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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 06/12/2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6736/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
VERBALE DELL'UDIENZA DI CONVALIDA
Oggi 6 dicembre 2024, alle ore 12:29, innanzi al dott. Carmen Giuffrida, sono comparsi:
Il trattenuto nato il [...] in [...] 03LM692, privo di Parte_1
passaporto o documento equipollente, che dichiara di comprendere e parlare la lingua italiana un poco - assistito e difeso dall'avvocato di fiducia Peluso Luigi del Foro di
Parma oggi sostituita dall'avv. Paola Bosari del foro di Trieste.
Per la Questura di Gorizia l'assistente capo coordinatore . Testimone_1
L'interprete nato a [...] il [...], che dichiara di accettare Parte_2
l'incarico e giura di bene fedelmente adempiere alle funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere al giudice la verità.
Vengono esposte al trattenuto la finalità del trattenimento e della presente udienza.
La Questura insiste per la convalida sulla base dei presupposti di cui al provvedimento di trattenimento del Questore di Parma e rappresenta che, in caso di convalida, è già previsto che l'udienza dinanzi alla Commissione si svolga la prossima settimana. In caso contrario, i tempi saranno prevedibilmente molto più lunghi.
pagina1 di 6 L'avv. Bosari si oppone alla convalida sottolineando che ha un lavoro, una moglie e dei figli e che non vi sono i presupposti di pericolosità. In particolare, il fatto che egli abbia una famiglia può essere valutato ai fini della proporzionalità della misura del trattenimento.
L'interessato dichiara spontaneamente che chiede protezione perché ha bisogni di documenti per lavorare. La moglie lavora dalle 11 fino alle 7 del mattino e quindi lui ha bisogno di stare a casa con i figli. Lui provvede anche a preparare i figli per andare a scuola. Quando la moglie torna dal lavoro va lui. Ho bisogno di stare a casa con i figli perché non c'è nessuno che si occupi di loro.
ADR Io lavoro per il mio pastore
ADR Lui ha una cooperativa che lavora per un prosciuttificio
ADR Lavora in nero perché il capo gli chiede il permesso di soggiorno
ADR Avevo un permesso di soggiorno per 3 mesi prorogato per tre volte
L'assistente capo coordinatore chiarisce che nel 2010 il trattenuto aveva richiesto asilo, rigettato sicuramente anteriormente al 2014. Infatti allora non esisteva il fascicolo elettronico e le Questure hanno distrutto i fascicoli anteriori al 2015, non ve n'è tratta. In effetti, altrimenti, avrebbe dovuto essere considerata come una reiterata. Il permesso di cui parla il trattenuto è dunque relativo a quella prima domanda di protezione internazionale
ADR Ho avuto un permesso di soggiorno per lavoro per un anno, poi sono stato disoccupato e non mi hanno più rinnovato il documento
ADR Ho lavorato come badante dal 2012 al 2014
ADR Nel 2016 ho lavorato in SDA per otto mesi
ADR per quattro mesi in GLS express
ADR Ho avuto il permesso di lavoro per chiunque anni
ADR Abito a Parma in via Mantova 34
ADR Abito con mia moglie e tre figli, di tre, cinque e otto anni che vanno a scuola
(asilo e materna)
ADR Il contratto di affitto è intestato a me e a mia moglie.
pagina2 di 6 L'interprete chiede la liquidazione dei compensi.
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
***
Alle ore 13.49 riapre il verbale, dichiara chiusa la camera di consiglio e pronuncia il seguente provvedimento.
Il Tribunale di Trieste
all'esito dell'odierna udienza relativa alla convalida del trattenimento di Parte_1 disposto dal Questore di Parma, ai sensi dell'art. 6 comma c. 2 lettera b) d.lgs. 142/2025, in data 04.12.2024 e notificato in pari data alle ore 13:05;
Premesso che
- entrava nel territorio dello Stato in data 24.09.2020 (frontiera Parte_1
Lampedusa);
- Con provvedimento del Questore di Parma del 04/12/24, notificato in pari data alle ore 13:05, ne disponeva il trattenimento ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. b) .Lvo
142/2015 e 14 T.U. e successive modificazioni in quanto rientrante in entrambe le categorie di cui all'art. 1 lett. b) e c) del D. Lvo 159/2011 cioè:
b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto
((, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa)), che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pagina3 di 6 pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.
