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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 2369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2369 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2369/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MORSILLO ANDREA, Presidente
AMBROSIO LUIGI, OR
PARISI TOMMASO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5605/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7013501222 2024 CONTR.PREV.LI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7013501222 2024 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7013501222 2024 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28 febbraio 2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TK7013501222/2024 emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale III di Roma-Ufficio Controlli, notificato in data 2 dicembre 2024, in materia di Irpef, Addizionali, Iva e contributi previdenziali per il periodo d'imposta 2018.
Per l'effetto, con l'avviso di accertamento qui impugnato, si richiede il pagamento di una maggiore Irpef per
€ 43.395, dell'Addizionale Regionale per € 3.583, dell'Addizionale Comunale per € 1.089,00, dell'Iva per
€ 19.967,00, dei contributi previdenziali per € 14.160, oltre interessi, irrogando, contestualmente, la sanzione amministrativa pecuniaria unica per € 87.874,87.
A tal riguardo, fa presente che nell'anno 2018 ha svolto l'attività di youtuber mediante il suo canale web, per cui ha collaborato con diverse società, italiane ed estere, di comunicazione digitale, ritraendo e sottoponendo a tassazione parte dei compensi ricevuti, per un ammontare di € 46.371,00, indicati nel quadro LM del modello RPF2019, avendo optato per il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile ex art. 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011.
Eccepisce l'illegittimità dell'atto impugnato, tenuto conto degli errori metodologici e di calcolo commessi dall'Ufficio, chiedendone l'annullamento o, in via subordinata, la rideterminazione della maggiore imposta pretesa dall'Ufficio con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale III di Roma, si è costituita nel presente grado di giudizio, sostenendo la correttezza e legittimità del proprio operato e chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
Con memoria depositata in data 30/01/2026 il ricorrente insiste nelle proprie conclusioni, facendo presente che questa stessa Corte di giustizia tributaria, con sentenza n. 4633/2025, ha accolto il ricorso proposto avverso l'analogo accertamento notificato per l'anno 2017.
All'udienza del 10 febbraio 2026 il ricorso viene assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il collegio che il ricorso non possa trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Dalla documentazione depositata in atti risulta che il ricorrente, usufruendo del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile, ha dichiarato, nel quadro LM del mod. Unico PF/2019, compensi per € 46.371,00 per l'anno di imposta 2018, oggetto del presente contenzioso.
Come pure documentato in atti, nel precedente anno di imposta 2017, il contribuente ha dichiarato, nel quadro RN del mod. Unico 2018/Redditi2017, un reddito imponibile ai fini Irpef di € 13.465,00, derivante da attività diverse da quella soggetta a regime agevolato e nel quadro LM del mod. Unico 2018/Redditi2017, un reddito imponibile soggetto ad imposta sostitutiva di € 41.599,00, derivante dall'attività agevolata ai sensi dell'art. 27, commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2011, n. 98.
Appare evidente, dunque, che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, per l'anno di imposta precedente a quello oggetto dell'odierno contenzioso, sia stato superato il limite di permanenza nel regime di favore per l'anno di imposta 2018, tenuto conto del contenuto della dichiarazione dei redditi presentata per l'anno 2017.
Ciò, anche senza tener conto dell'avviso di accertamento notificato per il citato anno 2017, con il quale è stato accertato un maggior reddito complessivo, non assoggettabile al regime di favore, di € 72.151,00.
Tanto basta già per ritenere il ricorso infondato, con conseguente assorbimento di tutte le eccezioni sollevate dal ricorrente, indipendentemente dal fatto che l'accertamento relativo all'anno 2017, impugnato dal ricorrente, sia stato accolto con sentenza n. 4633/2025 di questa stessa Corte di giustizia tributaria, allo stato non ancora definitiva.
Ciò nonostante, con riferimento all'eccezione di illegittimità del recupero a tassazione degli addebiti rilevati in c/c, si precisa che, ai sensi dell'articolo 32, comma 1 n. 2) del D.P.R. n. 600/73 (e, ai fini Iva, del corrispondente articolo 51, comma 2, n. 2), sono considerati ricavi ovvero compensi i prelevamenti e gli importi riscossi nell'ambito dei rapporti finanziari, a meno che il contribuente non indichi il soggetto beneficiario di questi movimenti e che tali movimentazioni siano state considerate nella dichiarazione dei redditi ovvero che fossero irrilevanti ai fini reddituali.
Le norme in esame, pertanto, pongono una presunzione legale relativa, per cui gli accrediti e gli addebiti in c/c si presumono maggior reddito non dichiarato salvo che il contribuente dimostri di averne tenuto conto in dichiarazione ovvero che essi siano fiscalmente irrilevanti.
