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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 32/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente e Relatore
CHITI ALFREDO, Giudice
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 521/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3 Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 309/2007 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale GENOVA sez. 14 e pubblicata il 05/03/2008
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. R4C010300090 IRPEF-ALTRO 2000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contenzioso per cui è causa riguarda la cessione di un'azienda avvenuta il 12 aprile 2000 e registrata il
20 aprile 2000. La cessione, tra la Sig.ra Nominativo_1 (quale venditrice) e la società Società_2
S.a.s. (quale acquirente), includeva un immobile, un appezzamento di terreno, attrezzature per l'attività di campeggio e un'area di spiaggia, per un valore complessivo di 1.050.000.000 lire.
L'Ufficio delle Entrate ha ritenuto che la cessione costituisse una vendita di azienda, determinando una plusvalenza non dichiarata di 785.077.000 lire (€ 405.458,43), calcolata come differenza tra il prezzo di vendita e il valore netto dei beni al momento delle successioni. Di conseguenza, sono state richieste maggiori imposte (IRPEF, addizionale regionale e comunale) e una sanzione unica di 722.768.000 lire (€ 373.278,50). La sig.ra Nominativo_1, deceduta nelle more del giudizio cui sono succeduti i figli Ricorrente_1 e Ricorrente_3, impugnava l'accertamento, contestando la qualificazione della cessione come vendita di azienda e chiedendo una riduzione dell'importo su cui calcolare la plusvalenza. Il contenzioso è giunto sino all'esame della Corte di Cassazione la quale, con ordinanza n. 137/2025, ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate
e rinviato il caso alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria.
Successivamente tra le parti, nelle more del giudizio di riassunzione, è quindi intervenuta una conciliazione extra giudiziale come da accordo depositato dall'Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, verificato che l'accordo conciliativo risulta sottoscritto da tutte le parti in causa, ritiene di dover dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi degli artt. 46 e 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per intervenuta conciliazione.
Spese compensate.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente e Relatore
CHITI ALFREDO, Giudice
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 521/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3 Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 309/2007 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale GENOVA sez. 14 e pubblicata il 05/03/2008
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. R4C010300090 IRPEF-ALTRO 2000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contenzioso per cui è causa riguarda la cessione di un'azienda avvenuta il 12 aprile 2000 e registrata il
20 aprile 2000. La cessione, tra la Sig.ra Nominativo_1 (quale venditrice) e la società Società_2
S.a.s. (quale acquirente), includeva un immobile, un appezzamento di terreno, attrezzature per l'attività di campeggio e un'area di spiaggia, per un valore complessivo di 1.050.000.000 lire.
L'Ufficio delle Entrate ha ritenuto che la cessione costituisse una vendita di azienda, determinando una plusvalenza non dichiarata di 785.077.000 lire (€ 405.458,43), calcolata come differenza tra il prezzo di vendita e il valore netto dei beni al momento delle successioni. Di conseguenza, sono state richieste maggiori imposte (IRPEF, addizionale regionale e comunale) e una sanzione unica di 722.768.000 lire (€ 373.278,50). La sig.ra Nominativo_1, deceduta nelle more del giudizio cui sono succeduti i figli Ricorrente_1 e Ricorrente_3, impugnava l'accertamento, contestando la qualificazione della cessione come vendita di azienda e chiedendo una riduzione dell'importo su cui calcolare la plusvalenza. Il contenzioso è giunto sino all'esame della Corte di Cassazione la quale, con ordinanza n. 137/2025, ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate
e rinviato il caso alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria.
Successivamente tra le parti, nelle more del giudizio di riassunzione, è quindi intervenuta una conciliazione extra giudiziale come da accordo depositato dall'Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, verificato che l'accordo conciliativo risulta sottoscritto da tutte le parti in causa, ritiene di dover dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi degli artt. 46 e 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per intervenuta conciliazione.
Spese compensate.