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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 10/07/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
1. ANGIULI dott.ssa Alessandra - presidente -
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria - giudice -
3. CILARDI dott. Mauro Giuseppe - giudice rel. - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo al n. 603/2025 V.G., instaurata congiuntamente da
(C.F. ) e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'Avv. Gaetano Varano
- RICORRENTI -
nonché con
Il Pubblico Ministero in sede
- INTERVENTORE EX LEGE -
OGGETTO: modifica condizioni di divorzio su domanda congiunta.
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto e da note di trattazione scritta, congiuntamente depositate il 3.7.2025, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 870/2010 del 4.11.2010 (proc. n. 1349/2010 r.g.) il Tribunale di Crotone ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto delle parti.
Con ricorso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data
22.5.2025, le parti hanno chiesto la modifica delle condizioni inerenti ai loro rapporti economici e stabilite dalla sopra richiamata sentenza divorzile.
All'udienza del 9.7.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno confermato di voler ottenere una pronuncia di modifica delle condizioni di divorzio alle condizioni di cui al ricorso.
Con ordinanza del 9.7.2025 il Tribunale ha rimesso la causa al Collegio;
il 26.6.2025 il PM è intervenuto, esprimendo parere favorevole.
2. La domanda di modifica va accolta.
1 Ed invero, ricorre il presupposto normativo dei “giustificati motivi” ex art. 473-bis.29 c.p.c., essendo sopravvenuti fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione dei provvedimenti economici adottati con la sentenza divorzile.
Inoltre, le condizioni concordate dalle parti nel ricorso introduttivo non appaiono in contrasto con norme imperative e pertanto possono essere poste a base della presente decisione.
Tali condizioni devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte: Cass. Sez. U., sentenza n. 642 del 16.1.2015; Cass., ordinanza n. 22562 del 7.11.2016).
3. Trattandosi di procedura su domanda congiunta in cui le spese processuali sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. omologa le condizioni divorzili di cui al ricorso introduttivo depositato il 22.5.2025 a tutti gli effetti di legge;
2. nulla per le spese.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale il 10 luglio 2025.
Il Giudice Est. La Presidente
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
1. ANGIULI dott.ssa Alessandra - presidente -
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria - giudice -
3. CILARDI dott. Mauro Giuseppe - giudice rel. - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo al n. 603/2025 V.G., instaurata congiuntamente da
(C.F. ) e (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'Avv. Gaetano Varano
- RICORRENTI -
nonché con
Il Pubblico Ministero in sede
- INTERVENTORE EX LEGE -
OGGETTO: modifica condizioni di divorzio su domanda congiunta.
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto e da note di trattazione scritta, congiuntamente depositate il 3.7.2025, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 870/2010 del 4.11.2010 (proc. n. 1349/2010 r.g.) il Tribunale di Crotone ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto delle parti.
Con ricorso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data
22.5.2025, le parti hanno chiesto la modifica delle condizioni inerenti ai loro rapporti economici e stabilite dalla sopra richiamata sentenza divorzile.
All'udienza del 9.7.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno confermato di voler ottenere una pronuncia di modifica delle condizioni di divorzio alle condizioni di cui al ricorso.
Con ordinanza del 9.7.2025 il Tribunale ha rimesso la causa al Collegio;
il 26.6.2025 il PM è intervenuto, esprimendo parere favorevole.
2. La domanda di modifica va accolta.
1 Ed invero, ricorre il presupposto normativo dei “giustificati motivi” ex art. 473-bis.29 c.p.c., essendo sopravvenuti fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione dei provvedimenti economici adottati con la sentenza divorzile.
Inoltre, le condizioni concordate dalle parti nel ricorso introduttivo non appaiono in contrasto con norme imperative e pertanto possono essere poste a base della presente decisione.
Tali condizioni devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte: Cass. Sez. U., sentenza n. 642 del 16.1.2015; Cass., ordinanza n. 22562 del 7.11.2016).
3. Trattandosi di procedura su domanda congiunta in cui le spese processuali sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. omologa le condizioni divorzili di cui al ricorso introduttivo depositato il 22.5.2025 a tutti gli effetti di legge;
2. nulla per le spese.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale il 10 luglio 2025.
Il Giudice Est. La Presidente
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
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