Nel caso in esame, risulta che l'Ufficio abbia comunicato al ricorrente tutte le movimentazioni bancarie risultanti dalle indagini finanziarie eseguite a suo carico con lo schema d'atto n. TK7T210000259/2024 notificato il 06/09/2024, con il quale è stato attivato il contraddittorio informato ed effettivo con indicazione del dettaglio delle operazioni rilevate nel corso delle indagini finanziarie, al quale il ricorrente non ha fornito alcun riscontro.
Peraltro, anche in sede di ricorso, non risulta che il contribuente abbia prodotto alcuna documentazione giustificativa delle movimentazioni bancarie recuperate a tassazione.
Sul punto, si precisa che la costante giurisprudenza di legittimità ha statuito il principio, condiviso pienamente da questo collegio, che nel processo tributario, nel caso in cui l'accertamento effettuato dall'Ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, è onere del contribuente, a carico del quale si determina un'inversione dell'onere della prova, dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili, mentre l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto per legge, attraverso i dati e gli elementi dei conti predetti (cfr. Corte Cass., n. 16850/2024).
In ordine all'eccezione di illegittima fuoriuscita dal regime fiscale di favore previsto dall'articolo 27, commi 1
e 2 del D.L. 98/2011 si richiama quanto già detto sopra a proposito della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2017 presentata dal ricorrente, dalla quale risulta il superamento della soglia di reddito di € 30.000,00 stabilita dal citato articolo 27, superamento che impedisce, perciò, di continuare ad usufruire dei benefici di tale norma per l'anno 2018, oggetto del presente ricorso.
In relazione all'eccezione di illegittimità dell'imputazione dei redditi conseguiti in quanto asseritamente non riconducibili a ricavi commerciali provenienti dalla gestione della pubblicità, si osserva che come risulta dalle scritture private depositate in atti e costituenti i contratti di partnership tra il ricorrente e le società che gestirebbero gli introiti delle pubblicità, appare evidente che il reddito è strettamente legato alla attività di youtuber del ricorrente e che tale attività genera guadagni dalla gestione della pubblicità che transita sui contenuti prodotti dal contribuente.
Ciò, in quanto, per coloro che esercitano l'attività di youtuber, gli introiti rappresentano i guadagni derivanti dall'attività pubblicitaria presente sulla piattaforma sulla quale vengono rilasciati i contenuti video da essi creati.
Con riferimento all'altra eccezione di erronea liquidazione della maggiore imposta e di mancato riconoscimento forfettario dei costi, si precisa che, come riportato a pagina 4 dell'avviso di accertamento impugnato, la liquidazione delle maggiori imposte accertate è stata eseguita sull'intero reddito conseguito nell'anno 2018 del contribuente (reddito dichiarato + maggior reddito accertato per un totale di € 131.677,00) con applicazione delle aliquote previste per i diversi scaglioni.
Dall'ammontare complessivo dell'imposta liquidata, poi, l'Ufficio ha detratto la somma (€ 1.795,00) già versata a titolo di imposta sostitutiva sul reddito dichiarato, determinando, così, l'ammontare esatto della maggiore imposta dovuta.
Anche l'ultima eccezione sollevata, secondo cui l'accertamento sarebbe viziato dal fatto che l'Ufficio fiscale, nella determinazione della base imponibile, non abbia riconosciuto i costi forfettari connessi all'attività svolta dal ricorrente è da ritenersi non fondata.
Infatti, da quanto fatto presente dall'ufficio nelle proprie controdeduzioni, risulta che lo stesso abbia consultato la banca dati “spesometro”, rilevando l'assenza totale di spese sostenute per l'attività (cfr. motivazione accertamento, pag. 4, quinto capoverso).
In assenza di costi oggettivamente riscontrabili non è possibile riconoscere una decurtazione forfettaria, considerato che tale possibilità è riconosciuta dalla legge solo nel caso in cui il contribuente aderisca ad uno dei regimi fiscali di tipo forfettario ed è esclusa nel caso di specie, tenuto conto che, per effetto del superamento del limite reddituale nell'anno precedente, il ricorrente è ex lege fuoriuscito dal regime di favore previsto dall'articolo 27 del decreto legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, per cui non è in alcun modo possibile riconoscere un abbattimento forfettario dei costi.
Le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere, pertanto, respinto, in quanto infondato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, determinate in complessivi € 8.000,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate: Direzione provinciale III di Roma.
Roma, 10 febbraio 2026.