- In data 05.12.2024 alle ore 09.15 la Questura di Gorizia trasmetteva gli atti per la richiesta di convalida del trattenimento.
- In data 04.12.2024, presentava domanda di protezione Parte_1
internazionale.
OSSERVA
Tempestività della richiesta di convalida
La richiesta di convalida risulta presentata tempestivamente considerato che il provvedimento di trattenimento veniva notificato all'interessato in data 04/12/24, alle ore
13:05 e la richiesta di convalida perveniva presso il Tribunale di Trieste in data
05.12.2024 alle ore 09:15.
Competenza
Sussiste altresì la competenza del Tribunale di Trieste – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 3, d.l. n. 13/2017, in relazione all'art. 3, comma
1, lett. c), d.l. n. 13/2017, essendo il richiedente di fatto trattenuto nel centro di permanenza per il rimpatrio di Gradisca d'Isonzo, ricompreso nel territorio del distretto della Corte d'Appello di Trieste.
Presupposti per la convalida del provvedimento del trattenimento
Sussistono i presupposti per la convalida del provvedimento del trattenimento e, in particolare, con riguardo ai presupposti di cui all'art 6 comma 2 lett. b) del Decreto
Legislativo 18 agosto 2015, n. 142, in quanto appartenente alle categorie indicate nell'articolo 1 lett. b) e c) c del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Il trattenuto risulta essere stato condannato con sentenza del Tribunale di Parma del
09.12.2016 per il reato di cui all'art 73 c I bis DPR 309/90, divenuta irrevocabile nel
2017, nonché tratto in arresto in data 26.04.2021 in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare perché gravemente indiziato del reato di cui all'art. 416 bis.
pagina4 di 6 Si evidenzia che il reato di cui all'art. 73 DPR 309/90 è per sua natura un reato dal quale si ricavano profitti. Per quanto concerne il reato di cui all'art. 416 bis, dalla lettura dell'ordinanza di sostituzione della misura cautelare – revocata in data 09.06.2023 esclusivamente per venir meno del pericolo di reiterazione del reato e non già per mancanza dei gravi indizi - si evince che tale associazione era finalizzata alla perpetrazione di truffe on line, anch'essi reati dai quali si realizza per loro natura un profitto. E' indubbio pertanto che il trattenuto viva abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose.
La citata condanna e la misura cautelare inflitta inducono a ritenere che il trattenuto sia abitualmente dedito a traffici delittuosi.
Il trattenuto, per altro verso, non ha fornito prova di attività lavorativa dalla quale abbia tratto i mezzi per il proprio sostentamento, essendosi limitato a dichiararli. In ogni caso,
l'aver eventualmente svolto attività lavorativa non esclude il fatto pienamente provato che egli abbia tratto sostentamento anche in parte da attività illecite.
Si sottolinea infine che il rappresentato legame familiare non incide sulla valutazione del presupposto oggetto dell'odierno procedimento, ovverosia la pericolosità del trattenuto,
e verrà eventualmente bilanciato in sede di valutazione nel merito.
Proporzionalità del trattenimento.
Essendo l'interessato sprovvisto di passaporto o documento equipollente, non risulta applicabile alcuna delle misure alternative di cui all'art. 14, comma 1 bis, del D.Lgs. 286/1998, e dunque è rispettato il principio di proporzionalità del trattenimento.
Alla luce delle superiori considerazioni, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 6 comma 2 lett. b) d.lgs. 142/2015 e non sussistendo motivi per disporre una misura alternativa essendo il trattenuto privo di passaporto o documento equivalente.
P.Q.M.
CONVALIDA il trattenimento disposto nei confronti di nato il Parte_1
01.01.1983 in Nigeria CUI 03LM692 , privo di passaporto, disposto dal Questore di pagina5 di 6 Parma, ai sensi degli artt. 6 comma 2 lett. b, in data 04.12.2024 per un periodo di 60 giorni prorogabile.
