Art. 2.
Il premio industriale di cui all'articolo 28 dell'allegato alla presente legge e' dovuto nella misura intera a decorrere dal 1 gennaio 1971. Da tale data e' soppresso il premio di esercizio di cui all' articolo 14 della legge 27 maggio 1961, n. 465 .
Dalla stessa data le disposizioni di cui all'ultimo comma dell' articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749 , non si applicano sugli importi delle indennita', compensi e premi, compreso il premio industriale, previsti in favore del personale in servizio presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso l'Azienda di Stato per i Servizi telefonici.
A partire dal 1 gennaio 1969, il premio industriale spetta in misura corrispondente per ciascuna funzione per premio di esercizio, decurtato ai sensi dell' articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749 , secondo la disciplina vigente al 31 dicembre 1968, maggiorata, ove dovuta, di un terzo della differenza - ragguagliata a venticinquesimi - tra il trattamento spettante dal 1 gennaio 1971 per premio industriale riferito a 25 giorni e quello che sarebbe spettato a titolo di premio di esercizio quale residuo per trenta giorni.
A partire dal 1 gennaio 1970, il premio industriale spetta in misura corrispondente per ciascuna funzione per premio di esercizio, decurtato ai sensi dell' articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749 , secondo la disciplina vigente al 31 dicembre 1968, maggiorata, ove dovuta, di due terzi della differenza - ragguagliata a venticinquesimi - tra il trattamento spettante dal 1 gennaio 1971 per premio industriale riferito a 25 giorni e quello che sarebbe spettato a titolo di premio di esercizio quale residuo per trenta giorni.
Qualora il trattamento vigente al 31 dicembre 1968 per premio di esercizio al netto della decurtazione di cui all' articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749 , per la funzione svolta risulti superiore a quello spettante per premio industriale dal 1 gennaio 1971, la differenza e' corrisposta a titolo di assegno personale fino a quando permangono le condizioni che ne davano titolo e da riassorbirsi in caso di espletamento di funzioni che danno titolo a trattamento piu' favorevole.
Ai fini della determinazione di quanto sarebbe spettato a titolo di residuo premio di esercizio non si considerano le indennita' di cui agli articoli 18, 21 e 27 dell'allegato alla presente legge.
Il premio industriale di cui all'articolo 28 dell'allegato alla presente legge e' dovuto nella misura intera a decorrere dal 1 gennaio 1971. Da tale data e' soppresso il premio di esercizio di cui all' articolo 14 della legge 27 maggio 1961, n. 465 .
Dalla stessa data le disposizioni di cui all'ultimo comma dell' articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749 , non si applicano sugli importi delle indennita', compensi e premi, compreso il premio industriale, previsti in favore del personale in servizio presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso l'Azienda di Stato per i Servizi telefonici.
A partire dal 1 gennaio 1969, il premio industriale spetta in misura corrispondente per ciascuna funzione per premio di esercizio, decurtato ai sensi dell' articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749 , secondo la disciplina vigente al 31 dicembre 1968, maggiorata, ove dovuta, di un terzo della differenza - ragguagliata a venticinquesimi - tra il trattamento spettante dal 1 gennaio 1971 per premio industriale riferito a 25 giorni e quello che sarebbe spettato a titolo di premio di esercizio quale residuo per trenta giorni.
A partire dal 1 gennaio 1970, il premio industriale spetta in misura corrispondente per ciascuna funzione per premio di esercizio, decurtato ai sensi dell' articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749 , secondo la disciplina vigente al 31 dicembre 1968, maggiorata, ove dovuta, di due terzi della differenza - ragguagliata a venticinquesimi - tra il trattamento spettante dal 1 gennaio 1971 per premio industriale riferito a 25 giorni e quello che sarebbe spettato a titolo di premio di esercizio quale residuo per trenta giorni.
Qualora il trattamento vigente al 31 dicembre 1968 per premio di esercizio al netto della decurtazione di cui all' articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749 , per la funzione svolta risulti superiore a quello spettante per premio industriale dal 1 gennaio 1971, la differenza e' corrisposta a titolo di assegno personale fino a quando permangono le condizioni che ne davano titolo e da riassorbirsi in caso di espletamento di funzioni che danno titolo a trattamento piu' favorevole.
Ai fini della determinazione di quanto sarebbe spettato a titolo di residuo premio di esercizio non si considerano le indennita' di cui agli articoli 18, 21 e 27 dell'allegato alla presente legge.