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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 208/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
DE LUCA ALDO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3909/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Volturno - C/o Casa Comunale 81030 Castel Volturno CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6123/2025 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5485/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato, parte ricorrente proponeva opposizione avverso il provvedimento indicato in intestazione, di cui deduceva l'illegittimità sulla base dei motivi di cui in atti. Si costituiva in giudizio parte opposta, chiedendo il rigetto del ricorso sulla base delle argomentazioni difensive di cui in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è stata proposta tardivamente a mezzo ricorso notificato all'ente il 25/9/2025, a fronte della notifica dell'atto impugnato avvenuta in data 11/6/2025, come documentato dalla parte resistente. Sul punto parte ricorrente non ha proposto impugnazioni ed eccezioni specifiche e circostanziate. Sulla ricevuta postale,
d'altronde, sono indicati i riferimenti dell'avviso, di modo che non sussiste incertezza sulla riferibilità di tale ricevuta all'avviso stesso.
In ogni caso e comunque, parte ricorrente non ha fornito prova di abitare stabilmente nell'immobile sito in Luogo_1 e oggetto dell'imposizione tributaria. Basti pensare che l'ente ha documentato che i consumi idrici annui relativi a detto immobile nel periodo compreso tra il 2018 (52 mc. annui) e il I sem. 2025 (2 mc.)
(con un "picco di 117 mc" nel solo 2020), sono pressoché insignificanti ed incompatibili con l'affermazione che l'immobile in questione costituisca abitazione principale.
Per quanto innanzi, il ricorso è dichiarato inammissibile.
Spese di lite secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede: - dichiara il ricorso inammissibile;
- condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore di parte resistente, che liquida in €.350 per onorari, oltre oneri ulteriori, se dovuti.
Caserta, 15/12/2025
Il Giudice - dott. Aldo De Luca
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
DE LUCA ALDO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3909/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Volturno - C/o Casa Comunale 81030 Castel Volturno CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6123/2025 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5485/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato, parte ricorrente proponeva opposizione avverso il provvedimento indicato in intestazione, di cui deduceva l'illegittimità sulla base dei motivi di cui in atti. Si costituiva in giudizio parte opposta, chiedendo il rigetto del ricorso sulla base delle argomentazioni difensive di cui in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è stata proposta tardivamente a mezzo ricorso notificato all'ente il 25/9/2025, a fronte della notifica dell'atto impugnato avvenuta in data 11/6/2025, come documentato dalla parte resistente. Sul punto parte ricorrente non ha proposto impugnazioni ed eccezioni specifiche e circostanziate. Sulla ricevuta postale,
d'altronde, sono indicati i riferimenti dell'avviso, di modo che non sussiste incertezza sulla riferibilità di tale ricevuta all'avviso stesso.
In ogni caso e comunque, parte ricorrente non ha fornito prova di abitare stabilmente nell'immobile sito in Luogo_1 e oggetto dell'imposizione tributaria. Basti pensare che l'ente ha documentato che i consumi idrici annui relativi a detto immobile nel periodo compreso tra il 2018 (52 mc. annui) e il I sem. 2025 (2 mc.)
(con un "picco di 117 mc" nel solo 2020), sono pressoché insignificanti ed incompatibili con l'affermazione che l'immobile in questione costituisca abitazione principale.
Per quanto innanzi, il ricorso è dichiarato inammissibile.
Spese di lite secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede: - dichiara il ricorso inammissibile;
- condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore di parte resistente, che liquida in €.350 per onorari, oltre oneri ulteriori, se dovuti.
Caserta, 15/12/2025
Il Giudice - dott. Aldo De Luca