Il giudice relatore Il Presidente
GI SI DR OR
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MORSILLO ANDREA, Presidente
AMBROSIO LUIGI, OR
PARISI TOMMASO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5605/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7013501222 2024 CONTR.PREV.LI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7013501222 2024 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7013501222 2024 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28 febbraio 2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TK7013501222/2024 emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale III di Roma-Ufficio Controlli, notificato in data 2 dicembre 2024, in materia di Irpef, Addizionali, Iva e contributi previdenziali per il periodo d'imposta 2018.
Per l'effetto, con l'avviso di accertamento qui impugnato, si richiede il pagamento di una maggiore Irpef per
€ 43.395, dell'Addizionale Regionale per € 3.583, dell'Addizionale Comunale per € 1.089,00, dell'Iva per
€ 19.967,00, dei contributi previdenziali per € 14.160, oltre interessi, irrogando, contestualmente, la sanzione amministrativa pecuniaria unica per € 87.874,87.
A tal riguardo, fa presente che nell'anno 2018 ha svolto l'attività di youtuber mediante il suo canale web, per cui ha collaborato con diverse società, italiane ed estere, di comunicazione digitale, ritraendo e sottoponendo a tassazione parte dei compensi ricevuti, per un ammontare di € 46.371,00, indicati nel quadro LM del modello RPF2019, avendo optato per il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile ex art. 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011.
Eccepisce l'illegittimità dell'atto impugnato, tenuto conto degli errori metodologici e di calcolo commessi dall'Ufficio, chiedendone l'annullamento o, in via subordinata, la rideterminazione della maggiore imposta pretesa dall'Ufficio con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale III di Roma, si è costituita nel presente grado di giudizio, sostenendo la correttezza e legittimità del proprio operato e chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
Con memoria depositata in data 30/01/2026 il ricorrente insiste nelle proprie conclusioni, facendo presente che questa stessa Corte di giustizia tributaria, con sentenza n. 4633/2025, ha accolto il ricorso proposto avverso l'analogo accertamento notificato per l'anno 2017.
All'udienza del 10 febbraio 2026 il ricorso viene assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il collegio che il ricorso non possa trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Dalla documentazione depositata in atti risulta che il ricorrente, usufruendo del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile, ha dichiarato, nel quadro LM del mod. Unico PF/2019, compensi per € 46.371,00 per l'anno di imposta 2018, oggetto del presente contenzioso.
Come pure documentato in atti, nel precedente anno di imposta 2017, il contribuente ha dichiarato, nel quadro RN del mod. Unico 2018/Redditi2017, un reddito imponibile ai fini Irpef di € 13.465,00, derivante da attività diverse da quella soggetta a regime agevolato e nel quadro LM del mod. Unico 2018/Redditi2017, un reddito imponibile soggetto ad imposta sostitutiva di € 41.599,00, derivante dall'attività agevolata ai sensi dell'art. 27, commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2011, n. 98.
Appare evidente, dunque, che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, per l'anno di imposta precedente a quello oggetto dell'odierno contenzioso, sia stato superato il limite di permanenza nel regime di favore per l'anno di imposta 2018, tenuto conto del contenuto della dichiarazione dei redditi presentata per l'anno 2017.
Ciò, anche senza tener conto dell'avviso di accertamento notificato per il citato anno 2017, con il quale è stato accertato un maggior reddito complessivo, non assoggettabile al regime di favore, di € 72.151,00.
Tanto basta già per ritenere il ricorso infondato, con conseguente assorbimento di tutte le eccezioni sollevate dal ricorrente, indipendentemente dal fatto che l'accertamento relativo all'anno 2017, impugnato dal ricorrente, sia stato accolto con sentenza n. 4633/2025 di questa stessa Corte di giustizia tributaria, allo stato non ancora definitiva.
Ciò nonostante, con riferimento all'eccezione di illegittimità del recupero a tassazione degli addebiti rilevati in c/c, si precisa che, ai sensi dell'articolo 32, comma 1 n. 2) del D.P.R. n. 600/73 (e, ai fini Iva, del corrispondente articolo 51, comma 2, n. 2), sono considerati ricavi ovvero compensi i prelevamenti e gli importi riscossi nell'ambito dei rapporti finanziari, a meno che il contribuente non indichi il soggetto beneficiario di questi movimenti e che tali movimentazioni siano state considerate nella dichiarazione dei redditi ovvero che fossero irrilevanti ai fini reddituali.
Le norme in esame, pertanto, pongono una presunzione legale relativa, per cui gli accrediti e gli addebiti in c/c si presumono maggior reddito non dichiarato salvo che il contribuente dimostri di averne tenuto conto in dichiarazione ovvero che essi siano fiscalmente irrilevanti.