In Trieste il 03.12.2024
Il Giudice
dott. ssa Carmen Giuffrida
pagina6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
VERBALE DELL'UDIENZA DI CONVALIDA
Oggi 6 dicembre 2024, alle ore 12:29, innanzi al dott. Carmen Giuffrida, sono comparsi:
Il trattenuto nato il [...] in [...] 03LM692, privo di Parte_1
passaporto o documento equipollente, che dichiara di comprendere e parlare la lingua italiana un poco - assistito e difeso dall'avvocato di fiducia Peluso Luigi del Foro di
Parma oggi sostituita dall'avv. Paola Bosari del foro di Trieste.
Per la Questura di Gorizia l'assistente capo coordinatore . Testimone_1
L'interprete nato a [...] il [...], che dichiara di accettare Parte_2
l'incarico e giura di bene fedelmente adempiere alle funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere al giudice la verità.
Vengono esposte al trattenuto la finalità del trattenimento e della presente udienza.
La Questura insiste per la convalida sulla base dei presupposti di cui al provvedimento di trattenimento del Questore di Parma e rappresenta che, in caso di convalida, è già previsto che l'udienza dinanzi alla Commissione si svolga la prossima settimana. In caso contrario, i tempi saranno prevedibilmente molto più lunghi.
pagina1 di 6 L'avv. Bosari si oppone alla convalida sottolineando che ha un lavoro, una moglie e dei figli e che non vi sono i presupposti di pericolosità. In particolare, il fatto che egli abbia una famiglia può essere valutato ai fini della proporzionalità della misura del trattenimento.
L'interessato dichiara spontaneamente che chiede protezione perché ha bisogni di documenti per lavorare. La moglie lavora dalle 11 fino alle 7 del mattino e quindi lui ha bisogno di stare a casa con i figli. Lui provvede anche a preparare i figli per andare a scuola. Quando la moglie torna dal lavoro va lui. Ho bisogno di stare a casa con i figli perché non c'è nessuno che si occupi di loro.
ADR Io lavoro per il mio pastore
ADR Lui ha una cooperativa che lavora per un prosciuttificio
ADR Lavora in nero perché il capo gli chiede il permesso di soggiorno
ADR Avevo un permesso di soggiorno per 3 mesi prorogato per tre volte
L'assistente capo coordinatore chiarisce che nel 2010 il trattenuto aveva richiesto asilo, rigettato sicuramente anteriormente al 2014. Infatti allora non esisteva il fascicolo elettronico e le Questure hanno distrutto i fascicoli anteriori al 2015, non ve n'è tratta. In effetti, altrimenti, avrebbe dovuto essere considerata come una reiterata. Il permesso di cui parla il trattenuto è dunque relativo a quella prima domanda di protezione internazionale
ADR Ho avuto un permesso di soggiorno per lavoro per un anno, poi sono stato disoccupato e non mi hanno più rinnovato il documento
ADR Ho lavorato come badante dal 2012 al 2014
ADR Nel 2016 ho lavorato in SDA per otto mesi
ADR per quattro mesi in GLS express
ADR Ho avuto il permesso di lavoro per chiunque anni
ADR Abito a Parma in via Mantova 34
ADR Abito con mia moglie e tre figli, di tre, cinque e otto anni che vanno a scuola
(asilo e materna)
ADR Il contratto di affitto è intestato a me e a mia moglie.
pagina2 di 6 L'interprete chiede la liquidazione dei compensi.
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
***
Alle ore 13.49 riapre il verbale, dichiara chiusa la camera di consiglio e pronuncia il seguente provvedimento.
Il Tribunale di Trieste
all'esito dell'odierna udienza relativa alla convalida del trattenimento di Parte_1 disposto dal Questore di Parma, ai sensi dell'art. 6 comma c. 2 lettera b) d.lgs. 142/2025, in data 04.12.2024 e notificato in pari data alle ore 13:05;
Premesso che
- entrava nel territorio dello Stato in data 24.09.2020 (frontiera Parte_1
Lampedusa);
- Con provvedimento del Questore di Parma del 04/12/24, notificato in pari data alle ore 13:05, ne disponeva il trattenimento ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. b) .Lvo
142/2015 e 14 T.U. e successive modificazioni in quanto rientrante in entrambe le categorie di cui all'art. 1 lett. b) e c) del D. Lvo 159/2011 cioè:
b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto
((, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa)), che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pagina3 di 6 pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.
