con conseguente consolidamento dell'effetto probatorio di cui al primo Parte_1
comma dell'art. 115 c.p.c.), non ha fornito la prova di aver eseguito pagamenti parziali, tali da impedire l'accadimento dell'evento calato nella clausola risolutiva espressa (ossia il mancato pagamento di una rata del canone di utilizzazione), o comunque tali da rendere di scarsa rilevanza il suo inadempimento.
Nonostante il rilievo dirimente di quanto sopra osservato, va anche rilevato che l'eccezione di pagamento è una eccezione in senso stretto (in tal senso, Ordinanza della Corte di Cassazione n.
7526 del 21/03/2024) e che, ai fini della risoluzione, occorre valutare la sussistenza e la consistenza dell'inadempimento al momento della decisione (in tal senso, Sentenza della Corte di Cassazione n. 14649 del 11/06/2013).
Declinando tali principi al caso di specie, emerge che al momento della pronuncia della presente sentenza la morosità di (che, lo si ripete, era pari ad euro 197.519,58 già alla data CP_1
del 9.5.2022) è ben superiore all'importo complessivo di sei mensilità.
La circostanza, peraltro, è implicitamente ammessa dalla difesa appellata che, ponendo a latere
l'inammissibilità dell'eccezione (in quanto non tempestivamente formulata nel corso del primo grado), riferisce che, a fronte di una rata mensile di euro 12.312,00, sarebbero stati eseguiti pagamenti parziali mensili di euro 7.400,00 (quanto dedotto, peraltro, non è assistito da alcun elemento probatorio, dovendosi distinguere il piano della cessione del credito pro solvendo da quello dell'effettivo pagamento da parte del debitore ceduto in favore della concedente).
Vi è, pertanto, che la morosità dell'importo di euro 73.872,00 (corrispondente a sei mensilità), anche qualora si volesse per mera ipotesi ritenere non sussistente l'inadempimento al momento dell'invio della pec del 9.5.2022, nondimeno è stata integrata dopo quindici mesi da tal ultima data (occorre dividere l'importo di euro 73.872,00 per la somma di euro 4.912,00, pari alla differenza tra la rata di euro 12.312,00 e l'asserito pagamento parziale di euro 7.400,00), ormai decorsi.
II. Alla luce di quanto osservato e in riforma dell'ordinanza impugnata, occorre dichiarare la risoluzione stragiudiziale del contratto di leasing ed occorre condannare CP_3
4
[...] all'immediato rilascio, in favore di del bene immobile oggetto del contratto Parte_1
di leasing ed ancora occupato da parte appellata in carenza della titolarità di un diritto personale di godimento.
III. La regolamentazione delle spese di entrambi i gradi deve avvenire alla luce della soccombenza, non ravvisandosi circostanze idonee a sostenere ipotesi di compensazione totale o parziale.
Nel corso del pregresso grado, la difesa di ha svolto attività difensiva nelle Parte_1
fasi studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per le fasi studio ed introduttiva ed a quelli minimi per la fase decisionale atteso che il giudizio si è svolto ai sensi degli artt. 702 bis e ss. c.p.c. e parte resistente è rimasta contumace.
Nel corso del presente grado, la difesa appellante ha svolto attività difensiva nelle fasi studio introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per tutte e tre le fasi.
La controversia è di valore indeterminabile e di complessità bassa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- in riforma dell'ordinanza impugnata, dichiara l'avvenuta risoluzione stragiudiziale del contratto di leasing del 21/11/2006 n.5667 e condanna all'immediato Controparte_1
rilascio, in favore di del seguente bene immobile: fabbricato industriale Parte_1
sito in Comune di Grottammare (AP) via Bolivia n. 55, articolato su piani sottostrada, terra e primo, distinto al catasto dei fabbricati di detto Comune al foglio 6, mappale 744, sub. 2 (cat.
D/7), sub. 3 (cat. D/7), sub. 4 (cat. D/7), sub. 5 (cat. D/7) e sub. 6 (cat. D/7);
- condanna all'immediato pagamento, in favore di Controparte_4 [...]
delle spese del primo grado, che si liquidando in euro 4.358,00 per compenso ed Parte_1
euro 286,00 per spese;
5 - condanna all'immediato pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
delle spese del presente grado, che si liquidando in euro 6.946,00 per compenso Parte_1
ed euro 804,00 per spese.
Ancona, 24.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
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