Nel caso in esame, risulta che l'Ufficio abbia comunicato al ricorrente tutte le movimentazioni bancarie risultanti dalle indagini finanziarie eseguite a suo carico con lo schema d'atto n. TK7T210000259/2024 notificato il 06/09/2024, con il quale è stato attivato il contraddittorio informato ed effettivo con indicazione del dettaglio delle operazioni rilevate nel corso delle indagini finanziarie, al quale il ricorrente non ha fornito alcun riscontro.
Peraltro, anche in sede di ricorso, non risulta che il contribuente abbia prodotto alcuna documentazione giustificativa delle movimentazioni bancarie recuperate a tassazione.
Sul punto, si precisa che la costante giurisprudenza di legittimità ha statuito il principio, condiviso pienamente da questo collegio, che nel processo tributario, nel caso in cui l'accertamento effettuato dall'Ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, è onere del contribuente, a carico del quale si determina un'inversione dell'onere della prova, dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili, mentre l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto per legge, attraverso i dati e gli elementi dei conti predetti (cfr. Corte Cass., n. 16850/2024).
In ordine all'eccezione di illegittima fuoriuscita dal regime fiscale di favore previsto dall'articolo 27, commi 1
e 2 del D.L. 98/2011 si richiama quanto già detto sopra a proposito della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2017 presentata dal ricorrente, dalla quale risulta il superamento della soglia di reddito di € 30.000,00 stabilita dal citato articolo 27, superamento che impedisce, perciò, di continuare ad usufruire dei benefici di tale norma per l'anno 2018, oggetto del presente ricorso.
In relazione all'eccezione di illegittimità dell'imputazione dei redditi conseguiti in quanto asseritamente non riconducibili a ricavi commerciali provenienti dalla gestione della pubblicità, si osserva che come risulta dalle scritture private depositate in atti e costituenti i contratti di partnership tra il ricorrente e le società che gestirebbero gli introiti delle pubblicità, appare evidente che il reddito è strettamente legato alla attività di youtuber del ricorrente e che tale attività genera guadagni dalla gestione della pubblicità che transita sui contenuti prodotti dal contribuente.
Ciò, in quanto, per coloro che esercitano l'attività di youtuber, gli introiti rappresentano i guadagni derivanti dall'attività pubblicitaria presente sulla piattaforma sulla quale vengono rilasciati i contenuti video da essi creati.
Con riferimento all'altra eccezione di erronea liquidazione della maggiore imposta e di mancato riconoscimento forfettario dei costi, si precisa che, come riportato a pagina 4 dell'avviso di accertamento impugnato, la liquidazione delle maggiori imposte accertate è stata eseguita sull'intero reddito conseguito nell'anno 2018 del contribuente (reddito dichiarato + maggior reddito accertato per un totale di € 131.677,00) con applicazione delle aliquote previste per i diversi scaglioni.
Dall'ammontare complessivo dell'imposta liquidata, poi, l'Ufficio ha detratto la somma (€ 1.795,00) già versata a titolo di imposta sostitutiva sul reddito dichiarato, determinando, così, l'ammontare esatto della maggiore imposta dovuta.
Anche l'ultima eccezione sollevata, secondo cui l'accertamento sarebbe viziato dal fatto che l'Ufficio fiscale, nella determinazione della base imponibile, non abbia riconosciuto i costi forfettari connessi all'attività svolta dal ricorrente è da ritenersi non fondata.
Infatti, da quanto fatto presente dall'ufficio nelle proprie controdeduzioni, risulta che lo stesso abbia consultato la banca dati “spesometro”, rilevando l'assenza totale di spese sostenute per l'attività (cfr. motivazione accertamento, pag. 4, quinto capoverso).
In assenza di costi oggettivamente riscontrabili non è possibile riconoscere una decurtazione forfettaria, considerato che tale possibilità è riconosciuta dalla legge solo nel caso in cui il contribuente aderisca ad uno dei regimi fiscali di tipo forfettario ed è esclusa nel caso di specie, tenuto conto che, per effetto del superamento del limite reddituale nell'anno precedente, il ricorrente è ex lege fuoriuscito dal regime di favore previsto dall'articolo 27 del decreto legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, per cui non è in alcun modo possibile riconoscere un abbattimento forfettario dei costi.
Le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere, pertanto, respinto, in quanto infondato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, determinate in complessivi € 8.000,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate: Direzione provinciale III di Roma.
Roma, 10 febbraio 2026.
Il giudice relatore Il Presidente
GI SI DR OR