- In data 05.12.2024 alle ore 09.15 la Questura di Gorizia trasmetteva gli atti per la richiesta di convalida del trattenimento.
- In data 04.12.2024, presentava domanda di protezione Parte_1
internazionale.
OSSERVA
Tempestività della richiesta di convalida
La richiesta di convalida risulta presentata tempestivamente considerato che il provvedimento di trattenimento veniva notificato all'interessato in data 04/12/24, alle ore
13:05 e la richiesta di convalida perveniva presso il Tribunale di Trieste in data
05.12.2024 alle ore 09:15.
Competenza
Sussiste altresì la competenza del Tribunale di Trieste – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 3, d.l. n. 13/2017, in relazione all'art. 3, comma
1, lett. c), d.l. n. 13/2017, essendo il richiedente di fatto trattenuto nel centro di permanenza per il rimpatrio di Gradisca d'Isonzo, ricompreso nel territorio del distretto della Corte d'Appello di Trieste.
Presupposti per la convalida del provvedimento del trattenimento
Sussistono i presupposti per la convalida del provvedimento del trattenimento e, in particolare, con riguardo ai presupposti di cui all'art 6 comma 2 lett. b) del Decreto
Legislativo 18 agosto 2015, n. 142, in quanto appartenente alle categorie indicate nell'articolo 1 lett. b) e c) c del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Il trattenuto risulta essere stato condannato con sentenza del Tribunale di Parma del
09.12.2016 per il reato di cui all'art 73 c I bis DPR 309/90, divenuta irrevocabile nel
2017, nonché tratto in arresto in data 26.04.2021 in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare perché gravemente indiziato del reato di cui all'art. 416 bis.
pagina4 di 6 Si evidenzia che il reato di cui all'art. 73 DPR 309/90 è per sua natura un reato dal quale si ricavano profitti. Per quanto concerne il reato di cui all'art. 416 bis, dalla lettura dell'ordinanza di sostituzione della misura cautelare – revocata in data 09.06.2023 esclusivamente per venir meno del pericolo di reiterazione del reato e non già per mancanza dei gravi indizi - si evince che tale associazione era finalizzata alla perpetrazione di truffe on line, anch'essi reati dai quali si realizza per loro natura un profitto. E' indubbio pertanto che il trattenuto viva abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose.
La citata condanna e la misura cautelare inflitta inducono a ritenere che il trattenuto sia abitualmente dedito a traffici delittuosi.
Il trattenuto, per altro verso, non ha fornito prova di attività lavorativa dalla quale abbia tratto i mezzi per il proprio sostentamento, essendosi limitato a dichiararli. In ogni caso,
l'aver eventualmente svolto attività lavorativa non esclude il fatto pienamente provato che egli abbia tratto sostentamento anche in parte da attività illecite.
Si sottolinea infine che il rappresentato legame familiare non incide sulla valutazione del presupposto oggetto dell'odierno procedimento, ovverosia la pericolosità del trattenuto,
e verrà eventualmente bilanciato in sede di valutazione nel merito.
Proporzionalità del trattenimento.
Essendo l'interessato sprovvisto di passaporto o documento equipollente, non risulta applicabile alcuna delle misure alternative di cui all'art. 14, comma 1 bis, del D.Lgs. 286/1998, e dunque è rispettato il principio di proporzionalità del trattenimento.
Alla luce delle superiori considerazioni, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 6 comma 2 lett. b) d.lgs. 142/2015 e non sussistendo motivi per disporre una misura alternativa essendo il trattenuto privo di passaporto o documento equivalente.
P.Q.M.
CONVALIDA il trattenimento disposto nei confronti di nato il Parte_1
01.01.1983 in Nigeria CUI 03LM692 , privo di passaporto, disposto dal Questore di pagina5 di 6 Parma, ai sensi degli artt. 6 comma 2 lett. b, in data 04.12.2024 per un periodo di 60 giorni prorogabile.
In Trieste il 03.12.2024
Il Giudice
dott. ssa Carmen Giuffrida
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